§ 4.5.23 - L.R. 17 agosto 1979, n. 44.
Normativa servizi pubblici di trasporto regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.5 trasporti e viabilità
Data:17/08/1979
Numero:44


Sommario
Art. 7.  (Ambito territoriale di programmazione)
Art. 11.  Criteri per il controllo di gestione e dei risultati.
Art. 12.  Gestione dei servizi.


§ 4.5.23 - L.R. 17 agosto 1979, n. 44.

Normativa servizi pubblici di trasporto regionale.

(B.U. n. 40 del 22 agosto 1979).

 

 

NORME PROGRAMMATICHE

 

     Artt. 1. - 3. [1]

 

PIANIFICAZIONE REGIONALE

 

     Artt. 4. - 6. [2]

 

Art. 7. (Ambito territoriale di programmazione) [3]

     1. Il territorio regionale coincide con l’unico bacino di traffico comprendente tutti i territori dei comuni della Regione ed è l’ambito in cui si programmano i servizi di trasporto pubblico regionale e locale.

 

     Artt. 8. - 10. [4]

 

 

GESTIONE

 

     Art. 11. Criteri per il controllo di gestione e dei risultati. [5]

 

     Art. 12. Gestione dei servizi.

     (Omissis) [6].

     Per i servizi automobilistici affidati con concessioni provvisorie o definitive da Comuni o Consorzi a società cooperative ovvero a consorzi di autotrasportatori, è consentito utilizzare anche autobus di proprietà dei singoli soci delle cooperative o dei consorzi di autotrasportatori, previa immatricolazione dei veicoli in servizio di linea.

 

     Artt. 13. - 20. [7]

 

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 35 della L.R. 18 novembre 1998, n. 37.

[2] Articoli abrogati dall'art. 35 della L.R. 18 novembre 1998, n. 37.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 40 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[4] Articoli abrogati dall'art. 35 della L.R. 18 novembre 1998, n. 37.

[5] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 18 novembre 1998, n. 37.

[6] Commi abrogati dall'art. 35 della L.R. 18 novembre 1998, n. 37.

[7] Articoli abrogati dall'art. 35 della L.R. 18 novembre 1998, n. 37.