§ 4.6.22 - L.R. 14 maggio 1982, n. 23.
Applicazione del vincolo dell'art. 17 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, per la conservazione del suolo, ai sensi dell'art. 69, quarto comma del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.6 calamità naturali
Data:14/05/1982
Numero:23


Sommario
Art. unico.      Le norme del primo e terzo comma dell'art. 17 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, si applicano anche ai terreni coltivati, nudi o non boscati, che per le loro ubicazioni e caratteristiche, possono [...]


§ 4.6.22 - L.R. 14 maggio 1982, n. 23.

Applicazione del vincolo dell'art. 17 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, per la conservazione del suolo, ai sensi dell'art. 69, quarto comma del D.P.R. 616/77 a salvaguardia degli abitanti di Todi e Orvieto.

(B.U. n. 28 del 19 maggio 1982).

 

Art. unico.

     Le norme del primo e terzo comma dell'art. 17 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, si applicano anche ai terreni coltivati, nudi o non boscati, che per le loro ubicazioni e caratteristiche, possono interessare il consolidamento del Colle di Todi e della Rupe di Orvieto, o la cui coltivazione può aggravarne il movimento franoso.

     Il vincolo di cui sopra è dichiarato dal Consiglio regionale della Regione Umbria, in deroga alla legge regionale 18 marzo 1980, n. 19, sentiti i Consigli comunali di Orvieto e Todi.

     (Omissis) [1].

     Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 70 della L.R. 24 marzo 2000, n. 27.