§ 4.1.20 - L.R. 29 ottobre 1979, n. 59.
Formazione di cartografia regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:29/10/1979
Numero:59


Sommario
Art. 1.  Finalità. La Regione si dota di una cartografia piano- altimetrica per soddisfare le esigenze connesse alla conoscenza, allo studio e alla pianificazione del territorio regionale.
Art. 2.  Cartografia a piccola e media scala. La Regione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, utilizza la cartografia ufficiale dello Stato compresa tra le scale 1:200.000 e [...]
Art. 3.  Cartografia a grande scala carta tecnica regionale. La Regione si dota di una cartografia planoaltimetrica a scala 1:10.000 e 1:5.000 denominata «Cartografia tecnica regionale».
Art. 4.  Cartografia a grandissima scala. Alla formazione della cartografia a scala maggiore di 1:5.000, prevalentemente destinata alla formazione di progetti speciali o di piani particolareggiati, provvede [...]
Art. 5.  Concorso della Regione per la realizzazione della Carta tecnica regionale a scala 1:5.000. I Comuni e loro consorzi, le Comunità montane, le Province, gli Istituti universitari e di ricerca e gli [...]
Art. 6.  Modalità per la concessione ed erogazione dei contributi. La Giunta regionale delibera sulla richiesta dell'Ente interessato e stabilisce il contributo finanziario sulla spesa ritenuta ammissibile. [...]
Art. 7.  Archivio e distribuzione del materiale aerofotografico e cartografico. La Giunta regionale tramite il proprio servizio cartografico cura, oltre agli adempimenti tecnico-amministrativi per la [...]
Art. 8.  Norma finanziaria. (Omissis).


§ 4.1.20 - L.R. 29 ottobre 1979, n. 59. [1]

Formazione di cartografia regionale.

(B.U. n. 54 del 31 ottobre 1979).

 

Art. 1. Finalità. La Regione si dota di una cartografia piano- altimetrica per soddisfare le esigenze connesse alla conoscenza, allo studio e alla pianificazione del territorio regionale.

     A tal fine la Regione dispone la esecuzione di riprese aerotopografiche necessarie alla restituzione cartografica e di riprese aeree speciali per studi scientifici relativi a ricerche di carattere fisico, geomorfologico, e di geografia agroforestale e antropica.

     I soggetti incaricati, che procederanno all'esecuzione dei lavori, sono tenuti al rigoroso rispetto delle attribuzioni degli organi cartografici dello Stato, di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, ed alla osservanza delle vigenti leggi statali che disciplinano l'esecuzione e la diffusione dei rilevamenti aerofotogrammetrici, aerofotocinematografici e aerofotografici, di cui al R.D. 22 luglio 1939, n. 1732.

 

     Art. 2. Cartografia a piccola e media scala. La Regione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, utilizza la cartografia ufficiale dello Stato compresa tra le scale 1:200.000 e 1:25.000, adattandola alle esigenze di conoscenza, studio e pianificazione del territorio regionale.

 

     Art. 3. Cartografia a grande scala carta tecnica regionale. La Regione si dota di una cartografia planoaltimetrica a scala 1:10.000 e 1:5.000 denominata «Cartografia tecnica regionale».

     La carta tecnica a scala 1:10.000 riguarda l'intero territorio regionale ed è formata per lotti successivi, preferibilmente coincidenti con gli ambiti comprensoriali.

     La cartografia a scala 1:5.000 è formata limitatamente alle zone ove si evidenziano necessità di interventi di particolare interesse. Alla formazione di tale carta la Regione provvede direttamente o tramite gli enti interessati, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 5 e 6.

 

     Art. 4. Cartografia a grandissima scala. Alla formazione della cartografia a scala maggiore di 1:5.000, prevalentemente destinata alla formazione di progetti speciali o di piani particolareggiati, provvede direttamente l'ente interessato.

     Nella ipotesi di cui al precedente comma la Regione cede gratuitamente all'Ente interessato il materiale aerofotografico disponibile, necessario alla restituzione cartografica, con l'impegno dell'Ente richiedente a cedere gratuitamente alla Regione un controtipo su supporto trasparente indeformabile della cartografia prodotta.

     Qualora si evidenzino necessità di interventi di interesse generale, la Regione provvede direttamente o in collaborazione con gli enti interessati sulla base di apposita convenzione.

 

     Art. 5. Concorso della Regione per la realizzazione della Carta tecnica regionale a scala 1:5.000. I Comuni e loro consorzi, le Comunità montane, le Province, gli Istituti universitari e di ricerca e gli altri enti pubblici non territoriali operanti nella regione, che intendano realizzare la carta tecnica a scala 1:5.000 possono presentare apposita richiesta alla Regione specificando le necessità e indicando la zona interessata.

     La Giunta regionale, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, valutate le necessità indicate dall'Ente richiedente, dispone il concorso alla realizzazione della carta sotto forma di:

     a) cessione gratuita del materiale aerofotografico disponibile, necessario alla restituzione cartografica;

     b) contributo finanziario fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

 

     Art. 6. Modalità per la concessione ed erogazione dei contributi. La Giunta regionale delibera sulla richiesta dell'Ente interessato e stabilisce il contributo finanziario sulla spesa ritenuta ammissibile. Con il medesimo provvedimento fissa le modalità tecniche di esecuzione in base ad apposito capitolato approvato dalla stessa.

     Il materiale aerofotografico necessario alla restituzione cartografica è consegnato all'ente interessato dietro presentazione dell'atto di affidamento dei lavori.

     L'erogazione del contributo finanziario è disposta dalla Giunta regionale, per singoli stati d'avanzamento, su richiesta dell'ente interessato ed a seguito di esito positivo della verifica tecnica effettuata da un collaudatore nominato dalla Giunta regionale. La spesa del collaudo è a carico della Regione.

     All'atto della erogazione finale del contributo finanziario l'ente è obbligato a consegnare alla Regione i seguenti elaborati e documenti tecnici:

     a) un controtipo fotoinciso su supporto trasparente indeformabile di tutti gli originali della cartografia prodotta;

     b) un elioriproducibile su supporto poliestere leggero, ottenuto per contatto e una copia eliografica di tutti gli originali della cartografia prodotta;

     c) gli altri documenti ed elaborati tecnici indicati nel provvedimento di ammissione al contributo.

 

     Art. 7. Archivio e distribuzione del materiale aerofotografico e cartografico. La Giunta regionale tramite il proprio servizio cartografico cura, oltre agli adempimenti tecnico-amministrativi per la formazione della cartografia, la raccolta e l'archiviazione del materiale aerofotografico e cartografico; gestisce la riproduzione di copie e la loro distribuzione ai vari uffici della Regione ed agli altri enti e soggetti che ne facciano richiesta e fornisce assistenza e indirizzo tecnico agli enti interessati a problemi cartografici.

     La concessione dell'uso temporaneo dei fotogrammi aerei e la cessione del materiale aerofotografico e cartografico, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia, è disposta dalla Giunta regionale sulla base di apposito disciplinare, dalla medesima adottato, che fissa altresì la misura del rimborso della spesa per i diversi tipi di materiale.

 

     Art. 8. Norma finanziaria. (Omissis).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 271 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1.