§ 4.5.64 - Legge Regionale 2 giugno 1992, n. 9.
Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilità minore e della sentieristica in Umbria.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.5 trasporti e viabilità
Data:02/06/1992
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizione della viabilità minore.
Art. 3.  Rete escursionistica di interesse interregionale, regionale e complementare.
Art. 4.  Progettazione della rete escursionistica di interesse interregionale e regionale.
Art. 5.  Realizzazione della rete escursionistica di interesse interregionale e regionale.
Art. 6.  Progettazione e realizzazione della rete escursionistica complementare e della mobilità alternativa tradizionale.
Art. 7. 
Art. 8.  Segnaletica e cartografia.
Art. 9.  Interventi autorizzati senza contributo regionale.
Art. 10.  Viabilità minore e rete escursionistica.
Art. 11.  Divieto di circolazione.
Art. 12.  Viabilità minore di uso privato.
Art. 13.  Catasto della rete escursionistica.
Art. 14.  Sanzioni amministrative.
Art. 15. 


§ 4.5.64 - Legge Regionale 2 giugno 1992, n. 9. [1]

Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilità minore e della sentieristica in Umbria.

(B.U. n. 24 del 10 giugno 1992).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione dell'Umbria nell'ambito delle azioni tese alla conoscenza, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio ambientale e allo scopo di favorire l'escursionismo quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente, attua interventi per il recupero della viabilità storica, per la promozione della viabilità minore e dei sentieri e per la realizzazione di infrastrutture ad essi correlate.

 

     Art. 2. Definizione della viabilità minore.

     1. Costituiscono la rete viaria sussidiaria della regione le strade carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, strade vicinali e interpoderali, attualmente censite dalla cartografia ufficiale dello Stato e della Regione.

     2. La rete di cui al comma 1, ubicata al di fuori dei centri urbani, è definita «viabilità minore», ed è sottoposta alla disciplina della presente legge.

 

     Art. 3. Rete escursionistica di interesse interregionale, regionale e complementare.

     1. Nell'ambito della viabilità minore sono considerate di interesse interregionale e costituiscono la rete strutturale primaria dell'escursionismo umbro, le seguenti direttrici di percorrenza per il tratto umbro:

     a) dorsale appenninica;

     b) via Flaminia antica;

     c) via Orvietana;

     d) via delle Acque (laghi, fiumi e sorgenti minerali principali).

     2. Sono considerati di interesse regionale:

     a) gli itinerari escursionistici previsti dal programma integrato mediterraneo (PIM) Umbria;

     b) gli itinerari escursionistici interni alle aree a parco.

     3. La rete primaria di cui al comma 1 costituisce riferimento e matrice per la progettazione e realizzazione della rete complementare intesa quale insieme dei sentieri, della viabilità minore in genere e degli itinerari di interesse locale.

     4. Il catasto previsto all'art. 13 definisce la rete della viabilità, le cui opere possono essere dichiarate di interesse pubblico dalla Giunta regionale, in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, ambientali, didattici e di assetto del territorio insiti in essa e riconosciuti nelle attività ad essa pertinenti e correlate.

 

     Art. 4. Progettazione della rete escursionistica di interesse interregionale e regionale.

     1. Alla progettazione di massima della rete escursionistica di interesse regionale provvede la Giunta regionale, attraverso gli uffici competenti, organizzati in una apposita commissione.

     2. La commissione di cui ai comma 1 opera in raccordo con le Province, le Comunità montane ed i Comuni interessati ai singoli progetti, avvalendosi del Corpo forestale dello Stato e del Club alpino italiano (CAI), delegazione regionale umbra, nonché della collaborazione di altre Associazioni operanti nel settore ambientale.

     3. Nella eventualità che il progetto interessi territori appartenenti ad altre Regioni, l'Assessore all'assetto del territorio promuove le necessarie intese, ai sensi dell'art. 8 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 5. Realizzazione della rete escursionistica di interesse interregionale e regionale.

     1. Alla realizzazione della rete escursionistica di interesse interregionale e regionale provvedono le Province, le Comunità montane ed i Comuni con la collaborazione volontaria dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 4, nonché gli altri soggetti individuati come attuatori del progetto di massima di cui all'art. 4.

 

     Art. 6. Progettazione e realizzazione della rete escursionistica complementare e della mobilità alternativa tradizionale.

     1. Alla progettazione e realizzazione della rete escursionistica complementare provvedono le Comunità montane, con la collaborazione volontaria del CAI e delle altre Associazioni riconosciute, assumendo come riferimento la rete escursionistica di interesse regionale e tenendo conto nella costruzione degli itinerari dei seguenti criteri:

     a) recupero e reinserimento ambientale della viabilità minore storica o di preminente interesse paesaggistico-culturale;

     b) viabilità minore di interesse naturalistico-ambientale idonea a permettere un corretto rapporto di fruizione e conoscenza della natura e dei valori ambientali del territorio;

     c) viabilità minore o tratti declassati o dismessi della viabilità rotabile, idonei alla realizzazione di itinerari di collegamento tra centri e località, alternativi sia in termini di tracciato che di modalità di percorrenza riservata ai pedoni, cavalieri e ciclisti.

     2. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Comunità montane presentano il progetto di massima e la richiesta di contributo al Presidente della Giunta regionale.

     3. Il progetto di massima consiste in:

     a) una relazione illustrativa generale dalla quale sia possibile rilevare l'organicità dell'intervento, la sua complementarietà rispetto alla rete primaria e la corrispondenza ai criteri di massima elencati al comma 1;

     b) relazioni di settore concernenti gli aspetti naturalistici, storico-artistici e paesaggistici;

     c) documentazione grafica, cartografica e fotografica riferita agli itinerari individuati;

     d) preventivo di spesa.

     4. I Comuni non facenti parte di alcuna zona omogenea possono affidare alle Comunità montane limitrofe compiti e attività connessi con l'attuazione della presente legge.

     5. Le Comunità montane provvedono alla realizzazione degli interventi direttamente o attraverso i soggetti di cui al comma 1, in base ad apposita convenzione.

 

     Art. 7. [2]

 

     Art. 8. Segnaletica e cartografia.

     1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con proprio atto, la tipologia e le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la cartografia e la segnaletica della rete escursionistica primaria e complementare, e delle opere necessarie alla percorribilità ed alla sosta.

     2. Nella eventualità che i sentieri e la viabilità minore risultino segnalati in maniera difforme da quanto stabilito dalla Giunta regionale, le Comunità montane territorialmente competenti provvedono a rimuovere tale segnaletica ed a sostituirla con quella approvata.

 

     Art. 9. Interventi autorizzati senza contributo regionale.

     1. Ogni intervento comunque rientrante nell'ambito delle azioni di cui all'art. 1 è autorizzato dalla Giunta regionale con l'inserimento del programma di cui all'art. 7.

     2. La Giunta regionale si avvale a tal fine della commissione istituita ai sensi dell'art. 4, che verifica la compatibilità degli interventi con gli indirizzi della programmazione regionale in rispetto delle vigenti norme in materia di tutela paesistica e ambientale, nonché la conformità ai criteri emanati in forza dell'art. 8.

 

     Art. 10. Viabilità minore e rete escursionistica.

     1. Ogni intervento di qualsiasi tipo sulla viabilità minore, inserita nella rete escursionistica e su quella riconosciuta di interesse storico- ambientale dalle vigenti leggi in materia, è vietato, fatti salvi gli interventi di manutenzione.

     2. La Giunta regionale può rilasciare autorizzazioni in deroga per motivate ed imprescindibili esigenze di pubblico interesse, sentita la commissione di cui all'art. 4.

 

     Art. 11. Divieto di circolazione.

     1. I progetti riguardanti la costituzione della rete escursionistica devono contenere l'indicazione dei tratti di viabilità minore da precludere totalmente o parzialmente alla circolazione di mezzi motorizzati, dandone specifica motivazione, in specie per quanto concerne eventuali deroghe.

     2. L'apposizione della conseguente segnaletica e di eventuali barriere fisiche si intende a cura e spese del soggetto titolare del progetto e deve essere effettuata contestualmente alla collocazione della segnaletica, di cui all'art. 8.

 

     Art. 12. Viabilità minore di uso privato.

     1. Nei tratti di viabilità minore di uso privato, inseriti nel catasto della rete escursionistica regionale e dichiarati di pubblico interesse ai sensi dell'art. 3, comma quarto, si intende consentito l'accesso ed il transito a fini escursionistici, nell'ambito della traccia viaria segnalata a norma dell'art. 8.

     2. L'accesso ed il transito si intende consentito ai soli escursionisti non motorizzati, a condizione che gli stessi non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non molestino il bestiame e la selvaggina inserita in aziende venatorie e non danneggino colture ed attrezzature.

 

     Art. 13. Catasto della rete escursionistica.

     1. Ai fini dell'inserimento nel Catasto della rete escursionistica regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti pubblici o privati, che abbiano provveduto a segnalare sul territorio o pubblicizzare itinerari e reti sentieristiche, devono inviare idonea documentazione alla Giunta regionale, la quale, avvalendosi della commissione di cui al comma 1 dell'art. 4, decide in ordine all'inserimento nella rete escursionistica.

     2. Il Catasto della rete escursionistica è depositato presso l'Area operativa assetto del territorio ed è aggiornato a cura dei soggetti, individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 4.

 

     Art. 14. Sanzioni amministrative.

     1. Le sanzioni amministrative per la violazione delle norme della presente legge, da irrogare con le modalità previste dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, sono così determinate:

     a) da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 300.000 per l'uso di segnaletica difforme da quella definita dal comma 1 dell'art. 8;

     b) da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 1.000.000 per il danneggiamento, l'alterazione o la manomissione della segnaletica di cui all'art. 8;

     c) da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 1.000.000 per il danneggiamento delle opere realizzate per la percorribilità e la sosta di cui agli artt. 5 e 6;

     d) da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 1.000.000 per ogni intervento di qualsiasi tipo sulla viabilità minore, di cui al comma 1 dell'art. 9, è fatto obbligo al trasgressore, altresì, di provvedere al ripristino ed alla risistemazione ambientale, secondo le prescrizioni dettate dalla Giunta regionale, competente per il rilascio

dell'autorizzazione, fatto salvo il potere per lo stesso organo di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore;

     e) da un minimo di lire 200.000 ad un massimo di lire 500.000, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12.

 

     Art. 15. [3]


[1] Abrogata dall'art. 271 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1.

[2] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 16 dicembre 1997, n. 46.

[3] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 16 dicembre 1997, n. 46.