§ 4.6.69 - L.R. 10 aprile 2001, n. 10.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 - Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.6 calamità naturali
Data:10/04/2001
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni dell'art. 4).
Art. 2.  (Modificazioni dell'art. 8).
Art. 3.  (Modificazioni e integrazioni dell'art. 13).
Art. 4.  (Articolo 13 bis).
Art. 5.  (Modificazioni e integrazioni dell'art. 14).
Art. 6.  (Modificazioni dell'art. 19).
Art. 7.  (Sostituzione dell'art. 23).
Art. 8.  (Modificazioni e integrazioni dell'art. 24).
Art. 9.  (Articolo 26 bis).
Art. 10.  (Norma transitoria).


§ 4.6.69 - L.R. 10 aprile 2001, n. 10.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 - Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12.5.1997 e 26.9.1997 e successive.

(B.U. n. 18 del 18 aprile 2001).

 

Art. 1. (Modificazioni dell'art. 4).

     1. All'art. 4, comma 3, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [1];

     b) [2];

     c) [3].

     2. [4].

     3. [5].

 

     Art. 2. (Modificazioni dell'art. 8).

     1. [6].

     2. [7].

     3. [8].

     4. [9].

     5. [1]0.

 

     Art. 3. (Modificazioni e integrazioni dell'art. 13).

     1. [1]1.

     2. I commi 3 e 4 dell'art. 13 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, sono abrogati.

     3. [1]2.

 

     Art. 4. (Articolo 13 bis).

     1. [1]3.

 

     Art. 5. (Modificazioni e integrazioni dell'art. 14).

     1. [1]4.

     2. [1]5.

 

     Art. 6. (Modificazioni dell'art. 19).

     1. [1]6.

     2. [1]7.

 

     Art. 7. (Sostituzione dell'art. 23).

     1. [1]8.

 

     Art. 8. (Modificazioni e integrazioni dell'art. 24).

     1. [1]9.

     2. Il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, è abrogato.

 

     Art. 9. (Articolo 26 bis).

     1. [2]0.

 

     Art. 10. (Norma transitoria).

     1. Le disposizioni dell'art. 26 bis, così come aggiunto dall'art. 9 della presente legge, non si applicano ai privati, singoli o riuniti in consorzio, ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state comunicate le concessioni contributive.

 

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 


[1] Modifica il comma 3 dell'art. 4 della L.R. 12 agosto 1998, n. 30.

[2] Aggiunge la lett. f0) al comma 3 dell'art. 4 della L.R. 12 agosto 1998, n. 30.

[3] Modifica la lett. f2), comma 3, art. 4 della L.R. 12 agosto 1998, n. 30.

[4] Sostituisce il comma 7 dell'art. 4 della L.R. 12 agosto 1998, n. 30.

[5] Aggiunge i commi 7 bis e 7 ter all'art. 4 della L.R. 12 agosto 1998, n. 30.

[6] Modifica il comma 1 dell'art. 8 della L.R. 12 agosto 1998, n. 30.

[7] Modifica il comma 3 dell'art. 8 della L.R. 12 agosto 1998, n. 30.

[8] Sostituisce il comma 4 dell'art. 8 della L.R. 12 agosto 1998, n. 30.

[9] Sostituisce il comma 5 dell'art. 8 della L.R 12 agosto 1998, n. 30.

[1]10 Modifica il comma 6 dell'art. 8 della L.R. 12 agosto 1998, n. 30.

[1]11 Modifica il comma 1 dell'art. 13 della L.R. 12 agosto 1998, n. 30.

[1]12 Aggiunge il comma 6 bis all'art. 13 della L.R. 12 agosto 1998, n. 30.

[1]13 Aggiunge l'art. 13 bis alla L.R. 12 agosto 1998, n. 30.

[1]14 Modifica il comma 3 dell'art. 14 della L.R. 12 agosto 1998, n. 30.

[1]15 Sostituisce il comma 6 dell'art. 14 della L.R. 12 agosto 1998, n. 10.

[1]16 Aggiunge il comma 1 bis all'art. 19 della L.R. 12 agosto 1998, n. 30.

[1]17 Aggiunge il comma 3 bis all'art. 19 della L.R. 12 agosto 1998, n. 30.

[1]18 Sostituisce l'art. 23 della L.R. 12 agosto 1998, n. 30.

[1]19 Sostituisce il comma 1, art. 24 della L.R. 12 agosto 1998, n. 30.

[2]20 Aggiunge l'art. 26 bis alla L.R. 12 agosto 1998, n. 30.