§ 79.1.17 - L. 4 agosto 1984, n. 464.
Norme per agevolare l'acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.1 disciplina generale
Data:04/08/1984
Numero:464


Sommario
Art. 1.  Obblighi di informazione nei confronti del Servizio geologico.
Art. 2.  Poteri del Servizio geologico.
Art. 3.  Sanzioni.


§ 79.1.17 - L. 4 agosto 1984, n. 464.

Norme per agevolare l'acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale.

(G.U. 17 agosto 1984, n. 226).

 

Art. 1. Obblighi di informazione nei confronti del Servizio geologico.

     Chiunque intenda eseguire nel territorio della Repubblica studi ed indagini, a mezzo di scavi, pozzi, perforazioni e rilievi geofisici, per ricerche idriche o per opere di ingegneria civile, al di sotto di trenta metri dal piano di campagna ovvero a mezzo di gallerie suborizzontali o inclinate di lunghezza superiore ai duecento metri, deve darne comunicazione al Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dall'inizio degli studi e delle indagini, indicando su apposite mappe la localizzazione degli studi e delle indagini programmati e deve fare pervenire al Servizio geologico, entro trenta giorni dall'ultimazione degli studi e delle indagini, una dettagliata relazione, corredata dalla relativa documentazione, sui risultati geologici e geofisici acquisiti.

     Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può modificare con proprio decreto, sentito il Comitato geologico, i limiti delle dimensioni indicate nel primo comma.

 

     Art. 2. Poteri del Servizio geologico.

     Il Servizio geologico può eseguire gli opportuni sopralluoghi per avere diretta cognizione dei fenomeni naturali osservabili nel corso dell'esecuzione degli studi e delle indagini di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge e richiedere la documentazione relativa a scavi, pozzi, perforazioni e gallerie di dimensioni inferiori a quelle indicate nel primo comma dello stesso articolo 1.

 

     Art. 3. Sanzioni.

     Nei casi di inosservanza degli obblighi previsti dal primo comma dell'articolo 1 della presente legge o di mancata ottemperanza, nel termine all'uopo assegnato in ogni caso non inferiore a quindici giorni, alle richieste del Servizio geologico di cui al successivo articolo 2 è irrogata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

     Al procedimento si applicano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.