§ 4.2.37 - L.R. 23 dicembre 1996, n. 33.
Disciplina per l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.2 edilizia e lavori pubblici
Data:23/12/1996
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione).
Art. 2.  (Esclusioni temporanee).
Art. 3.  (Ente gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica).
Art. 4.  (Requisiti per l'assegnazione).
Art. 5.  (Limite di reddito per l'assegnazione e per la decadenza).
Art. 6.  (Bandi di concorso).
Art. 7.  (Contenuti del bando di concorso).
Art. 8.  (Domande di assegnazione).
Art. 9.  (Punteggi per la selezione).
Art. 10.  (Formazione della graduatoria definitiva).
Art. 11.  (Procedura di assegnazione).
Art. 12.  (Commissione di assegnazione).
Art. 13.  (Disponibilità alloggi da assegnare).
Art. 14.  (Assegnazione e standard dell'alloggio).
Art. 15.  (Scelta degli alloggi).
Art. 16.  (Consegna degli alloggi).
Art. 17.  (Subentro).
Art. 18.  (Diritti ed obblighi derivanti dall'assegnazione).
Art. 19.  (Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa).
Art. 20.  (Riserve temporanee per la realizzazione di interventi di recupero).
Art. 21.  (Riserve a favore di emigrati).
Art. 22.  (Canone di locazione).
Art. 23.  (Canone di riferimento).
Art. 24.  (Applicazione del canone di locazione).
Art. 25.  (Accertamento periodico del reddito).
Art. 26.  (Fondo sociale).
Art. 27.  (Morosità).
Art. 28.  (Mobilità).
Art. 29.  (Autogestione).
Art. 30.  (Alloggi in amministrazione condominiale).
Art. 31.  (Annullamento dell'assegnazione).
Art. 32.  (Decadenza dall'assegnazione).
Art. 33.  (Decadenza per superamento del reddito).
Art. 34.  (Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi).
Art. 35.  (Decorrenza canoni di locazione).
Art. 36.  (Assegnazioni provvisorie scadute).
Art. 37.  (Occupazioni senza titolo).
Art. 38.  (Commissione assegnazione alloggi).
Art. 39.  (Bandi).
Art. 40.  (Graduatorie).
Art. 41.  (Abrogazioni).


§ 4.2.37 - L.R. 23 dicembre 1996, n. 33. [1]

Disciplina per l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(B.U. 2 gennaio 1997, n. 1 - suppl. ord.).

 

TITOLO I

NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

 

Art. 1. (Ambito di applicazione).

     1. Le presenti norme si applicano a tutti gli alloggi realizzati o recuperati dallo Stato o da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonché a quelli acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

     2. Sono esclusi dall'applicazione gli alloggi:

     a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;

     b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;

     c) di servizio, per i quali la legge prevede la concessione amministrativa;

     d) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purchè non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato e della Regione.

     3. Possono essere esclusi, su richiesta motivata dell'ente proprietario e previa autorizzazione della Giunta regionale, quegli alloggi che, per le modalità di acquisizione, per la destinazione funzionale, per le caratteristiche dell'utenza insediata o per particolari caratteri di pregio storico-artistico non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica, fermo restando la destinazione d'uso e l'applicazione di un canone non inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 23.

 

     Art. 2. (Esclusioni temporanee).

     1. La Giunta regionale, su motivata richiesta dei Comuni o delle Unità locali socio sanitarie (U.S.L.), può autorizzare l'esclusione temporanea dalla applicazione della presente legge di alloggi di edilizia residenziale pubblica da destinare al soddisfacimento abitativo di soggetti fruenti di intervento socio-terapeutico.

     2. Gli alloggi esclusi ai sensi del comma 1 possono essere assegnati dal Comune, nell'arco di tempo autorizzato dalla Giunta regionale, anche a più soggetti o nuclei familiari, dei quali lo stesso Comune è tenuto a comunicare alla Giunta regionale ed all'Istituto per l'edilizia residenziale pubblica (I.E.R.P.), di volta in volta, i nominativi e la durata prevista della permanenza.

     3. Il Comune o la U.S.L. richiedente, stipulano con lo I.E.R.P. apposita convenzione con la quale sono stabilite la durata dell'esclusione, le modalità di utilizzo e manutenzione degli alloggi, nonché di pagamento del canone di locazione.

     4. Il canone di locazione, pari a quello determinato ai sensi dell'art. 23, posto a carico del Comune o della U.S.L., è corrisposto allo I.E.R.P.

     5. Le esclusioni effettuate ai sensi del presente articolo sono comprese nell'aliquota del 15 per cento di cui al comma 2 dell'art. 19.

 

     Art. 3. (Ente gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica).

     1. Allo scopo di unificare la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica gli I.E.R.P. svolgono l'attività di ente gestore di tutti gli alloggi soggetti alla disciplina della presente legge.

     2. Per la finalità di cui al comma 1, gli I.E.R.P. stipulano con gli enti proprietari apposite convenzioni con le quali sono disciplinati i compiti di amministrazione e di manutenzione degli alloggi, di contabilizzazione e riscossione dei canoni di locazione e provvedono altresì alla predisposizione ed aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

     3. La Giunta regionale approva la convenzione-tipo di cui al comma 2 e predispone l'anagrafe regionale sulla base dei dati acquisiti dagli I.E.R.P.

     4. Gli I.E.R.P. presentano annualmente alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione dei programmi costruttivi e di gestione del patrimonio.

 

     Art. 4. (Requisiti per l'assegnazione).

     1. I requisiti per conseguire l'assegnazione degli alloggi sono i seguenti:

     a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se, da almeno due anni precedenti alla data del bando di concorso, è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata. E' altresì ammesso il cittadino di Stato non aderente all'Unione Europea se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali;

     b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

     c) non titolarità dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del comma 2;

     d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

     e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare in misura non superiore al limite per l'assegnazione di cui all'art. 5;

     f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione.

     2. E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile risulti non inferiore a:

     a) tre vani convenzionali per nucleo familiare di una o due persone;

     b) quattro vani convenzionali per nucleo familiare di tre o quattro persone;

     c) cinque vani convenzionali per nucleo familiare di cinque persone;

     d) sei vani convenzionali per nucleo familiare di sei persone ed oltre.

     3. Il numero dei vani convenzionali è determinato dividendo per quattordici la superficie dell'unità immobiliare di cui all'art. 13, comma 1 - lett. a), della legge 27 luglio 1978, n. 392.

     4. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti medesimi. Il reddito è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come sostituito dall'art. 2, comma 14, del decreto-legge 23 gennaio 1982 n. 9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo medesimo è ridotto di un milione per ogni altro componente oltre i due sino ad un massimo di sei milioni. La riduzione non si applica per i figli a carico, ai sensi del citato art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche.

     5. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purchè la stabile convivenza duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.

     6. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente alle lettere c), d) ed f) del comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di emanazione del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto. Il requisito di cui alla lettera e) del comma 1, è verificato in sede di assegnazione in base al limite di reddito vigente a tale data.

     7. La Giunta regionale, in sede di programmazione di interventi destinati a specifiche finalità o in relazione a peculiari esigenze locali, stabilisce requisiti aggiuntivi per l'assegnazione.

 

     Art. 5. (Limite di reddito per l'assegnazione e per la decadenza).

     1. Il limite di reddito per l'assegnazione è di lire ventuno milioni.

     2. La Giunta regionale aggiorna, biennalmente, il limite di reddito di cui al comma 1 in relazione agli adeguamenti effettuati dal CIPE ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457 o, in assenza, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

     3. Il limite di reddito per la decadenza dalla qualifica di assegnatario è pari al limite di reddito per l'assegnazione di cui al comma 1 aumentato del 75 per cento.

     4. Il limite di reddito per la decadenza dall'assegnazione è pari al triplo del limite di reddito per l'assegnazione di cui al comma 1.

 

     Art. 6. (Bandi di concorso).

     1. All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto, di norma, biennalmente dai singoli Comuni entro il 30 settembre.

     2. I Comuni che intendono emanare bandi annuali ne danno comunicazione alla Giunta regionale.

     3. I Comuni che, in occasione del bando biennale immediatamente precedente, non abbiano ricevuto domande e che non abbiano alloggi da assegnare, possono rinviare l'emanazione del bando biennale previsto dandone comunicazione alla Giunta regionale.

     4. La Giunta regionale può disporre periodicamente l'emanazione contestuale dei bandi da parte di tutti i Comuni.

     5. La Giunta regionale, sulla base di motivata proposta dei Comuni interessati, d'intesa fra gli stessi, può autorizzare l'emanazione di bandi sovracomunali finalizzati all'assegnazione di alloggi ai cittadini residenti nell'ambito territoriale interessato.

     6. Nel caso di interventi di recupero realizzati in Comuni a bassa tensione abitativa la Giunta regionale può disporre l'emanazione di bandi sovracomunali per l'assegnazione di alloggi a cittadini residenti o che prestano l'attività lavorativa nei Comuni interessati, con priorità per quelli residenti nel comune sede dell'intervento.

     7. I bandi di concorso sono pubblicati a cura dei Comuni, mediante inserzione, nel Bollettino Ufficiale della Regione e mediante affissione nell'albo pretorio sino alla scadenza dei termini ivi previsti. Essi sono inoltre pubblicizzati con le forme ritenute più idonee.

     8. Nel caso di mancato adempimento nei termini prescritti la Giunta regionale, previa diffida, incarica lo I.E.R.P. di provvedere alla emanazione in sostituzione del Comune.

     9. Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e particolari esigenze abitative o per tutelare le esigenze di categorie speciali, la Giunta regionale può autorizzare, anche su proposta dei Comuni, l'emanazione di bandi speciali, indicando gli eventuali requisiti integrativi, nonché le forme aggiuntive di pubblicità dei bandi.

 

     Art. 7. (Contenuti del bando di concorso).

     1. Il bando di concorso indica:

     a) l'ambito territoriale;

     b) i requisiti prescritti dall'art. 4 nonché gli eventuali altri requisiti stabiliti dalla Giunta regionale per specifici interventi;

     c) le modalità di determinazione dei canoni di locazione;

     d) il termine di sessanta giorni per la presentazione della domanda;

     e) le modalità di compilazione della domanda;

     f) le modalità di formazione della graduatoria provvisoria e della graduatoria definitiva.

     2. La Giunta regionale approva lo schema tipo del bando di concorso ed il modulo tipo della domanda.

 

     Art. 8. (Domande di assegnazione).

     1. La domanda di assegnazione, da presentarsi al Comune nei termini indicati dal bando, è redatta su apposito modulo nel quale il richiedente dichiara, ai sensi dell'articolo 2 o dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 nonché la sussistenza delle condizioni per l'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 9.

 

     Art. 9. (Punteggi per la selezione).

     1. Ai fini della formazione della graduatoria delle domande presentate dagli aspiranti assegnatari sono attribuiti, sulla base delle condizioni soggettive del nucleo familiare ed oggettive dell'alloggio occupato, i seguenti punteggi:

     a) reddito del nucleo familiare, determinato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. e), non superiore:

     1) all'ottanta per cento del limite di assegnazione: punti 1;

     2) al sessanta per cento del limite di assegnazione: punti 2;

     3) al quaranta per cento del limite di assegnazione: punti 3;

     4) al venti per cento del limite di assegnazione: punti 4;

     b) nucleo familiare formato da uno o due componenti che, alla data del bando di concorso, non svolgano attività lavorativa e abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età: punti 3;

     c) nucleo familiare in cui siano presenti disabili:

     1) con percentuale di invalidità pari al cento per cento e non deambulanti senza l'aiuto di terze persone: punti 4;

     2) con percentuale di invalidità compresa fra l'ottanta ed il cento per cento: punti 3;

     3) con percentuale di invalidità compresa fra il sessantasette per cento e il settantanove per cento: punti 2;

     d) nucleo familiare in cui sia presente un invalido o mutilato sul lavoro o servizio: punti 0,5;

     e) nucleo familiare in cui sia presente uno o più componenti di età inferiore ai 14 anni: punti 1;

     f) nuclei familiari composti da cinque o più persone: punti 2;

     g) lavoratori emigrati all'estero rientrati in Italia da non oltre un biennio dalla data del bando: punti 2;

     h) profughi rimpatriati da non oltre un biennio dalla data del bando e che non svolgono attività lavorativa: punti 2;

     i) nucleo familiare che abiti in baracche, stalle, prefabbricati, roulottes, seminterrati o comunque ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica: punti 4;

     l) nucleo familiare che abiti in alloggio il cui stato di conservazione sia considerato scadente ai sensi dell'art. 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392: punti 1;

     m) nucleo familiare che abiti in alloggio privo di servizio igienico completo, composto di WC, lavabo, doccia o vasca, o posto all'esterno dell'abitazione: punti 2;

     n) nucleo familiare che abiti in alloggio che presenta i seguenti standard di sovraffollamento:

     1) una o due persone in due vani convenzionali, tre o quattro persone in tre vani convenzionali, cinque persone in quattro vani convenzionali, sei o più persone in cinque vani convenzionali: punti 1;

     2) tre persone in due vani convenzionali, quattro o cinque persone in tre vani convenzionali, sei o più persone in quattro vani convenzionali: punti 3;

     3) quattro o cinque persone in due vani convenzionali, sei o più persone in tre vani convenzionali: punti 5;

     o) nucleo familiare che abiti in alloggio che debba essere rilasciato:

     1) a seguito di ordinanza di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dalla autorità competente non oltre due anni dalla data del bando: punti 3;

     2) a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria:

     a) da eseguirsi entro dodici mesi dalla data di emanazione del bando: punti 6;

     b) da eseguirsi dopo dodici mesi dalla data di emanazione del bando: punti 4;

     3) per trasferimento di ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro entro un anno dalla data di emanazione del bando, di richiedenti che occupino alloggi di servizio concessi da ente pubblico o da privati: punti 1

     2. Le condizioni di cui alle lett. i), l), m) ed n) del comma 1 sono attestate dal Comune e devono sussistere da almeno due anni dalla data di emanazione del bando di concorso.

     3. I punteggi di cui alle lett. i), l), m) del comma 1 non sono cumulabili tra loro.

     4. Le certificazioni attestanti le condizioni di cui alle lett. c) e d) del comma 1 devono contenere le descrizioni del tipo di menomazione e la relativa percentuale di invalidità e sono rilasciate ai sensi della normativa vigente in materia.

 

     Art. 10. (Formazione della graduatoria definitiva).

     1. Il Comune che ha indetto il bando di concorso, entro trenta giorni dalla scadenza del bando stesso, provvede alla istruttoria delle domande ed attribuisce a ciascuna i relativi punteggi, sulla base delle dichiarazioni rese dal richiedente con le modalità dell'art. 8 e forma la graduatoria provvisoria.

     2. Il termine di cui al comma 1 è prorogato di trenta giorni qualora le domande pervenute siano in numero superiore a cinquecento.

     3. Le domande sono collocate in graduatoria in ordine decrescente di punteggio e, a parità di punteggio, in ordine crescente di reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, lett. e). In calce sono indicate le domande dichiarate inammissibili e le relative motivazioni.

     4. La graduatoria provvisoria è affissa nell'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

     5. Entro il termine di cui al comma 4, possono essere presentati al Comune eventuali ricorsi nonché eventuali richieste di revisione del punteggio a seguito di:

     a) decesso di un componente del nucleo familiare percettore di reddito;

     b) aumento del numero dei componenti il nucleo familiare per intervenuta nascita o gravidanza o adozione;

     c) notifica di sentenza esecutiva di sfratto.

     6. Esaminate le opposizioni, il Comune forma la graduatoria definitiva con le modalità di cui al comma 3. A parità di reddito il Comune effettua il sorteggio.

     7. La graduatoria definitiva è affissa nell'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, ne è data notizia mediante inserzione nel Bollettino ufficiale della Regione ed è trasmessa allo I.E.R.P. ed alla commissione di cui all'art. 12.

     8. La graduatoria conserva la sua efficacia per un periodo massimo di due anni.

 

     Art. 11. (Procedura di assegnazione).

     1. Il Comune, seguendo l'ordine della graduatoria definitiva, richiede ai concorrenti in essa utilmente collocati, rispetto agli alloggi da assegnare la documentazione relativa ai requisiti ed alle condizioni dichiarate ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da prodursi entro trenta giorni dalla richiesta.

     2. L'omessa presentazione della documentazione richiesta entro il termine stabilito, comporta l'esclusione dalla graduatoria definitiva.

     3. Il Comune, al fine di corredare l'istruttoria di tutti gli elementi necessari, può richiedere eventuale documentazione integrativa nonché, qualora riscontri difformità tra gli elementi dichiarati e quelli certi in suo possesso, allegare alla domanda tutte le informazioni utili per le determinazioni della commissione di cui all'art. 12.

     4. Ultimata l'istruttoria il Comune trasmette le domande e la relativa documentazione alla commissione che, previa verifica della regolarità delle procedure e del possesso dei requisiti e delle condizioni, provvede alla conferma o all'eventuale rettifica della graduatoria definitiva ed all'eventuale esclusione del richiedente dalla graduatoria medesima.

     5. La commissione, nel caso di manifesta inattendibilità delle dichiarazioni rese, con particolare riferimento a quelle relative al reddito documentato ai fini fiscali, trasmette agli uffici finanziari, per gli opportuni accertamenti, la relativa documentazione. In pendenza di tali accertamenti è sospesa l'assegnazione dei soli alloggi relativi ai casi controversi.

     6. Il Comune, sulla base delle determinazioni assunte e comunicate dalla commissione, effettua l'assegnazione degli alloggi.

 

     Art. 12. (Commissione di assegnazione).

     1. La commissione di assegnazione, costituita e nominata dal Presidente della Giunta regionale, ha competenza territoriale provinciale ed è composta da:

     a) un magistrato, con funzione di presidente, designato dal Presidente della Corte d'appello;

     b) due componenti, esperti in materie giuridiche amministrative ed in materia di edilizia residenziale pubblica, designati dalla Giunta regionale;

     c) il Presidente dell'Istituto per l'edilizia residenziale pubblica territorialmente competente o suo delegato;

     d) i Sindaci dei Comuni compresi nella provincia o loro delegati, che partecipano alle sedute relative alle assegnazioni del Comune di competenza.

     2. La commissione è costituita a norma della legge regionale di disciplina delle nomine e designazioni di competenza regionale e la sua durata corrisponde a quella della legislatura.

     3. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti e il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

     4. La funzione di segretario della commissione è attribuita ad un dipendente dello I.E.R.P.

     5. La commissione ha sede presso lo I.E.R.P. della provincia interessata.

     6. L'onere finanziario per il funzionamento della commissione è a carico del Comune interessato alla verifica della graduatoria.

     7. Ai componenti della commissione è corrisposto un gettone di presenza per seduta pari a quello previsto per i componenti il Comitato regionale di controllo.

 

     Art. 13. (Disponibilità alloggi da assegnare).

     1. Lo I.E.R.P. è tenuto a comunicare al Comune ed alla Giunta regionale il numero degli alloggi disponibili per l'assegnazione.

     2. La comunicazione di cui al comma 1, che deve contenere i dati relativi alle caratteristiche tipologiche degli alloggi ed al loro stato di conservazione e manutenzione, è effettuata:

     a) per gli alloggi di nuova costruzione o in corso di recupero, quattro mesi prima della data presunta di ultimazione dei lavori e almeno dieci giorni prima di quella dell'effettiva disponibilità;

     b) per gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione almeno dieci giorni prima dell'effettiva disponibilità.

     3. Trascorsi novanta giorni dalla data di disponibilità degli alloggi, il Comune, in caso di mancata assegnazione dovuta a causa diversa dalla inabitabilità, debitamente documentata, versa allo I.E.R.P. il canone di riferimento di cui all'art. 23.

     4. I Comuni che a seguito dell'emanazione dei bandi di concorso non abbiano ricevuto domande, possono, previa autorizzazione della Giunta regionale, assegnare gli alloggi eventualmente disponibili, per un massimo di quattro anni, a richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

 

     Art. 14. (Assegnazione e standard dell'alloggio).

     1. L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base all'ordine della graduatoria definitiva, distinta in relazione alla composizione del nucleo familiare di ogni concorrente, è effettuata dal Comune secondo gli standards stabiliti all'art. 4, comma 2.

     2. Gli alloggi situati al piano terreno nonché quelli ricompresi in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche sono assegnati, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, con preferenza ai nuclei familiari in cui siano presenti disabili con ridotta capacità motoria e con priorità per i non deambulanti senza l'aiuto di terze persone.

     3. Non possono essere assegnati, in ogni caso, alloggi con un numero di vani convenzionali, rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare, eccedente il seguente standard abitativo:

     a) tre vani convenzionali per una o due persone;

     b) cinque vani convenzionali per tre persone;

     c) sei vani convenzionali per quattro o cinque persone;

     d) sette vani convenzionali per sei o più persone.

     4. Lo standard abitativo è individuato tenendo conto di una persona in più qualora:

     a) nel nucleo familiare sia presente una donna in stato di gravidanza, attestato da certificato medico;

     b) alla data di emanazione del bando di concorso il nucleo familiare si sia costituito da meno di due anni e sia composto da due coniugi o da due conviventi more-uxorio, entrambi di età inferiore a trenta anni.

     5. Sono ammesse assegnazioni in deroga e comunque limitatamente allo standard immediatamente superiore, qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria e degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del Comune, soluzioni valide nè ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico nè ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno.

     6. Sono ammesse assegnazioni con standard inferiore di uno o superiore di due a quello stabilito dal comma 3 qualora:

     a) non esistano altri richiedenti in graduatoria o assegnatari interessati all'eventuale cambio di alloggio;

     b) l'assegnatario sia collocato in graduatoria con un punteggio superiore di almeno sei punti rispetto a quello attribuito al nucleo familiare costituito da un numero di componenti adeguato allo standard dell'alloggio da assegnare.

     7. Le assegnazioni effettuate con i criteri di cui ai commi 5 e 6 sono temporanee ed hanno validità sino al momento in cui sia possibile effettuare il cambio di alloggio. A tal fine gli assegnatari sono inseriti d'ufficio dallo I.E.R.P. nei programmi di mobilità.

 

     Art. 15. (Scelta degli alloggi).

     1. Il Sindaco, convoca gli assegnatari per la scelta dell'alloggio da effettuarsi nel rispetto di quanto previsto all'art. 14 e dell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria.

     2. In caso di mancata presentazione l'alloggio è scelto dal Comune.

     3. Gli assegnatari possono rifiutare l'alloggio proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune.

     4. In caso di rifiuto non giustificato il Comune, previa diffida, dichiara la decadenza dall'assegnazione che comporta l'esclusione dalla graduatoria.

     5. In caso di rifiuto ritenuto giustificato dal Comune l'interessato conserva il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che si rendano successivamente disponibili.

 

     Art. 16. (Consegna degli alloggi).

     1. L'elenco degli assegnatari con l'indicazione degli alloggi scelti è trasmesso dal Comune allo I.E.R.P. il quale provvede a comunicare le modalità e le condizioni per la stipula del contratto di locazione e per la successiva consegna degli alloggi.

     2. Qualora l'assegnatario risulti inadempiente rispetto a quanto previsto dal comma 1, lo I.E.R.P., previa diffida, trasmette gli atti al Comune ai fini della dichiarazione della decadenza.

     3. L'alloggio assegnato deve essere occupato entro quarantacinque giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna, salvo proroga concessa dal Comune su motivata istanza.

     4. Decorso il termine di cui al comma 3 il Comune pronuncia la decadenza.

     5. Il Comune che non adempie a quanto disposto dai commi 2 e 3, è tenuto a corrispondere allo I.E.R.P. il canone di riferimento di cui all'art. 23.

 

     Art. 17. (Subentro).

     1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario subentrano gli eredi facenti parte del nucleo familiare, come definito all'art. 4 e secondo l'ordine ivi indicato.

     2. L'ospitalità temporanea di persone non facenti parte del nucleo familiare è ammessa, per un periodo non superiore a due anni, prorogabile su istanza dell'assegnatario, previa autorizzazione dello I.E.R.P., allorché sussistano esigenze di mutua solidarietà ed assistenza. Tale ospitalità non comporta alcun diritto sull'alloggio.

     3. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, lo I.E.R.P. provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla decisione del giudice.

 

     Art. 18. (Diritti ed obblighi derivanti dall'assegnazione).

     1. La qualifica di assegnatario, sia in sede di assegnazione che in caso di subentro, è attribuita ai soli fini amministrativi.

     2. Tutti i componenti il nucleo familiare dell'assegnatario acquisiscono con l'assegnazione pari diritti ed obblighi ai fini del godimento dell'alloggio e sono obbligati in solido nei confronti dello I.E.R.P. per il pagamento del canone di locazione, delle quote accessorie nonché delle spese per l'uso ed il godimento dei servizi comuni.

 

     Art. 19. (Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa).

     1. I Comuni possono, dandone comunicazione alla Giunta regionale, riservare un'aliquota non superiore al quindici per cento degli alloggi annualmente disponibili ai sensi dell'art. 13 da assegnare a soggetti in gravi e documentate situazioni di emergenza abitativa quali:

     a) provvedimenti esecutivi di sfratto;

     b) ordinanze sindacali di sgombero per immobili da recuperare, emesse in data non anteriore a 3 mesi;

     c) sistemazione di profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763;

     d) sistemazione di appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate ed al corpo degli agenti di custodia, trasferiti per motivi di ordine pubblico.

     2. Oltre che nell'ipotesi di cui al comma 1 i Comuni possono riservare, previa autorizzazione della Giunta regionale, un'ulteriore quota non superiore al quindici per cento per far fronte ad altre gravi esigenze dagli stessi individuate e documentate.

     3. Per le assegnazioni di cui al comma 1 e comma 2 è richiesta la sussistenza dei requisiti previsti all'art. 4, l'accertamento dei quali viene effettuato dalle Commissioni di cui all'art. 12, previa istruttoria da parte dei Comuni interessati.

     4. I Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti possono riservare complessivamente, per le finalità di cui al presente articolo, fino a un terzo degli alloggi da assegnare annualmente e, comunque, almeno un alloggio.

     5. Non è consentita la riserva degli alloggi realizzati per le finalità di cui al comma 7 dell'art. 4.

 

     Art. 20. (Riserve temporanee per la realizzazione di interventi di recupero).

     1. I Comuni, previa autorizzazione della Giunta regionale, possono effettuare riserve temporanee oltre quelle previste dall'art. 19 nel caso di trasferimento di:

     a) assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica da recuperare;

     b) locatari o proprietari di alloggi di proprietà privata inseriti in programmi integrati di recupero o di riqualificazione urbana che beneficiano di contributo pubblico.

     2. Per gli assegnatari di cui al comma 1, lett. b) si prescinde dal possesso dei requisiti previsti per l'assegnazione e gli stessi sono tenuti a corrispondere il canone di riferimento di cui all'art. 23.

     3. Le assegnazioni effettuate ai sensi del presente articolo non possono eccedere il periodo di esecuzione dei lavori di recupero.

 

     Art. 21. (Riserve a favore di emigrati).

     1. I Comuni, previa autorizzazione della Giunta regionale, possono riservare alloggi a favore di lavoratori emigrati che intendono rientrare nella regione.

     2. Gli assegnatari sono tenuti a fissare la residenza nell'alloggio assegnato entro sei mesi dall'atto di assegnazione.

     3. Le assegnazioni sono effettuate in via temporanea per un periodo di due anni e, alla scadenza, il Comune può trasformarle in definitive previo accertamento da parte della commissione di cui all'art. 12 dei requisiti previsti dall'art. 4.

     4. Nell'ambito del biennio di cui al comma 3 gli assegnatari sono tenuti a corrispondere il canone determinato ai sensi dell'art. 23.

     5. Gli alloggi assegnati ai sensi del presente articolo sono compresi nell'aliquota del quindici per cento di cui al comma 2 dell'art. 19.

 

TITOLO II

NORME PER LA FISSAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

 

     Art. 22. (Canone di locazione).

     1. Il canone di locazione degli alloggi di cui all'art. 1 deve garantire il pareggio costi-ricavi degli I.E.R.P. ed è diretto a compensare:

     a) le spese di amministrazione e di gestione degli I.E.R.P., il pagamento degli oneri fiscali, nonché il versamento, nella misura stabilita dal CIPE, al fondo per l'edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

     b) il conseguimento di una quota non inferiore al 30 per cento e non superiore al 70 per cento delle spese complessive di cui alla lettera a), stabilita ogni anno dalla Giunta regionale, da destinare alla manutenzione degli alloggi ed alle finalità di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

     2. Al fine di verificare il conseguimento del pareggio costi-ricavi gli I.E.R.P. trasmettono alla Giunta regionale, contestualmente al bilancio di previsione, un prospetto dimostrativo secondo le modalità stabilite dalla Giunta medesima.

 

     Art. 23. (Canone di riferimento).

     1. Il canone di riferimento è determinato con le modalità previste dagli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella misura del 3,85 per cento del valore locativo dell'immobile locato.

     2. Il canone del comma 1 si applica anche nei Comuni di cui all'art. 26, comma 2, della legge 27 luglio 1978, n. 392 e ad essi vengono attribuiti i coefficienti del comma 1, lett. f), dell'art. 17 e del comma 3, lett. b), dell'art. 18 della stessa legge.

     3. Il costo base di produzione, in assenza dell'adeguamento di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è aggiornato annualmente dallo I.E.R.P. con riferimento alla variazione dell'indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale.

 

     Art. 24. (Applicazione del canone di locazione).

     1. Fino alla revisione generale del classamento delle unità immobiliari urbane di cui al decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, e successive modifiche ed integrazioni, il canone di locazione dovuto dagli assegnatari determinato sulla base della redditività degli alloggi, delle condizioni reddituali, e della composizione dei nuclei familiari.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 gli assegnatari sono collocati in fasce di reddito articolate nelle seguenti Aree:

 

AREA PROTETTA:

     A1) reddito costituito esclusivamente da pensione non superiore all'importo di una pensione sociale: canone pari al 7 per cento, 6 per cento, 5 per cento dell'importo della pensione sociale per nuclei familiari composti rispettivamente da uno, due, oltre due componenti;

     A2) reddito costituito esclusivamente da pensione superiore all'importo di cui alla lettera A1) ed uguale o inferiore all'importo di una pensione minima INPS aumentato dell'importo di una pensione sociale: canone pari al 7 per cento, 6 per cento, 5 per cento dell'importo del reddito effettivo del nucleo familiare, per nuclei familiari composti rispettivamente da uno, due, oltre due componenti;

     A3) reddito imponibile del nucleo familiare derivante esclusivamente da lavoro dipendente, e/o percepito a titolo di trattamento di cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato non superiore all'importo di due pensioni minime INPS o esclusivamente da pensione, superiore all'importo di cui alla lettera A2) e non superiore all'importo di due pensioni minime INPS: canone pari al 7 per cento, 6 per cento, 5 per cento dell'importo del reddito effettivo del nucleo familiare, per nuclei familiari composti rispettivamente da uno, due, oltre due componenti, e, comunque, non inferiore al 8 per cento dell'importo di una pensione minima INPS;

 

AREA SOCIALE:

     B1) reddito complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e), inferiore al limite per l'assegnazione: canone pari al 15 per cento del canone di riferimento determinato ai sensi dell'art. 23, aumentato del 8,50 per cento, del 7,50 per cento, del 7 per cento del reddito effettivo del nucleo familiare, per nuclei familiari composti rispettivamente da uno, due, oltre due componenti, e, comunque non inferiore al 15 per cento dell'importo di una pensione minima INPS;

     B2) reddito complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e), superiore all'importo di cui alla lettera B1) ed uguale o inferiore al limite per la decadenza dalla qualifica di assegnatario: canone pari al 20 per cento del canone di riferimento determinato ai sensi dell'art. 23, aumentato del 9 per cento, dell'otto per cento, del 7,50 per cento del reddito effettivo del nucleo familiare, per nuclei familiari composti rispettivamente da uno, due, oltre due componenti;

 

AREA DI DECADENZA:

     C) reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. e), superiore al limite di reddito stabilito per la decadenza dalla qualifica di assegnatario: canone pari al 25 per cento del canone di riferimento determinato ai sensi dell'art. 23, aumentato del 9 per cento del reddito effettivo del nucleo familiare.

     3. L'importo della pensione sociale di cui al comma 2, lettere A1) ed A2) è da computarsi al netto della maggiorazione sociale.

     4. Il reddito effettivo è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. Alla formazione del reddito effettivo concorrono tutti gli emolumenti, indennità, pensioni percepiti, eventualmente esentasse, ad eccezione dei redditi derivanti al nucleo familiare da sussidi o assegni percepiti in attuazione delle norme vigenti a sostegno di conviventi handicappati o disabili e della rendita INAIL [2].

     5. Gli assegnatari sono tenuti a rimborsare integralmente agli I.E.R.P. le spese sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'ente in relazione al costo degli stessi calcolato sul complesso degli immobili gestiti, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

     6. Per garantire il conseguimento delle finalità di cui all'art. 22, la Giunta regionale, su proposta degli I.E.R.P. formulata previa consultazione delle organizzazioni sindacali degli assegnatari, può variare annualmente le percentuali fissate al comma 1, fino al 20 per cento, anche in misura differenziata fra le fasce di reddito.

 

     Art. 25. (Accertamento periodico del reddito).

     1. La situazione reddituale degli assegnatari è verificata annualmente sulla base della documentazione che gli assegnatari medesimi sono tenuti a produrre con le modalità e nei termini indicati dagli I.E.R.P.

     2. Qualora, previa diffida, l'assegnatario non produca la documentazione richiesta o vi provveda solo parzialmente, lo I.E.R.P. applica il canone di locazione di cui alla lett. C) dell'art. 24.

     3. Ai fini della determinazione del canone di cui al comma 2 è attribuito all'assegnatario un reddito effettivo pari al triplo di quello previsto dal comma 1 dell'art. 5.

     4. L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stata effettuata la verifica della situazione reddituale.

     5. L'assegnatario, su domanda, ha in ogni caso diritto di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora dimostri di aver subito, nell'anno solare precedente a quello della domanda, una diminuzione del reddito familiare. La collocazione nella fascia di reddito inferiore è disposta dallo I.E.R.P., con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata inoltrata la domanda.

 

     Art. 26. (Fondo sociale).

     1. E' istituito il Fondo sociale regionale per la concessione di contributi a favore di famiglie in grave situazione di bisogno, al fine di integrare le spese per i servizi accessori dell'abitazione e favorire la mobilità e conseguire l'ottimizzazione dell'uso del patrimonio abitativo.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono corrisposti ai cittadini più disagiati con priorità ai soggetti handicappati, ai titolari di pensioni sociali minime e di invalidità, ai nuclei familiari monoreddito ed ai lavoratori in cassa integrazione guadagni o in mobilità.

     3. La Giunta regionale determina le modalità e le forme di costituzione e di funzionamento del Fondo al cui finanziamento si provvede con contributi della Regione, dei Comuni e di altri enti.

 

     Art. 27. (Morosità).

     1. La morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto con conseguente decadenza dall'assegnazione.

     2. La morosità può essere sanata per non più di una volta nel corso dell'anno qualora il pagamento della somma dovuta, con i relativi interessi al tasso legale, avvenga nel termine perentorio di sessanta giorni dalla costituzione in mora.

     3. Non è causa di risoluzione del contratto nè di applicazione degli interessi la morosità dovuta a stato di disoccupazione, grave malattia o indigenza dell'assegnatario accertati dallo I.E.R.P. e comunicati dallo stesso al Comune per gli eventuali provvedimenti assistenziali di competenza, ivi compreso il pagamento del canone.

     4. All'atto della cessazione delle condizioni di cui al comma 3 lo I.E.R.P. determina le modalità di recupero delle somme dovute.

     5. In caso di risoluzione del contratto per morosità il conseguente provvedimento di rilascio dell'alloggio costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque lo occupi.

 

TITOLO III

REGOLAMENTAZIONE DELLA MOBILITÀ E DELLE AUTOGESTIONI

 

     Art. 28. (Mobilità).

     1. Ai fini dell'eliminazione delle condizioni di sotto-utilizzazione o sovraffollamento degli alloggi pubblici, nonché dei disagi abitativi di carattere sociale, il Comune, di intesa con lo I.E.R.P., predispone il programma di mobilità dell'utenza da effettuarsi sia attraverso il cambio degli alloggi assegnati, sia mediante la utilizzazione di quelli di risulta e di una aliquota definita dal Comune stesso non superiore al quindici per cento di quelli di nuova assegnazione.

     2. Il programma di mobilità viene formato sulla base dei seguenti criteri:

     a) verifica dello stato d'uso e affollamento degli alloggi ed individuazione delle situazioni di sovra e sotto affollamento esistenti da almeno tre anni, secondo le classi di gravità in relazione alla composizione e alle caratteristiche socio-economiche dei nuclei familiari;

     b) scelta della zona di residenza da parte dell'assegnatario ovvero permanenza nello stesso quartiere, garantendo il miglioramento od il mantenimento delle precedenti condizioni abitative;

     c) priorità alle domande di cambio fondate sulla presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap o soggetti con gravi problemi di salute, alle domande degli anziani disposti a trasferirsi in alloggi di minori dimensioni ed alle domande connesse ad esigenze di avvicinamento al luogo di lavoro.

     3. La Giunta regionale provvede ad emanare le modalità di applicazione dei criteri di cui al comma 2.

 

     Art. 29. (Autogestione).

     1. La gestione dei servizi accessori e degli spazi comuni è affidata agli assegnatari sulla base dei criteri indicati nel presente articolo e secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

     2. Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati il contratto di locazione deve prevedere l'assunzione diretta della gestione dei servizi da parte degli assegnatari.

     3. In caso di particolari esigenze o difficoltà lo I.E.R.P. può, sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza, deliberare di soprassedere all'attivazione dell'autogestione, ovvero di sospenderne la prosecuzione per i tempi strettamente necessari per far cessare le cause ostative assunte a base del deliberato.

     4. E' data facoltà allo I.E.R.P. di estendere l'autogestione alla piccola manutenzione, accreditando agli organi dell'autogestione una parte della quota di canone destinata alla manutenzione non superiore al trenta per cento.

     5. Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

 

     Art. 30. (Alloggi in amministrazione condominiale).

     1. E' fatto divieto allo I.E.R.P. di proseguire o di iniziare l'attività di amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. Dal momento della costituzione del condominio cessa per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, eccezion fatta per il rimborso delle spese sostenute per il servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, il cui importo è fissato annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dello I.E.R.P.

     2. Il comma 1 si applica agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita che costituiscono una autogestione disciplinata dalle norme del Codice civile sulla comunione e sul condominio.

     3. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dello I.E.R.P., per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi comprese quelle per il riscaldamento che sono tenuti a versare direttamente all'amministratore.

 

TITOLO IV

ANNULLAMENTO E DECADENZA

 

     Art. 31. (Annullamento dell'assegnazione).

     1. L'annullamento dell'assegnazione viene disposto dal Sindaco del Comune nei seguenti casi:

     a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;

     b) per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o documentazioni risultate false.

     2. In presenza delle condizioni del comma 1, accertate prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune, contestualmente alla comunicazione all'assegnatario delle risultanze conseguenti gli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia allo I.E.R.P.

     3. Qualora, dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario, non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il Sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione entro i successivi trenta giorni, sentito il parere della commissione di cui all'art. 12.

     4. L'annullamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto.

     5. L'ordinanza del Sindaco che deve contenere il termine per il rilascio, non superiore a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetta a proroghe.

 

     Art. 32. (Decadenza dall'assegnazione).

     1. La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune nei casi in cui l'assegnatario:

     a) abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio;

     b) non abiti stabilmente nell'alloggio o ne muti la destinazione d'uso;

     c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;

     d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione salvo il requisito di cui all'art. 4, comma 1, lett. e);

     e) fruisca di un reddito superiore al limite previsto al comma 2 dell'art. 33;

     f) non abbia prodotto per due anni consecutivi la documentazione di cui al comma 1 dell'art. 25.

     2. Al procedimento si applicano le disposizioni previste per l'annullamento della assegnazione, fatta eccezione per il parere della commissione.

     3. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio.

     4. Il Sindaco può concedere un termine non eccedente sei mesi per il rilascio dell'immobile, in presenza di documentate ragioni di disagio familiare.

 

     Art. 33. (Decadenza per superamento del reddito).

     1. La decadenza dalla qualifica di assegnatario è dichiarata e comunicata all'assegnatario stesso dallo I.E.R.P. qualora, nel corso del rapporto, per due anni consecutivi, l'assegnatario abbia superato il limite di reddito stabilito dal comma 3 dell'art. 5.

     2. La decadenza dall'assegnazione è dichiarata dal Sindaco qualora nel corso del rapporto, per due anni consecutivi, l'assegnatario abbia superato il limite di reddito stabilito dal comma 4 dell'art. 5.

     3. La decadenza di cui al comma 2 è dichiarata dopo quattro accertamenti annuali consecutivi qualora alla formazione del reddito concorrano quelli dei figli conviventi.

 

     Art. 34. (Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi).

     1. Il Sindaco persegue ai sensi di legge chi occupa senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica e ne dispone il conseguente rilascio.

     2. Ai fini del comma 1, il Sindaco diffida l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio ed assegna il termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

     3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il Sindaco ordina il rilascio dell'alloggio da effettuarsi entro trenta giorni. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e non è soggetta a proroghe.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 35. (Decorrenza canoni di locazione).

     1. I canoni di locazione derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1997.

 

     Art. 36. (Assegnazioni provvisorie scadute).

     1. Le assegnazioni a titolo provvisorio effettuate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, modificato ed integrato dall'art. 12 della legge regionale 25 agosto 1988, n. 30, possono essere trasformate dal Comune in assegnazioni definitive qualora gli assegnatari ne facciano richiesta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e comprovino, alla stessa data, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, ad eccezione di quello del comma 1, lett. e), che non deve essere superiore a quello del comma 3 dell'art. 5.

     2. La verifica dei requisiti è effettuata dalla commissione di cui all'art. 12.

 

     Art. 37. (Occupazioni senza titolo).

     1. I Comuni possono disporre la regolarizzazione del rapporto locativo nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupano senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica e che presentino apposita domanda entro novanta giorni dalla stessa data, a condizione che:

     a) l'occupazione sia in corso;

     b) gli occupanti siano in possesso dei requisiti per l'assegnazione previsti dall'art. 4 e verificati dalla commissione di cui all'art. 12;

     c) gli occupanti provvedano al pagamento allo I.E.R.P., anche ratealmente, delle somme dovute per l'occupazione e le spese, a decorrere dalla data di occupazione senza titolo;

     d) gli occupanti non siano stati diffidati ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44.

     2. Qualora il rapporto non sia regolarizzabile ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni dell'art. 34.

 

     Art. 38. (Commissione assegnazione alloggi).

     1. Fino alla costituzione delle commissioni previste all'art. 12, da effettuarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, continuano ad operare quelle di cui all'art. 7 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, modificato dall'art. 6 della legge regionale 25 agosto 1988, n. 30.

 

     Art. 39. (Bandi).

     1. In sede di prima applicazione della presente legge i bandi di cui all'art. 6 sono emanati contestualmente da tutti i Comuni entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 40. (Graduatorie).

     1. Le graduatorie in vigore o in corso di formazione alla data di entrata in vigore della presente legge esplicano la loro efficacia fino alla formazione di quelle previste dall'art. 10.

 

     Art. 41. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogati:

     a) la legge regionale 21 novembre 1983, n. 44;

     b) l'art. 9 della legge regionale 25 agosto 1989, n. 30;

     c) la legge regionale 25 agosto 1988, n. 30;

     d) la legge regionale 28 luglio 1989, n. 23.

     2. Le norme di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti di assegnazione in corso e fino alla conclusione degli stessi.

 

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 


[1] Legge abrogata dall’art. 55 della L.R. 28 novembre 2003, n. 23.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 20 marzo 2000, n. 23.