§ 3.2.62 - L.R. 17 gennaio 1984, n. 1.
Norme in materia di usi civici e sull'uso produttivo delle terre pubbliche.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:17/01/1984
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Ricognizione degli usi civici.
Art. 3.  Attribuzioni della Giunta regionale.
Art. 4.  Competenze regionali in materie di legittimazione.
Art. 5.  Destinazioni delle terre utilizzabili come bosco o pascolo permanente.
Art. 6.  Operazioni di accertamento e valutazione degli usi civici.
Art. 7.  Piano di sviluppo economico.
Art. 8.  Modalità d'uso delle terre civiche.
Art. 9.  Contributi regionali.
Art. 10.  Concorso dell'E.S.A.U..
Art. 11.  Uso delle terre trasferite ai comuni.
Art. 12.  Finché la Giunta regionale non abbia provveduto all'approvazione delle tariffe di cui all'ultimo comma dell'art. 6, si applicano le disposizioni contenute nel R.D. del 15 novembre 1925, n. 218 e le [...]
Art. 13.  Ove i comuni, frazioni ed associazioni agrarie non provvedano alla anticipazione delle spese di cui all'art. 39 della legge del 1928, n. 1766, l'anticipazione stessa, anche per quanto attiene alle [...]
Art. 14.  Fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia ed in ogni caso per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, restano sospese le ripartizioni [...]
Art. 15.  Norma finanziaria. Alle leggi di approvazione dei bilanci annuali e pluriennali, e relative variazioni, sono rinviate la codifica progettuale, la quantificazione degli oneri e la relativa copertura, [...]


§ 3.2.62 - L.R. 17 gennaio 1984, n. 1.

Norme in materia di usi civici e sull'uso produttivo delle terre pubbliche.

(B.U. 20 gennaio 1984, n. 6).

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione esercita le funzioni amministrative trasferite con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 in materia di usi civici, al fine di favorire, tramite l'uso produttivo delle terre soggette all'esercizio di usi civici e di altri diritti di promiscuo godimento, lo sviluppo economico dei territori interessati.

     Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle terre della Regione e a quelle degli Enti locali, nei limiti consentiti dal regime giuridico e dai vincoli di destinazione dei rispettivi beni.

 

     Art. 2. Ricognizione degli usi civici.

     La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette ai comuni, alle associazioni agrarie, comunque denominate, ed alle frazioni, l'elenco delle terre civiche di rispettiva appartenenza, individuate con i dati catastali.

     L'elenco comprende le terre già assoggettate alle disposizioni della legge 16 giugno 1927, n. 1766 ed in particolare:

     a) i terreni di originaria appartenenza delle popolazioni e quelli sui quali, a qualsiasi titolo, siano stati esercitati usi civici;

     b) i terreni acquisiti a seguito di liquidazione o estinzione di usi civici, scioglimento di promiscuità, scioglimento di associazioni agrarie, permuta con altre terre civiche, conciliazioni relative alle materie regolate dalla citata legge n. 1766 del 1927;

     c) i terreni acquistati per le finalità di cui all'art. 22 della legge del 1927, n. 1766 e dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

     I comuni, le associazioni agrarie, e le frazioni, in base ai loro inventari ed agli accertamenti ritenuti necessari, forniscono nei successivi 60 giorni notizie sullo stato dei terreni, sulle eventuali occupazioni abusive e sugli usi civici in esercizio, indicando altresì eventuali diritti di uso civico delle popolazioni su terre di privato possesso, in esercizio alla data di entrata in vigore della legge del 1927, n. 1766, per i quali non siano stati promossi o completati gli accertamenti e le operazioni ivi previsti.

     La Giunta regionale, non oltre i successivi 30 giorni, sulla base delle notizie fornite e delle indagini di ufficio, approva l'inventario delle terre di cui al presente articolo, distinte per ente di appartenenza. Per i terreni di appartenenza promiscua, l'inventario indica tutti gli enti partecipanti alla promiscuità.

     L'inventario ha esclusivamente carattere conoscitivo e può essere aggiornato sentiti i comuni, le frazioni e le associazioni agrarie interessati.

 

     Art. 3. Attribuzioni della Giunta regionale.

     La Giunta regionale dandone comunicazione alla competente commissione consiliare, esercita le competenze amministrative in materia di accertamento, valutazione e liquidazione degli usi civici, scioglimento delle promiscuità, verifica, legittimazione - limitatamente alla fase istruttoria della verifica delle occupazioni, della proposta di legittimazione e della pubblicazione degli atti a firma del Presidente della Giunta regionale, e alla fase conseguente della ordinanza commissariale di intesa regionale - e reintegrazione delle occupazioni, destinazione delle terre di uso civico e di quelle provenienti da affrancazioni, autorizzazione alla loro alienazione, utilizzazione e cambio di destinazione, affrancazione dei canoni, approvazione delle conciliazioni, svincolo di capitali, nomine di periti ed ispettori per il compimento delle operazioni relative [1].

     L'approvazione delle legittimazioni è effettuata, ai sensi dell'art. 9 della legge del 1927, n. 1766, con decreto del Presidente della Repubblica, d'intesa con la Giunta regionale.

 

     Art. 4. Competenze regionali in materie di legittimazione.

     La Regione favorisce nei limiti delle proprie competenze e nella fase istruttoria di cui all'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 la concessione delle legittimazioni di cui all'art. 9 della stessa legge, a un canone ridotto a favore di coltivatori diretti, salariati agricoli, braccianti, mezzadri, pastori e piccoli allevatori. L'intesa regionale di cui all'art. 66 D.P.R. n. 616/77 verrà deliberata dalla Giunta regionale a favore degli occupatori che si impegnino a rispettare la destinazione ad uso agricolo del terreno in conformità dei piani di sviluppo economico regionali e a ritrasferire all'Ente agrario o al Comune il bene legittimato ove non sia più in grado di mantenere la suddetta destinazione nel termine massimo di anni 30, in analogia con quanto disposto dalle leggi di riforma agraria.

 

     Art. 5. Destinazioni delle terre utilizzabili come bosco o pascolo permanente.

     La Giunta regionale può autorizzare l'alienazione dei terreni, ai sensi dell'art. 12 della legge del 1927, n. 1766, qualora i terreni stessi abbiano perso l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale, sulla base degli strumenti urbanistici adottati dai comuni interessati.

     Non sono consentiti mutamenti di destinazione dei terreni in deroga a quanto previsto dai piani di sviluppo economico di cui al successivo art. 7.

 

     Art. 6. Operazioni di accertamento e valutazione degli usi civici.

     Per l'istruttoria e l'esecuzione delle operazioni di competenza regionale di cui all'art. 28 della legge del 1927, n. 1766 ed alle norme di attuazione contenute nel R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, la Giunta regionale può avvalersi di esperti in materie agrarie e forestali e storico- giuridiche, scelti in apposito elenco istituito dalla Giunta stessa.

     Ogni esperto potrà chiedere l'iscrizione nell'elenco, indicando i propri titoli di studio e quelli professionali.

     Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio regionale apposito regolamento sulla formazione e la tenuta dell'elenco di cui al presente articolo.

     Le competenze degli esperti scelti nell'elenco di cui al presente articolo sono liquidate secondo tariffe da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 7. Piano di sviluppo economico.

     I beni civici dei comuni, delle frazioni ed associazioni agrarie devono essere utilizzati in conformità ad un piano di sviluppo economico che dovrà tendere, in relazione alla estensione e alla qualità dei terreni, alla introduzione ed alla regolamentazione di attività produttive plurime, secondo le modalità di cui al successivo art. 8.

     Qualora sulle terre siano attualmente esercitati usi civici di carattere essenziale da parte degli aventi diritto, il piano dovrà riservare le superfici necessarie al loro soddisfacimento, se ed in quanto tale uso non contrasti con l'interesse della generalità della popolazione.

     I diritti di godimento degli usi civici debbono comunque essere esercitati secondo le effettive esigenze degli utenti e nei limiti fissati dall'art. 1021 cod. civile.

     Gli indirizzi generali dei piani saranno tracciati dagli enti interessati sulla base del Programma regionale di sviluppo e dei piani eventualmente adottati dalle Comunità montane e dagli enti delegati in materia di agricoltura.

     I piani sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, ed il provvedimento implica approvazione delle eventuali modifiche di destinazione delle terre che si rendessero necessarie ai fini di corrispondere agli interessi della generalità della popolazione, fatte salve in ogni caso le competenze comunali in materia di urbanistica.

 

     Art. 8. Modalità d'uso delle terre civiche.

     I comuni, le associazioni agrarie e le frazioni, promuovono l'uso agricolo e forestale delle terre civiche:

     a) per le terre di rilevante estensione, in via preferenziale, attraverso la partecipazione dell'ente ad imprese cooperative, cui le terre sono conferite come quota capitale, ovvero, in via subordinata, attraverso la concessione delle terre stesse ad imprese cooperative;

     b) per le terre di limitata estensione, attraverso la loro concessione in comodato ai soggetti di cui all'art. 4 nonchè ad imprenditori agricoli a titolo principale singoli o associati, ovvero attraverso l'eventuale costituzione di consorzi di ricomposizione fondiaria, diretti ad unificare e coordinare la gestione aziendale di più appezzamenti di terreno.

     Alla costituzione del consorzio di ricomposizione fondiaria, alla approvazione degli eventuali piani di riordinamento e alla adozione dei conseguenti provvedimenti ablatori provvede con proprio decreto il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della stessa.

     Si considerano di limitata estensione le terre la cui superficie risulti inferiore alla minima unità colturale, determinata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 847 cod. civile.

     La concessione delle terre civiche è in ogni caso condizionata alla presentazione di un piano di sviluppo aziendale o interaziendale, predisposto ai sensi della legge regionale 20 luglio 1979, n. 38, in conformità con le indicazioni dei piani di cui al precedente art. 7.

     Gli Enti titolari di terre civiche possono riservarsi la gestione produttiva delle terre, nelle forme imprenditoriali o consortili consentite dai rispettivi ordinamenti.

 

     Art. 9. Contributi regionali.

     1. La Regione eroga contributi a favore delle imprese e dei soggetti di cui all'art. 8.

     2. La Giunta regionale approva il programma annuale di riparto dei contributi di cui al presente articolo [2].

 

     Art. 10. Concorso dell'E.S.A.U..

     I piani di cui all'art. 7 ed i relativi progetti produttivi possono essere elaborati da parte dei soggetti interessati mediante il concorso progettuale dell'E.S.A.U., che potrà essere altresì incaricato di elaborare schemi di progetti produttivi a favore di imprese in corso di costituzione.

 

     Art. 11. Uso delle terre trasferite ai comuni.

     La Regione favorisce, nell'ambito degli aiuti finanziari previsti dal precedente art. 9, la piena valorizzazione produttiva delle terre in possesso dei comuni a seguito della trasformazione o della estinzione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di altri enti pubblici.

     A tal fine i comuni dovranno assicurare, compatibilmente con il vincolo di destinazione dei singoli beni, la gestione produttiva delle terre secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 8, della presente legge, mantenendo o favorendo altresì, anche mediante forme consortili, l'accorpamento aziendale delle terre, specie se dislocate in territori di comuni diversi.

 

 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 12. Finché la Giunta regionale non abbia provveduto all'approvazione delle tariffe di cui all'ultimo comma dell'art. 6, si applicano le disposizioni contenute nel R.D. del 15 novembre 1925, n. 218 e le vacazioni degli esperti in materia agricolo-forestale non potranno essere inferiori a quelle previste dalla tariffa professionale per i dottori agronomi, ridotte del 40 per cento.

 

     Art. 13. Ove i comuni, frazioni ed associazioni agrarie non provvedano alla anticipazione delle spese di cui all'art. 39 della legge del 1928, n. 1766, l'anticipazione stessa, anche per quanto attiene alle spese e competenze di istruttori, periti ed esperti, potrà essere effettuata dalla Regione con rivalsa sui comuni, frazioni ed associazioni, nei termini e nei modi da determinarsi nell'atto di anticipazione.

     La Giunta regionale potrà altresì deliberare che il rimborso delle spese anticipate ai sensi del precedente comma venga effettuato direttamente dai singoli obbligati, secondo ruoli di riparto da redigersi ai sensi della legge del 1927, n. 1766.

 

     Art. 14. Fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia ed in ogni caso per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, restano sospese le ripartizioni delle terre di categoria B, di cui all'art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e le redazioni dei piani tecnici di riparto previsti dalla stessa legge.

 

     Art. 15. Norma finanziaria. Alle leggi di approvazione dei bilanci annuali e pluriennali, e relative variazioni, sono rinviate la codifica progettuale, la quantificazione degli oneri e la relativa copertura, ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma della legge di contabilità regionale 3 maggio 1978, n. 23.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. unico della L.R. 2 dicembre 1998, n. 45.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 29 marzo 2007, n. 8.