§ 2.2.79 - L.R. 31 luglio 1998, n. 27.
Assetto istituzionale ed organizzativo del complesso informatico e telematico del Sistema informativo Regionale (S.I.R.) della regione dell'Umbria.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:31/07/1998
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Oggetto ed obiettivi).
Art. 2.  (Costituzione del «Consorzio S.I.R. - Umbria»).
Art. 3.  (Funzioni del Consorzio).
Art. 4.  (Consorziati).
Art. 5.  (Quote di partecipazione).
Art. 6.  (Convenzione tra i consorziati).
Art. 7.  (Costituzione del Consorzio).
Art. 8.  (Norma finanziaria).
Art. 8 bis.  (Personale dipendente)
Art. 9.  (Disposizione finale).


§ 2.2.79 - L.R. 31 luglio 1998, n. 27. [1]

Assetto istituzionale ed organizzativo del complesso informatico e telematico del Sistema informativo Regionale (S.I.R.) della regione dell'Umbria.

(B.U. n. 48 del 5 agosto 1998).

 

Art. 1. (Oggetto ed obiettivi).

     1. La presente legge ha lo scopo, anche al fine di favorire i processi di decentramento previsti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, di promuovere e sostenere la cooperazione necessaria tra gli enti pubblici territoriali della regione Umbria, con particolare riferimento ai territori montani, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

     a) efficiente ed efficace sviluppo del sistema informativo regionale della Regione Umbria, di seguito denominato in breve «S.I.R. Umbria», inteso come l'insieme di infrastrutture, strutture e servizi, basato sull'impiego delle tecnologie della informazione e della comunicazione, realizzato nel territorio regionale per la intercomunicazione e la interoperazione tra detti enti e per l'accesso polifunzionale e territorialmente diffuso, da parte dei cittadini, ai servizi informativi e transazionali, di natura applicativa dei medesimi enti;

     b) efficiente ed efficace partecipazione di detti enti nel complessivo processo di sviluppo della società regionale della informazione e della comunicazione in Umbria.

 

     Art. 2. (Costituzione del «Consorzio S.I.R. - Umbria»).

     1. Al fine di realizzare la progettazione e la direzione generale degli interventi cooperativi, necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, la Regione dell'Umbria promuove la costituzione di un consorzio volontario fra enti pubblici, disciplinato dalla presente legge.

     2. Il Consorzio è regolato da una convenzione deliberata, dagli enti consorziati, nonché dal proprio statuto.

     3. La denominazione del consorzio è: «Consorzio per il Sistema informativo regionale», in breve «Consorzio S.I.R. - Umbria», nella presente legge d'ora in avanti chiamato Consorzio.

     4. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico.

     5. Sono organi del Consorzio:

     a) l'assemblea dei soci;

     b) il presidente, con funzioni di amministratore unico;

     c) il collegio sindacale;

essi esercitano le funzioni e i poteri previsti dallo statuto.

 

     Art. 3. (Funzioni del Consorzio).

     1. Il Consorzio, in attuazione della convenzione di cui al comma 2 dell'art. 2, e nel rispetto dell'autonomia funzionale ed organizzativa degli enti consorziati, è delegato a svolgere le seguenti funzioni:

     a) definizione di indirizzi programmatici per lo sviluppo del «S.I.R. Umbria»;

     b) selezione di standards tecnici e definizione di direttive tecnico- operative necessarie per garantire l'integrazione anche operativa tra le pubbliche amministrazioni e la polifunzionalità degli accessi ai relativi servizi attraverso il «S.I.R. Umbria», vincolanti per i progetti e le realizzazioni, in tale ambito, dei consorziati e del Consorzio;

     c) promozione della progettazione di livello generale di sottosistemi ed infrastrutture del «S.I.R. Umbria»;

     d) monitoraggio dei progetti esecutivi e della loro attuazione, ove funzionalmente concepiti per lo sviluppo del «S.I.R. Umbria»;

     e) promozione di iniziative e collaborazione con enti esterni per la qualificazione del «S.I.R. Umbria»;

     f) elaborazione di programmi di formazione, anche avvalendosi della «Scuola di pubblica amministrazione - Villa Umbra» per le esigenze formative e di aggiornamento del personale del Consorzio e dei suoi consorziati;

     g) promozione di iniziative per il raccordo e la partecipazione in pertinenti programmi nazionali e dell'Unione europea;

     h) elaborazione di iniziative utili alla promozione dello sviluppo della società regionale dell'informazione e della comunicazione;

     i) sostegno ed attività di informazione ai consorziati e di divulgazione sul territorio regionale, in merito alle attività del Consorzio, nonché alla promozione della partecipazione attiva degli operatori delle pubbliche amministrazioni e degli enti di pubblico interesse allo sviluppo del «S.I.R. Umbria».

     2. Il Consorzio, in attuazione della convenzione di cui al comma 2, dell'art. 2, può svolgere, su richiesta degli enti consorziati nel loro esclusivo e diretto interesse per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, le seguenti funzioni:

     a) promozione della progettazione esecutiva, predisposizione di capitolati di appalto, gestione delle relative procedure di gara e coordinamento della fase attuativa dei progetti, per la realizzazione di sottosistemi e infrastrutture del «S.I.R. Umbria»;

     b) attivazione eventuale di servizi per la certificazione di qualità dei sottosistemi del «S.I.R. Umbria»;

     c) attivazione di servizi per il monitoraggio di progetti per lo sviluppo del «S.I.R. Umbria», nonché per la valutazione della loro efficacia;

     d) funzioni di soggetto coordinatore in progetti partecipati dai consorziati, afferenti a programmi finanziati o cofinanziati in ambito nazionale od internazionale;

     e) coordinamento per l'attuazione di programmi di formazione per le esigenze formative e di aggiornamento del personale dei consorziati;

     f) coordinamento degli interventi cooperativi dei consorziati, anche basati sulla collaborazione con altri enti, per le finalità di cui all'art. 1;

     g) supervisione per la costituzione o gestione di un sistema informativo interno.

     3. Il Consorzio può svolgere, a favore degli enti consorziati, con modalità disciplinate da apposite convenzioni, ulteriori servizi di consulenza ed assistenza tecnica, inerenti materie e competenze riguardanti le funzioni di cui al comma 2.

     4. Il Consorzio può inoltre svolgere funzioni di consulenza ed assistenza tecnica, su incarico di soggetti esterni, inerenti materie e competenze riguardanti le funzioni di cui al comma 2.

     5. Il Consorzio non può svolgere direttamente o indirettamente la gestione operativa di sottosistemi e infrastrutture del «S.I.R. Umbria» o di altri soggetti, salvo quanto previsto alla lettera c) del comma 2.

     6. Per il perseguimento dei propri scopi, il Consorzio può costituire, ovvero partecipare, solo con quote di minoranza, a società o consorzi.

 

     Art. 4. (Consorziati).

     1. Possono aderire volontariamente al Consorzio, oltre alla Regione, le Province di Perugia e di Terni, i Comuni e le Comunità montane della Regione.

     2. Possono essere ammessi al Consorzio su deliberazione dell'Assemblea e secondo le modalità di partecipazione stabiliti nello statuto, i seguenti soggetti:

     a) enti pubblici e di interesse pubblico aventi sede o operanti nell'Umbria;

     b) enti senza scopo di lucro operanti nel territorio della regione;

     c) enti pubblici territoriali di aree limitrofe alla regione.

 

     Art. 5. (Quote di partecipazione).

     1. Lo statuto fissa i criteri per la ripartizione delle quote del fondo consortile tra i consorziati, in modo che comunque sia riservata alla Regione dell'Umbria una quota non inferiore al trenta per cento.

     2. Per i consorziati di cui al comma 2 dell'art. 4, la partecipazione complessiva è in misura non superiore al venti per cento del fondo consortile.

     3. Ciascun componente dell'Assemblea consortile, in rappresentanza degli enti consorziati, ha responsabilità pari alla quota di partecipazione al fondo consortile fissata nella convenzione e nello statuto.

 

     Art. 6. (Convenzione tra i consorziati).

     1. La convenzione di cui all'art. 2, comma 2, è deliberata dalla Giunta regionale e dai competenti organi degli enti aderenti.

     2. La convenzione, della quale il primo statuto consortile è parte integrante, stabilisce:

     a) le finalità generali del Consorzio;

     b) le forme di consultazione degli enti consorziati e la trasmissione ad essi degli atti fondamentali del Consorzio;

     c) i rapporti finanziari tra gli enti contraenti ed il Consorzio, con indicazione delle quote di fondo consortile riservate a ciascuno di essi nell'ambito delle categorie di appartenenza;

     d) i rispettivi e reciproci obblighi e garanzie dei consorziati in merito allo svolgimento delle attività istituzionali previste da parte del Consorzio;

     e) la disciplina delle nomine e le competenze degli organi consortili;

     f) la facoltà del Consorzio, in relazione alla peculiarità dei propri compiti di supporto alla realizzazione di progetti di interesse comune dei consorziati, di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle strutture dei consorziati.

     3. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Consorzio è impegnato a recepire, per quanto di competenza, le indicazioni e gli accordi formulati nella convenzione tra i consorziati.

 

     Art. 7. (Costituzione del Consorzio).

     1. All'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale convoca gli enti in possesso dei requisiti per la partecipazione al Consorzio, al fine di concordare la costituzione e l'adesione allo stesso predisponendo gli schemi di convenzione e di statuto, da sottoporre all'approvazione formale dei rispettivi competenti organi.

     2. La mancata risposta alla convocazione si intende come diniego della partecipazione al Consorzio.

     3. Per la costituzione del Consorzio è necessario che almeno il sessanta per cento delle quote sia stato sottoscritto dai consorziati.

     4. Le quote non optate all'atto della costituzione del Consorzio rimangono a disposizione dei consorziati di cui all'art. 4, comma 1, secondo la ripartizione stabilita nello statuto, per ulteriori sei mesi, trascorsi i quali possono essere acquisite dagli altri consorziati, nella misura stabilita a tale riguardo dallo statuto medesimo.

     5. L'adesione della Regione al Consorzio è deliberata dalla Giunta regionale, che verifica la corrispondenza della convenzione e dello statuto alle norme della presente legge.

 

     Art. 8. (Norma finanziaria).

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 100.000.000 da iscrivere in termini di competenza e di cassa al Capitolo di nuova istituzione n. 701 denominato: «Spese conseguenti alla costituzione e funzionamento del Consorzio regionale S.I.R. Umbria».

     2. All'onere di cui al precedente comma 1 si fa fronte con pari riduzione, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto al cap. 600 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1998.

     3. Al corrente bilancio di previsione sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

     PARTE SPESA

     Cap. 600 (In diminuzione), L. 100.000.000

     Cap. 701 (In aumento), L. 100.000.000

     4. Per gli anni 1999 e successivi l'entità della spesa occorrente per l'attuazione della presente legge sarà annualmente determinata con legge di bilancio a norma dell'art. 5 della L.R. di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

 

          Art. 8 bis. (Personale dipendente) [2]

1. Al Consorzio si applicano, ai fini del rispetto dei limiti quantitativi di spesa e di reclutamento del personale dipendente, le disposizioni previste per la Regione, gli Enti e le Agenzie da questa dipendenti.

2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, il Consorzio adegua il proprio Statuto e regolamenti interni entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale approvata con deliberazione consiliare n. 265 dell’11 novembre 2008.

 

     Art. 9. (Disposizione finale).

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano al Consorzio le disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, relative ai consorzi ed alle aziende speciali, in quanto compatibili.


[1] Abrogata dall'art. 9 della L.R. 2 agosto 2021, n. 13.

[2] Articolo inserito dall'art. 6 ter della L.R. 26 marzo 2008, n. 5.