§ 2.2.255 - L.R. 2 agosto 2021, n. 13.
Disposizioni per la fusione per incorporazione di società regionali. Nuova denominazione della società incorporante: "PuntoZero S.c.ar.l.".


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:02/08/2021
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Società consortile PuntoZero S.c.ar.l.
Art. 3.  Soci e Organi societari.
Art. 4.  Centrale regionale di acquisto.
Art. 5.  Personale.
Art. 6.  Verifica e monitoraggio.
Art. 7.  Modificazioni all'articolo 16 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9.
Art. 8.  Norma finanziaria.
Art. 9.  Abrogazioni.
Art. 10.  Entrata in vigore.


§ 2.2.255 - L.R. 2 agosto 2021, n. 13.

Disposizioni per la fusione per incorporazione di società regionali. Nuova denominazione della società incorporante: "PuntoZero S.c.ar.l.".

(B.U. 4 agosto 2021, n. 48 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. Finalità.

1. Al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie della Regione e di conseguire maggiori livelli di efficienza, operare l'evoluzione tecnologica dei sistemi e raggiungere economie di scala, è autorizzata la fusione per incorporazione di Umbria Digitale S.c.ar.l. in Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. di cui alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale).

2. Dalla data di efficacia della fusione per incorporazione, la società incorporante, Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l., assume la denominazione di PuntoZero S.c.ar.l. e ogni riferimento a Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. e a Umbria Digitale S.c.ar.l., contenuto in leggi, regolamenti o altri atti, si intende riferito a PuntoZero S.c.ar.l..

3. Ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 1, del codice civile, la società incorporante assume i diritti e gli obblighi della società incorporata, proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

 

     Art. 2. Società consortile PuntoZero S.c.ar.l.

1. PuntoZero S.c.ar.l. è a totale capitale pubblico sottoscritto integralmente dalla Regione Umbria, dalle Aziende sanitarie regionali e dalle altre pubbliche amministrazioni operanti sul territorio regionale secondo il modello in house providing di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). I soci esercitano congiuntamente sulla società il controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici.

2. PuntoZero S.c.ar.l. ha natura consortile, finalità mutualistica senza scopo di lucro, è ente strategico regionale volto al raggiungimento delle finalità istituzionali degli enti pubblici soci mediante l'organizzazione e la struttura condivisa a supporto e coordinamento stabile delle attività degli stessi singolarmente e nel loro insieme.

3. La Società eroga i seguenti servizi di interesse generale:

a) sviluppo dell'innovazione tecnologica e gestione della transizione al digitale del sistema pubblico regionale e dei relativi flussi informativi, anche mediante la digitalizzazione del Sistema informativo sanitario regionale di cui all'articolo 94 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e del Sistema informativo regionale di cui all'articolo 5 della L.R. n. 9/2014;

b) cura delle attività per l'erogazione dei servizi preordinati alla tutela della salute, opera per la produzione di beni e la fornitura di servizi rivolti all'utenza, compresa l'attività di front-office di servizi al cittadino, e cura la gestione dei flussi informativi del sistema sanitario regionale;

c) sviluppo e gestione del data center regionale e della rete pubblica regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni);

d) progettazione, direzione, integrazione e conduzione di sistemi e flussi informativi a valenza regionale e nazionale;

e) gestione dell'Osservatorio epidemiologico regionale di cui all'articolo 101 della L.R. n. 11/2015, curando la realizzazione dei relativi flussi informativi.

4. L'attività d'interesse generale di cui al comma 3 si svolge anche mediatamente, tramite l'erogazione di servizi strumentali alle attività istituzionali delle amministrazioni socie, quali il supporto tecnico-operativo a favore delle strutture amministrative degli enti soci e l'erogazione di servizi inerenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di seguito ICT, nell'ambito dell'organizzazione interna dei singoli enti soci.

5. La società può assumere il ruolo e le funzioni di "organismo intermedio" responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento rispetto alle risorse dei fondi europei ai sensi delle normative europee e nazionali in materia.

6. PuntoZero S.c.ar.l., nel perseguimento della propria attività di interesse generale, consente ai soggetti pubblici e privati l'utilizzo delle proprie infrastrutture. La società consortile può partecipare alla definizione e sviluppo di servizi o prodotti innovativi mediante appalti pre-commerciali e come facilitatore di iniziative di trasferimento tecnologico nel settore ICT.

 

     Art. 3. Soci e Organi societari.

1. Sono soci consorziati di PuntoZero S.c.ar.l. la Regione, le Aziende sanitarie regionali, le agenzie e gli enti strumentali regionali, gli enti locali nonché le istituzioni scolastiche, università, gli organismi pubblici aventi sede o operanti in Umbria.

2. Sono organi di PuntoZero S.c.ar.l.:

a) l'Amministratore Unico;

b) l'Assemblea dei soci consorziati;

c) l'Organo di controllo.

3. Lo Statuto dispone che l'Amministratore Unico è nominato dall'Assemblea dei soci consorziati su designazione della Regione a seguito di avviso pubblico indetto dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi). All'Amministratore Unico si applica il trattamento economico, nonché quello giuridico in quanto compatibile, dei direttori generali delle Aziende sanitarie regionali.

4. L'Assemblea dei soci consorziati è costituita dai rappresentanti legali dei soci o loro delegati.

5. Le funzioni di Organo di controllo sono esercitate da un sindaco unico, anche con competenze e poteri di revisione legale dei conti, nominato dall'Assemblea dei soci consorziati tra i soggetti aventi i requisiti stabiliti dalla legge.

 

     Art. 4. Centrale regionale di acquisto.

1. PuntoZero S.c.ar.l. svolge anche le funzioni di centrale d'acquisto, ai sensi dell'articolo 1, commi 449, 455, 456 e 457 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), nonché ai sensi dell'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. PuntoZero S.c.ar.l. è centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e soggetto aggregatore unico regionale, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

3. Per lo svolgimento delle attività di soggetto aggregatore, nonché delle attività di centrale regionale di acquisto, PuntoZero S.c.ar.l. si articola in due sezioni:

a) centrale regionale di acquisto per il sistema sanitario regionale, di seguito CRAS;

b) centrale regionale di acquisto per il sistema pubblico regionale, di seguito CRA.

4. I soci di PuntoZero S.c.ar.l. e i loro enti controllati, dipendenti o strumentali, per assicurare l'ottimizzazione dell'impiego delle proprie risorse, possono avvalersi della Società per perseguire:

a) il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità delle procedure e delle attività contrattuali attraverso l'aggregazione e la riqualificazione della domanda;

b) la ottimizzazione della spesa per forniture, servizi e lavori.

 

     Art. 5. Personale.

1. Il personale, dirigenziale e del comparto, della Regione, degli enti pubblici soci e il personale delle Aziende sanitarie regionali, con priorità per quello assegnato agli uffici che svolgono procedure di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, può essere messo a disposizione di PuntoZero S.c.ar.l. per l'espletamento dei compiti di cui agli articoli 2 e 4 tramite l'istituto dell'assegnazione temporanea disciplinata dall'articolo 23-bis, comma 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. Al termine dell'assegnazione temporanea, il personale messo a disposizione ai sensi del comma 1 ha diritto di rientrare nell'ente di appartenenza e allo stesso è garantito il trattamento economico e giuridico equivalente a quello precedentemente in godimento. Il periodo di servizio prestato in assegnazione temporanea è valutato ad ogni effetto, anche ai fini della progressione di carriera.

 

     Art. 6. Verifica e monitoraggio.

1. La Giunta regionale, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo di cui all'articolo 2, comma 1, verifica la coerenza delle attività della società PuntoZero S.c.ar.l., rispetto agli indirizzi regionali. In particolare sono oggetto di verifica:

a) i piani triennali di attività;

b) i budget annuali;

c) i bilanci di esercizio.

 

     Art. 7. Modificazioni all'articolo 16 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9.

1. All'articolo 16 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale), dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

"9-bis. Dal 2022 la spesa per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, trova copertura finanziaria negli stanziamenti della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi" del bilancio regionale di previsione 2021-2023.

9-ter. L'entità della spesa di cui al comma 9-bis è quantificata annualmente con la legge di bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).".

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

1. Per l'attuazione di quanto disposto all'articolo 3 della presente legge, è autorizzata a decorrere dal 2022 la spesa di euro 115.213,70 alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 1 del bilancio di previsione 2021-2023.

2. La spesa di cui al comma 1 trova copertura per gli anni 2022 e 2023 nella riduzione di pari importo delle spese autorizzate ai commi 3-quater e 8 dell'articolo 16 della L.R. n. 9/2014 nei seguenti stanziamenti del bilancio di previsione 2021-2023:

a) di euro 25.000,00 della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1;

b) di euro 90.213,70 della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 1.

3. Gli oneri derivanti dagli interventi per il sistema sanitario previsti dalla presente legge sono sostenuti dalle Aziende sanitarie regionali a valere sulle quote del Fondo sanitario di parte corrente destinate al Servizio sanitario regionale, ad esse trasferite dalla Regione, della Missione 13, Programma 01, Titolo 1 del bilancio regionale.

 

     Art. 9. Abrogazioni.

1. Il Capo II (Riordino della filiera ICT regionale) e gli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 9-ter, 9-quater, 10, 11 e 12 della L.R. 9/2014, sono abrogati dalla data del 1° gennaio 2022.

2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 18 della L.R. n. 9/2014, è abrogata.

3. La legge regionale 31 luglio 1998, n. 27 (Assetto istituzionale ed organizzativo del complesso informativo e telematico del Sistema informativo regionale (S.I.R.) della regione dell'Umbria), è abrogata.

 

     Art. 10. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.