§ 5.1.105 - L.R. 23 febbraio 2005, n. 16.
Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di reclutamento del personale nelle Aziende sanitarie regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:23/02/2005
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Disciplina delle dotazioni organiche).
Art. 3.  (Programmazione e formazione).
Art. 4.  (Disciplina delle assunzioni).
Art. 5.  (Personale amministrativo tecnico e professionale).
Art. 6.  (Copertura posti vacanti).
Art. 7.  (Norma di salvaguardia).
Art. 8.  (Processi di mobilità).
Art. 9.  (Mobilità volontaria).
Art. 10.  (Norma finale).
Art. 11.  (Modificazioni dell’articolo 12 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3).


§ 5.1.105 - L.R. 23 febbraio 2005, n. 16. [1]

Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di reclutamento del personale nelle Aziende sanitarie regionali.

(B.U. 16 marzo 2005, n. 12 – S.O. n. 1).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La presente legge al fine di concorrere al contenimento della spesa e all’ottimizzazione dell’utilizzo del personale nelle pubbliche amministrazioni, detta i criteri in materia di dotazione organiche e di reclutamento del personale nelle Aziende sanitarie regionali.

 

     Art. 2. (Disciplina delle dotazioni organiche).

     1. La dotazione organica delle Aziende sanitarie regionali, da rideterminare ai sensi dell’articolo 34, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non può essere superiore al numero dei posti di organico complessivo vigente alla data del 29 settembre 2002.

 

     Art. 3. (Programmazione e formazione).

     1. La Regione e l’Università degli studi di Perugia, al fine di rendere coerenti le dotazioni organiche delle Aziende sanitarie regionali alla individuazione di specifiche professionalità da inserire nelle stesse, entro il 31 marzo di ogni anno, definiscono d’intesa fra di loro, la programmazione relativa al numero degli iscritti al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia, alla tipologia, al numero e alla sede dei corsi di laurea delle professioni sanitarie nonché alle discipline e al numero dei posti da assegnare ai corsi di specializzazione.

 

     Art. 4. (Disciplina delle assunzioni).

     1. Le Aziende sanitarie regionali nei limiti dei tetti di spesa fissati annualmente dalla Giunta regionale, tenendo conto della situazione economico-finanziaria di ogni singola Azienda, procedono alle assunzioni di personale per la copertura dei posti vacanti della propria dotazione organica definita ai sensi dell’articolo 2, secondo piani annuali di reclutamento che individuano le priorità previa ricognizione dei rapporti di lavoro subordinato e/o para subordinato a tempo determinato attivati negli ultimi cinque anni con le predette aziende.

     2. I piani di cui al comma 1 sono redatti, sentite le organizzazioni sindacali di categoria aziendali, sulla base dei seguenti criteri:

     a) indirizzi contenuti nel Piano sanitario regionale;

     b) programmazione strategica aziendale contenente il piano di razionalizzazione delle strutture complesse;

     c) rispetto dei livelli essenziali di assistenza.

     3. La Giunta regionale approva con proprio provvedimento, entro quaranta giorni dal ricevimento il piano annuale di reclutamento di cui al comma 1 previa verifica della congruità dello stesso con i criteri di cui al comma 1.

     4. Le Aziende sanitarie regionali prevedono nelle procedure di assunzione riferite ai posti vacanti di ogni ruolo evidenziati nei piani di reclutamento, la riserva dei posti con le modalità e i limiti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

 

     Art. 5. (Personale amministrativo tecnico e professionale).

     1. La Giunta regionale, sulla base dei criteri indicati agli articoli 3 e 4, adotta il Piano triennale di formazione finalizzato a soddisfare le esigenze di reclutamento a tempo indeterminato di personale amministrativo e personale dirigenziale amministrativo delle Aziende sanitarie regionali [2].

     2. L’accesso alla carriera di cui al comma 1 avviene per corso-concorso di formazione espletato dalla scuola regionale di sanità della Regione Umbria, a seguito di pubblica selezione effettuata con procedura unica centralizzata per i fabbisogni espressi dalle Aziende sanitarie regionali [3].

 

     Art. 6. (Copertura posti vacanti). [4]

     [1. In sede di prima applicazione e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, il cinquanta per cento dei posti disponibili della qualifica di dirigente è riservato ai dipendenti delle Aziende sanitarie regionali che bandiscono il relativo concorso.

     2. I dipendenti delle Aziende sanitarie regionali in possesso di diploma di laurea, provenienti dalla ex carriera direttiva dell’ente che bandisce il concorso e che hanno maturato un’anzianità di nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica, possono partecipare al concorso per la copertura dei posti riservati ai sensi del comma 1.

     3. Il dipendente a tempo indeterminato in posizione di comando alla data di entrata in vigore della presente legge presso una delle Aziende sanitarie regionali, è inquadrato, a domanda, nel relativo posto vacante della dotazione organica, sentite le amministrazioni interessate.]

 

     Art. 7. (Norma di salvaguardia).

     1. I limiti previsti dall’articolo 2 non si applicano in relazione a variazioni di costo derivanti dalla contrattazione collettiva nonché a seguito di eventuali trasferimenti di personale, o di risorse compensative, in attuazione di conferimento di funzioni.

 

     Art. 8. (Processi di mobilità).

     1. Le Aziende sanitarie regionali, preliminarmente all’avvio di procedure selettive pubbliche per assunzione di personale a tempo indeterminato, in conformità ai criteri e ai limiti definiti dalla Giunta regionale, applicano la disciplina in materia di mobilità prevista dai contratti collettivi di lavoro nonché la disciplina di cui all’articolo 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     2. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto, i criteri, le modalità e termini per l’espletamento delle procedure selettive finalizzate all’acquisizione del personale di cui all’articolo 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     3. La Giunta regionale stabilisce, nell’atto di cui al comma 2, il termine entro il quale deve essere attivata la procedura di selezione pubblica per la copertura dei posti rimasti vacanti a seguito della procedura di cui al comma 1.

 

     Art. 9. (Mobilità volontaria).

     1. Non sono assoggettate alle procedure di cui all’articolo 8 le assunzioni a tempo indeterminato conseguenti a processi di mobilità volontaria nonché quelle a seguito di riammissione in servizio di personale cessato da non oltre cinque anni purché in presenza nella dotazione organica di posto corrispondente, in analogia a quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, della legge 8 gennaio 2002, n. 1.

 

          Art. 10. (Norma finale).

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano, per il periodo di vigenza del Piano sanitario regionale 2003- 2005 e comunque non oltre la data di approvazione del successivo Piano sanitario regionale, alle Aziende sanitarie regionali.

 

TITOLO II

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1998, N. 3

 

     Art. 11. (Modificazioni dell’articolo 12 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3).

     1. Il comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 è sostituito dal seguente:

«3. L’efficacia della nomina è subordinata alla stipula di apposito contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, tra il Presidente della Giunta regionale ed il direttore generale nominato, secondo uno schema adottato dalla Giunta regionale, in conformità con i contenuti fissati dal DPCM di cui al comma 6 dell’articolo 3 del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. La stipula del contratto deve comunque intervenire entro trenta giorni dalla nomina.».

     2. Il comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 3/1998 è sostituito dal seguente:

«4. La Giunta regionale, trenta giorni prima della scadenza del contratto, può procedere, con delibera motivata, al suo rinnovo nel rispetto del termine di cui al comma 5 del presente articolo.».

     3. Il comma 5 dell’articolo 12 della l.r. 3/1998 è sostituito dal seguente:

«5. Le funzioni di direttore generale non possono essere esercitate per un periodo superiore ai dieci anni. La Giunta regionale può derogare il termine di dieci anni, limitatamente al conferimento di un ulteriore incarico, purché attribuito prima della scadenza del decennio dall’entrata in vigore della presente legge.».


[1] Abrogata dall'art. 61 della L.R. 12 novembre 2012, n. 18.

[2] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 30 marzo 2011, n. 4.

[3] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 30 marzo 2011, n. 4.

[4] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 30 marzo 2011, n. 4.