§ 5.2.58 - L.R. 15 aprile 2009, n. 6.
Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:15/04/2009
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Princìpi e finalità)
Art. 2.  (Azioni positive in tema di parità)
Art. 3.  (Bilancio di genere)
Art. 4.  (Il Centro per le pari opportunità)
Art. 5.  (Compiti del Centro)
Art. 6.  (Programmazione)
Art. 7.  (Rapporti del Centro con altri organismi)
Art. 8.  (Elenco regionale delle associazioni e dei movimenti femminili)
Art. 9.  (Gli organi del Centro)
Art. 10.  (Assemblea)
Art. 11.  (Sedute e compiti dell’Assemblea)
Art. 12.  (Il Presidente e l’Ufficio di presidenza)
Art. 13.  (Il Revisore dei conti)
Art. 14.  (Il responsabile del Centro)
Art. 15.  (Indennità)
Art. 16.  (Norma transitoria)
Art. 17.  (Norma di abrogazione)
Art. 18.  (Norma finanziaria)


§ 5.2.58 - L.R. 15 aprile 2009, n. 6.

Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria.

(B.U. 22 aprile 2009, n. 18)

 

Art. 1. (Princìpi e finalità)

1. La Regione Umbria, in attuazione dell’articolo 62 dello Statuto, istituisce il Centro per le pari opportunità, di seguito denominato Centro, quale organismo regionale di parità, che concorre con il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente alla eliminazione delle discriminazioni tra i sessi e alla promozione delle politiche di genere.

 

2. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, opera per garantire il superamento di ogni forma di discriminazione diretta o indiretta ancora esistente nei confronti delle donne.

 

3. La Regione favorisce, altresì, l’incremento della partecipazione delle donne alla vita politica, economica, sociale, culturale e civile, attraverso l’inserimento della dimensione di genere nella normativa, nonché nell’azione politica e programmatica regionale.

 

     Art. 2. (Azioni positive in tema di parità) [1]

1. In attuazione dell’articolo 7 dello Statuto, la Regione, con il concorso del Centro, adotta azioni positive finalizzate a realizzare la piena parità tra uomini e donne nella vita sociale, culturale, economica e politica. In particolare, facendo propri gli indirizzi enunciati nella Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego:

a) favorisce l’equilibrio tra attività professionale e vita privata e familiare per donne e uomini, attraverso politiche di conciliazione che incoraggino la condivisione delle responsabilità familiari;

b) favorisce l’accesso delle donne ai posti di lavoro e l’incremento delle opportunità di istruzione, di avanzamento professionale e di carriera delle donne;

c) promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione, trasferimento e scambio di buone pratiche, volte a favorire il cambiamento verso una società con ruoli equilibrati e non discriminatori;

d) favorisce l’inserimento femminile nella vita sociale, promuovendo una adeguata politica dei servizi sociali;

e) promuove la presenza delle donne nei luoghi decisionali, sia in ambito pubblico che privato, nelle assemblee elettive e nei diversi livelli di governo, negli enti, negli organismi e in tutti gli incarichi la cui nomina o designazione è di competenza della Regione;

f) adotta la Carta Europea per l’uguaglianza e la parità tra uomini e donne nella vita locale e ne promuove l’adozione da parte di province e comuni;

g) promuove iniziative volte a conseguire gli obiettivi posti a livello comunitario in tema di occupazione femminile, anche al fine di eliminare la disparità retributiva tra uomini e donne;

h) sostiene l’integrazione delle pari opportunità a tutti i livelli di istruzione e formazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche regionali, l’Università degli studi e l’Università per stranieri di Perugia;

i) sostiene l’imprenditorialità femminile, favorendo la creazione, lo sviluppo, la crescita dimensionale e la cooperazione delle imprese gestite da donne;

l) mette in campo un programma di azioni volto a prevenire e combattere la violenza di genere;

m) promuove iniziative che favoriscano l’integrazione delle donne migranti.

 

     Art. 3. (Bilancio di genere) [2]

1. La Regione promuove l’adozione del Bilancio di genere, allegato al bilancio di previsione, quale strumento di monitoraggio e di valutazione dell’impatto delle politiche regionali sulla componente femminile e orienta la propria attività tenendo conto della diversa ricaduta su donne e uomini.

 

     Art. 4. (Il Centro per le pari opportunità)

1. Il Centro ha personalità giuridica di diritto pubblico e, nelle materie di propria competenza, è dotato di autonomia gestionale, amministrativa, organizzativa e finanziaria, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale).

 

2. Per l’espletamento delle proprie funzioni il Centro si avvale dei mezzi e del personale messo a disposizione dalla Regione o proveniente da altre amministrazioni pubbliche; può, altresì, ricorrere all’apporto di esperti e alla collaborazione di istituti universitari e centri di ricerca pubblici o privati.

 

3. La gestione del Centro, caratterizzata dallo svolgimento di attività di erogazione di servizi a contenuto specialistico, è improntata a criteri di efficacia ed efficienza.

 

4. Il Centro per il proprio funzionamento adotta un regolamento interno organizzativo e contabile.

 

     Art. 5. (Compiti del Centro)

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge il Centro:

a) promuove e svolge indagini e ricerche, anche in collaborazione con l’Agenzia Umbria Ricerche e con la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, sulle problematiche connesse alla differenza sessuale e ne cura la raccolta e la diffusione anche attraverso incontri, seminari, convegni, conferenze e pubblicazioni;

b) predispone progetti in materia di parità e pari opportunità e fornisce indicazioni alla Regione ai fini della redazione dei documenti di programmazione generale e settoriale;

c) vigila sull’applicazione delle leggi di parità esistenti e presenta al Consiglio regionale e alla Giunta proposte per l’adeguamento della legislazione regionale;

d) esprime pareri obbligatori sui progetti di legge regionale, sugli strumenti di programmazione, nonché sugli atti di carattere generale che hanno incidenza nelle materie attinenti le politiche di genere, di competenza del Consiglio regionale e della Giunta, secondo le modalità stabilite nei regolamenti interni dei suddetti organi;

e) svolge servizi di informazione e consulenza a favore delle donne, nonché di orientamento verso prestazioni messe a disposizione da altri enti e istituti;

f) svolge azioni di prevenzione e contrasto verso qualsiasi forma di violenza contro le donne, anche mediante la gestione di servizi dedicati alla tutela delle donne, in collegamento con la rete dei servizi socio-sanitari. In tale ambito è inserito il Servizio Telefono Donna;

g) [promuove ogni altra iniziativa utile al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2] [3].

2. Gli organi e le strutture del Centro pari opportunità hanno il diritto di ottenere dagli uffici regionali e da quelli di enti, istituti e società a partecipazione regionale, le informazioni necessarie all’esercizio delle proprie funzioni. Essi sono in ogni caso tenuti alla riservatezza in ordine alle informazioni e ai dati acquisiti.

 

     Art. 6. (Programmazione)

1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta, approva il programma triennale di attività del Centro, con l’indicazione del fabbisogno finanziario.

2. Il Centro, entro il 1 settembre di ogni anno, presenta alla Giunta regionale il piano annuale di attività, in attuazione del programma triennale e il bilancio preventivo deliberati dall’Assemblea di cui all’articolo 9, comma 1, lett. a).

3. Il conto consuntivo è trasmesso alla Giunta regionale entro il 15 aprile dell’anno successivo all’esercizio cui è riferito, unitamente ad una relazione sull’attività svolta.

4. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale gli atti di cui ai commi 2 e 3.

 

     Art. 7. (Rapporti del Centro con altri organismi)

1. Il Centro si pone come punto di riferimento e di confronto di soggetti pubblici, con particolare riguardo ai comuni ed alle province e di soggetti privati, quali in particolare le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e le associazioni ed i gruppi, organizzati e non, delle donne svolgendo attività di:

a) informazione e consulenza in materia di parità;

b) promozione di iniziative culturali;

c) verifica, in collaborazione con la consigliera o il consigliere di parità regionale, sull’applicazione delle leggi relative alla parità tra uomo e donna, con particolare riferimento alla parità in materia di lavoro, nonché sulle condizioni di impiego delle donne.

 

2. Il Centro, nell’esercizio delle sue funzioni, sviluppa rapporti di collaborazione con tutti gli enti ed organismi preposti alla realizzazione della parità tra uomo e donna attivi a livello regionale, interregionale, nazionale ed europeo.

 

3. [Il Centro, di intesa con il Presidente della Giunta o suo delegato, convoca, con cadenza almeno annuale, l’assemblea regionale composta dalle associazioni e dai movimenti femminili iscritti all’Elenco di cui all’articolo 8 e dai rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, dei lavoratori e delle forze politiche, per illustrare e discutere l’attività svolta dal Centro] [4].

 

4. Il Centro invia annualmente al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale e ai componenti dell’assemblea regionale di cui al comma 3, una relazione sull’attuazione delle politiche di genere e sullo stato di attuazione degli obiettivi di parità e pari opportunità della presente legge, da porre all’esame del Consiglio regionale.

 

5. Il Centro può chiedere di essere ascoltato in Consiglio regionale su problemi di particolare rilevanza economica, sociale e culturale.

 

     Art. 8. (Elenco regionale delle associazioni e dei movimenti femminili) [5]

1. È istituito presso il Centro l’Elenco regionale delle associazioni e dei movimenti femminili, di seguito denominato Elenco, anche per consentire la convocazione dell’assemblea regionale di cui all’articolo 7, comma 3.

 

2. La gestione dell’Elenco è affidata al responsabile del Centro, di cui all’articolo 14 il quale provvede, tempestivamente, ad effettuare gli eventuali aggiornamenti e le cancellazioni.

3. Possono essere iscritte nell’Elenco di cui al comma 1, presentando il proprio atto costitutivo, tutte le associazioni e i movimenti femminili il cui statuto o atto costitutivo preveda finalità tra quelle previste dalla presente legge.

 

4. L’Elenco è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

 

     Art. 9. (Gli organi del Centro)

1. Sono organi del Centro:

a) l’Assemblea;

b) il Presidente;

c) il Revisore dei Conti.

 

     Art. 10. (Assemblea)

1. L’Assemblea è composta da venti componenti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a 13, fra coloro che hanno maturato riconosciute esperienze e competenze di carattere culturale, sociale, giuridico, economico, scientifico e politico sulla condizione femminile.

 

2. Nei novanta giorni precedenti il rinnovo dell’Assemblea, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, raccoglie le proposte di candidatura dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale, dalle categorie economiche, dai partiti e dalle associazioni e movimenti femminili iscritti nell'Albo regionale delle associazioni e dei movimenti femminili e femministi [6].

 

3. Le proposte di candidatura di cui al comma 2 sono comunicate entro trenta giorni dalla pubblicazione della richiesta.

 

4. I componenti dell’Assemblea sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale che ne fissa anche la data e il luogo della prima convocazione.

 

5. Le Consigliere e i Consiglieri regionali e provinciali di parità effettivi, ai sensi dell’articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), sono componenti a tutti gli effetti dell’Assemblea.

6. L’Assemblea dura in carica fino alla scadenza ordinaria o anticipata della legislatura regionale ed esercita le sue funzioni fino all’elezione della nuova Assemblea, che comunque deve avvenire entro 120 giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio regionale.

7. I componenti dell’Assemblea sono rieleggibili una sola volta.

 

     Art. 11. (Sedute e compiti dell’Assemblea)

1. L’Assemblea si riunisce in via ordinaria con cadenza almeno bimestrale e può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

 

2. La convocazione dell’Assemblea può essere richiesta da un numero di componenti uguale o superiore ad un terzo.

 

3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

 

4. L’Assemblea approva il piano annuale di attività, il bilancio e il conto consuntivo e l’allegata relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati nel precedente piano annuale di attività.

 

     Art. 12. (Il Presidente e l’Ufficio di presidenza)

1. L’Assemblea, nella prima seduta convocata dal Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dal decreto di nomina di cui all’articolo 10, comma 4, elegge al proprio interno l’Ufficio di Presidenza, costituto dal Presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

 

2. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti. I due vicepresidenti e i due segretari sono eletti con voto limitato a uno.

 

3. L’Ufficio di Presidenza è rinnovato a metà legislatura ed i componenti possono essere riconfermati.

 

4. I vicepresidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di sua assenza o impedimento.

 

5. Il Presidente rappresenta il Centro nei rapporti con l’amministrazione regionale e con l’esterno, convoca e presiede le sedute dell’Assemblea e ne coordina i lavori. Il Presidente può attribuire alcuni compiti e funzioni ai componenti dell’Assemblea.

 

6. L’Ufficio di Presidenza:

a) cura che l’attività del Centro sia diretta al raggiungimento dei fini istituzionali perseguiti dalla presente legge;

b) garantisce il regolare espletamento delle funzioni del Centro;

c) cura l’attuazione e l’operatività delle attività e delle iniziative deliberate dall’Assemblea;

d) assicura i rapporti con gli organi della Regione e con enti e soggetti esterni;

e) sovrintende alla gestione del bilancio approvato dall’Assemblea;

f) esercita ogni altra funzione prevista dal regolamento del Centro di cui all’articolo 4, comma 4.

 

     Art. 13. (Il Revisore dei conti)

1. Il Revisore dei conti è eletto dal Consiglio regionale.

 

2. Al Revisore dei conti compete:

a) controllare la regolarità amministrativa e contabile del Centro;

b) verificare la conformità del bilancio preventivo e del conto consuntivo alle norme di legge;

c) presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione sull’andamento amministrativo e contabile del Centro, da allegare al conto consuntivo ai sensi dell’articolo 6, comma 3;

d) di assistere alle sedute dell’Assemblea.

2-bis. Al Revisore dei conti spetta un’indennità di presenza per un importo pari a trenta euro [7].

 

     Art. 14. (Il responsabile del Centro)

1. La Regione provvede alla nomina del responsabile del Centro ai sensi della normativa regionale vigente.

 

2. Spetta al responsabile l’assistenza agli organi del Centro e la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa, su indicazione dell’Ufficio di Presidenza.

 

3. Il responsabile propone al Presidente il piano annuale di attività, il bilancio di previsione e il conto consuntivo, con allegata la relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti da presentare all’Assemblea per l’approvazione ai sensi dell’articolo 11, comma 4.

 

     Art. 15. (Indennità)

1. Ai componenti dell’Assemblea spetta, per la partecipazione alle sedute, un’indennità di presenza per un importo pari allo 0,50 per cento dell’indennità mensile di carica dei consiglieri regionali.

 

2. Ai vicepresidenti e ai segretari spetta l’importo di cui al comma 1 maggiorato del 30 per cento.

3. Al Presidente spetta un’indennità mensile pari all’8 per cento dell’indennità mensile di carica dei consiglieri regionali.

 

4. Ai componenti dell’Assemblea che non risiedono nel capoluogo di regione, per la partecipazione alle sedute e per quella ai gruppi di lavoro, spetta il rimborso delle spese di viaggio, nelle forme previste per i dipendenti regionali.

 

5. Per la partecipazione, in rappresentanza del Centro, ad incontri, convegni, seminari, ai componenti dell’Assemblea spetta il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

 

     Art. 16. (Norma transitoria)

1. Il Consiglio regionale procede, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, all’elezione dell’Assemblea secondo le modalità di cui all’articolo 10.

2. Gli organi del Centro, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano il mandato fino all’insediamento dei nuovi organi. A tal fine, in sede di prima elezione dell’Assemblea, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale raccoglie le proposte di candidatura dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale, dalle categorie economiche, dai partiti e dalle associazioni e movimenti femminili presenti ed operanti a livello regionale.

 

     Art. 17. (Norma di abrogazione)

1. La legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 e la legge regionale 27 dicembre 1989, n. 45 sono abrogate.

 

     Art. 18. (Norma finanziaria)

1. Al finanziamento della presente legge per l’esercizio 2009 si fa fronte con imputazione alla unità previsionale di base 13.1.009 denominata “Azioni per le pari opportunità” (cap. 2539 N.I.) utilizzando le risorse disponibili nella medesima unità previsionale di base (cap. 2540) previste nel bilancio di previsione 2009 per il finanziamento della legge regionale 18 novembre 1987, n. 51.

1 bis. Per il finanziamento degli interventi previsti all’articolo 2 è autorizzata per l’anno 2011 la spesa di euro 30.000,00 con imputazione, in termini di competenza e di cassa, alla unità previsionale di base 13.01.009 denominata “Azioni per le pari opportunità” (cap. 2538 n.i.) [8].

2. Per gli anni 2010 e successivi l’entità della spesa di cui ai commi 1 e 1 bis è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità [9].

3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.


[1] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 25 novembre 2016, n. 14.

[2] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 25 novembre 2016, n. 14.

[3] Lettera abrogata dall'art. 52 della L.R. 25 novembre 2016, n. 14.

[4] Comma abrogato dall'art. 52 della L.R. 25 novembre 2016, n. 14.

[5] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 25 novembre 2016, n. 14.

[6] Comma così modificato dall'art. 52 della L.R. 25 novembre 2016, n. 14.

[7] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 4 aprile 2012, n. 7.

[8] Comma inserito dall'art. 25 della L.R. 30 marzo 2011, n. 4.

[9] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 30 marzo 2011, n. 4.