§ 1.1.106 - L.R. 10 dicembre 2010, n. 25.
Riduzione della spesa per gli apparati politici della Regione – Modificazioni di leggi regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.1 norme statutarie - organi e competenze
Data:10/12/2010
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Obiettivi)
Art. 2.  (Riduzione della spesa degli organi politici regionali)
Art. 2 bis.  (Trattamento economico dei consiglieri e assessori regionali)
Art. 3.  (Modificazioni a leggi regionali)
Art. 4.  (Norme transitorie e finali)


§ 1.1.106 - L.R. 10 dicembre 2010, n. 25.

Riduzione della spesa per gli apparati politici della Regione – Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. 15 dicembre 2010, n. 59)

 

     Art. 1. (Obiettivi)

1. La Regione, considerata la eccezionalità della situazione economica interna ed internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati dallo Stato in sede europea, nell’esercizio della propria autonomia finanziaria, con la presente legge disciplina la riduzione di spesa degli apparati politici della Regione ai sensi di quanto previsto dai decreti-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148 [1].

2. La riduzione di spesa di cui al comma 1 si applica all’indennità spettante ai membri del Consiglio regionale, ai componenti della Giunta che non sono consiglieri regionali, ed alle spese per il funzionamento dei gruppi consiliari.

 

     Art. 2. (Riduzione della spesa degli organi politici regionali) [2]

[1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, l’indennità corrisposta ai membri del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 16 maggio 2007, n. 17 (Disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali), ed agli assessori regionali, è ridotta del dieci per cento, per la parte eccedente 80.000 euro, rispetto a quella percepita nel 2010. Ai fini della riduzione di cui al primo periodo non si tiene conto degli effetti derivanti dall’applicazione dell’articolo 9, del comma 2, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010 [3].]

 

     Art. 2 bis. (Trattamento economico dei consiglieri e assessori regionali) [4]

1. A decorrere dal mese di ottobre 2011 e fino a tutto l’anno 2013, l’indennità corrisposta ai membri del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 16 maggio 2007, n. 17 (Disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali), ed agli assessori regionali, è ridotta, senza effetti a fini previdenziali, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, dell’articolo 13, del d.l. n. 138/2011.

 

     Art. 3. (Modificazioni a leggi regionali)

1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9 (Rimborso delle spese di permanenza nella sede regionale e di missione ai consiglieri regionali), è sostituito dal seguente:

“1. A titolo di rimborso per le spese di permanenza nella sede regionale, ai consiglieri regionali è corrisposta una diaria mensile nella misura netta pari a:

a) tre ventesimi del trattamento complessivo mensile dei magistrati di cui all’articolo 1, commi 1 e 2 della legge regionale 16 maggio 2007, n. 17, quale parte fissa;

b) un quarto della parte fissa di cui alla lettera a), per la partecipazione alle riunioni degli organi dei quali i consiglieri sono componenti. Ai fini di cui al primo periodo si considerano il Consiglio regionale, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, le Commissioni permanenti, speciali e di inchiesta, i Comitati permanenti, il Collegio dei revisori dei conti.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 9/1981 sono inseriti i seguenti:

“1.1 La diaria di cui alla lettera b), del comma 1:

a) non è corrisposta in caso di assenza a tutte le sedute degli organi indicati nella stessa lettera;

b) è ridotta in proporzione alle assenze dei consiglieri alle sedute degli organi di cui sono componenti. La partecipazione a tutte le sedute comporta la corresponsione di un quarto della parte fissa di cui alla lettera a), del comma 1. L’assenza a tutte le sedute comporta la mancata corresponsione della quota di cui al secondo periodo.

1.2 A titolo di rimborso per le spese di permanenza nella sede regionale, ai consiglieri componenti della Giunta regionale ed ai componenti della Giunta che non sono consiglieri regionali è corrisposta una diaria mensile nella misura netta pari a quattro ventesimi del trattamento complessivo mensile dei magistrati di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della l.r. n. 17/2007.”.

3. Il comma 1-bis dell’articolo 1 della l.r. n. 9/1981 è sostituito dal seguente:

“1-bis. Per il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale, il rimborso delle spese di permanenza nella sede regionale è definito rispettivamente dall’Ufficio di presidenza e dalla Giunta regionale.”.

4. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 16 maggio 2007, n. 17 (Disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali), il numero: “16” è sostituito dal seguente: “17”.

5. Il comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari), è sostituito dal seguente:

“5. Per le unità di personale previste dal comma 1 dell’articolo 3 non utilizzate, ai gruppi consiliari è corrisposto un importo pari al trenta per cento del trattamento economico lordo iniziale mensile di un dipendente regionale appartenente al livello economico iniziale della categoria B con esclusione delle quote INPS, INAIL e TFR.”.

6. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. n. 3/1996, le parole: “Per le esigenze connesse all’attività dei Gruppi, fermo restando quanto previsto all’art. 4, comma 3, è istituito per ciascun Gruppo un fondo per il pagamento delle seguenti spese:”, sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto all’articolo 4, comma 3, è istituito un fondo per ogni Gruppo politico e per il Gruppo misto, ai fini del pagamento delle seguenti spese:”.

 

     Art. 4. (Norme transitorie e finali)

1. Gli importi disciplinati dagli articoli 2, 3 commi 1, 2 e 3 della presente legge e dall’articolo 2 della l.r. n. 9/1981, non possono in alcun caso eccedere la spesa indicata all’articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

2. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale rideterminano il rimborso delle spese di permanenza nella sede regionale dei soggetti di cui al comma 1-bis, dell’articolo 1 della l.r. n. 9/1981, come sostituito dalla presente legge.

3. [L’articolo 2 della presente legge si applica per gli anni 2011, 2012 e 2013] [5].

4. L’articolo 3 della presente legge entra in vigore l’1 gennaio 2011.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 19.

[2] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 19, con la decorrenza ivi prevista.

[3] L'art. 28 della L.R. 30 marzo 2011, n. 4 ha abrogato le parole: “, rispetto a quella percepita nel 2010” nel presente comma, a decorrere dal 2012.

[4] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 19.

[5] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 19, con la decorrenza ivi prevista.