§ 1.1.107 - L.R. 23 dicembre 2011, n. 19.
Ulteriori modificazioni della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 25 (Riduzione della spesa per gli apparati politici della Regione – Modificazioni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.1 norme statutarie - organi e competenze
Data:23/12/2011
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni all’articolo 1)
Art. 2.  (Istituzione dell’articolo 2-bis)
Art. 3.  (Modificazioni a leggi regionali)


§ 1.1.107 - L.R. 23 dicembre 2011, n. 19.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 25 (Riduzione della spesa per gli apparati politici della Regione – Modificazioni di leggi regionali).

(B.U. 29 dicembre 2011, n. 61)

 

Art. 1. (Modificazioni all’articolo 1)

1. Al comma 1, dell’articolo 1, della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 25 (Riduzione della spesa per gli apparati politici della Regione - Modificazioni di leggi regionali), le parole: “dal decreto-legge”, sono sostituite dalle seguenti: “dai decreti-legge”, e dopo le parole: “30 luglio 2010, n. 122”, sono aggiunte le seguenti: “e 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148”.

 

     Art. 2. (Istituzione dell’articolo 2-bis)

1. Dopo l’articolo 2, della l.r. n. 25/2010, è inserito il seguente:

“Art. 2 bis. (Trattamento economico dei consiglieri e assessori regionali)

1. A decorrere dal mese di ottobre 2011 e fino a tutto l’anno 2013, l’indennità corrisposta ai membri del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 16 maggio 2007, n. 17 (Disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali), ed agli assessori regionali, è ridotta, senza effetti a fini previdenziali, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, dell’articolo 13, del d.l. n. 138/2011.”.

 

     Art. 3. (Modificazioni a leggi regionali)

1. L’articolo 2 ed il comma 3, dell’articolo 4, della l.r. n. 25/2010 cessano di produrre effetti a decorrere dal mese di ottobre 2011 e sono abrogati dall’entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.