§ 3.1.22 - L.R. 12 novembre 2002, n. 21.
Interventi per la certificazione di sistemi della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e dell’etica nelle imprese umbre.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 interventi generali per l'economia
Data:12/11/2002
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Azioni e strumenti operativi).
Art. 3.  (Imprese destinatarie degli interventi).
Art. 4.  (Programmazione).
Art. 5.  (Comitato tecnico scientifico).
Art. 6.  (Gestione).
Art. 7.  (Elenco regionale delle imprese certificate).
Art. 8.  (Promozione delle imprese certificate).
Art. 9.  (Entità degli aiuti - Divieto di cumulo).
Art. 10.  (Norma finanziaria).
Art. 11.  (Abrogazione e norme finali).
Art. 12.  (Norme transitorie).


§ 3.1.22 - L.R. 12 novembre 2002, n. 21.

Interventi per la certificazione di sistemi della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e dell’etica nelle imprese umbre.

(B.U. n. 51 del 27 novembre 2002).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, con la presente legge, nel rispetto del titolo quinto della Costituzione, promuove e sostiene la cultura e la pratica della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e dell’etica nelle imprese umbre, in conformità alle norme internazionali, comunitarie e nazionali.

     2. I sistemi di gestione ambientale, approvati dall’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e/o dall’Unione europea e attestati dagli organismi preposti, sono promossi e assunti dalla Regione quali indicatori della adesione dell’impresa agli obiettivi dello sviluppo sostenibile.

     3. La Regione riconosce come inscindibile dallo sviluppo economico il valore irrinunciabile dei diritti umani, sociali e della sicurezza dei lavoratori, indicati dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia, tutelati dalla Costituzione italiana e dallo statuto regionale, e promuove la diffusione di una cultura della responsabilità sociale delle imprese e dei consumatori.

 

     Art. 2. (Azioni e strumenti operativi).

     1. La Regione:

     a) promuove azioni di informazione finalizzate alla diffusione della cultura della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e dell’etica ai fini di uno sviluppo coerente con le finalità di cui all’articolo 1;

     b) sostiene le piccole e medie imprese che aderiscono volontariamente a norme internazionali, comunitarie e/o nazionali, relative all'introduzione e allo sviluppo di sistemi di gestione aziendale certificati, anche integrati fra loro, nonché di certificazione di prodotto e di servizio. La verifica dell’applicazione dei requisiti previsti dalla normativa prescelta è condotta da organismi di parte terza;

     c) sostiene, nell'ambito delle politiche e azioni a sostegno dei servizi reali alle piccole e medie imprese, progetti di qualificazione, attestazione e/o miglioramento, propedeutici al conseguimento della certificazione, definendo criteri e standard obiettivo, con l’esclusione di consulenze connesse alle normali attività gestionali delle imprese, siano esse periodiche o continuative.

 

     Art. 3. (Imprese destinatarie degli interventi).

     1. Ai fini dell’articolo 2, lett. b) e c) sono piccole e medie imprese quelle rientranti nei parametri dimensionali previsti dalla normativa comunitaria vigente al momento della richiesta d’intervento.

     2. Sono destinatarie degli interventi previsti dall’articolo 2, lett. b) e c) le piccole e medie imprese operanti nei seguenti settori di attività:

     a) industria;

     b) artigianato;

     c) servizi;

     d) commercio;

     e) turismo;

     f) economia sociale.

     3. Ai fini degli interventi di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 2, le imprese devono avere almeno l’unità produttiva interessata dagli stessi ubicata nel territorio della regione.

     4. Tra i soggetti beneficiari sono compresi i consorzi e le società consortili, anche miste, che svolgono attività produttive o di ausilio alla produzione.

     5. Le disposizioni di cui all’articolo 2 non si applicano alle imprese in difficoltà, come definite dagli orientamenti sugli aiuti di stato della Unione europea.

     6. Le azioni previste dall’articolo 2, comma 1, lettera a) non configurano aiuti alle imprese.

 

     Art. 4. (Programmazione).

     1. La Giunta regionale, avvalendosi dell’assistenza di Sviluppumbria, adotta, ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, il programma annuale degli interventi previsti dalla presente legge che sarà inserito nell’ambito del programma annuale attuativo di cui al comma 6, articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25 (Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale) [1].

     2. Il programma annuale:

     a) definisce gli indirizzi per gli interventi volti a promuovere la massima diffusione della certificazione dei sistemi di gestione aziendale di qualità, di rispetto ambientale, di sicurezza e di etica, nell’ambito di uno sviluppo sostenibile;

     b) individua le tipologie, i criteri e le priorità degli interventi sulla base della valutazione degli effetti prodotti dai programmi precedenti.

 

     Art. 5. (Comitato tecnico scientifico). [2]

     [1. La Giunta regionale nomina un Comitato tecnico scientifico composto da un massimo di cinque membri, tra i quali rappresentanti delle Associazioni dei consumatori, dotati di comprovata esperienza e competenza nelle materie oggetto di certificazione.

     2. Ai componenti del Comitato esterni all’Amministrazione regionale è corrisposto un compenso nella misura stabilita dalla Giunta regionale.]

 

     Art. 6. (Gestione).

     1. La gestione degli interventi previsti all’articolo 2, comma 1, lettera b), in attuazione del programma annuale di cui all’articolo 4, è svolta dalla Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell’Umbria (Sviluppumbria), in base ad apposita convenzione con la Regione, che disciplina le modalità di rendicontazione annuale della attività svolta e dei risultati raggiunti, nonché le informazioni necessarie per la redazione dei successivi programmi annuali.

     2. Gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera c) sono svolti con le modalità individuate dalla Giunta regionale, ai fini dell’attuazione delle politiche e azioni a sostegno dei servizi reali alle imprese.

 

     Art. 7. (Elenco regionale delle imprese certificate). [3]

     [1. E’ istituito l’elenco delle imprese certificate, presenti in Umbria, per l’adozione di sistemi di gestione della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza del lavoratore e della responsabilità sociale, secondo gli standard riconosciuti da organismi di normazione internazionali e/o nazionali.

     2. Le modalità di tenuta dell’elenco, suddiviso per tipologia di certificazione e categoria d’azienda, sono disciplinate dalla Giunta regionale.

     3. L’elenco è tenuto presso la Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale con periodicità annuale.]

 

     Art. 8. (Promozione delle imprese certificate).

     1. La Giunta regionale individua e disciplina, nel rispetto della normativa comunitaria, le modalità volte a valorizzare le imprese, comunque certificate, nell’ambito dei procedimenti per l’aggiudicazione di appalti o per l’attribuzione di benefici, previsti dalla normativa regionale.

 

     Art. 9. (Entità degli aiuti - Divieto di cumulo).

     1. Gli aiuti concessi in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettere b), c) non possono superare il limite del cinquanta per cento delle spese ammesse, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese pubblicato sulla GUCE del 13 gennaio 2001.

     2. Il programma annuale di cui all'articolo 4 può stabilire limiti massimi delle spese ammissibili.

     3. Gli aiuti concessi in base alla presente legge non sono cumulabili con altre agevolazioni riferite agli stessi interventi.

 

     Art. 10. (Norma finanziaria).

     1. Per il finanziamento degli interventi previsti all’articolo 2 e per gli oneri derivanti dalla gestione della presente legge è autorizzata per l’anno 2002 la spesa di 250.000 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 8.2.011 denominata «Servizi reali alle imprese e interventi per la diffusione dell’innovazione tecnologica» [4].

     2. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.2.001 del bilancio di previsione 2002 denominata «Fondi speciali per spese di investimento» in corrispondenza del punto 3, lettera A), della tabella B) della legge regionale finanziaria 22 aprile 2002, n. 5.

     3. [Al finanziamento dell’onere, per l’anno 2002, derivante dalla gestione di cui all’art. 6, affidata a Sviluppumbria, si farà fronte finalizzando allo scopo, quota del fondo programma previsto dalla legge regionale 27 agosto 1979, n. 50] [5].

     4. [Al finanziamento dell’onere derivante dall’assistenza prestata dal Comitato tecnico scientifico, di cui all’articolo 5, alla Giunta regionale si farà fronte con le disponibilità della unità previsionale di base 02.1.005 del bilancio di previsione 2002] [6].

     5. Per gli anni 2003 e successivi l’entità della spesa di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

     6. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

 

     Art. 11. (Abrogazione e norme finali).

     1. La legge regionale 6 agosto 1991, n. 19, è abrogata.

     2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento ai sensi della legge abrogata dal comma 1.

     3. Ogni rinvio fatto da norme o disposizioni vigenti alla legge abrogata dal comma 1 o a singole norme di essa deve intendersi riferito alla presente legge o alle corrispondenti norme della stessa.

 

     Art. 12. (Norme transitorie).

     1. Gli atti di seguito elencati sono adottati o stipulati nei termini di fianco indicati, a partire dalla entrata in vigore della presente legge:

     a) nomina del Comitato tecnico scientifico, di cui all’articolo 5, sessanta giorni;

     b) convenzione con Sviluppumbria, di cui all’articolo 6, sessanta giorni;

     c) attivazione dell’elenco delle imprese certificate, di cui all’articolo 7, novanta giorni.


[1] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 5 marzo 2009, n. 4.

[2] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 5 marzo 2009, n. 4.

[3] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 30 marzo 2011, n. 4.

[4] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 5 marzo 2009, n. 4.

[5] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 5 marzo 2009, n. 4.

[6] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 5 marzo 2009, n. 4.