§ 3.1.35 - L.R. 23 dicembre 2008, n. 25.
Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 interventi generali per l'economia
Data:23/12/2008
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Obiettivi)
Art. 3.  (Politiche per lo sviluppo)
Art. 4.  (Destinatari)
Art. 5.  (Strumenti di intervento)
Art. 6.  (Tipologie di intervento)
Art. 7.  (Documenti di programmazione)
Art. 8.  (Processo attuativo)
Art. 9.  (Monitoraggio e valutazione)
Art. 10.  (Azioni e interventi)
Art. 11.  (Poli di innovazione e di eccellenza)
Art. 12.  (Distretti tecnologici)
Art. 13.  (Reti di imprese)
Art. 14.  (Semplificazione amministrativa)
Art. 15.  (Semplificazione nei rapporti tra pubblica amministrazione ed imprese)
Art. 16.  (Cooperazione interregionale, partecipazione ai programmi nazionali ed internazionali per la promozione della competitività e dell’innovazione)
Art. 17.  (Risorse e cofinanziamenti)
Art. 17 bis.  (Norma finanziaria)
Art. 18.  (Norme finali e transitorie)
Art. 19.  (Clausola valutativa)
Art. 20.  (Modificazione all’articolo 2 della l.r. 42/1988)
Art. 21.  (Sostituzione dell’articolo 30 della l.r. 42/1988)
Art. 22.  (Abrogazioni)


§ 3.1.35 - L.R. 23 dicembre 2008, n. 25.

Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale.

(B.U. 30 dicembre 2008, n. 60 staord.)

 

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, con la presente legge, in conformità alla normativa comunitaria e nell’ambito delle potestà e delle competenze di cui al Titolo V della Costituzione promuove lo sviluppo del sistema produttivo regionale ed in particolare l’integrazione nei processi di innovazione che caratterizzano l’economia nazionale ed europea. A tal fine la Regione sviluppa politiche per la competitività finalizzate a favorire uno sviluppo sostenibile, di seguito denominate politiche industriali.

 

2. La presente legge disciplina gli interventi finalizzati allo sviluppo e alla qualificazione delle attività produttive, all’incremento della competitività e dell’occupazione in una prospettiva di sviluppo sostenibile e nell’ambito del partenariato economico e sociale. Promuove, altresì, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la responsabilità sociale delle imprese, la qualità delle relazioni industriali, la sostenibilità ambientale delle produzioni e le pari opportunità.

 

3. Le strategie adottate perseguono quali finalità qualificanti la crescita della occupazione, della produttività delle imprese e l’aumento della loro capacità di innovazione, nonché la partecipazione a reti di collaborazione, la crescita dimensionale, la promozione ed il rafforzamento dei poli di innovazione e di eccellenza, dei distretti e delle reti di imprese.

 

4. La ricerca, l’innovazione, la diffusione e il trasferimento tecnologico costituiscono elementi fondamentali per la crescita competitiva del sistema produttivo regionale in coerenza con gli orientamenti comunitari e nazionali.

 

5. La Regione favorisce altresì l’integrazione, il coordinamento e la sinergia tra i diversi livelli di governo e di pianificazione delle politiche della ricerca, con particolare riferimento a quelle interregionali, nazionali e comunitarie.

 

6. La Regione nelle materie di propria competenza concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

 

7. La presente legge si applica alle micro, alle piccole e alle medie imprese così come definite dalla normativa comunitaria vigente.

 

     Art. 2. (Obiettivi)

1. La presente legge promuove e sostiene un incremento permanente delle attività di ricerca ed innovazione nel sistema produttivo regionale che favorisca la crescita delle imprese e della loro capacità di competere. Contribuisce inoltre a rafforzare la dotazione di reti infrastrutturali, materiali ed immateriali, a disposizione del sistema produttivo.

 

2. La Regione favorisce una piena e buona occupazione con particolare attenzione ad un maggiore impiego di risorse umane a più alta qualificazione tecnica e scientifica.

 

3. La presente legge promuove altresì l’integrazione economica e territoriale al fine di consentire al sistema produttivo dell’Umbria di conseguire elevati tassi di sviluppo e di rafforzare la coesione sociale.

 

     Art. 3. (Politiche per lo sviluppo)

1. Gli interventi di cui alla presente legge si attuano attraverso:

 

a) politiche per la competitività del sistema;

 

b) politiche per la competitività delle imprese.

 

2. Le politiche per la competitività del sistema sono, in particolare, quelle volte a promuovere e qualificare:

 

a) le reti degli insediamenti e la logistica a servizio delle attività produttive;

 

b) l’accessibilità e la connettività di rete per le imprese;

 

c) il capitale umano;

 

d) l’efficienza della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa;

 

e) la rete della ricerca scientifica e la diffusione dell’innovazione;

 

f) l’approvvigionamento energetico a costi competitivi, l’efficienza energetica del sistema produttivo e lo sviluppo delle fonti rinnovabili;

 

g) la rete dei servizi finanziari;

 

h) la valorizzazione delle eccellenze produttive umbre compreso l’artigianato artistico;

 

i) la valorizzazione del ruolo delle imprese multinazionali;

 

j) la responsabilità sociale delle imprese, la sicurezza sui luoghi di lavoro, le relazioni industriali.

 

3. Le politiche per la competitività delle imprese sono, in particolare, quelle volte a promuovere e qualificare:

 

a) la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale e l’innovazione;

 

b) la realizzazione di iniziative di internazionalizzazione produttiva e commerciale: esportazione, promozione di reti commerciali all’estero, partnership, insediamenti e joint ventures strategiche;

 

c) i processi di investimento;

 

d) l’acquisizione di servizi innovativi per il rafforzamento delle competenze tecnologiche, organizzative e gestionali, ivi compreso l’utilizzo a tempo di figure manageriali qualificate;

 

e) l’utilizzo delle tecnologie per l’informazione e la comunicazione;

 

f) l’introduzione e lo sviluppo di sistemi di gestione aziendale certificati nonché di certificazione di prodotto/servizio;

 

g) il miglioramento della sostenibilità ambientale ed energetica dei processi produttivi;

 

h) la costituzione, la qualificazione e la diffusione di reti di impresa;

 

i) l’accesso al credito e la capitalizzazione d’impresa;

 

j) la creazione di impresa con particolare riferimento alle start up tecnologiche e all’imprenditoria femminile e giovanile e all’auto/imprenditorialità.

 

     Art. 4. (Destinatari)

1. Sono destinatari delle politiche di cui all’articolo 3:

 

a) le imprese, singole o associate;

 

b) i poli di innovazione e di eccellenza, i distretti e le reti di imprese;

 

c) i soggetti che intendono avviare nuove attività imprenditoriali;

 

d) i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi;

 

e) le istituzioni creditizie, gli investitori istituzionali e le finanziarie di sviluppo;

 

f) le agenzie regionali e le società regionali;

 

g) le università ed i centri di ricerca;

 

h) gli enti locali e gli altri enti pubblici.

 

2. Sono escluse dagli interventi di cui all’articolo 3, comma 3 le imprese del settore agricolo come definite ai sensi della vigente normativa comunitaria.

 

3. Le imprese del commercio e del terziario, le imprese artigiane e le imprese cooperative, oggetto di specifiche normative, possono usufruire degli interventi di cui all’articolo 3, comma 3 in quanto compatibili.

 

     Art. 5. (Strumenti di intervento)

1. Per l’attuazione delle politiche di cui alla presente legge la Regione si avvale dei seguenti strumenti:

 

a) aiuti agli investimenti, ivi compresi quelli a finalità ambientale e quelli relativi alla ricerca, sviluppo sperimentale ed innovazione;

 

b) servizi alle imprese;

 

c) servizi finanziari;

 

d) realizzazione di infrastrutture per il sistema produttivo;

 

e) azioni per la formazione e la qualificazione del capitale umano;

 

f) azioni di promozione e di animazione economica;

 

g) strutture e servizi per l’internazionalizzazione;

 

h) strutture e servizi per la ricerca e l’innovazione.

 

2. Il sostegno alla creazione d’impresa, in considerazione delle caratteristiche dei soggetti beneficiari, è attuato secondo le seguenti modalità:

 

a) supporto alla nascita di start up tecnologici, spin off accademici ed industriali;

 

b) promozione e sostegno all’autoimprenditorialità ed all’autoimpiego con interventi specifici finalizzati alla promozione dell’imprenditoria femminile;

 

c) sostegno al primo insediamento in Umbria di iniziative produttive di rilevante interesse anche attraverso la predisposizione di idonei pacchetti localizzativi.

 

3. La Regione accompagna il processo di cambiamento aziendale con riferimento al ricambio generazionale e comunque alla prevenzione di situazioni di difficoltà settoriali o territoriali, attraverso il monitoraggio tecnico economico e attraverso studi volti alla individuazione delle potenzialità di ripresa e la qualificazione di imprenditori e dirigenti.

 

     Art. 6. (Tipologie di intervento)

1. Per la concessione di benefici pubblici alle imprese gli strumenti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) possono assumere la seguente forma:

 

a) contributi in conto capitale;

 

b) contributi in conto interessi;

 

c) finanziamenti a tasso agevolato mediante fondi rotativi;

 

d) agevolazioni e rimborsi tributari e fiscali;

 

e) garanzie per operazioni creditizie e partecipazione a fondi di garanzia;

 

f) promozione e partecipazione alla costituzione di fondi per il sostegno alla capitalizzazione delle imprese.

 

2. La concessione di benefici pubblici alle imprese di qualsiasi natura e comunque denominati ha natura di aiuto di stato, ai sensi dell’ordinamento comunitario indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto che concede i benefici. Gli strumenti di intervento di cui all’articolo 5 e le tipologie di cui ai commi 1 e 2 sono adottati ed attuati nel rispetto dell’ordinamento comunitario in vigore al momento della concessione. A tale scopo gli atti amministrativi che istituiscono regimi di aiuto sono, ove prescritto, notificati o comunicati alla Commissione europea.

 

CAPO II

PROGRAMMAZIONE

 

     Art. 7. (Documenti di programmazione)

1. Le politiche di cui alla presente legge vengono attuate attraverso un ciclo programmatico, realizzato nell’ambito del partenariato economico e sociale. Le fasi del ciclo programmatico sono:

 

a) la definizione degli indirizzi pluriennali attraverso il documento di indirizzo pluriennale;

 

b) l’individuazione del programma annuale;

 

c) le misure di attuazione;

 

d) le attività di monitoraggio, controllo e valutazione orientate alla qualificazione e revisione degli indirizzi alla luce delle esperienze condotte, dei risultati raggiunti e dei mutati scenari competitivi.

 

2. La Giunta regionale adotta il documento di indirizzo pluriennale per le politiche per lo sviluppo e lo sottopone al Consiglio regionale per l’approvazione.

 

3. Il documento di indirizzo pluriennale di cui al comma 1 definisce, sulla base degli indirizzi comunitari, nazionali e regionali, alla luce dell’analisi dello scenario generale di riferimento e dell’andamento del sistema produttivo regionale, strategie ed obiettivi di medio e lungo termine articolate nelle politiche di cui all’articolo 3, ivi compresa la definizione di indirizzi programmatici per le agenzie e società regionali di cui all’articolo 4, comma 1. Esso individua indicatori sintetici utili per valutare nel tempo i progressi conseguiti e i risultati raggiunti. Il documento individua, altresì, un quadro finanziario di massima che, sulla base delle risorse disponibili, garantisce la fattibilità delle politiche individuate.

 

4. La programmazione degli interventi a favore delle imprese appartenenti ai settori dell’artigianato, cooperazione, commercio e terziario è definita negli appositi atti di programmazione previsti dalla presente legge tenendo conto delle specifiche normative regionali di settore.

 

5. Le politiche e gli interventi relativi al capitale umano, di cui alla presente legge, sono individuate nell’ambito del documento pluriennale di cui ai commi 2 e 3. Gli interventi specifici possono essere richiamati nel Programma annuale di cui al comma 6. Detti interventi restano disciplinati, programmati ed attuati, anche in raccordo con le politiche di cui alla presente legge, sulla base delle specifiche norme ed atti programmatici relativi a tali competenze.

 

6. La Giunta regionale adotta il Programma annuale attuativo del documento di indirizzo pluriennale in coerenza con il documento annuale di programmazione di cui all’articolo 14 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei contributi interni della Regione dell’Umbria), articolato per assi prioritari e specifiche misure con l’indicazione delle relative risorse.

 

     Art. 8. (Processo attuativo)

1. Il Programma annuale di cui all’articolo 7, comma 6 a seconda della natura delle politiche e delle misure attivate, si attua attraverso:

 

a) progetti che possono contenere una pluralità di misure ad iniziativa pubblica anche con riferimento ad uno specifico settore produttivo o ad uno specifico territorio;

 

b) bandi ed avvisi di concorso riferibili ad una o più misure che disciplinano i requisiti dei beneficiari, la tipologia degli aiuti, le spese ammissibili e le modalità di selezione e di valutazione degli interventi;

 

c) attività di animazione che possono essere realizzate dalle agenzie e società regionali di cui all’articolo 4, comma 1;

 

d) procedure aperte e di evidenza pubblica per la realizzazione e la gestione di iniziative di interesse pubblico.

 

2. Il Programma annuale può prevedere la partecipazione ed il cofinanziamento di programmi e bandi promossi da autorità nazionali e comunitarie, ovvero la realizzazione di iniziative congiunte con altre regioni.

 

3. In relazione alle diverse strumentazioni le misure possono essere attuate direttamente dalla Regione, dalle Agenzie regionali aventi caratteristiche in house, dagli Enti locali, dai soggetti anche privati selezionati secondo procedure di evidenza pubblica ai sensi della normativa regionale, nazionale e comunitaria.

 

     Art. 9. (Monitoraggio e valutazione)

1. L’attuazione del Programma annuale è oggetto di un’attività di monitoraggio e valutazione da parte della Giunta regionale, in coerenza con indirizzi, procedure e modalità relative alla politica di coesione, al fine di valutare l’avanzamento complessivo dei principali risultati raggiunti anche ai fini dell’individuazione di eventuali azioni correttive.

 

2. La Giunta regionale trasmette annualmente alla Commissione Consiliare competente per materia una relazione documentata sui risultati dell’attività di monitoraggio e valutazione di cui al comma 1.

 

CAPO III

POLITICHE PER L’INNOVAZIONE, LA RICERCA E LA COOPERAZIONE

 

     Art. 10. (Azioni e interventi)

1. La Regione per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 4 promuove, nell’ambito delle politiche per lo sviluppo, azioni ed interventi finalizzati a:

 

a) sostenere l’innovazione tecnologica e produttiva, organizzativa e gestionale delle imprese;

 

b) sostenere la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, nonché il trasferimento tecnologico, favorendo le relazioni delle imprese e delle loro reti con le Università e le strutture di ricerca regionali, nazionali e internazionali;

 

c) promuovere lo sviluppo coordinato di iniziative, attività e strutture per la ricerca di interesse industriale e l’innovazione tecnologica;

 

d) promuovere, sostenere e potenziare il sistema dell’alta formazione, la qualificazione del capitale umano e la diffusione delle conoscenze lungo tutto l’arco della vita professionale;

 

e) promuovere in Umbria l’aggregazione di operatori pubblici e privati che partecipano alla realizzazione delle strategie europee relative alle piattaforme tecnologiche e comunque ai programmi quadro per la ricerca;

 

f) promuovere l’innalzamento del numero di ricercatori, la loro formazione e qualificazione nonché il loro inserimento nelle imprese.

 

     Art. 11. (Poli di innovazione e di eccellenza)

1. La Regione promuove e sostiene la costituzione di poli di innovazione intesi quali raggruppamenti di imprese (start up innovative, piccole, medie e grandi imprese, nonché organismi di ricerca) attivi in un particolare settore, destinati a stimolare l’attività innovativa, lo scambio di esperienze e conoscenze, l’uso in comune di laboratori, la diffusione e il trasferimento tecnologico, secondo le definizioni e le normative comunitarie.

 

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, definisce programmi volti a promuovere poli di innovazione di alta qualificazione sulla base di specifiche strategie per la ricerca e l’innovazione, favorendo una rilevante consistenza delle imprese aderenti ed una significativa interrelazione con il sistema regionale della ricerca e con altre iniziative extraregionali.

 

3. La Regione, al fine di implementare la competitività dei sistemi economici locali, promuove la costituzione di poli di eccellenza, intesi come espressione della capacità del sistema di imprese e delle istituzioni locali di sviluppare una progettualità strategica che si esprime in accordi di programma e convenzioni per lo sviluppo del polo di eccellenza, in conformità agli strumenti normativi e di programmazione nazionali e regionali vigenti.

 

4. I poli di eccellenza sono costituiti da:

 

a) una concentrazione di imprese fra loro integrate in un sistema produttivo rilevante in aree, settori, prodotti e tecnologie fortemente innovativi;

 

b) uno o più attori istituzionali operanti nell’attività di sostegno all’economia locale.

 

5. I soggetti di cui al comma 4 sono:

 

a) imprese produttive e di servizi avanzati operanti nel territorio regionale;

 

b) partner produttivi e/o di servizio non necessariamente operanti nel territorio regionale che rappresentano un potenziale in grado di trasferire know how di eccellenza finalizzato allo sviluppo del sistema produttivo;

 

c) enti pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, cooperative, università, attivi nell’ambito della promozione, dell’innovazione e della ricerca finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo.

 

     Art. 12. (Distretti tecnologici)

1. Le politiche e gli strumenti per l’innovazione e la ricerca della Regione possono privilegiare gli ambiti di attività individuati come distretti tecnologici intesi quali espressione della capacità delle imprese, tra loro integrate su tematiche innovative di rilevante interesse regionale, capaci di sviluppare progetti strategici nell’interesse del sistema produttivo regionale.

 

2. La Regione promuove, anche in collaborazione con lo Stato e/o altre Regioni, la costituzione, il rafforzamento e l’integrazione di distretti tecnologici ai sensi della normativa e della prassi nazionale.

 

     Art. 13. (Reti di imprese)

1. La Regione al fine di promuovere l’innovazione nel sistema produttivo promuove la formazione, lo sviluppo e la diffusione di reti di impresa di livello regionale e sovra regionale con particolare attenzione alle piccole e medie imprese e alle relazioni tra queste e le grandi imprese.

 

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, sviluppa attività di animazione e definisce provvedimenti di sostegno dedicati, prioritariamente alle reti che realizzano attività di ricerca e sviluppo sperimentale anche in collaborazione con le Università e i centri di ricerca.

 

3. La Regione promuove e sostiene la partecipazione delle imprese regionali a reti di livello nazionale e comunitario, comprese le piattaforme tecnologiche, per l’adesione a programmi e progetti di rilevante interesse.

 

     Art. 14. (Semplificazione amministrativa)

1. L’attuazione delle politiche di cui alla presente legge è ispirata a principi di semplificazione amministrativa.

 

2. La Regione nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali assicura:

 

a) l’accesso informatico alle procedure regionali che riguardano le imprese; con la medesima modalità le imprese ottengono supporto informativo;

 

b) la piena e reciproca consultabilità fra banche dati pubbliche delle imprese, al fine di garantire alle imprese stesse l’applicazione degli istituti di semplificazione amministrativa di cui alla normativa vigente;

 

c) la costituzione della banca dati dei contributi concessi alle imprese, anche al fine di verificare l’efficacia delle politiche pubbliche ed orientarne lo sviluppo;

 

d) la realizzazione, anche d’intesa con le associazioni rappresentative delle imprese, di rilevazioni periodiche sui rapporti tra la pubblica amministrazione e le imprese.

 

     Art. 15. (Semplificazione nei rapporti tra pubblica amministrazione ed imprese)

1. Nell’ambito delle proprie competenze la Regione promuove e attua misure di semplificazione amministrativa riguardanti la nascita, lo sviluppo e l’innovazione delle imprese.

 

2. L’avvio, lo svolgimento, la trasformazione e la cessazione di attività economiche il cui esito dipende esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative rientranti nella competenza legislativa regionale, sono subordinati ad una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa che attesta la conformità o la regolarità degli interventi o delle attività. Restano fermi il controllo e la verifica successivi, nonché la vigilanza da parte delle autorità competenti, il rispetto delle prescrizioni anche speciali derivanti dalla normativa comunitaria e dalla normativa vigente in materia.

 

     Art. 16. (Cooperazione interregionale, partecipazione ai programmi nazionali ed internazionali per la promozione della competitività e dell’innovazione)

1. La Regione, al fine di favorire una sempre più rilevante integrazione del tessuto produttivo regionale con le realtà più dinamiche, promuove la partecipazione alla realizzazione di programmi interregionali, nazionali ed internazionali.

 

CAPO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 17. (Risorse e cofinanziamenti)

1. Le politiche di cui alla presente legge sono cofinanziate da risorse comunitarie, nazionali e regionali.

 

     Art. 17 bis. (Norma finanziaria) [1]

1. Al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera e), relativi alle politiche per la competitività del sistema volte a promuovere e qualificare la rete della ricerca scientifica e la diffusione dell’innovazione, si provvede con le risorse allocate alla U.P.B. 08.2.011 denominata “Servizi reali alle imprese ed interventi per la diffusione dell’innovazione tecnologica” (Cap. 9503).

2. L’entità della spesa di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria).

 

     Art. 18. (Norme finali e transitorie)

1. La Giunta regionale con propri atti procede a disciplinare le modalità organizzative necessarie all’attuazione della presente legge.

 

2. Il primo Programma annuale di cui all’articolo 7, comma 6 è adottato entro il 30 giugno 2009.

 

     Art. 19. (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale verifica l’attuazione della presente legge e valuta i risultati da essa ottenuti in termini di incremento dell’attività di ricerca e sviluppo e di miglioramento della capacità competitiva delle imprese umbre.

2. A tal fine, entro un anno dall’adozione del primo Programma annuale attuativo previsto all’articolo 7 e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenti:

 

a) le modalità organizzative e procedurali adottate per l’attuazione degli strumenti di intervento previsti nel Programma annuale attuativo;

b) il tasso di utilizzo delle risorse stanziate per ogni asse e misura del Programma annuale attuativo e i tempi per l’assegnazione dei benefici previsti all’articolo 6;

 

c) la tipologia e il numero dei soggetti beneficiari, oltre che l’entità dei finanziamenti attivati;

 

d) le criticità emerse nella messa in opera degli strumenti attivati e gli eventuali aggiornamenti al programma pluriennale da adottare in risposta a tali criticità.

 

3. Alla scadenza del terzo anno dall’entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni tre anni, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenti le ricadute degli interventi attuati sul sistema produttivo regionale con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

 

a) l’aumento delle attività di ricerca e sviluppo direttamente imputabile agli interventi finanziati dalla presente legge;

 

b) gli esiti delle iniziative assunte dalla Regione in favore dell’internazionalizzazione delle imprese, della infrastrutturazione delle aree produttive e della semplificazione nei rapporti tra pubblica amministrazione ed imprese;

 

c) la capacità dei poli di innovazione e di eccellenza, delle reti di imprese e dei distretti tecnologici finanziati dalla Regione di favorire l’innovazione e il trasferimento di conoscenze tra i soggetti coinvolti;

 

d) le opinioni dei soggetti beneficiari riguardo l’efficacia degli strumenti adottati al fine di accrescere la competitività delle imprese.

4. Le relazioni della Giunta regionale saranno rese pubbliche in seguito all’esame condotto da parte degli organismi consiliari competenti.

5. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo relativamente all’attività di raccolta ed analisi delle informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono a carico del bilancio del Consiglio regionale.

 

CAPO V

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 1988, N. 42

 

     Art. 20. (Modificazione all’articolo 2 della l.r. 42/1988) [2]

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 (Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell’artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane) è sostituita dalla seguente:

“a) curano la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo delle imprese artigiane;”.

 

     Art. 21. (Sostituzione dell’articolo 30 della l.r. 42/1988) [3]

1. L’articolo 30 della l.r. 42/1988 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 30

(Istituzione dell’Albo e iscrizioni)

1. È istituito l’Albo provinciale delle imprese artigiane, la cui tenuta spetta alla Commissione provinciale per l’artigianato.

2. L’iscrizione, la modifica e la cancellazione dell’impresa all’Albo delle imprese artigiane è subordinata da comunicazione presentata dal legale rappresentante dell’impresa, al competente ufficio della Commissione provinciale per l’artigianato ai sensi della legge 2 aprile 2007, n. 40 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese). Tale comunicazione attesta il possesso dei requisiti e determina l’iscrizione, la modificazione o la cancellazione dell’impresa all’Albo delle imprese artigiane e alla sezione speciale del Registro delle imprese a decorrere dalla data di presentazione. Le Commissioni provinciali per l’artigianato dispongono accertamenti e controlli anche in collaborazione con i Comuni competenti per territorio e adottano gli eventuali conseguenti provvedimenti.”.

 

     Art. 22. (Abrogazioni)

1. Gli articoli 31, 32 e 33 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 (Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell’artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane) e successive modifiche sono abrogati.


[1] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 4 aprile 2012, n. 6.

[2] Articolo abrogato dall'art. 55 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 4.

[3] Articolo abrogato dall'art. 55 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 4.