§ 2.2.36 - L.R. 27 agosto 1979, n. 50.
Contributo annuale alla Sviluppumbria per il finanziamento dell'attività. Disposizioni per i finanziamenti annuali dal 1980 in poi.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:27/08/1979
Numero:50


Sommario
Art. 1.  La Regione dell'Umbria concorre annualmente nella spesa per l'aumento del capitale sociale della Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria e per il finanziamento dei [...]
Art. 2.  E' autorizzata, per l'anno 1979, la spesa di lire 2.750 milioni per il rifinanziamento della legge regionale 15 novembre 1973, n. 40 e di lire 250 milioni da erogare alla Società regionale per la [...]
Art. 3.  La spesa di lire 2.750.000.000, di cui al precedente art. 2, sarà imputata al cap. 9500 del bilancio per l'esercizio 1979, denominato «Contributi della Regione per il finanziamento dei programmi di [...]
Art. 4.  Per gli anni dal 1980 in poi l'entità della spesa per gli interventi di cui ai precedenti articoli sarà determinata con legge annuale di bilancio, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio [...]
Art. 5.  (Omissis).


§ 2.2.36 - L.R. 27 agosto 1979, n. 50. [1]

Contributo annuale alla Sviluppumbria per il finanziamento dell'attività. Disposizioni per i finanziamenti annuali dal 1980 in poi.

(B.U. n. 42 del 29 agosto 1979).

 

Art. 1. La Regione dell'Umbria concorre annualmente nella spesa per l'aumento del capitale sociale della Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria e per il finanziamento dei programmi di attività della società stessa, ai sensi delle leggi regionali 26 febbraio 1973, n. 14 e 15 novembre 1973, n. 40.

 

     Art. 2. E' autorizzata, per l'anno 1979, la spesa di lire 2.750 milioni per il rifinanziamento della legge regionale 15 novembre 1973, n. 40 e di lire 250 milioni da erogare alla Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria per iniziative per nuovi interventi di promozione e di riequilibrio a sostegno di attività produttive coordinate dalla Sviluppumbria col concorso degli enti locali e delle forze imprenditoriali.

 

     Art. 3. La spesa di lire 2.750.000.000, di cui al precedente art. 2, sarà imputata al cap. 9500 del bilancio per l'esercizio 1979, denominato «Contributi della Regione per il finanziamento dei programmi di attività della Società per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria».

     La spesa di lire 250.000.000 sarà imputata al capitolo 9505 (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 48 - categ. 3 - tipo 1.1 - settore 25), di nuova istituzione nel bilancio dell'esercizio 1979, denominato: «iniziative per nuovi interventi di promozione e riequilibrio a sostegno di attività produttive coordinate dalla Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria, con il concorso degli enti locali e delle forze imprenditoriali».

     All'onere complessivo di lire 3 miliardi sarà fatto fronte con quota del fondo globale iscritto al capitolo 9700 del bilancio per l'esercizio in corso (elenco n. 4 allegato al bilancio stesso, n. d'ord. 2 e 3).

     Al bilancio dell'esercizio 1979 sono, pertanto, apportate le seguenti variazioni:

 

 

Parte spesa

     in aumento               competenza                  cassa

Cap. 9500                   2.750.000.000            2.750.000.000

Cap. 9505                     250.000.000              250.000.000

                Totale      3.000.000.000            3.000.000.000

 

     in diminuzione           competenza                  cassa

Cap. 9700                   3.000.000.000            2.810.000.000

Cap. 6140                       ____                   190.000.000

                Totale      3.000.000.000            3.000.000.000

 

 

     Art. 4. Per gli anni dal 1980 in poi l'entità della spesa per gli interventi di cui ai precedenti articoli sarà determinata con legge annuale di bilancio, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale della Regione (3° settore, 1° programma, progetti A/a e B/a).

 

     Art. 5. (Omissis).

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4.