§ 3.8.36 - L.R. 15 aprile 2009, n. 7.
Sistema Formativo Integrato Regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 formazione professionale
Data:15/04/2009
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e princìpi)
Art. 2.  (Finalità)
Art. 3.  (Processo di integrazione)
Art. 4.  (Sistema Formativo Integrato Regionale)
Art. 5.  (Pari opportunità di accesso al Sistema Formativo Integrato Regionale)
Art. 6.  (Ambiti territoriali)
Art. 7.  (Piano triennale)
Art. 8.  (Programma attuativo annuale)
Art. 9.  (Conferenza del Sistema Formativo Integrato)
Art. 10.  (Interventi educativi per l’infanzia)
Art. 11.  (Obbligo di istruzione e diritto-dovere di istruzione e formazione)
Art. 12.  (Istruzione e formazione superiore)
Art. 13.  (Alternanza istruzione-formazione-lavoro)
Art. 14.  (Apprendistato)
Art. 15.  (Formazione continua)
Art. 16.  (Apprendimento permanente)
Art. 17.  (Innovazione e qualità del Sistema Formativo Integrato Regionale)
Art. 18.  (Riconoscimento dei crediti formativi)
Art. 19.  (Certificazione delle competenze)
Art. 20.  (Libretto formativo del cittadino)
Art. 21.  (Orientamento)
Art. 22.  (Accreditamento)
Art. 23.  (Qualificazione delle risorse umane)
Art. 24.  (Ricerca ed innovazione del sistema)
Art. 24 bis.  (Sistema informativo regionale)
Art. 24 ter.  (Anagrafe regionale degli studenti)
Art. 24 quater.  (Forme di collaborazione)
Art. 25.  (Linee di programmazione e indirizzi)
Art. 26.  (Norma transitoria)
Art. 27.  (Norma finanziaria)


§ 3.8.36 - L.R. 15 aprile 2009, n. 7. [1]

Sistema Formativo Integrato Regionale.

(B.U. 22 aprile 2009, n. 18)

 

CAPO I

NORME GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto e princìpi)

1. La presente legge, in attuazione del Titolo V della Costituzione e dei diritti garantiti dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti degli uomini, delle donne e dei fanciulli, disciplina il Sistema Formativo Integrato Regionale (SFIR) di seguito denominato Sistema Formativo, ispirandosi ai seguenti princìpi:

a) porre la persona al centro delle politiche dell’istruzione, della formazione e del lavoro;

 

b) garantire l’accesso a tutti i gradi dell’istruzione in condizione di pari opportunità e di integrazione e inclusione sociale;

 

c) favorire l’innalzamento dei livelli di istruzione e formazione, culturali e professionali dell’individuo e l’emergere dell’eccellenza e del merito e il pieno sviluppo delle capacità di ciascuno.

 

     Art. 2. (Finalità)

1. La presente legge, in coerenza con gli obiettivi strategici comunitari, persegue le seguenti finalità:

a) realizzare azioni qualificate per sostenere il conseguimento del successo scolastico e formativo;

 

b) favorire l’inserimento nel mondo del lavoro;

 

c) sostenere il diritto all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e contrastare la dispersione scolastica;

 

d) favorire l’orientamento delle persone nell’assunzione delle scelte relative alla costruzione e gestione dei propri percorsi di istruzione, formazione e lavoro;

 

e) favorire l’articolazione adeguata degli istituti scolastici e formativi nell’intero territorio regionale con particolare attenzione per le aree montane e le zone a rischio di disagio culturale e sociale;

 

f) sostenere la costituzione di reti tra le istituzioni scolastiche, le università e gli organismi di formazione professionale accreditati;

 

g) favorire i percorsi di accompagnamento delle persone disabili o in condizioni di disagio;

 

h) sostenere la collaborazione al compito educativo delle famiglie;

 

i) favorire il recupero di competenze chiave per l’alfabetizzazione funzionale, la costruzione della coscienza civica del cittadino e la cultura del lavoro e dell’impresa.

 

2. Il Sistema Formativo si realizza mediante un processo di integrazione, inteso come processo attraverso il quale i soggetti coinvolti collaborano per qualificare ed arricchire l’offerta formativa, riconoscendo il valore dell’educazione formale, non formale ed informale, anche attraverso un sistema di crediti e certificazioni che consenta al soggetto che apprende di valorizzare le competenze acquisite nei diversi ambiti o settori, favorire i passaggi tra i diversi tipi ed indirizzi e promuovere l’integrazione fra i sistemi.

 

     Art. 3. (Processo di integrazione)

1. La Regione promuove e sostiene il processo di integrazione di cui all’articolo 2 valorizzando la pari dignità e autonomia di diversi soggetti, in particolare delle istituzioni scolastiche, delle università, degli organismi di formazione professionale accreditati. La Regione sostiene l’autonomia delle istituzioni scolastiche quale risorsa primaria per l’affermazione della libertà di insegnamento e del pluralismo culturale. Le istituzioni scolastiche nell’esercizio dell’autonomia didattica, realizzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59), l’ampliamento dell’offerta formativa, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali.

2. I soggetti dell’integrazione sono:

 

a) le istituzioni scolastiche autonome;

 

b) gli organismi scolastici territoriali;

 

c) le università;

 

d) il sistema della formazione professionale;

 

e) gli enti locali.

 

3. Al processo dell’integrazione partecipano:

 

a) il sistema delle imprese, delle associazioni datoriali, dell’educazione formale e non formale;

 

b) le organizzazioni sindacali.

 

4. Partecipano al processo di integrazione anche le associazioni sociali, culturali, assistenziali e di volontariato che operano nel territorio regionale.

 

5. I singoli soggetti coinvolti nel processo di integrazione assicurano il rispetto degli standard operativi ed organizzativi richiesti dalle normative disciplinanti i vari istituti formativi come indicato nel Piano triennale di cui all’articolo 7.

 

     Art. 4. (Sistema Formativo Integrato Regionale)

1. La Regione indirizza, sostiene e coordina il Sistema Formativo attraverso interventi finanziari, di promozione, innovazione e sperimentazione, monitoraggio, valutazione e controllo delle azioni e del sistema nel suo insieme.

 

2. La Regione, d’intesa con il Ministero competente in materia di istruzione e con i suoi uffici decentrati, favorisce e sostiene la costituzione di forme associative tra i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2 al fine di consolidare l’autonomia scolastica e sviluppare un più proficuo rapporto con il territorio.

 

     Art. 5. (Pari opportunità di accesso al Sistema Formativo Integrato Regionale)

1. I soggetti impegnati nel Sistema Formativo, sulla base delle rispettive competenze ed autonomie e nel quadro delle complementarietà stabilito dalla Regione, perseguono l’obiettivo delle pari opportunità di accesso al Sistema Formativo, in particolare da parte delle fasce deboli, cooperando strettamente a tale scopo con le istituzioni scolastiche, i centri provinciali per l’impiego e con le agenzie del lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30), accreditate a livello regionale, nonché con la rete comunale dei servizi sociali.

 

     Art. 6. (Ambiti territoriali)

1. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede alla individuazione degli ambiti territoriali funzionali al miglioramento dell’offerta di istruzione e formazione, quali strumenti operativi ed unificanti per la programmazione dell’offerta integrata tra istruzione e formazione professionale. Gli ambiti vengono definiti in base ad elementi di unitarietà ed omogeneità, salvaguardando il senso di appartenenza locale.

 

CAPO II

PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

 

     Art. 7. (Piano triennale)

1. La Giunta regionale, effettuate le forme di concertazione e partenariato sociale previste dall’articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria) e in attuazione del Protocollo sulla concertazione, tenuto conto delle indicazioni della Conferenza di cui all’articolo 9, adotta, nel rispetto del Documento regionale annuale di programmazione, il Piano triennale di attuazione e coordinamento degli interventi, in raccordo con il Piano triennale e con il Programma annuale per le politiche del lavoro di cui alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili).

 

2. Il Piano triennale, in particolare, contiene:

 

a) gli obiettivi e le modalità di raccordo tra le attività di orientamento e le attività di istruzione, formazione e lavoro;

 

b) gli strumenti a supporto del coordinamento delle attività di formazione continua, finalizzati anche a favorire il raccordo delle stesse con i Fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001));

 

c) i protocolli di definizione dei crediti con valore a priori, mutuamente riconosciuti dai diversi soggetti del sistema integrato;

 

d) le modalità di scambio e valorizzazione delle buone prassi, dei sussidi e delle metodologie formative;

 

e) le modalità di realizzazione di azioni positive per il coinvolgimento delle famiglie nelle attività di orientamento;

 

f) le modalità di scambio delle esperienze tra progettisti, docenti e formatori, nonché di realizzazione di esperienze comuni di aggiornamento delle competenze;

 

g) la messa in comune di standard di qualità per quanto concerne la progettazione, l’attuazione e la verifica degli interventi, compresi i dispositivi di tutoring;

 

h) le risorse finanziarie destinate agli interventi previsti e il finanziamento di specifici progetti e iniziative.

3. Il Piano triennale ha efficacia fino all’approvazione del successivo.

4. Il Piano triennale è approvato dal Consiglio regionale.

 

     Art. 8. (Programma attuativo annuale)

1. Il Piano triennale di cui all’articolo 7 è attuato mediante programmi attuativi annuali adottati dalla Giunta regionale.

 

2. Il programma attuativo annuale contiene:

 

a) gli obiettivi da conseguire, gli interventi da attuare e le risorse da impiegare nell’anno di riferimento;

 

b) le modalità di assegnazione delle provvidenze e gli investimenti con l’indicazione delle relative risorse finanziarie.

 

     Art. 9. (Conferenza del Sistema Formativo Integrato)

1. È istituita la Conferenza del Sistema Formativo Integrato, allo scopo di fornire linee e indirizzi per la predisposizione del Piano triennale e del Programma attuativo annuale nonché di determinare gli obiettivi relativi al raccordo, alla pari dignità tra i diversi sistemi e al mutuo riconoscimento dei crediti in essi maturati.

 

2. Della Conferenza fanno parte:

 

a) il Presidente della Giunta regionale o l’Assessore regionale delegato in materia di formazione professionale e istruzione, con funzioni di Presidente;

 

b) il Presidente della Provincia di Perugia o suo delegato;

 

c) il Presidente della Provincia di Terni o suo delegato;

 

d) il Rettore dell’Università degli Studi di Perugia o suo delegato;

 

e) il Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia o suo delegato;

 

f) il legale rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale o suo delegato;

 

g) due componenti designati dal Consiglio delle Autonomi locali;

 

h) tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

 

i) quattro componenti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative;

 

l) un componente della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Perugia;

 

m) un componente della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Terni;

 

n) tre rappresentanti degli organismi di formazione professionale accreditati, designati d’intesa dagli stessi organismi;

 

o) quattro rappresentanti delle istituzioni scolastiche, di cui una paritaria, designati d’intesa dagli stessi organismi;

 

p) tre rappresentanti del Forum regionale dei genitori;

 

q) la Consigliera di parità regionale o suo delegato;

 

r) una rappresentante del Centro per le Pari Opportunità.

 

3. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

 

4. La Conferenza adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento.

 

5. La partecipazione ai lavori della Conferenza da parte dei rappresentanti designati è a titolo gratuito.

 

CAPO III

INTERVENTI INTEGRATI DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

 

     Art. 10. (Interventi educativi per l’infanzia)

1. La Regione, in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia), favorisce le condizioni per una reale integrazione delle bambine e dei bambini diversamente abili e in situazioni di difficoltà sociale e culturale.

 

     Art. 11. (Obbligo di istruzione e diritto-dovere di istruzione e formazione)

1. La Regione promuove percorsi e progetti per favorire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e il diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale, al fine di:

 

a) sostenere l’innalzamento generalizzato dei livelli di istruzione dei giovani e favorire il successo scolastico e formativo attivando azioni anche parallele, complementari e coordinate all’offerta di istruzione, volte a prevenire e contrastare l’abbandono scolastico;

 

b) promuovere la sperimentazione di percorsi integrati tra le scuole e il sistema della formazione, in grado di interpretare dinamicamente l’interazione tra singolarità della persona, culture locali e culture professionali;

 

c) realizzare misure di accompagnamento per sostenere il passaggio tra il sistema di istruzione e quello della formazione professionale e viceversa, anche attraverso procedure di riconoscimento dei crediti acquisiti, ai fini del raggiungimento di più alti livelli di istruzione e formazione;

 

d) favorire l’attivazione di esperienze professionalizzanti finalizzate a favorire la transizione e l’inserimento nel mondo del lavoro.

2. La Regione, nella sua azione di cui al comma 1, tiene conto:

 

a) della pari dignità dei sistemi di istruzione e di formazione professionale;

 

b) della prevenzione, contrasto e recupero della dispersione scolastica e formativa e degli insuccessi;

 

c) del conseguimento, al termine del percorso, di una qualifica valida sul territorio nazionale;

 

d) del riconoscimento di crediti formativi per eventuali passaggi degli studenti nei sistemi dell’istruzione e della formazione professionale e dell’apprendistato.

 

3. I percorsi di cui al comma 1 si articolano anche nelle tipologie dei percorsi integrati triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale e dei percorsi e progetti triennali a modalità flessibile e personalizzata.

 

     Art. 12. (Istruzione e formazione superiore)

1. Nei percorsi di istruzione scolastica, universitaria e formazione professionale successivi al secondo ciclo è favorito lo sviluppo di competenze:

 

a) culturali e sociali, funzionali all’adattamento in continuo ai mutevoli contesti di vita e di lavoro ed alla contestuale riscoperta culturale dei mestieri;

 

b) professionali, finalizzate alla progressione tecnico-specialistica delle conoscenze e capacità acquisite nell’obbligo formativo;

 

c) scientifiche e tecnologiche, anche al fine di sostenere la ricerca orientata all’innovazione;

 

d) strategiche e gestionali, finalizzate al coordinamento e al presidio dei processi produttivi e organizzativi.

 

2. L’acquisizione delle competenze di cui al comma 1 è favorita dagli interventi realizzati in integrazione tra i sistemi dell’istruzione scolastica e universitaria, della formazione professionale e del lavoro secondo la normativa vigente.

 

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono articolati in:

 

a) percorsi di formazione tecnico-specialistica post diploma e post laurea;

 

b) percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS);

 

c) percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);

 

d) moduli professionalizzanti in ambito universitario;

 

e) master post laurea triennale e specialistica.

 

     Art. 13. (Alternanza istruzione-formazione-lavoro)

1. La Regione promuove e coordina l’alternanza istruzione-formazione-lavoro in quanto esperienza integrata tra contesti e modalità di apprendimento formali e non formali, finalizzata a favorire un più efficace sviluppo delle competenze professionali mediante la combinazione e la sistematizzazione di conoscenze teorico-concettuali e abilità pratico-applicative. La Regione promuove metodologie progettuali strumentali al perseguimento della qualità dell’intervento formativo.

 

2. All’interno dei percorsi formali di istruzione e/o formazione l’alternanza si realizza attraverso:

 

a) stage orientativi e formativi;

 

b) tirocini aziendali;

 

c) progetti di lavoro finalizzati a favorire la conoscenza dei contesti settoriali e/o aziendali;

 

d) laboratori pratici;

 

e) attività di simulazione d’impresa;

 

f) visite aziendali per l’osservazione di processi produttivi e organizzativi;

 

g) partecipazione a progetti di ricerca e sperimentazione.

 

     Art. 14. (Apprendistato)

1. La Regione, in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell’apprendistato), promuove l’offerta formativa in apprendistato.

 

2. I soggetti del Sistema Formativo di cui all’articolo 3 cooperano in particolare:

 

a) nell’implementazione degli standard contenuti nel Repertorio definiti dai soggetti di cui all’articolo 3 della l.r. 18/2007;

 

b) nel rafforzamento delle prassi mirate alla certificazione delle esperienze lavorative e formative svolte dagli apprendisti, anche al fine della loro trasferibilità come crediti;

 

c) nel rafforzamento delle prassi mirate alla qualità dell’offerta formativa per l’apprendistato;

 

d) nella formazione congiunta dei docenti formatori e nello scambio di buone prassi, metodi e sussidi formativi.

 

     Art. 15. (Formazione continua)

1. Gli interventi per la formazione continua sono rivolti agli adulti occupati, ai dipendenti ed ai titolari d’impresa e perseguono gli obiettivi relativi all’adattabilità della forza lavoro attraverso il rafforzamento delle competenze mirate al mantenimento dell’impiego ed allo sviluppo professionale dei lavoratori nonché ai fabbisogni indotti dall’innovazione tecnologica ed organizzativa e dalla società dell’informazione.

 

2. La Regione coordina i dispositivi e le attività dei diversi soggetti impegnati nella formazione continua, garantendo anche le necessarie attività di monitoraggio, valutazione e valorizzazione delle buone prassi, allo scopo di ottimizzare l’uso delle diverse fonti di finanziamento della formazione continua, di evitare sovrapposizioni e garantire la migliore copertura possibile delle diverse esigenze ed emergenze a livello aziendale, settoriale e territoriale.

 

     Art. 16. (Apprendimento permanente)

1. La Regione programma l’apprendimento permanente.

 

2. Ai fini della presente legge si definisce apprendimento permanente qualsiasi attività di apprendimento avviata in qualsiasi momento della vita volta a migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale, che si può realizzare nella intera gamma dell’apprendimento formale, non formale e informale.

 

3. Gli interventi per l’educazione degli adulti sono mirati:

 

a) all’acquisizione di conoscenze e competenze di base, segnatamente nelle situazioni di deprivazione educativa e a rischio di esclusione sociale;

 

b) alla possibilità di ricomporre e completare percorsi formativi per il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale;

 

c) al pieno sviluppo della personalità.

 

4. La Regione programma gli interventi per l’educazione degli adulti mediante:

 

a) il coinvolgimento di tutti gli enti pubblici e privati che a vario titolo operano nel campo dell’educazione permanente, ottimizzando le risorse messe a disposizione da parte di tutti i soggetti istituzionali interessati, al fine di garantire il più ampio soddisfacimento della domanda;

 

b) l’adeguamento alle realtà locali e ai bisogni delle singole persone;

 

c) la partecipazione dei soggetti interessati in tutte le fasi della programmazione della gestione e del controllo delle attività formative;

 

d) la ripartizione delle funzioni degli enti pubblici coinvolti, facendoli interagire fra di loro e con gli abitanti del territorio.

 

CAPO IV

INNOVAZIONE E QUALITÀ

 

     Art. 17. (Innovazione e qualità del Sistema Formativo Integrato Regionale)

1. La Regione favorisce l’innovazione e la qualità del Sistema Formativo, in modo da sviluppare le condizioni di accesso e di partecipazione degli individui all’offerta educativa e formativa e la valorizzazione degli apprendimenti formali, non formali ed informali al fine della prosecuzione degli studi e dell’accesso qualificato al mercato del lavoro attraverso:

 

a) lo sviluppo del sistema di riconoscimento dei crediti formativi di cui all’articolo 18, ai fini del rientro nei sistemi di educazione e formazione e della prosecuzione degli studi, in una logica di apprendimento lungo il corso della vita;

 

b) lo sviluppo del sistema di certificazione delle competenze individuali di cui all’articolo 19, anche a supporto della qualificazione professionale e delle relazioni fra domanda ed offerta di lavoro.

 

     Art. 18. (Riconoscimento dei crediti formativi)

1. Al fine della valorizzazione delle conoscenze e delle competenze acquisite, rivolta all’inserimento o al reingresso nel sistema di istruzione e formazione professionale, la Regione realizza, con i soggetti del Sistema Formativo e con le parti sociali, iniziative per la definizione e la promozione del sistema regionale di riconoscimento degli apprendimenti formali, non formali ed informali come crediti formativi, coordinato ed integrato con quanto disposto in merito alla certificazione delle competenze.

 

     Art. 19. (Certificazione delle competenze)

1. La Regione realizza, con i soggetti del Sistema Formativo e con le parti sociali, iniziative per la definizione e la promozione del sistema regionale degli standard professionali, di attestazione e di certificazione delle competenze, in coerenza con i principi e le norme nazionali ed europee, altroché in modo integrato con il sistema regionale di riconoscimento dei crediti formativi per la valorizzazione delle competenze acquisite attraverso apprendimenti formali, non formali ed informali, rivolta alla loro migliore spendita sul mercato del lavoro, anche con riferimento al mutuo riconoscimento di titoli, qualifiche ed abilitazioni.

 

     Art. 20. (Libretto formativo del cittadino)

1. Le esperienze formative e di apprendimento non formale ed informale di ogni cittadino sono trascritte a richiesta dell’interessato nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 9 della l.r. 18/2007. Il libretto viene rilasciato dalla Regione, anche attraverso i soggetti educativi e formativi del Sistema Formativo.

 

2. Il libretto formativo personale contiene titoli, qualifiche, certificazioni e crediti conseguiti, attestazioni di frequenza e partecipazione ad attività formative, di lavoro e di educazione non formale.

 

     Art. 21. (Orientamento)

1. La Regione garantisce il diritto all’orientamento inteso quale insieme di attività finalizzate a migliorare le capacità della persona di progettare, affrontare e monitorare le scelte relative alla costruzione e gestione dei propri percorsi di istruzione, formazione, lavoro, in tutte le fasi del ciclo di vita e in particolare nei momenti di transizione fra diverse condizioni e percorsi.

 

2. La Regione assicura il coordinamento e l’integrazione fra i servizi di orientamento erogati in diversi contesti e fasi del ciclo di vita attraverso interventi di conoscenza, qualificazione del sistema, aggiornamento e formazione degli operatori, creazione ed automazione delle banche dati, monitoraggio e valutazione dei risultati.

 

3. Il quadro coordinato delle attività di orientamento promosse dalla Regione e di quelle da attuare a cura dei diversi soggetti che operano nel campo dell’istruzione, formazione e lavoro è parte integrante del Piano triennale di attuazione e coordinamento degli interventi di cui all’articolo 7.

 

     Art. 22. (Accreditamento)

1. Ai fini della presente legge costituisce processo di accreditamento lo strumento strategico di qualificazione e sviluppo del Sistema Formativo, finalizzato al miglioramento continuo dell’offerta di istruzione e formazione nella prospettiva dell’apprendimento lungo l’intero arco della vita per la garanzia dei diritti fondamentali di apprendimento delle competenze per l’occupabilità e l’adattabilità durante tutto l’arco della vita.

 

2. A tal fine la Regione assume le seguenti priorità in relazione all’evoluzione del sistema di accreditamento:

 

a) promozione di un sistema più ampio e flessibile rispondente alle diverse specificità degli interventi formativi e ispirato al principio dell’apprendimento lungo l’intero arco della vita, come definito dall’articolo 15, comma 2;

 

b) diffusione di scenari, pratiche e comportamenti della qualità globale dei prodotti, dei processi e delle risorse nella progettazione, organizzazione ed erogazione dei servizi;

 

c) gestione di un insieme di standard minimi significativi e sostenibili, in termini di contenuti informativi e modalità valutative;

 

d) sviluppo di un impianto di monitoraggio funzionale alle scelte strategiche da parte dei soggetti istituzionali e sociali e all’apprendimento complessivo del Sistema Formativo.

 

     Art. 23. (Qualificazione delle risorse umane)

1. La Regione promuove e sostiene gli interventi di formazione dei docenti e dei formatori ed i progetti di ricerca ed innovazione didattica per lo sviluppo della professionalità degli stessi operanti in ambito integrato.

 

2. Gli interventi promuovono prioritariamente l’acquisizione di una comune professionalità e di specifiche competenze relative a nuovi modelli didattici e formativi con particolare riferimento:

 

a) alle modalità di progettazione e realizzazione di interventi di orientamento, informazione e sensibilizzazione a sostegno delle scelte;

 

b) alla formazione sui processi di tutoraggio, sulla definizione e realizzazione di misure di accompagnamento al lavoro;

 

c) alla formazione a supporto della progettazione e realizzazione di percorsi formativi integrati e sulle metodologie di progettazione per unità capitalizzabili e unità formative;

 

d) alla messa in trasparenza degli apprendimenti individuali per il loro riconoscimento in termini di crediti formativi;

 

e) alla progettazione e realizzazione di percorsi formativi integrati e sulle metodologie di progettazione per unità formative capitalizzabili.

 

     Art. 24. (Ricerca ed innovazione del sistema)

1. La Regione promuove la ricerca e l’innovazione didattica e tecnologica per la qualificazione del Sistema Formativo in coerenza con la vigente normativa europea, nazionale e regionale in materia di innovazione e trasferimento tecnologico, anche attraverso la valorizzazione delle attività realizzate in un contesto internazionale dalle università e dai centri di ricerca regionali e nazionali.

 

     Art. 24 bis. (Sistema informativo regionale) [2]

1. La Regione supporta il sistema formativo ed educativo di cui alla presente legge sviluppando un apposito Sistema informativo regionale attraverso:

a) la gestione degli archivi, dei flussi, delle procedure informatizzate, dei sottosistemi e delle reti;

b) l’analisi, la valutazione e il supporto alle decisioni in ordine alla programmazione;

c) il supporto alla comunicazione e promozione attraverso la pubblicizzazione dell’offerta formativa;

d) la gestione, il monitoraggio e il controllo delle attività.

2. Il Sistema informativo regionale si raccorda e coopera con il Sistema informativo lavoro di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i) della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l’impiego), nonché con i sistemi informativi gestiti da soggetti pubblici, da istituzioni scolastiche parificate e dal sistema camerale contenenti dati attinenti alle materie oggetto della presente legge e garantisce ai soggetti coinvolti lo scambio delle informazioni, anche attraverso la condivisione delle banche dati.

3. La Regione promuove adeguate misure di semplificazione telematica per perseguire l’efficiente gestione delle prassi procedurali e la tempestiva informazione ai cittadini e agli utenti sui servizi presenti nel territorio.

 

     Art. 24 ter. (Anagrafe regionale degli studenti) [3]

1. È istituita, presso la struttura regionale competente in materia di istruzione, l’anagrafe regionale degli studenti, in attuazione del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53).

2. L’anagrafe regionale degli studenti garantisce, a livello regionale, l’adempimento delle competenze in materia di diritto-dovere all’istruzione e alla formazione quali:

a) la programmazione della rete scolastica;

b) l’educazione degli adulti;

c) la realizzazione di interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;

d) la promozione di azioni tese a realizzare le pari opportunità in materia di istruzione e formazione;

e) la promozione di azioni di supporto volte a sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuole;

f) la promozione di interventi perequativi;

g) la realizzazione di interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica, di educazione alla salute, nonché di programmazione e razionalizzazione dei servizi di trasporto scolastico.

3. L’anagrafe regionale degli studenti supporta, altresì, la definizione integrata dei percorsi scolastici, formativi e professionali in rapporto alla scheda anagrafico- professionale del sistema informativo lavoro contribuendo alla predisposizione del libretto formativo di cui all’articolo 20.

4. L’anagrafe regionale degli studenti contiene i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato degli studenti che frequentano le scuole del territorio regionale a partire dal primo anno della scuola primaria, individuati attraverso le seguenti informazioni:

a) dati anagrafici;

b) istituzione scolastica e classe frequentata negli anni scolastici;

c) indirizzo di studi prescelto;

d) frequenza scolastica;

e) esiti intermedi e finali del profitto e del comportamento;

f) dati anagrafici del o dei tutori.

5. L’organizzazione e la gestione dei dati contenuti nell’anagrafe regionale degli studenti avviene nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dalla specifica normativa di settore.

6. L’anagrafe regionale degli studenti si raccorda con le anagrafi comunali della popolazione, al fine di promuovere azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni e per la vigilanza sull’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia; l’anagrafe regionale provvede, altresì, al coordinamento con le funzioni svolte dalle province attraverso i servizi per l’impiego in materia di orientamento, informazione e tutorato.

7. Nell’ambito del sistema informativo regionale, la Regione può sviluppare ulteriori appositi sotto-sistemi informativi concernenti i settori disciplinati dalla presente legge.

 

     Art. 24 quater. (Forme di collaborazione) [4]

1. La Regione, per le finalità di cui agli articoli 24 bis e 24 ter, può stipulare accordi ed intese con le Province, le Istituzioni scolastiche, le Università con sede nel territorio regionale, gli enti formativi attuatori, nonché con le altre Regioni, per l’organizzazione e la gestione dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 e dalla specifica normativa di settore, anche finalizzati a realizzare interventi mirati contro situazioni di disagio e devianza, dispersione e insuccesso formativo.

 

CAPO V

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

 

     Art. 25. (Linee di programmazione e indirizzi)

1. Nel rispetto dei principi generali e dei principi fondamentali in materia di istruzione contenuti nella legislazione statale e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, la Regione esercita la propria competenza concorrente in materia di istruzione, salvaguardando la garanzia dell’unitarietà del sistema nazionale.

 

2. Nel rispetto degli indirizzi regionali e delle rispettive competenze, gli enti locali contribuiscono alla realizzazione ed al funzionamento del Sistema Formativo, promuovendo la partecipazione e la cooperazione tra i soggetti pubblici e privati, nonché ottimizzando l’organizzazione della rete scolastica, anche tramite la costituzione di Poli formativi quale strumento di organizzazione e governo dell’offerta formativa locale.

 

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 26. (Norma transitoria)

1. La prima Conferenza del Sistema Formativo Integrato di cui all’articolo 9 dura in carica fino alla scadenza della legislatura.

 

     Art. 27. (Norma finanziaria)

1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si fa fronte con le risorse finanziarie trasferite per le medesime finalità dallo Stato e dall’Unione Europea.

 

2. Alla realizzazione del Sistema Formativo concorrono le leggi regionali di settore con le relative dotazioni finanziarie.


[1] Abrogata dall'art. 50 della L.R. 14 febbraio 2018, n. 1.

[2] Articolo inserito dall'art. 26 della L.R. 30 marzo 2011, n. 4.

[3] Articolo inserito dall'art. 26 della L.R. 30 marzo 2011, n. 4.

[4] Articolo inserito dall'art. 26 della L.R. 30 marzo 2011, n. 4.