§ 3.8.33 - L.R. 30 maggio 2007, n. 18.
Disciplina dell’apprendistato.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 formazione professionale
Data:30/05/2007
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Apprendistato)
Art. 3.  (Profilo formativo)
Art. 4.  (Formazione formale e capacità formativa dell’impresa)
Art. 5.  (Formazione non formale)
Art. 6.  (Piano formativo individuale)
Art. 7.  (Tutor aziendale)
Art. 8.  (Certificazione del percorso formativo)
Art. 9.  (Libretto formativo del cittadino)
Art. 10.  (Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l’apprendistato)
Art. 11.  (Apprendistato professionalizzante)
Art. 12.  (Finanziamento della formazione nell’apprendistato professionalizzante)
Art. 13.  (Apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione)
Art. 14.  (Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione)
Art. 15.  (Monitoraggio e valutazione dell’apprendistato)
Art. 16.  (Norme regolamentari)
Art. 17.  (Norma transitoria)
Art. 18.  (Norma finanziaria)


§ 3.8.33 - L.R. 30 maggio 2007, n. 18. [1]

Disciplina dell’apprendistato.

(B.U. 6 giugno 2007, n. 25)

 

Art. 1. (Finalità)

     1. La Regione, con la presente legge, al fine di supportare l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani aumentandone la professionalità e l’occupabilità, promuove la qualità degli aspetti formativi del contratto di apprendistato, rafforzandone la visibilità, la diffusione sul territorio, l’utilizzo, i dispositivi di sostegno e la strumentazione didattica favorendo inoltre gli esiti positivi dello stesso in termini di stabile occupazione, nel rispetto dei ruoli che i diversi soggetti hanno nella definizione della sua disciplina.

     2. La Regione promuove lo sviluppo di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali al fine di consentire all’apprendista di mantenere nel tempo, sviluppare e spendere il proprio capitale di abilità e conoscenze anche nell’ambito dei sistemi della formazione professionale e dell’istruzione.

     3. La Regione promuove intese, con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, per la verifica ed il controllo dell’effettiva erogazione della formazione formale.

 

     Art. 2. (Apprendistato)

     1. L’apprendistato è un contratto di lavoro a contenuto formativo, in cui, oltre al versamento di un corrispettivo per l’attività svolta, il datore di lavoro garantisce all’apprendista una  formazione professionale.

 

     Art. 3. (Profilo formativo)

     1. Il profilo formativo è l’insieme degli obiettivi formativi e degli standard minimi di competenza per gruppi di figure professionali da conseguire nel corso del contratto di apprendistato attraverso il percorso formativo esterno ed interno all’impresa, formale e non formale.

     2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce, d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, i profili formativi dell’apprendistato in relazione alle diverse figure professionali ed in coerenza con il Repertorio delle professioni, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che individua gli standard minimi nazionali.

     3. La Giunta regionale, nell’attività di definizione e di aggiornamento dei profili formativi di cui al comma 2, recepisce anche i profili formativi elaborati dalla contrattazione collettiva nazionale e/o regionale, gli standard formativi definiti ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 20 maggio 1999, n. 179, i risultati delle indagini nazionali e regionali sui fabbisogni formativi svolte dagli enti bilaterali.

 

     Art. 4. (Formazione formale e capacità formativa dell’impresa)

     1. Per formazione formale, esterna o interna all’impresa, si intende la formazione:

     a) erogata in un contesto organizzato e strutturato in situazione distinta da quella produttiva;

     b) attuata mediante una specifica progettazione, in cui siano esplicitati l’analisi delle competenze possedute, gli obiettivi formativi, gli standard minimi di competenze, i tempi e le modalità di apprendimento;

     c) realizzata e supportata da figure professionali competenti;

     d) registrata, quanto agli esiti, nel libretto formativo;

     e) finalizzata a produrre esiti verificabili e certificabili secondo le modalità e le procedure stabilite con provvedimento dalla Giunta regionale, d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale.

     2. La formazione formale si realizza mediante un percorso formativo, volto all’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, secondo gli obiettivi previsti dai profili formativi disciplinati dalla Regione ai sensi dell’articolo 3.

     3. Provvedono all’erogazione della formazione formale organismi pubblici e privati iscritti nel catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l’apprendistato di cui all’articolo 10 o le imprese medesime, qualora dispongano di capacità formativa.

     4. Per capacità formativa dell’impresa si intende la capacità della stessa di erogare la formazione formale.

 

     Art. 5. (Formazione non formale)

     1. Per formazione non formale si intende la formazione organizzata per obiettivi in cui l’apprendimento si realizza mediante esperienza di lavoro e i cui esiti vengono rilevati dal tutor aziendale di cui all’articolo 7, che affianca l’apprendista.

 

     Art. 6. (Piano formativo individuale)

     1. Il piano formativo individuale è il documento allegato al contratto di lavoro che descrive il percorso formativo dell’apprendista, con riferimento al profilo formativo dello stesso, per tutta la durata del contratto di apprendistato.

     2. Il piano formativo individuale è coerente con i profili formativi disciplinati dalla Regione ed è redatto secondo un modello standard predisposto dalla Regione che tiene conto delle caratteristiche di quelli indicati dalla contrattazione collettiva nazionale e/o regionale.

     3. Il piano formativo individuale costituisce elemento essenziale del contratto di apprendistato. La mancanza dello stesso ne determina la nullità.

 

     Art. 7. (Tutor aziendale)

     1. Il tutor aziendale supporta l’apprendista nell’intero percorso di formazione identificato nel piano formativo individuale.

     2. Le funzioni ed i requisiti minimi del tutor aziendale sono definiti dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 28 febbraio 2000, n. 22.

     3. La formazione al ruolo ha durata non inferiore a dodici ore.

 

     Art. 8. (Certificazione del percorso formativo)

     1. La Regione, d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, disciplina la procedura diretta alla valutazione e alla certificazione delle competenze di base, trasversali e tecnico-professionali dell’apprendista che sono registrate sul libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 9.

 

     Art. 9. (Libretto formativo del cittadino)

     1. Il libretto formativo del cittadino, definito ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000, dell’intesa Stato-Regioni del 14 luglio 2005 e approvato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005, costituisce il libretto personale del lavoratore.

 

     Art. 10. (Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l’apprendistato)

     1. La Regione istituisce il catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l’apprendistato, al fine di consentire l’incontro tra domanda ed offerta formativa per gli apprendisti.

     2. Con le norme regolamentari di cui all’articolo 16 la Regione stabilisce i requisiti necessari all’iscrizione nel catalogo di cui al comma 1.

 

     Art. 11. (Apprendistato professionalizzante)

     1. La disciplina degli aspetti formativi dell’apprendistato professionalizzante è volta a garantire la qualità dell’offerta formativa attraverso l’integrazione tra apprendimento non formale e apprendimento formale, con la finalità di consentire ad ogni apprendista lo sviluppo di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali al fine di mantenere, sviluppare e spendere il proprio capitale di abilità e conoscenze in differenti contesti lavorativi ed anche nell’ambito dei sistemi della formazione professionale e dell’istruzione.

     2. La Giunta regionale disciplina i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante secondo quanto stabilito dall’articolo 49, comma 5 del d.lgs. 276/2003 e tenuto conto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi interconfederali, d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, sentito il gruppo tecnico di cui alla delibera della Giunta regionale 15 febbraio 2005, n. 325.

     3. La Regione individua nelle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, i soggetti con i quali definire la disciplina dell’apprendistato professionalizzante, secondo modalità definite dal regolamento di cui all’articolo 16.

     4. La Regione riconosce l’apprendistato professionalizzante quale percorso prioritario finalizzato al conseguimento della qualifica professionale, anche di livello elevato, di giovani da inserire nelle imprese attraverso una formazione sia teorica che pratica.

 

     Art. 12. (Finanziamento della formazione nell’apprendistato professionalizzante)

     1. La Regione finanzia la formazione formale degli apprendisti sulla base della programmazione annuale definita dalla Giunta regionale attraverso la concertazione, nelle diverse sedi, con i soggetti istituzionali, con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, nei limiti delle risorse disponibili e a condizione che il datore di lavoro applichi il Contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

     2. Le imprese garantiscono la formazione formale anche in assenza del finanziamento pubblico.

 

     Art. 13. (Apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione)

     1. La Regione attua il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione attraverso le modalità proprie della programmazione integrata tra formazione professionale ed istruzione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali, con l’obiettivo del conseguimento della qualifica professionale secondo quanto previsto dall’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 ed anche al fine di favorire il passaggio tra i sistemi della formazione e della istruzione.

     2. La Giunta regionale, nel rispetto degli standard formativi minimi nazionali definiti ai sensi della l. 53/2003, d’intesa con il Ministero del lavoro e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, disciplina i profili formativi del contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione, per il conseguimento della qualifica professionale ai sensi dell’articolo 2 della l. 53/2003.

 

     Art. 14. (Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione)

     1. La Regione promuove l’utilizzo del contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. A tal fine la Giunta regionale disciplina, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative, i profili formativi e la durata del contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

     2. La Regione attua il contratto di apprendistato di cui al comma 1 attraverso sperimentazioni, da realizzare nell’ambito di intese con università, istituzioni scolastiche autonome, soggetti accreditati della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

 

     Art. 15. (Monitoraggio e valutazione dell’apprendistato)

     1. La Regione e le Province realizzano il monitoraggio e la valutazione dell’apprendistato sul territorio regionale secondo le specifiche indicazioni nazionali anche promuovendo adeguate forme di raccordo con gli enti bilaterali e definendo un apposito sistema di indicatori che consentano una apposita lettura nell’ottica di genere.

 

     Art. 16. (Norme regolamentari)

     1. La Regione, con norme regolamentari, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dà attuazione ed esecuzione alle disposizioni contenute nella presente legge.

 

     Art. 17. (Norma transitoria)

     1. In attesa della definizione dei profili formativi regionali, si applicano i profili formativi elaborati dalla contrattazione collettiva nazionale, regionale e dall’ISFOL.

 

     Art. 18. (Norma finanziaria)

     1. Al finanziamento degli interventi previsti all’articolo 12 si fa fronte con le risorse statali trasferite ai sensi dell’articolo 68, comma 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e allocate nella unità previsionale di base 11.1.003 denominata “Qualificazione e riqualificazione professionale” (cap. 2961) del Bilancio regionale di previsione.


[1] Abrogata dall'art. 50 della L.R. 14 febbraio 2018, n. 1.