§ 3.8.21 - L.R. 23 luglio 2003, n. 11.
Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 formazione professionale
Data:23/07/2003
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità).
Art. 2.  (Modificazioni e integrazioni dell’art. 3 della L.R. 41/1998).
Art. 3.  (Modificazione del comma 3 dell’art. 4 della L.R. 41/98).
Art. 4.  (Modificazione dell’art. 6 della L.R. 41/1998).
Art. 5.  (Programma annuale regionale delle politiche del lavoro).
Art. 6.  (Tipologia degli interventi).
Art. 7.  (Gestione amministrativa).
Art. 8.  (Informazione, assistenza, monitoraggio e valutazione).
Art. 9.  (Oggetto).
Art. 10.  (Destinazione del Fondo).
Art. 11.  (Beneficiari).
Art. 12.  (Interventi non ammissibili a finanziamento).
Art. 13.  (Comitato regionale).
Art. 14.  (Programma annuale di intervento).
Art. 15.  (Compiti delle province).
Art. 16.  (Norma finanziaria).
Art. 17.  (Abrogazione).
Art. 18.  (Norme transitorie e finali).


§ 3.8.21 - L.R. 23 luglio 2003, n. 11. [1]

Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili.

(B.U. 6 agosto 2003, n. 32).

 

TITOLO I

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 1998, N. 41

 

Art. 1. (Oggetto e finalità).

     1. Il presente titolo, in attuazione dell’articolo 117 della Costituzione e dello Statuto regionale, disciplina gli interventi di politica attiva del lavoro, anche attraverso il sostegno finanziario a specifiche iniziative in favore di soggetti pubblici e privati.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 hanno lo scopo di promuovere la riduzione della disoccupazione, la qualificazione dell’occupazione e il superamento dei fenomeni di precarietà nei rapporti di lavoro, specie a favore dei soggetti svantaggiati e nelle aree a rilevante squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro.

 

     Art. 2. (Modificazioni e integrazioni dell’art. 3 della L.R. 41/1998).

     1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, è sostituito dal seguente:

     «1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adottata previa concertazione e partenariato istituzionale e sociale, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, secondo le modalità previste dagli accordi stipulati dalla Regione con le parti sociali, approva il Piano triennale per le politiche del lavoro, in coerenza con le politiche formative ed educative.».

     2. Il comma 2 dell’articolo 3 della L.R. 41/1998 è sostituito dal seguente:

     «2. Il Piano triennale per le politiche del lavoro, ai sensi dell’articolo 6, comma 3 della L.R. 13/2000, individua gli obiettivi strategici, i macro settori di intervento, le azioni di interesse interregionale, regionale e provinciale, i tempi di realizzazione e le risorse economiche della programmazione regionale in materia di politiche del lavoro, secondo gli indirizzi del Piano regionale di sviluppo ed in raccordo operativo con le attività programmate nell’ambito del sistema integrato della formazione professionale e dell’istruzione, in coerenza con gli obbiettivi del Documento annuale di programmazione (DAP), di cui all’articolo 14 della stessa legge, e in armonia con la programmazione regionale di settore collegata.».

     3. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della L.R. 41/1998 è aggiunto il seguente:

     «2 bis. Il Piano triennale per le politiche del lavoro individua le azioni e gli obbiettivi strategici d’interesse interregionale e regionale e le relative risorse, ivi comprese e fatte salve quelle di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14.».

     4. All’articolo 3, comma 3 della L.R. 41/1998 sono soppresse le parole «nonché per l’attuazione di programmi triennali».

 

     Art. 3. (Modificazione del comma 3 dell’art. 4 della L.R. 41/98).

     1. Il comma 3 dell’art. 4 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, è sostituito dal seguente:

     «3. Le province esercitano le funzioni loro attribuite sulla base del Programma annuale regionale per le politiche attive del lavoro; esse possono dotarsi di un programma provinciale annuale il quale contiene specifiche indicazioni in attuazione della programmazione regionale.».

 

     Art. 4. (Modificazione dell’art. 6 della L.R. 41/1998).

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, è aggiunto il seguente:

     «1 bis. Ai lavori della Commissione partecipano, in qualità di invitati permanenti, il Direttore generale della Direzione scolastica regionale, il Rettore dell’Università degli studi di Perugia, il Rettore dell’Università italiana per stranieri di Perugia ed i Presidenti delle Camere di commercio di Perugia e Terni.».

     2. Al comma 4, primo periodo dell’art. 6 della L.R. 41/98 le parole «commi 1 e 3» sono sostituite dalle parole «comma 3».

 

     Art. 5. (Programma annuale regionale delle politiche del lavoro).

     1. La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ciascun anno, approva il Programma annuale regionale delle politiche del lavoro, in attuazione del Piano triennale di cui all’articolo 3 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, con il concorso delle province e previo parere della Commissione regionale tripartita, di cui all’articolo 6 della stessa legge.

     2. Il Programma annuale regionale è elaborato tenendo conto delle indicazioni fornite dagli enti dipendenti e strumentali della Regione, nonché dalle società a prevalente partecipazione regionale, individuati dalla Giunta regionale.

     3. In sede di approvazione del Programma annuale regionale la Giunta regionale tiene conto della Strategia europea dell’occupazione, di cui al Trattato C.E. e relativi orientamenti e raccomandazioni delle Istituzioni europee, delle priorità trasversali relative alle pari opportunità, allo sviluppo locale, alla società dell’informazione, all’ambiente e al consolidamento e sviluppo delle piccole e medie imprese, nonché ad altri eventuali temi e settori d’intervento individuati e promossi a livello comunitario.

     4. Il Programma annuale regionale determina in particolare:

     a) le priorità relative alle tipologie degli interventi definite all’articolo 6;

     b) le risorse economiche da assegnare a ciascuna tipologia, su base percentuale;

     c) la ripartizione delle risorse tra Regione e province, tenendo conto di indicatori rilevanti ai fini della determinazione delle priorità territoriali d’intervento, definiti d’intesa con le province;

     d) le finalità specifiche dei finanziamenti;

     e) gli ambiti territoriali prioritari;

     f) gli indicatori di efficienza e di efficacia delle iniziative e dei progetti promossi;

     g) la natura e i requisiti dei soggetti proponenti e dei beneficiari finali delle iniziative;

     h) i criteri generali inerenti la disciplina dei procedimenti amministrativi di attribuzione dei benefici finanziari;

     i) gli eventuali tetti massimi di finanziamento attribuibili a ciascuna iniziativa e le relative spese ammissibili;

     j) le modalità di gestione delle risorse di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) della L.R. 18 aprile 1997, n. 14.

     5. Il Programma annuale regionale determina, su base percentuale, la quota riservata alle attività di sostegno alla progettazione operativa degli interventi, monitoraggio, valutazione e verifica dei risultati di cui all’articolo 8, da destinare ai soggetti competenti coinvolti.

 

     Art. 6. (Tipologia degli interventi).

     1. Gli interventi di cui all’articolo 1 sono rivolti a:

     a) affiancare le azioni di sostegno ai Centri per l’impiego, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi dedicati ai soggetti svantaggiati sul mercato del lavoro, agli inoccupati e ai disoccupati di lunga durata;

     b) promuovere, assistere e rafforzare, sulla base di progetti condivisi dai lavoratori, percorsi di transizione e/o reingresso nella vita attiva, anche attraverso interventi di formazione permanente, orientamento e sostegno al reddito, finalizzati all’attuazione dei progetti medesimi;

     c) sperimentare progetti pilota rivolti a specifiche fasce di disoccupati, che prevedono contributi mediante i quali si integrano il sostegno al reddito, la formazione e l’aiuto all’occupazione, anche attraverso la parziale trasferibilità in caso di assunzione e l’attivazione di misure di tutela in caso di interruzione, indipendente dalla volontà dei lavoratori, dei percorsi di formazione;

     d) conferire aiuti all’occupazione a favore delle imprese, anche cooperative, che ampliano la base occupazionale con l’impiego di soggetti in posizione di svantaggio sul mercato del lavoro, con particolare riferimento ai soggetti svantaggiati, così come definiti dall’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, ai disoccupati e agli inoccupati di età superiore ai trentadue anni, ai lavoratori iscritti all’apposita gestione separata istituita presso l’INPS, ai sensi dell’art. 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai lavoratori occupati con contratto a termine, nonché alle problematiche di genere, utilizzando anche, nell’ambito di accordi sindacali, l’istituto del part-time a tempo indeterminato e del tele-lavoro, realizzato nelle forme del rapporto di lavoro subordinato, inclusa la copertura delle spese per la formazione professionale;

     e) favorire e incentivare il processo di stabilizzazione dei lavoratori precari, a partire dai lavoratori socialmente utili, di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, appartenenti al bacino regionale anche attraverso il sostegno al consolidamento delle attività autonome;

     f) rafforzare, attraverso ulteriori incentivi economici e il sostegno all’attuazione degli obblighi formativi, l’utilizzo dei contratti a causa mista e in particolare dell’apprendistato e dei percorsi di alternanza scuola lavoro, operando in raccordo con i centri per l’impiego, e sostenere la mobilità europea dei lavoratori. Per quanto riguarda in particolare l’apprendistato, la concessione degli ulteriori incentivi economici a carattere regionale è subordinata all’effettuazione della formazione all’esterno dell’azienda in misura non inferiore a centoventi ore annue ed alla certificazione della stessa;

     g) sostenere, sulla base degli accordi sindacali aziendali e/o territoriali, sperimentazioni e progetti di incremento degli organici, utilizzando la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario e interventi di riorganizzazione aziendale, specie quelle prodotte da innovazioni tecnologiche, privilegiando i progetti mirati a coniugare tali processi con lo sviluppo professionale e culturale dei lavoratori;

     h) sostenere il percorso di emersione e di contrasto del lavoro nero, anche in collaborazione con i Comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES), la Direzione regionale del lavoro, l’Osservatorio regionale per l’Umbria sul lavoro nero, economia sommersa, elusione ed evasione contributiva, attraverso attività di assistenza tecnica e consulenza alle imprese per l’utilizzo dei benefici previsti dalle normative nazionali e/o regionali e promuovendo la realizzazione di accordi tra le parti sociali, da sostenere anche attraverso il ricorso a progetti mirati di formazione;

     i) sostenere le esperienze di lavoro, quali tirocini, borse di lavoro, piani d’inserimento professionale, affiancando ai benefici previsti dalle normative nazionali e comunitarie ulteriori benefici per i soggetti destinatari delle misure, al fine di rafforzare le attività di tutoraggio a tutti livelli e di sostenere la mobilità europea dei lavoratori;

     j) sostenere la creazione di nuove imprese, anche cooperative, e del lavoro autonomo, specie nell’ambito di progetti destinati a favorire l’occupazione dei soggetti svantaggiati sul mercato del lavoro, degli inoccupati e dei disoccupati di lunga durata;

     k) sostenere, nell’ambito della concertazione con le parti sociali, altre misure e iniziative mirate alla realizzazione delle finalità generali del presente titolo, anche con il coinvolgimento attivo delle parti sociali in tutti i percorsi in cui la loro partecipazione, a giudizio della Giunta regionale, è ritenuta utile per l’efficacia dell’azione.

     2. Agli interventi di cui al presente articolo si applica la regola del de minimis, così come disciplinata dalla normativa comunitaria.

 

     Art. 7. (Gestione amministrativa).

     1. Le province esercitano le funzioni amministrative ad esse attribuite dall’articolo 4 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 96 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3.

     Esse gestiscono, in particolare, in base alla disponibilità finanziaria determinata dal Programma annuale regionale delle politiche del lavoro, l’erogazione dei benefici finanziari previsti dal presente titolo.

     2. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per l’attuazione della presente legge. In particolare, la Giunta regionale e le province disciplinano, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Programma annuale regionale, i procedimenti amministrativi di rispettiva competenza per l’attuazione del presente titolo.

     3. In base alla natura delle iniziative approvate, la Regione e le province possono stipulare con i soggetti ammessi al finanziamento apposite convenzioni o accordi, nell’ambito delle quali vengono regolati i reciproci impegni.

     4. Al fine di verificare il pieno e il coerente utilizzo delle risorse assegnate con il Programma annuale regionale, le province forniscono annualmente all’amministrazione regionale un dettagliato resoconto dell’attività svolta.

 

     Art. 8. (Informazione, assistenza, monitoraggio e valutazione).

     1. La Regione, le province e i centri per l’impiego questi ultimi come previsto dall’art. 8, comma 3, lett. c) della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, assicurano la necessaria attività di informazione, pubblicizzando le opportunità di finanziamento e prevedendo attività di sensibilizzazione mirata, a seconda delle diverse filiere d’intervento, in favore di particolari tipologie di proponenti e/o beneficiari, nell’ambito della realizzazione delle finalità e degli obbiettivi indicati dalla L.R. 41/1998 e dalla presente legge e nella logica della rete con gli attori economici e sociali presenti sul territorio.

     2. La Regione anche mediante la collaborazione dei propri enti dipendenti e strumentali, o delle società a prevalente partecipazione regionale, nonché le province e i comuni, anche attraverso i centri per l’impiego, possono svolgere attività di sostegno alla progettazione operativa ed all’allestimento degli interventi nella logica della rete con gli attori economici e sociali presenti sul territorio.

     [3. L’Agenzia Umbria lavoro, in relazione alle competenze attribuite dalla L.R. 41/1998, titolo quinto, conduce attività di monitoraggio, sulla base delle direttive della Giunta regionale, tenendo conto della natura degli interventi predisposti, in raccordo con le province e con riferimento alle disponibilità finanziarie loro attribuite annualmente, attivando - se del caso ed in relazione al contenuto delle attività programmate annualmente - forme di collaborazione con gli altri enti dipendenti e strumentali della Regione, nonché con le società a prevalente partecipazione regionale.] [2]

     4. Sulla base delle attività di monitoraggio svolte, i soggetti di cui al comma 3 redigono, entro il 30 ottobre di ogni anno, una relazione annuale di valutazione dell’intervento globale, al fine di fornire indicazioni utili per la programmazione degli interventi dell’anno successivo.

 

TITOLO II

DISCIPLINA DEL FONDO REGIONALE PER L’OCCUPAZIONE DEI DISABILI

 

     Art. 9. (Oggetto).

     1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell’articolo 14, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, di seguito denominato «Fondo regionale», istituito dall’articolo 24 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 18, nonché l’istituzione e il funzionamento del Comitato regionale per la gestione del Fondo stesso.

     2. Il Fondo regionale è alimentato con gli importi derivanti da quanto stabilito dall’articolo 14, comma 3 della legge 68/1999.

 

     Art. 10. (Destinazione del Fondo).

     1. Le risorse finanziarie del Fondo regionale sono impiegate per:

     a) le iniziative volte al sostegno e all’integrazione lavorativa delle persone disabili;

     b) il rimborso, aggiuntivo rispetto a quello forfettario e parziale previsto a carico del Fondo nazionale, delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per adeguarlo alle possibilità operative delle persone disabili, con riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento, o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro, ovvero per la rimozione di barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa delle persone disabili;

     c) le azioni volte al miglioramento qualitativo dell’offerta di lavoro delle persone disabili, con particolare riferimento alle attività formative ed ai tutoraggi;

     d) ogni intervento necessario ai fini dell’attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68.

 

     Art. 11. (Beneficiari).

     1. Beneficiari delle agevolazioni e dei contributi finanziati ai sensi dell’articolo 16, comma 5, sono:

     a) i datori di lavoro privati e pubblici;

     b) le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione;

     c) le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381;

     d) i consorzi di cui all’articolo 8 della legge 381/1991;

     e) le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

     f) gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

     g) gli altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della legge 12 marzo 1999, n. 68.

 

     Art. 12. (Interventi non ammissibili a finanziamento).

     1. Non possono essere concessi benefici ed agevolazioni a carico del Fondo regionale destinati ad attività ed interventi già finanziati con le risorse del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, ad eccezione di quanto previsto all’articolo 10, comma 1, lettera b).

     2. Non sono ammissibili a finanziamento gli oneri contrattuali dei datori di lavoro, nonché le spese per personale dipendente o in collaborazione e le spese generali di struttura non direttamente riferibili a servizi prestati o a beni utilizzati per la realizzazione delle iniziative indicate nell’articolo 10.

 

     Art. 13. (Comitato regionale).

     1. È istituito il Comitato regionale per la gestione del Fondo regionale, con sede presso la Giunta regionale, Servizio competente in materia di politiche attive del lavoro.

     2. Il Comitato ha il compito di formulare proposte alla Giunta regionale sulla utilizzazione delle risorse del Fondo regionale e di valutare l’andamento dello stesso.

     A tal fine il Servizio regionale competente informa periodicamente il Comitato sulle iniziative finanziate.

     3. Il Comitato regionale è composto:

     a) dal dirigente del Servizio regionale competente in materia di politiche attive del lavoro o suo delegato, che lo presiede;

     b) dai dirigenti delle strutture competenti delle province di Perugia e Terni o loro delegati;

     c) da due componenti effettivi e due supplenti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti nella Commissione regionale tripartita;

     d) da due componenti effettivi e due supplenti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti nella Commissione regionale tripartita;

     e) da due componenti effettivi e due supplenti designati congiuntamente dalle associazioni di disabili presenti nelle Commissioni provinciali tripartite, rispettivamente uno per la provincia di Perugia e uno per quella di Terni.

     e bis) Il dirigente del Servizio programmazione socio assistenziale, progettualità di territorio e azioni coordinate con gli enti locali [3].

     4. Il Comitato regionale è costituito con determinazione del dirigente del Servizio regionale competente in materia di politiche attive del lavoro e dura in carica per tre anni; alla sua scadenza continua ad esercitare le funzioni fino al rinnovo.

     5. Le funzioni di assistenza amministrativa al Comitato sono svolte dal Servizio regionale competente in materia di politiche attive del lavoro.

     6. Alle sedute del Comitato partecipa, con funzioni consultive, il direttore dell’Agenzia Umbria lavoro, di cui al titolo quinto della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 o suo delegato.

     7. Il Comitato regionale disciplina, con apposito regolamento, le modalità del proprio funzionamento.

 

     Art. 14. (Programma annuale di intervento).

     1. La Giunta regionale, in attuazione del Piano triennale per le politiche del lavoro, di cui all’articolo 3 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, e tenendo conto delle proposte e delle indicazioni del Comitato di cui all’articolo 13, approva il Programma annuale delle iniziative da finanziare mediante l’utilizzazione delle risorse del Fondo regionale.

     2. Il Programma annuale contiene:

     a) le priorità di intervento;

     b) i criteri di riparto del Fondo regionale fra le province;

     c) le risorse economiche assegnate a ciascuna tipologia di intervento;

     d) i criteri generali per la disciplina dei procedimenti amministrativi di attribuzione di benefici finanziari.

 

     Art. 15. (Compiti delle province).

     1. Le funzioni amministrative inerenti l’attuazione del Programma di cui all’articolo 14 competono alle province, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41.

 

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE COMUNI

 

     Art. 16. (Norma finanziaria).

     1. Per il finanziamento degli interventi previsti nel Titolo I della presente legge è istituito il «Fondo regionale per le politiche attive del lavoro» ed è autorizzata per l’anno 2003 la spesa di 258.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 11.02.002 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Investimenti in favore dell’occupazione».

     2. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si fa fronte con l’apposito stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.2.001 del bilancio di previsione 2002 denominata «Fondi speciali per spese di investimento» in corrispondenza del punto 1, lettera A), della tabella B) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5.

     3. La disponibilità relativa all’anno 2002 di cui al precedente comma 2 è iscritta nella competenza dell’anno 2003 in attuazione dell’articolo 29 comma 4 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

     4. Alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano triennale e nel programma annuale regionali per le politiche attive del lavoro concorrono, in quanto compatibili, le risorse derivanti dalla Convenzione tra Ministero del lavoro e della previdenza sociale e Regione dell’Umbria ai sensi del D.Lgvo 81/2000, i fondi derivanti dalla legge regionale 18 aprile 1997, n. 14, articolo 5, comma 1, lettera b), rientri, recuperi ed economie sugli interventi finanziati, ulteriori assegnazioni statali e i fondi di provenienza comunitaria per le politiche del lavoro.

     5. Al finanziamento degli interventi di cui al Titolo II della presente legge si fa fronte con le risorse stanziate nel «Fondo regionale per l’occupazione dei disabili» istituito dalla legge regionale 9 marzo 2000, n. 18.

     6. Per gli anni 2004 e successivi l’entità della spesa per il finanziamento del Fondo regionale di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

     7. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare l’iscrizione nel bilancio di previsione 2003 della somma di cui al comma 2 sia in termini di competenza che di cassa ed è autorizzata altresì ad apportare le altre conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

 

     Art. 17. (Abrogazione).

     1. È abrogato l’articolo 7 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41.

     2. È abrogato il comma 7 dell’art. 9 della L.R. 41/1998.

 

     Art. 18. (Norme transitorie e finali).

     1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale il Piano triennale per le politiche del lavoro, di cui all’articolo 3 della L.R. 41/1998, come modificato e integrato dalla presente legge, entro un anno dall’entrata in vigore.

     2. Nelle more dell’approvazione del primo Piano triennale per le politiche del lavoro, la Giunta regionale adotta linee programmatiche transitorie, in armonia con la vigente programmazione regionale, generale e dei settori collegati, e in base al Documento annuale di programmazione.

     3. Il primo Comitato regionale di cui all’articolo 13 è istituito entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e dura in carica fino alla scadenza delle Commissioni tripartite, regionale e provinciali.


[1] Abrogata dall'art. 50 della L.R. 14 febbraio 2018, n. 1.

[2] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 2 maggio 2007, n. 10.

[3] Lettera aggiunta dall’art. 11 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.