§ 5.7.12 - L.R. 4 luglio 1997, n. 21.
Norme per la promozione della pratica sportiva e per la disciplina delle attività motorie.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.7 sport
Data:04/07/1997
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Principi generali).
Art. 2.  (Finalità).
Art. 3.  (Programma pluriennale e piano attuativo annuale).
Art. 4.  (Uso pubblico degli impianti).
Art. 5.  (Programma triennale per la promozione sportiva e motorio- ricreativa e per le manifestazioni sportive).
Art. 6.  (Piano annuale per la promozione sportiva e motorio-ricreativa e per le manifestazioni sportive).
Art. 7.  (Accesso ai contributi).
Art. 8.  (Assegnazione ed erogazione dei contributi).
Art. 9.  (Tutela sanitaria delle attività sportive).
Art. 10.  (Requisiti degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività motorio-ricreative e relativa autorizzazione).
Art. 11.  (Regolamento di attuazione).
Art. 12.  (Impianti).
Art. 13.  (Sanzioni).
Art. 14.  (Iniziative e forme di partecipazione).
Art. 15.  (Abrogazione e norme transitorie).
Art. 16.  (Norma finanziaria).


§ 5.7.12 - L.R. 4 luglio 1997, n. 21. [1]

Norme per la promozione della pratica sportiva e per la disciplina delle attività motorie.

(B.U. n. 33 del 9 luglio 1997).

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

 

Art. 1. (Principi generali).

     1. La Regione riconosce nella pratica sportiva e nelle attività motorio-ricreative un momento essenziale ed autonomo della formazione ed esplicazione della persona umana ed opera per garantirne la qualificazione e lo sviluppo.

     2. La Regione individua nella collaborazione tra istituzioni pubbliche in particolare quelle scolastiche ed associazionismo sportivo il metodo cui ispirare l'azione propria e degli enti locali per la diffusione della pratica sportiva in tutto il territorio.

 

     Art. 2. (Finalità).

     1. La Regione, in attuazione dei principi di cui all'art. 1 e nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite dall'art. 56 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, interviene attraverso:

     a) la programmazione delle strutture e dei servizi ricreativi e sportivi, assicurandone l'accesso a tutti i cittadini singoli o associati;

     b) la programmazione delle iniziative di promozione sportiva e motorio-ricreativa e delle manifestazioni sportive, garantendo l'attuazione di interventi qualificati e differenziati per fasce di età;

     c) la promozione della pratica sportiva in favore delle persone disabili, quale elemento basilare di formazione psico-fisica ed importante fattore di integrazione sociale;

     d) la tutela della salute dei cittadini nell'esercizio della pratica sportiva e motorio-ricreativa, assicurando la regolamentazione, la vigilanza e il controllo di tutte le attività motorio-ricreative ivi comprese quelle non disciplinate dalle Federazioni sportive nazionali organi del CONI e quelle svolte negli impianti privati;

     e) la individuazione di forme di partecipazione che realizzino un efficace coordinamento di tutte le azioni volte a promuovere la pratica sportiva e l'organizzazione di un sistema di servizi integrato con tutti gli altri servizi sociali.

 

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE ED UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

 

     Art. 3. (Programma pluriennale e piano attuativo annuale).

     1. La programmazione della impiantistica sportiva, ivi comprese tutte le tipologie codificate dal CONI e dalle federazioni sportive nazionali, si realizza attraverso il programma pluriennale delle opere pubbliche ed il piano attuativo annuale di intervento di settore, ai sensi della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 e successive modificazioni.

     2. Il piano attuativo annuale di intervento per l'impiantistica sportiva può prevedere, quali soggetti attuatori degli interventi ammissibili a finanziamento, anche quelli di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 e successive modificazioni.

     3. Qualora il piano attuativo annuale di intervento per l'impiantistica sportiva preveda la contribuzione in annualità costanti in conto interessi su mutui appositamente contratti dai soggetti titolari degli interventi, l'erogazione è disposta nei confronti degli enti beneficiari, ovvero direttamente nei confronti dell'Istituto per il credito sportivo o di altri istituti di credito autorizzati, con i quali la Giunta regionale stipula a tal fine apposite convenzioni.

     4. Qualora il piano attuativo annuale per l'impiantistica sportiva preveda come forma di finanziamento la contribuzione in conto capitale su mutui da contrarre da parte dei soggetti beneficiari, l'ammontare del contributo non può superare il venti per cento dell'importo complessivo dell'intervento e l'erogazione dello stesso è effettuata in un'unica soluzione, alla presentazione di stati di avanzamento dei lavori la cui spesa risulti uguale o superiore al contributo assegnato.

 

     Art. 4. (Uso pubblico degli impianti).

     1. Gli impianti sportivi con le aree e le attrezzature annesse, realizzati anche parzialmente con i finanziamenti afferenti il bilancio regionale, sono aperti ai cittadini e a tutte le associazioni sportive sulla base di appositi regolamenti e convenzioni.

     2. Ai fini del comma 1 il piano attuativo annuale di intervento per l'impiantistica sportiva pone, quale requisito necessario per l'inclusione nello stesso delle opere da finanziare, i seguenti elementi:

     a) la regolamentazione preventiva dell'uso degli impianti sportivi, ivi compreso il piano per la determinazione di tariffe accessibili a tutti i cittadini;

     b) il rispetto delle norme di cui all'art. 32, comma 20 e seguenti, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, concernente il superamento delle barriere architettoniche, nella redazione dei progetti esecutivi delle opere stesse.

 

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE DELLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA E MOTORIO-RICREATIVA E DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

 

     Art. 5. (Programma triennale per la promozione sportiva e motorio- ricreativa e per le manifestazioni sportive).

     1. La Giunta propone al Consiglio regionale il programma triennale per la promozione sportiva e motorio-ricreativa e per le manifestazioni sportive, contenente in particolare gli obiettivi da raggiungere nel triennio, nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2, le priorità, i criteri e le modalità di selezione delle iniziative, nonché la riserva degli stanziamenti di spesa destinati allo sviluppo della pratica sportiva in favore delle persone disabili di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).

     2. Il Consiglio regionale approva il programma triennale prima della scadenza del precedente che resta in vigore fino all'approvazione del successivo.

     3. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio sullo stato di attuazione del programma evidenziando anche eventuali interventi non finanziati con la presente legge.

 

     Art. 6. (Piano annuale per la promozione sportiva e motorio-ricreativa e per le manifestazioni sportive).

     1. La Giunta regionale, in attuazione del programma regionale di cui all'art. 5, approva il piano annuale per la promozione sportiva e motorio- ricreativa e per le manifestazioni sportive.

     2. Il piano contiene i progetti, gli studi, le ricerche e le sperimentazioni che la Giunta regionale intende promuovere ed organizzare in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) con l'indicazione dei relativi finanziamenti.

     3. Il piano prevede inoltre l'assegnazione di contributi:

     a) per il finanziamento d'iniziative, progetti, studi e ricerche, finalizzati alla promozione dello sport per tutti;

     b) per l'organizzazione nel territorio regionale di manifestazioni sportive;

     c) per l'organizzazione nel territorio regionale di manifestazioni sportive di rilevante interesse promozionale e turistico;

     d) per lo sviluppo delle attività sportive in favore delle persone disabili.

 

     Art. 7. (Accesso ai contributi).

     1. Ai contributi di cui all'art. 6, comma 3, possono accedere gli enti locali e le loro forme associative, gli enti di promozione sportiva, le federazioni, le società e le associazioni sportive, i circoli aziendali ed ogni altro soggetto che, senza scopo di lucro, persegue le finalità della presente legge.

     2. Ai contributi di cui all'art. 6, comma 3, lettera d), accedono con priorità le società e le associazioni sportive operanti nelle varie attività riconosciute dal CONI, iscritte alla FISD e in possesso del parere favorevole dell'organo federale competente.

     3. Le domande, debitamente sottoscritte ed indirizzate al Presidente della Giunta regionale, devono essere inviate entro il 31 marzo di ogni anno corredate da:

     a) relazione illustrativa delle iniziative, dei progetti e delle manifestazioni che si intendono realizzare;

     b) tempi previsti per la realizzazione, nonché spesa complessiva e piano finanziario per la relativa copertura.

 

     Art. 8. (Assegnazione ed erogazione dei contributi).

     1. La Giunta regionale, nell'ambito del piano di cui all'art. 6, individua le iniziative per la promozione sportiva e motorio-ricreativa e le manifestazioni sportive ammesse a contributo.

     2. L'erogazione del contributo assegnato è disposta a consuntivo, previa attestazione da parte del soggetto beneficiario dell'avvenuta effettuazione dell'iniziativa, con la specifica analitica delle spese sostenute. Tale attestazione deve contenere inoltre la dichiarazione dalla quale risultino eventuali contributi o agevolazioni percepiti nonché altre entrate a vario titolo riscosse.

     3. La documentazione relativa alle spese sostenute deve essere conservata dieci anni a cura del soggetto beneficiario del contributo, al fine di consentirne la verifica da parte della Giunta regionale.

     4. Qualora la relazione di cui al comma 2 non venga inviata entro i novanta giorni successivi alla scadenza dei termini individuati per la realizzazione delle iniziative, il contributo è revocato.

 

TITOLO IV

TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI E REGOLAMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE ATTIVITA' FISICHE NON DISCIPLINATE DAL CONI

 

     Art. 9. (Tutela sanitaria delle attività sportive).

     1. La Regione, in relazione alle finalità di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), garantisce l'esercizio del diritto alla tutela sanitaria delle attività sportive e delle attività fisiche non disciplinate dal CONI, così come previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

 

     Art. 10. (Requisiti degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività motorio-ricreative e relativa autorizzazione).

     1. La Regione, con il regolamento di cui all'art. 11 disciplina, avvalendosi della consulenza tecnica del CONI, i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione e di formazione fisica non disciplinate dalle Federazioni sportive nazionali organi del CONI.

     2. I Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi ed igienico sanitari al regolamento regionale. Fino a tale adeguamento i Comuni, ai fini delle funzioni di cui al comma 3, applicano direttamente le norme del regolamento regionale stesso.

     3. L'apertura e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, anche se già operanti, sono subordinati, nei termini e nei tempi disciplinati con il regolamento di cui all'art. 11, ad autorizzazione rilasciata dal Comune previo accertamento dei seguenti requisiti:

     a) conformità dell'impianto e delle attrezzature al regolamento di cui all'art. 11;

     b) polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto per gli eventi dannosi comunque connessi con lo svolgimento delle attività effettuate all'interno dell'impianto stesso;

     c) impiego e presenza costante di un direttore tecnico provvisto di diploma ISEF;

     d) utilizzazione in qualità di responsabile sanitario di un medico specializzato in medicina dello sport o in cardiologia [2].

     4. L'autorizzazione deve inoltre indicare le attività e le attrezzature consentite, nonché il numero massimo ammissibile di praticanti compresenti nell'impianto.

 

     Art. 11. (Regolamento di attuazione).

     1. Il Consiglio regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione.

     2. Il regolamento disciplina in particolare:

     a) i requisiti degli impianti e delle attrezzature di cui all'articolo 10 nonché le modalità per il rilascio delle relative autorizzazioni;

     b) la vigilanza sulle attività ed il controllo degli impianti e delle attrezzature;

     c) i casi in cui l'autorizzazione è sospesa o revocata.

 

     Art. 12. (Impianti).

     1. Gli impianti di cui all'art. 10, già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, devono adeguarsi alle prescrizioni del regolamento di cui all'art. 11 entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

     2. Per gli impianti il cui esercizio inizi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ma per i quali entro la medesima data sia già stata ottenuta la relativa concessione edilizia, si applica il comma 1.

     3. I titolari degli impianti di cui al comma 1 devono presentare al Comune domanda di autorizzazione provvisoria entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. I titolari degli impianti di cui al comma 2 devono presentare domanda di autorizzazione provvisoria entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio dell'impianto.

 

     Art. 13. (Sanzioni).

     1. Chiunque gestisca un impianto di cui al comma 1 dell'art. 10 senza autorizzazione è soggetto ad una sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 oltre che alla sanzione accessoria della chiusura dell'impianto fino al rilascio dell'autorizzazione comunale. In caso di contestazione dell'illecito, successiva all'irrogazione della sanzione amministrativa da parte dell'autorità competente, si applica la sanzione pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 18.000.000.

     2. La vigilanza e il controllo e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono di competenza dei Comuni che le esercitano in conformità alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introitandone i relativi proventi.

 

TITOLO V

PARTECIPAZIONE

 

     Art. 14. (Iniziative e forme di partecipazione).

     1. La Regione, in conformità ai principi e alle finalità della presente legge, promuove la collaborazione alla formazione della programmazione regionale e alle iniziative per la diffusione della pratica sportiva attraverso:

     a) la stipula di accordi di programma, di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e all'art. 16, comma 3, dello Statuto regionale, per la definizione di programmi comuni di attività con gli enti locali, con gli organi scolastici, con gli organi centrali e periferici del CONI e delle federazioni sportive, con gli enti di promozione sportiva, con l'ISEF, le università e con ogni altro soggetto che opera nella materia attinente la presente legge;

     b) la realizzazione di una apposita intesa con il CONI e con gli enti di promozione sportiva per assicurare una permanente ed efficace azione comune finalizzata allo sport per tutti i cittadini, in un quadro di impiego complessivo di risorse e competenze;

     c) l'organizzazione di conferenze regionali per lo sport in relazione all'attività programmatoria e di pianificazione regionale, come strumento di verifica dell'attuazione della programmazione regionale e di definizione delle prospettive di sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio ricreative.

 

TITOLO VI

NORME FINALI

 

     Art. 15. (Abrogazione e norme transitorie).

     1. Sono abrogate la legge regionale 31 marzo 1980, n. 22, la legge regionale 2 giugno 1987, n. 32 e la legge regionale 26 novembre 1991, n. 30.

     2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento ai sensi delle leggi regionali abrogate dal comma 1.

     3. In fase di prima applicazione della presente legge, il programma di cui all'art. 5 deve essere proposto dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio regionale entro i 180 giorni successivi all'entrata in vigore della stessa.

 

     Art. 16. (Norma finanziaria).

     1. Per l'attuazione della presente legge sono disposte, per l'anno 1998, le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) lire 8.000.000 per le iniziative previste dall'art. 15, con imputazione della spesa al Cap. 1036 di nuova istituzione denominato: «Spese per iniziative e forme di partecipazione in materia di pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative»;

     b) lire 571.000.000 per gli interventi previsti dal Titolo III della presente legge con imputazione al cap. 1050 di nuova istituzione denominato: «Spese per la promozione sportiva e motorio-ricreativa e per le manifestazioni sportive»;

     c) lire 550.000.000 quale limite di impegno di durata massima ventennale per gli interventi di cui all'art. 3 della presente legge e per le quote già impegnate a norma dell'art. 11 della legge regionale 2 giugno 1987, n. 32, con imputazione all'esistente cap. 6891 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998. La quota di limite di impegno eventualmente non utilizzata nel 1998 costituirà economia di spesa di tale esercizio e limite di impegno per gli esercizi successivi e così via fino al suo esaurimento. In tale caso:

     - nei bilanci dal 2018 in poi saranno iscritti gli stanziamenti per far fronte alle annualità scadenti successivamente al 2017;

     - la quota di ogni annualità eventualmente non utilizzata è destinata alla concessione di contributi in conto capitale.

     2. All'onere complessivo di lire 1.129.000.000 di cui al precedente comma, ricadente nell'esercizio 1998, si farà fronte come segue:

     - quanto a lire 607.000.000 di cui alle precedenti lett. a) e b) mediante riduzione degli stanziamenti iscritti in corrispondenza dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio 1998, giusta previsione contenuta nel bilancio pluriennale 1997/1999, approvato con l'art. 28 della L.R. 26 marzo 1997, n. 9:

     - lire 8.000.000 al cap. 1035, rif. bil. plur. 6122091;

     - lire 360.000.000 al cap. 1040, rif. bil. plur. 6122111;

     - lire 169.000.000 al cap. 1046, rif. bil. plur. 6122131;

     - lire 50.000.000 al cap. 1039, rif. bil. plur. 6122111;

     - lire 20.000.000 al cap. 1065, rif. bil. plur. 6122091;

     - quanto a lire 522.000.000, di cui alla precedente lettera c), con lo stanziamento già previsto nel bilancio 1998, in corrispondenza dell'esistente cap. 6891, giusta previsione contenuta nel bilancio pluriennale 1997/1999.

     3. Per gli anni 1999 e successivi l'entità della spesa per gli interventi previsti dalla presente legge sarà determinata annualmente con legge di bilancio, a norma dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 29 della L.R. 23 settembre 2009, n. 19.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 31 luglio 1998, n. 26.