§ 3.5.77 - L.R. 19 novembre 2001, n. 29.
Disciplina dell'organizzazione turistica regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 turismo e industria alberghiera
Data:19/11/2001
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Principi e finalità).
Art. 2.  (Funzioni della Regione).
Art. 3.  (Funzioni delle Province).
Art. 4.  (Funzioni dei Comuni).
Art. 5.  (Piano triennale e documento annuale di indirizzo).
Art. 6.  (Partecipazione).
Art. 7.  (Servizi di informazione e accoglienza turistica).
Art. 8.  (Sistemi turistici locali).
Art. 9.  (Albo consorzi turistici).
Art. 10.  (Associazioni pro-loco).
Art. 11.  (Agenzia di promozione turistica).
Art. 12.  (Organi dell'Agenzia).
Art. 13.  (Soppressione dell'Azienda).
Art. 14.  (Successione).
Art. 15.  (Liquidazione).
Art. 16.  (Destinazione del patrimonio).
Art. 17.  (Personale).
Art. 18.  (Norma finanziaria).
Art. 19.  (Abrogazioni).
Art. 20.  (Revisione della legislazione).
Art. 21.  (Norme finali e transitorie).


§ 3.5.77 - L.R. 19 novembre 2001, n. 29. [1]

Disciplina dell'organizzazione turistica regionale.

(B.U. 28 novembre 2001, n. 58 - S.O. n. 2).

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1. (Principi e finalità).

     1. La Regione Umbria, in attuazione dell'articolo 24 dello Statuto, riconosce al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo economico ed occupazionale e per la crescita culturale e sociale dell'Umbria.

     2. La presente legge, nel rispetto dei principi della legge 29 marzo 2001, n. 135 e in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina l'organizzazione turistica regionale, con riferimento alle funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni, nonché al ruolo dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 8 e degli altri soggetti interessati alla qualificazione e allo sviluppo del turismo, secondo i principi sanciti dall'articolo 4, comma 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

     3. La presente legge persegue in particolare le seguenti finalità:

     a) tutela e valorizzazione dell'Umbria, intesa come ambito turistico unitario, attraverso politiche intersettoriali e integrate coordinate dalla Regione;

     b) promozione e valorizzazione delle risorse turistiche, in modo omogeneo sull'intero territorio regionale, mediante il metodo della concertazione ed utilizzando gli strumenti della programmazione negoziata;

     c) tutela del turista e miglioramento della qualità dell'accoglienza;

     d) promozione ed incentivazione dell'accoglienza turistica delle persone con particolari bisogni;

     e) incentivazione del processo di aggregazione dei soggetti pubblici e privati, volto anche a potenziare le attività di promozione e commercializzazione;

     f) innovazione e qualificazione dell'offerta turistica e incentivazione della domanda;

     g) realizzazione di una rete regionale di competenze e funzioni, ai fini della valorizzazione integrata delle risorse turistiche e dei prodotti tipici e di qualità, fondata principalmente sui sistemi turistici locali, assegnando alla Regione il ruolo di incentivazione e di regolazione del sistema;

     h) formazione di reti di prodotto, anche a livello nazionale e internazionale, e sostegno alla partecipazione ad esse degli operatori pubblici e privati dell'Umbria.

TITOLO II

FUNZIONI

 

     Art. 2. (Funzioni della Regione).

     1. Sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di programmazione, indirizzo, coordinamento e vigilanza, le seguenti funzioni:

     a) promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria dell'Umbria;

     b) tutela del turista, secondo i criteri e le modalità specificati dalla carta regionale dei diritti del turista, adottata dalla Giunta regionale in coerenza con la carta nazionale di cui all'articolo 4 della legge 135/2001, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico e le associazioni di tutela dei consumatori;

     c) istituzione e gestione del marchio delle attività di valorizzazione delle risorse e promozione turistica;

     d) riconoscimento dei sistemi turistici locali previsti dall'articolo 5 della legge 135/2001;

     e) determinazione delle modalità di formazione e attuazione degli strumenti di sostegno allo sviluppo locale, in raccordo con gli enti locali, i sistemi turistici locali e i soggetti privati;

     f) determinazione, mediante norme regolamentari, e verifica degli standard qualitativi da assicurare nell'esercizio delle funzioni di informazione e accoglienza turistica;

     g) determinazione dei requisiti minimi e delle modalità di funzionamento ed esercizio delle attività svolte dalle associazioni senza scopo di lucro, con particolare riferimento alle pro-loco;

     h) studi e ricerche in materia di innovazione e qualificazione dell'offerta turistica, nonché organizzazione, elaborazione e comunicazione delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica, anche avvalendosi di un osservatorio regionale sul turismo, secondo modalità definite dalla Giunta regionale;

     i) determinazione dei requisiti e degli standard di qualità richiesti alle strutture e ai servizi turistici ai fini dell'esercizio delle professioni turistiche.

 

     Art. 3. (Funzioni delle Province).

     1. Le Province favoriscono e coordinano attività e iniziative di rilevante interesse provinciale nel settore turistico.

     2. Le Province partecipano con i Comuni, con le altre istituzioni pubbliche e con i privati, nell'ambito dei sistemi turistici locali, alla valorizzazione e alla promozione delle risorse turistiche. Esse incentivano inoltre la collaborazione tra i diversi sistemi turistici locali per la realizzazione di iniziative di rilevante interesse provinciale.

     3. Alle Province sono trasferite le funzioni amministrative regionali in materia di turismo ed in particolare:

     a) la classificazione delle strutture ricettive;

     b) l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo;

     c) la gestione degli elenchi e degli albi, salvo l'albo di cui all'articolo 9, previsti dalla normativa regionale in materia di turismo;

     d) la realizzazione di corsi finalizzati all'abilitazione per l'esercizio delle professioni turistiche;

     e) gli esami di abilitazione per l'esercizio delle professioni turistiche;

     f) la concessione e l'erogazione alle imprese di agevolazioni, contributi, sovvenzioni ed incentivi di qualsiasi genere, comunque denominati, anche se derivanti da interventi comunitari, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo;

     g) la determinazione delle tariffe delle professioni turistiche;

     h) l'erogazione dei contributi per l'attività delle pro-loco.

     4. Le Province, mediante apposite commissioni, istituite con la partecipazione delle associazioni di categoria operanti nel turismo, provvedono al monitoraggio delle funzioni dei comuni, concernenti la classificazione delle strutture ricettive, le agenzie di viaggio e turismo, le professioni turistiche. L'attività delle commissioni si esercita mediante pareri, rapporti, segnalazioni e proposte.

 

     Art. 4. (Funzioni dei Comuni).

     1. Ai Comuni compete la valorizzazione turistica del proprio territorio, mediante la cura dell'offerta locale, l'espletamento dei servizi turistici di base relativi all'informazione e all'accoglienza turistica, l'organizzazione di manifestazioni, iniziative promozionali ed eventi.

     2. I Comuni curano la valorizzazione delle risorse turistiche anche in forma associata tra di loro e in collaborazione con istituzioni pubbliche e soggetti privati, nell'ambito dei sistemi turistici locali. Essi esercitano, in particolare, le seguenti funzioni:

     a) attività istruttoria per la classificazione alberghiera e degli esercizi ricettivi extralberghieri e all'aria aperta;

     b) rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività ricettive e adempimenti autorizzatori connessi, ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447;

     c) vigilanza sulle strutture turistico-ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta, con particolare riferimento alla verifica del mantenimento dei requisiti che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni all'attività e della corretta applicazione delle tariffe denunciate, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284 e del decreto ministeriale 16 ottobre 1991;

     d) raccolta e trasmissione alla Regione dei dati statistici sul movimento turistico, secondo criteri, termini e modalità definiti dalla Giunta regionale, d'intesa con i Comuni e nel rispetto degli indirizzi impartiti nell'ambito del sistema statistico nazionale;

     e) vigilanza sull'osservanza delle norme per l'esercizio delle professioni turistiche;

     f) vigilanza sull'attività delle agenzie di viaggio e turismo;

     g) raccolta e comunicazione delle denunce delle attrezzature, dei prezzi delle strutture ricettive e delle tariffe dei servizi e delle professioni turistiche, nonché relativa vigilanza;

     h) applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme regionali vigenti.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE

 

     Art. 5. (Piano triennale e documento annuale di indirizzo).

     1. Il Consiglio regionale, in attuazione del piano regionale di sviluppo ed ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, approva, su proposta della Giunta regionale, il piano triennale di sviluppo turistico.

     2. Il piano triennale di sviluppo turistico concorre all'integrazione delle politiche regionali e al coordinamento territoriale degli interventi, come previsto dalla legge regionale 13/2000 e contiene gli obiettivi, le linee strategiche, gli indirizzi e i criteri per lo sviluppo del turismo in Umbria, con particolare riferimento a:

     a) valorizzazione a fini turistici delle risorse culturali, ambientali, storiche e artistiche dell'Umbria, nonché dei prodotti tipici e di qualità;

     b) qualità delle strutture ricettive, dei servizi di accoglienza ed assistenza del turista e del prodotto turistico nel suo complesso;

     c) consolidamento e incremento del movimento turistico, articolati per ambiti territoriali, prodotti e progetti turistici;

     d) fabbisogno di dotazione di infrastrutture e di reti di comunicazione ai fini della fruizione turistica;

     e) promozione in Italia e all'estero delle risorse turistiche regionali;

     f) attività degli enti locali, dei sistemi turistici locali e degli altri organismi pubblici e privati operanti nel settore del turismo;

     g) azioni, strumenti necessari per il conseguimento degli obiettivi della programmazione e risorse finanziarie che tengano conto della rilevanza del turismo nell'ambito dell'economia regionale.

     3. Il piano ha durata triennale e può essere aggiornato nel corso del triennio.

     4. La Giunta regionale, in attuazione del piano, approva, entro il 30 giugno dell'anno che precede quello di riferimento, il documento annuale di indirizzo.

     5. Il documento annuale di indirizzo verifica lo stato di attuazione del piano triennale e contiene:

     a) i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse stanziate nel bilancio pluriennale della Regione per l'anno di riferimento;

     b) l'individuazione delle iniziative da attuare per la valorizzazione e la promozione integrata delle risorse ambientali, storiche, artistiche, culturali, nonché dei prodotti tipici e di qualità;

     c) le previsioni di spesa e il riparto degli interventi finanziati dalla Regione, con particolare riferimento all'attività dei sistemi turistici locali.

     6. In attuazione dell'articolo 1, comma 3, lettera b) della presente legge e dell'articolo 13, comma 1 della legge regionale 13/2000, la Regione, per la definizione e l'attuazione del piano triennale e del documento annuale di indirizzo, utilizza di norma gli strumenti della programmazione negoziata, con particolare riferimento ai patti territoriali.

 

     Art. 6. (Partecipazione).

     1. La partecipazione degli enti locali alla elaborazione del piano triennale e del documento annuale di indirizzo è assicurata mediante le conferenze di cui all'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34.

     2. La concertazione con le categorie interessate al turismo sul piano triennale e sul documento annuale di indirizzo avviene mediante specifiche sessioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale 13/2000, alle quali partecipano anche le Camere di commercio industria artigianato e agricoltura di Perugia e Terni.

     3. Il Presidente della Giunta regionale, anche avvalendosi dell'assessore delegato al turismo, assicura il coordinamento tra le conferenze di cui al comma 1 e le sessioni di concertazione di cui al comma 2, in particolare attraverso la convocazione, almeno due volte l'anno, di sedute congiunte di delegazioni dei due organismi, finalizzate all'esame dello stato di attuazione degli strumenti della programmazione regionale.

TITOLO IV

FORME ASSOCIATIVE

 

     Art. 7. (Servizi di informazione e accoglienza turistica).

     1. I Comuni, associati ai sensi dell'articolo 39, comma 3 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 e del titolo secondo, capo quinto, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esercitano le funzioni amministrative di informazione e accoglienza turistica di base, ai sensi dello stesso articolo, come integrato dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19.

     2. I Comuni garantiscono l'integrazione dei servizi di informazione e accoglienza turistica nella rete regionale, curando la redazione e la diffusione delle informazioni di interesse regionale, nel rispetto degli standard previsti all'articolo 2, comma 1, lettera f).

     3. La Regione verifica la rispondenza dei servizi di accoglienza agli standard minimi di qualità di cui al comma 2.

     4. I Comuni possono esercitare le funzioni di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito dei sistemi turistici locali.

 

     Art. 8. (Sistemi turistici locali).

     1. I sistemi turistici locali, previsti dall'articolo 5 della legge 135/2001, costituiscono articolazione fondamentale dell'organizzazione turistica infraregionale e rappresentano lo strumento per l'attuazione della collaborazione tra pubblico e privato nella gestione delle attività di formazione del prodotto turistico, mediante la valorizzazione integrata delle risorse locali, di promozione e commercializzazione dell'offerta.

     2. Ai sistemi turistici locali possono partecipare, oltre ai soggetti pubblici e privati operanti direttamente nel settore del turismo, alle associazioni di settore e alle autonomie funzionali, anche altri organismi e imprese attivi in settori collegati, quali il commercio, l'agricoltura, l'artigianato e i servizi, che abbiano interesse diretto o indiretto allo sviluppo turistico dello specifico ambito territoriale o della regione nel suo complesso, al fine di contribuire alla migliore integrazione delle politiche di settore aventi effetto sullo sviluppo turistico.

     3. La Regione, anche al fine di realizzare livelli adeguati di aggregazione territoriale, disciplina con norme regolamentari le modalità e le procedure per il riconoscimento dei sistemi turistici locali, nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) appropriatezza, omogeneità e significatività dell'ambito territoriale, nonché indivisibilità dell'unità minima territoriale costituita dall'ambito comunale;

     b) integrazione delle risorse;

     c) consistenza e rilevanza delle risorse turistiche;

     d) esistenza di accordi in forma scritta, per la collaborazione tra enti locali e imprese singole o associate, e di strumenti di concertazione con le associazioni degli operatori e le autonomie funzionali.

 

     Art. 9. (Albo consorzi turistici).

     1. E' istituito presso la Giunta regionale l'Albo dei consorzi turistici, l'iscrizione al quale è condizione per usufruire delle prerogative e dei benefici previsti dalle norme regionali.

     2. Possono essere iscritti all'albo i consorzi tra imprese turistiche e società consortili, anche in forma mista pubblico-privata, che abbiano come scopo la valorizzazione e la promozione integrata dell'offerta turistica e i cui statuti assicurino la democraticità e

l'intersettorialità.

     3. Le modalità per l'iscrizione all'albo e per la gestione dello stesso sono stabilite con regolamento regionale.

 

     Art. 10. (Associazioni pro-loco).

     1. La Regione riconosce le associazioni pro-loco quali strumenti di promozione dell'accoglienza turistica volti in particolare a realizzare:

     a) iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione turistica locale;

     b) iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti;

     c) assistenza e informazione ai turisti.

     2. Le pro-loco che esercitano funzioni di informazione ed accoglienza sono tenute al rispetto degli specifici standard di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i). La professionalità degli operatori è conseguita mediante percorsi formativi certificati.

     3. Sono istituiti gli albi provinciali delle pro-loco. Ai fini dell'iscrizione le associazioni devono possedere un ordinamento a base democratica e perseguire finalità di valorizzazione turistica della località in cui operano. L'iscrizione è subordinata inoltre al parere favorevole del Comune o dei Comuni interessati all'attività delle singole pro-loco.

     4. Le Province disciplinano le modalità per l'iscrizione all'albo delle pro-loco e la gestione dello stesso, nonché per l'erogazione dei contributi per l'attività.

     5. La Regione assegna risorse finanziarie alle Province ai fini dell'erogazione dei contributi per l'attività delle pro-loco.

TITOLO V

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA

 

     Art. 11. (Agenzia di promozione turistica).

     1. E' istituita l'Agenzia di promozione turistica dell'Umbria, di seguito Agenzia, organismo tecnico-operativo strumentale della Regione per la promozione turistica dell'Umbria e di supporto al sistema turistico regionale.

     2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia amministrativa e gestionale, nonché di proprio personale. Al personale dell'Agenzia si applicano i contratti collettivi di lavoro dei dipendenti delle Regioni.

     3. La gestione dell'Agenzia, caratterizzata dallo svolgimento di attività di erogazione di servizi a contenuto specialistico, è improntata a criteri di imprenditorialità ed economicità.

     4. L'Agenzia adotta il regolamento interno che, nell'ambito dei principi generali fissati dalle leggi regionali, ne disciplina l'organizzazione e ne determina l'ordinamento, anche sotto il profilo contabile, facendo riferimento alla vigente legge regionale di contabilità, in quanto compatibile. Il bilancio preventivo è deliberato in pareggio e l'Agenzia non può assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo anche in relazione ai compiti di cui al comma 6.

     5. La Regione contribuisce alle spese di funzionamento dell'Agenzia, anche mettendo a disposizione, mediante conferimento in natura o stipulazione di appositi atti convenzionali, beni mobili e immobili di sua proprietà o proprio personale. La Regione finanzia, inoltre, lo svolgimento delle attività affidate all'Agenzia nell'ambito del piano triennale di sviluppo turistico o del documento annuale di indirizzo.

     6. L'Agenzia svolge, in particolare, i seguenti compiti:

     a) attuazione, anche sulla base di specifiche convenzioni, dei programmi di promozione previsti nel piano triennale di sviluppo turistico o nel documento annuale di indirizzo;

     b) consulenza e sostegno tecnico a favore dei sistemi turistici locali;

     c) attuazione, sulla base di specifiche convenzioni, dei programmi di promozione formulati dai sistemi turistici locali coerenti con il piano triennale di sviluppo turistico e con il documento annuale di indirizzo;

     d) svolgimento, sulla base di specifiche convenzioni, di altre attività a carattere tecnico per conto della Regione o di altri soggetti pubblici o privati.

 

     Art. 12. (Organi dell'Agenzia).

     1. Sono organi dell'Agenzia:

     a) l'amministratore unico;

     b) il collegio dei revisori dei conti.

     2. L'amministratore unico dell'Agenzia è nominato dal Presidente della Giunta regionale, tra soggetti in possesso di competenze in materia di organizzazione e amministrazione, maturate sia in ambito pubblico sia privato, dura in carica tre anni e il mandato può essere rinnovato.

     3. L'amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed esercita le funzioni di indirizzo amministrativo espressamente attribuitegli dal comma 5 e dal regolamento interno.

     4. All'amministratore unico spetta un'indennità mensile il cui ammontare è fissato nel decreto di nomina e comunque non superiore al venti per cento dell'indennità di consigliere regionale. All'amministratore unico è corrisposto, per le missioni connesse all'espletamento del mandato, il trattamento spettante ai dirigenti della Regione.

     5. L'amministratore unico adotta il regolamento interno e determina la dotazione organica. Provvede inoltre, entro il 30 settembre dell'anno che precede quello di riferimento, all'approvazione del piano annuale di attività e del relativo bilancio di previsione, nonché, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, ad approvare il conto consuntivo, allegando allo stesso una dettagliata relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati nel piano di attività.

     6. L'amministratore unico si avvale di un comitato tecnico nominato, su sua proposta, dal Presidente della Giunta regionale. Il comitato è composto di tre membri scelti tra esperti del settore, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e resta in carica per la durata del mandato dell'Amministratore. Il funzionamento del comitato è disciplinato dal regolamento interno.

     7. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed è composto di tre membri effettivi, compreso il presidente, e due supplenti, iscritti nel registro ufficiale dei revisori contabili. Il collegio è eletto dal Consiglio regionale, ai sensi dalla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, che ne individua il presidente e, per ciascun membro effettivo, il rispettivo supplente.

     8. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza sull'attività dell'Agenzia. Sono sottoposti alla sua preventiva approvazione i seguenti atti:

     a) il regolamento interno, con l'allegata dotazione organica del personale, nonché le relative modifiche;

     b) il piano di attività, il bilancio di previsione annuale e il conto consuntivo;

     c) il contratto di lavoro decentrato dell'Agenzia.

 

     Art. 13. (Soppressione dell'Azienda).

     1. L'Azienda di promozione turistica istituita ai sensi della legge regionale 8 agosto 1996, n. 20, è soppressa con effetto dalla data di nomina dell'amministratore unico dell'Agenzia.

     2. Fino alla data di soppressione, l'Azienda di promozione turistica è amministrata da un commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, il quale svolge anche le funzioni di liquidatore dell'ente.

     3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce il compenso spettante al commissario.

     4. Il controllo amministrativo-contabile sull'attività del commissario è assicurato dal collegio dei revisori dei conti della soppressa Azienda, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 14. (Successione).

     1. La Regione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla soppressa Azienda di promozione turistica, compresi quelli inerenti il personale.

 

     Art. 15. (Liquidazione).

     1. Il commissario straordinario, nell'ambito delle operazioni di liquidazione, procede alla ricognizione della consistenza patrimoniale e alla redazione del conto consuntivo dell'Azienda di promozione turistica.

     2. Il commissario svolge ogni altro compito demandatogli nell'atto di nomina e resta in carica per tutti gli adempimenti conseguenti allo scioglimento dell'Azienda di promozione turistica e comunque non oltre tre mesi dalla nomina dell'amministratore unico dell'Agenzia.

     3. Dalla data di cessazione dell'assegnazione del personale già in servizio presso l'Azienda di promozione turistica, il commissario si avvale, per le operazioni di liquidazione, delle competenti strutture dell'amministrazione regionale.

     4. Decorso il termine fissato dal comma 2 senza che siano state completate le operazioni di liquidazione, le stesse sono svolte dal competente servizio della Giunta regionale.

 

     Art. 16. (Destinazione del patrimonio).

     1. La Giunta regionale, sulla base della ricognizione della consistenza patrimoniale effettuata dal commissario, dispone la destinazione dei singoli beni patrimoniali acquisiti a seguito della liquidazione dell'Azienda di promozione turistica, nonché provvede in ordine ai relativi rapporti giuridici.

 

     Art. 17. (Personale).

     1. Al momento della nomina dell'amministratore unico dell'Agenzia cessa l'assegnazione all'Azienda di promozione turistica del personale regionale ivi in servizio.

     2. Fino alla data di cui al comma 1 il personale è posto alle dipendenze del commissario.

     3. Per il funzionamento dell'Agenzia fino alla copertura della dotazione organica, di cui all'articolo 12 comma 5, la Regione assicura, su proposta dell'Amministratore, il personale necessario scegliendolo tra quello già in servizio presso la soppressa Azienda di promozione turistica.

     4. La copertura della dotazione organica avviene prioritariamente mediante l'utilizzo delle risorse umane dell'organico regionale e con precedenza per quello già in servizio presso la soppressa Azienda di promozione turistica.

     5. Le procedure relative ai precedenti commi 3 e 4 sono oggetto di preventivi accordi sindacali.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 18. (Norma finanziaria).

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti agli articoli 5, comma 5, 10, comma 5, e 11, comma 5, della presente legge si fa fronte per l'anno 2002 con i finanziamenti previsti nella unità previsionale di base 09.01.001 del bilancio pluriennale 2001-2003, parte spesa, denominata "Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo anche per le funzioni di delega" [2].

     2. Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

     3. Al finanziamento degli oneri connessi al trasferimento delle funzioni si fa fronte a partire dall'esercizio 2002 con gli stanziamenti previsti nella unità previsionale di base 02.1.001, parte spesa, del bilancio regionale denominata "Relazioni istituzionali" ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34.

     4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

 

     Art. 19. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogati:

     a) la legge regionale 30 agosto 1988, n. 37, come modificata dalla legge regionale 17 dicembre 1991, n. 36;

     b) la legge regionale 8 agosto 1996, n. 20;

     c) la legge regionale 18 dicembre 1996, n. 30;

     d) l'articolo 2 della legge regionale 16 aprile 1998, n. 13;

     e) gli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42 e 44 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3.

 

     Art. 20. (Revisione della legislazione).

     1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale propone al Consiglio un disegno di legge di revisione della legislazione in materia di turismo, ispirato in particolare ai principi di coordinamento, delegificazione e decentramento.

 

     Art. 21. (Norme finali e transitorie).

     1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2002.

     2. Fino alla soppressione dell'Azienda di promozione turistica si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo III della legge regionale 8 agosto 1996, n. 20.

     3. Il trasferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi alle Province e ai Comuni, singoli e associati, nonché il trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali avvengono secondo gli strumenti e le procedure di raccordo e di concertazione, nonché con le modalità ed i criteri previsti dalla legge regionale 34/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. In sede di prima applicazione, gli atti previsti sono adottati entro i termini di seguito indicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:

     a) il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), entro centoventi giorni;

     b) il regolamento di cui all'articolo 8, comma 3, entro sessanta giorni;

     c) il regolamento di cui all'articolo 9, comma 3, entro sessanta giorni;

     d) il decreto di cui all'articolo 12, comma 2, entro trenta giorni.

     5. La carta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), è deliberata entro centoventi giorni dall'approvazione di quella nazionale di cui alla legge 135/2001.

     6. Il regolamento interno e la dotazione organica previsti dall'articolo 12, comma 5 sono adottati dall'amministratore unico entro sessanta giorni dalla nomina.

     7. Gli iscritti all'Albo regionale istituito ai sensi della legge regionale 8 agosto 1996, n. 20, sono iscritti d'ufficio negli albi provinciali di cui all'articolo 10, comma 3.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 109 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 18.

[2] Comma così rettificato con errata corrige pubblicato nel B.U. 27 dicembre 2001, n. 63.