§ 4.2.20 - L.R. 11 agosto 1983, n. 31. [*]
Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.2 edilizia e lavori pubblici
Data:11/08/1983
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Finalità. La presente legge disciplina le funzioni trasferite alla Regione in materia di opere per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica comunque prodotta avente [...]
Art. 2.  Accesso ai fondi per lo studio del tracciato. Chiunque intenda effettuare studi per la compilazione di progetti di impianti di opere elettriche al fine di ottenere l'autorizzazione all'accesso nei [...]
Art. 3.  Domanda di autorizzazione. La domanda di autorizzazione a costruire nuove linee, stazioni elettriche e relative opere accessorie, ovvero a variare le caratteristiche elettriche o del tracciato di [...]
Art. 4.  Istruttoria. La Giunta regionale, a cura e spese dei richiedenti, effettua:
Art. 5.  Autorizzazione. La Giunta regionale autorizza la costruzione degli impianti indicati dall'articolo 1 della presente legge, aventi tensione di esercizio fino a 150.000 Volt.
Art. 6.  Concessione edilizia e varianti urbanistiche. La costruzione di opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche è subordinata alla concessione edilizia prevista dall'art. 1 della legge 28 [...]
Art. 7.  Autorizzazione provvisoria. Nei casi di urgenza motivata, l'autorizzazione provvisoria prevista dall'articolo 113 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, è rilasciata dalla Giunta regionale nel rispetto [...]
Art. 8.  Procedura abbreviata. Sono omesse le fasi istruttorie di cui al precedente art. 4 qualora i richiedenti l'autorizzazione producano, oltre gli allegati progettuali, l'autorizzazione o l'assenso delle [...]
Art. 9.  Pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità. Con il provvedimento di autorizzazione sono dichiarate, a richiesta, la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità per tutti i lavori e le opere [...]
Art. 10.  Obblighi conseguenti all'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione prevista dalla presente legge, nella costruzione e nell'esercizio degli impianti è tenuto ad adottare, sotto la propria [...]
Art. 11.  Collaudo di linee elettriche e relative opere accessorie. Tutti gli elettrodotti sono soggetti a collaudo ad eccezione di quelli con tensione inferiore a 30.000 Volt, costruiti dall'ENEL o da [...]
Art. 12.  Attraversamento di beni demaniali ed interferenze con opere pubbliche. Per l'esecuzione dei lavori di costruzione e di manutenzione dei tratti di linea che attraversano zone dichiarate militarmente [...]
Art. 13.  Amovibilità ed inamovibilità degli elettrodotti. Le linee elettriche a tensione inferiore a 130.000 Volt si considerano tutte soggette a spostamento, salvo che, a seguito della presentazione di [...]
Art. 14.  Asservimento definitivo ed occupazioni in via d'urgenza. 1. Il titolare dell'autorizzazione presenta al comune territorialmente competente i piani particolareggiati dei tratti di linea, rispetto ai [...]
Art. 15.  Determinazioni delle indennità. L'indennità per l'imposizione delle servitù di elettrodotto da corrispondersi in base all'art. 123 del TU. 11 dicembre 1933, n. 1775, fermo restando il diritto di [...]
Art. 16.  Indennità a Regioni, Province, Comuni. Per le servitù costituite sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile della Regione, delle Province e dei Comuni, la corresponsione dell'indennità di [...]
Art. 17.  Modifiche delle opere elettriche per ragioni di pubblico interesse. La Giunta regionale può ordinare lo spostamento o la modifica di linee elettriche autorizzate ai sensi della presente legge quando [...]
Art. 18.  Norma transitoria. I proprietari degli impianti aventi tensione di esercizio inferiore a 30.000 Volt già in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia [...]


§ 4.2.20 - L.R. 11 agosto 1983, n. 31. [*]

Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt.

(B.U. n. 54 del 18 agosto 1983).

 

Art. 1. Finalità. La presente legge disciplina le funzioni trasferite alla Regione in materia di opere per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica comunque prodotta avente tensione non superiore a 150.000 Volt.

     Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le norme di cui al testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 delle disposizioni di legge sulle acque di impianti elettrici e successive modificazioni ed integrazioni, la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'ENEL e successive leggi modificatrici e integratrici, la legge 13 dicembre 1964, n. 1341 ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062.

 

     Art. 2. Accesso ai fondi per lo studio del tracciato. Chiunque intenda effettuare studi per la compilazione di progetti di impianti di opere elettriche al fine di ottenere l'autorizzazione all'accesso nei fondi altrui, deve presentare apposita istanza al Presidente della Giunta regionale precisando l'ambito della ricerca progettuale ed individuando i fondi ed i proprietari interessati.

     Per l'accesso ai fondi nei casi di cui al primo comma, si applica la disciplina dettata dall'articolo 110 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, commi secondo, terzo e settimo.

     Al fine di garantire il risarcimento degli eventuali danni la Giunta regionale può prescrivere al richiedente, con esclusione dell'Enel e delle Aziende elettriche municipalizzate, il preventivo deposito di una cauzione.

 

     Art. 3. Domanda di autorizzazione. La domanda di autorizzazione a costruire nuove linee, stazioni elettriche e relative opere accessorie, ovvero a variare le caratteristiche elettriche o del tracciato di linee esistenti, va rivolta al Presidente della Giunta regionale e deve essere corredata da una relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche degli impianti, da elaborati progettuali sufficienti a stabilire l'impatto con l'ambiente e da una corografia, nel numero di copie necessario ai fini della presente procedura [1].

     Gli impianti debbono essere progettati in modo che gli stessi siano collocati possibilmente lungo i confini, le testate dei campi e comunque in modo da recare il minore pregiudizio alle operazioni agricole ed all'ambiente [1].

     Le imprese e gli enti non trasferiti all'Enel ai sensi dell'art. 4 nn. 6 e 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono allegare alla domanda la documentazione necessaria a comprovare il loro titolo all'esercizio dell'attività elettrica, nonchè le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia.

     Gli enti di cui all'art. 4, n. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono allegare alla domanda il provvedimento di concessione all'esercizio di attività elettriche e, qualora l'istanza di concessione sia ancora in fase istruttoria, alla domanda deve essere allegata l'istanza di concessione stessa corredata dal consenso del Ministero dell'industria e commercio ai sensi della legislazione vigente in materia.

     I richiedenti sono tenuti a trasmettere copia della domanda e dei relativi allegati alle Amministrazioni e agli enti di cui al successivo articolo 12 ed al comune territorialmente interessato.

     La Giunta regionale provvede a richiedere i pareri di competenza degli enti ed uffici subregionali delegatari di funzioni in tema di vincoli paesaggistici, parchi e riserve naturali, protezione idrogeologica e forestale, nel termine di 20 giorni dal ricevimento dell'istanza corredata della documentazione necessaria.

 

     Art. 4. Istruttoria. La Giunta regionale, a cura e spese dei richiedenti, effettua:

     - la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di un avviso contenente, per estratto, la domanda di autorizzazione, i dati tecnici dell'impianto progettato, nonché l'indicazione delle modalità e dei termini per le eventuali osservazioni ed opposizioni alla Regione;

     - l'affissione dell'avviso in pubblicazione e della relativa corografia, per trenta giorni nell'Albo pretorio dei Comuni nel cui territorio è prevista la costruzione dell'impianto progettato;

     - l'invio di copia della domanda e dei relativi allegati al Ministero delle poste e telecomunicazioni per gli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 111 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 nonché all'Enel ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342.

     Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel B.U.R. e dall'affissione all'Albo pretorio del Comune, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni ed opposizioni alla Regione.

     Le Amministrazioni e gli Enti di cui al quinto comma del precedente articolo 3 devono comunicare alla Regione, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della copia della domanda, le proprie osservazioni ed opposizioni specificando, eventualmente, le condizioni alle quali ritengono che l'autorizzazione debba essere subordinata. Fatto salvo quanto diversamente disposto da norme statali, trascorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni ed opposizioni, il parere si intende espresso favorevolmente.

     La Regione comunica ai richiedenti le osservazioni e le opposizioni pervenute, nonché le condizioni indicate dagli Enti e dalle Amministrazioni con raccomandata con avviso di ricevimento invitando i richiedenti a formulare, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa comunicazione, le proprie controdeduzioni e, ove ritenga di accettare in tutto o in parte le condizioni di cui sopra, a dichiarare per iscritto tale accettazione.

 

     Art. 5. Autorizzazione. La Giunta regionale autorizza la costruzione degli impianti indicati dall'articolo 1 della presente legge, aventi tensione di esercizio fino a 150.000 Volt.

     Il provvedimento di autorizzazione relativo agli impianti aventi tensione di esercizio compresa tra 1.000 e 30.000 Volt, attribuisce la facoltà di realizzare anche impianti di tensione fino a 30.000 Volt che si diramino dall'impianto autorizzato entro un raggio di mille metri. Per la realizzazione della diramazione precitata resta ferma la necessità della specifica autorizzazione o assenso, ove richiesti, delle Amministrazioni e degli Enti di cui al quinto comma del precedente articolo 3 nonché il consenso dei privati interessati [2].

     Qualora non sia stato possibile pervenire alla definizione, in sede istruttoria, mediante accordo tra le parti interessate, di un progetto conforme al parere ed alle prescrizioni delle Amministrazioni e degli Enti di cui al quinto comma del precedente articolo 3, prima del provvedimento della Giunta regionale deve essere acquisito il parere della Commissione tecnico-amministrativa di cui alla legge regionale 9 maggio 1977, n. 20.

     Le spese relative agli atti istruttori e di collaudo sono a carico dei richiedenti l'autorizzazione che ha l'obbligo di anticiparle versando alla Tesoreria regionale le somme a tal fine provvisoriamente determinate dalla Giunta regionale. L'ammontare definitivo di tale spesa è accertato dopo il collaudo e comunicato ai richiedenti, curando l'esazione di quanto ancora dovuto o la restituzione della eccedenza.

     L'autorizzazione può essere revocata qualora il titolare, entro 120 giorni dal ricevimento di apposita diffida da parte della Regione, non abbia provveduto ad adempiere agli obblighi stabiliti nel provvedimento autorizzativo: in tal caso le opere eventualmente eseguite, sono demolite, anche mediante esecuzione d'ufficio, a spese del titolare

dell'autorizzazione.

 

     Art. 6. Concessione edilizia e varianti urbanistiche. La costruzione di opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche è subordinata alla concessione edilizia prevista dall'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, rilasciata ai sensi dell'art. 9, lettera f) della medesima.

     Le opere edilizie relative alle cabine di trasformazione per l'alimentazione della rete di distribuzione all'utenza non vengono computate nel calcolo dell'edificabilità consentita.

     Nel caso in cui l'area individuata per l'insediamento delle opere edilizie di cui ai precedenti commi non abbia conforme destinazione nello strumento urbanistico vigente e per l'impianto sia richiesta o prevista la dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità dei lavori, il Comune interpellato ai sensi del quinto comma del precedente articolo 3, si pronuncia sulla localizzazione dell'opera con deliberazione consiliare entro lo stesso termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda di cui al terzo comma dell'art. 4 della presente legge e trascorso infruttuosamente tale termine il parere si intende favorevole.

     Il provvedimento di autorizzazione della Giunta regionale, nel caso di cui al precedente comma, deve essere preceduto dal parere della Commissione tecnico-amministrativa di cui alla legge regionale 9 maggio 1977, n. 20, determina la localizzazione in via definitiva delle opere e costituisce variante allo strumento urbanistico vigente.

 

     Art. 7. Autorizzazione provvisoria. Nei casi di urgenza motivata, l'autorizzazione provvisoria prevista dall'articolo 113 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, è rilasciata dalla Giunta regionale nel rispetto delle disposizioni del precedente articolo 3.

     La cauzione prescritta dall'ultimo comma del precitato articolo 113 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 deve essere depositata presso la Tesoreria regionale, nella misura stabilita dalla Giunta regionale.

     L'ENEL e le Aziende municipalizzate sono esonerate dal prestare la cauzione; i depositi cauzionali già prestati dall'ENEL, dalle Aziende municipalizzate o loro danti causa, a garanzia di autorizzazioni provvisorie o definitive, sono svincolati a favore dell'Ente medesimo.

     L'autorizzazione provvisoria ha la durata di anni tre dalla data del relativo provvedimento autorizzativo e potrà essere prorogata, a richiesta, per un anno allorché particolari esigenze tecniche e amministrative abbiano ritardato l'entrata in esercizio nell'impianto.

 

     Art. 8. Procedura abbreviata. Sono omesse le fasi istruttorie di cui al precedente art. 4 qualora i richiedenti l'autorizzazione producano, oltre gli allegati progettuali, l'autorizzazione o l'assenso delle Amministrazioni ed Enti di cui al quinto comma del precedente art. 3 nonché dichiarazione di consenso dei proprietari interessati all'opera.

 

     Art. 9. Pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità. Con il provvedimento di autorizzazione sono dichiarate, a richiesta, la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità per tutti i lavori e le opere occorrenti alla costruzione ed all'esercizio degli impianti indicati al precedente articolo 3 comma primo e per quanto altro necessario all'occupazione delle zone interessate dagli impianti stessi.

     Ove i termini previsti dalla dichiarazione di pubblica utilità non possano essere osservati per cause di forza maggiore o per altre cause indipendenti dalla volontà del titolare dell'autorizzazione, potranno essere prorogati senza l'obbligo di ripubblicazione della relativa istanza.

 

     Art. 10. Obblighi conseguenti all'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione prevista dalla presente legge, nella costruzione e nell'esercizio degli impianti è tenuto ad adottare, sotto la propria responsabilità, tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti.

     Prima di mettere in tensione l'impianto, il titolare

dell'autorizzazione ha l'obbligo di effettuare la verifica.

 

     Art. 11. Collaudo di linee elettriche e relative opere accessorie. Tutti gli elettrodotti sono soggetti a collaudo ad eccezione di quelli con tensione inferiore a 30.000 Volt, costruiti dall'ENEL o da Aziende municipalizzate, per i quali sarà redatto un certificato di regolare esecuzione a cura del proprietario dell'impianto, da inviare alla Regione ai fini dell'ottenimento del provvedimento definitivo di autorizzazione.

     In sede di collaudo debbono accertarsi:

     a) l'ultimazione dei lavori;

     b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;

     c) la conformità e la rispondenza delle opere al progetto ed alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;

     d) l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dalla autorizzazione stessa;

     e) l'adozione delle misure di cui al precedente art. 10.

     Qualora le linee elettriche e relative opere accessorie siano state costruite con l'impiego di materiali, strutture ed opere conformi a modelli unificati già sottoposti a verifica e collaudo di tipo, secondo quanto previsto dal D.P.R. 21 giugno 1968, n. 1062, gli accertamenti di cui al precedente comma secondo, lettere b), c) ed e) sono sostituiti da un attestato dell'esercente in tal senso.

     Il collaudo viene concluso con la redazione di un certificato dal quale risulti il buon esito di quanto previsto dai precedenti secondo e terzo comma.

     La nomina del collaudatore viene effettuata in applicazione della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 70.

 

     Art. 12. Attraversamento di beni demaniali ed interferenze con opere pubbliche. Per l'esecuzione dei lavori di costruzione e di manutenzione dei tratti di linea che attraversano zone dichiarate militarmente importanti, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali zone demaniali, lacuali, strade pubbliche, ferrovie, tramvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche costruite dall'Amministrazione delle F.S. a servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, linee elettriche dell'ENEL o di altri Enti pubblici, o che debbano avvicinarsi a tali linee o ad impianti radiotelegrafici o radiotelefonici di Stato o che debbano attraversare altre opere pubbliche od appoggiarsi ad esse, l'esercente deve convenire con le Amministrazioni e gli Enti interessati le modalità di esecuzione sia dei lavori di costruzione sia di quelli di manutenzione.

     Restano salve le disposizioni che disciplinano le servitù militari ed aeronautiche per i tratti di linea che attraversano zone soggette a quelle servitù.

 

     Art. 13. Amovibilità ed inamovibilità degli elettrodotti. Le linee elettriche a tensione inferiore a 130.000 Volt si considerano tutte soggette a spostamento, salvo che, a seguito della presentazione di un'apposita istanza da parte del richiedente ed in considerazione della mancanza di percorsi alternativi o della sussistenza di particolari ragioni di interesse pubblico, non siano espressamente dichiarate inamovibili nel provvedimento di autorizzazione.

     Le linee elettriche a tensione uguale o superiore a 130.000 Volt autorizzate ai sensi della presente legge, sono inamovibili, fatto salvo il disposto del successivo art. 17 primo comma.

     Gli esercenti che debbano provvedere allo spostamento di un elettrodotto, ai sensi dell'art. 122 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, possono richiedere l'autorizzazione provvisoria di cui al precedente art. 7.

 

     Art. 14. Asservimento definitivo ed occupazioni in via d'urgenza. 1. Il titolare dell'autorizzazione presenta al comune territorialmente competente i piani particolareggiati dei tratti di linea, rispetto ai quali è necessario procedere alla occupazione d'urgenza, composti da:

     a) decreto di autorizzazione provvisoria alla costruzione della linea;

     b) planimetria catastale contenente i riferimenti atti a consentire l'accertamento della rispondenza dei tratti di impianti interessati dall'asservimento e riportanti l'indicazione delle aree da asservire al tracciato autorizzato;

     c) l'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali degli immobili da asservire.

     2. L'occupazione delle aree da asservire è disposta dal comune territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione, con l'osservanza dell'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

     3. La procedura espropriativa è disciplinata dalla legge 22 ottobre 1981, n. 865 e successive modifiche e integrazioni, mentre gli importi degli indennizzi sono determinati secondo quanto previsto dall'art. 15.

     4. I provvedimenti, oltre che notificati, sono pubblicati e, ove occorra, registrati e trascritti a cura del titolare dell'autorizzazione [3].

 

     Art. 15. Determinazioni delle indennità. L'indennità per l'imposizione delle servitù di elettrodotto da corrispondersi in base all'art. 123 del TU. 11 dicembre 1933, n. 1775, fermo restando il diritto di risarcimento dei danni nelle ipotesi previste al quinto comma del suddetto art. 123, è commisurata:

     a) per le aree occupate dai basamenti dei sostegni e da cabine o altre costruzioni, aumentate ove occorra da adeguata zona di rispetto al valore totale;

     b) per la striscia di terreno necessaria al transito per il servizio di controllo delle condutture, della larghezza di metri uno e di lunghezza pari alla percorrenza dell'elettrodotto misurata lungo il suo asse, ad un quarto del valore;

     c) per le fasce laterali, diminuite delle aree già calcolate in a) e b), a un ventesimo se la servitù interessa terreno sterile, incolto e pascolo; un decimo se la servitù interessa terreno seminativo, orto, vigneto, uliveto, frutteto o comunque terreni con colture compatibili con la linea. Nel caso di bosco alto fusto, dovendosi procedere al taglio dello stesso per la larghezza della striscia da asservire e ridurre quindi tale striscia ad incolto, si calcolerà la differenza di valore fra il bosco e l'incolto per l'intera striscia da osservare, e a tale differenza si aggiungerà la quota relativa alla servitù sull'incolto.

     Il valore dei terreni è determinato agli effetti di cui al precedente comma, ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni.

     Il calcolo condotto come indicato nel comma primo punti a), b) e c) determina il valore della indennità da corrispondere al concedente per servitù amovibile e nel caso di servitù inamovibile il valore di cui sopra è aumentato del 50 per cento.

 

     Art. 16. Indennità a Regioni, Province, Comuni. Per le servitù costituite sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile della Regione, delle Province e dei Comuni, la corresponsione dell'indennità di cui al precedente art. 15 è sostituita dal pagamento di un canone o delle tasse previste dalle vigenti norme sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche.

     Per i beni del patrimonio disponibile è facoltà della Regione, delle Province e dei Comuni di chiedere la corresponsione del canone anziché l'indennità determinata secondo i criteri di cui al precedente art. 15.

     Il pagamento dei canoni e delle tasse previsti dal presente articolo non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 123, quinto comma, del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775.

 

     Art. 17. Modifiche delle opere elettriche per ragioni di pubblico interesse. La Giunta regionale può ordinare lo spostamento o la modifica di linee elettriche autorizzate ai sensi della presente legge quando ciò si renda necessario per l'esecuzione di opere o lavori pubblici o di pubblica utilità che abbiano ottenuto la dichiarazione di urgenza e di indifferibilità.

     L'esercente ha diritto al rimborso, da parte di chi richiede lo spostamento o la modifica occorsa per effettuare i relativi lavori.

 

     Art. 18. Norma transitoria. I proprietari degli impianti aventi tensione di esercizio inferiore a 30.000 Volt già in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione definitiva, entro due anni dalla data predetta devono chiedere l'autorizzazione alla Giunta regionale presentando alla Regione una apposita istanza corredata da:

     - un elenco degli impianti da una corografia del loro tracciato in scala 1:25.000;

     - una relazione sottoscritta sotto la propria responsabilità da un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale, con la quale questo ultimo descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti ed attesta la loro rispondenza alle norme vigenti in materia.

     La Giunta regionale approva l'elenco degli impianti relativi e provvede alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'approvazione dell'elenco suddetto equivale all'autorizzazione definitiva prevista dalla presente legge, fermi restando gli obblighi già assunti dal richiedente verso le amministrazioni pubbliche interessate.

     Le autorizzazioni provvisorie rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge sono prorogate di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Per gli impianti fino a 30.000 Volt autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, che non siano di proprietà dell'ENEL o di Aziende municipalizzate e che siano in esercizio da almeno tre anni, il certificato di collaudo previsto dall'art. 11, comma quarto, viene redatto dietro presentazione della dichiarazione dell'esercente che l'impianto non ha presentato anomalie, difetti e vizi dalla sua entrata in esercizio, nè ha dato origine a contestazione da parte di terzi.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 271 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1.

[1] Comma così modificato con l'art. 1 della L.R. 17 aprile 1990, n. 20.

[1] Comma così modificato con l'art. 1 della L.R. 17 aprile 1990, n. 20.

[2] Comma così modificato con l'art. 2 della L.R. 17 aprile 1990, n. 20.

[3] Articolo così sostituito con l'art. 3 della L.R. 17 aprile 1990, n. 20.