§ 3.5.66 - L.R. 16 febbraio 1998, n. 5.
Norme per la disciplina dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 turismo e industria alberghiera
Data:16/02/1998
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Definizione).
Art. 2.  (Autorizzazione all'apertura).
Art. 3.  (Requisiti del titolare).
Art. 4.  (Istanza di autorizzazione all'apertura).
Art. 5.  (Istruttoria delle istanze).
Art. 6.  (Requisiti strutturali).
Art. 7.  (Chiusura temporanea).
Art. 8.  (Diniego dell'autorizzazione).
Art. 9.  (Agenzie straniere).
Art. 10.  (Elenco regionale delle agenzie di viaggio e turismo).
Art. 11.  (Garanzia assicurativa).
Art. 12.  (Deposito cauzionale).
Art. 13.  (Tassa sulla concessione regionale).
Art. 14.  (Contratto di vendita dei pacchetti turistici).
Art. 15.  (Programmi di viaggio).
Art. 16.  (Associazioni senza scopo di lucro).
Art. 17.  (Organizzazione di viaggi in forma non professionale).
Art. 18.  (Vigilanza).
Art. 19.  (Sospensione e revoca dell'autorizzazione).
Art. 20.  (Sanzioni).
Art. 21.  (Definizione).
Art. 22.  (Accertamento dell'idoneità professionale).
Art. 23.  (Requisiti di ammissione all'esame abilitante).
Art. 24.  (Prove d'esame).
Art. 25.  (Attestato di abilitazione all'esercizio della professione).
Art. 26.  (Elenco regionale).
Art. 27.  (Commissione d'esame).
Art. 28.  (Norma transitoria).
Art. 29.  (Modificazioni della legge regionale 4 luglio 1988, n. 19).
Art. 30.  (Abrogazioni).


§ 3.5.66 - L.R. 16 febbraio 1998, n. 5. [1]

Norme per la disciplina dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.

(B.U. 25 febbraio 1998, n. 15 - S.O. n. 1).

 

TITOLO I

DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEL TURISMO

 

Art. 1. (Definizione).

     1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano in via esclusiva attività di organizzazione, produzione, intermediazione e vendita di viaggi, soggiorni e crociere per singole persone o gruppi, curandone la diffusione al pubblico con la fornitura dei servizi connessi di accoglienza e assistenza ai turisti. Compete altresì alle agenzie di viaggio l'esercizio dell'attività specializzata nell'organizzazione, produzione e diffusione dell'offerta volta all'incentivazione dei flussi turistici verso l'Umbria.

     2. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 1 le agenzie stipulano contratti ai sensi della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.), ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché in conformità al decreto legislativo 17 marzo 1995, n 111, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso».

     3. Le agenzie di viaggio e turismo possono fornire i seguenti servizi connessi di accoglienza e assistenza al turista:

     a) organizzazione e realizzazione di gite, escursioni individuali o collettive e visite guidate con ogni mezzo di trasporto e con personale abilitato ai sensi della normativa vigente;

     b) emissione e vendita di biglietti di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo e aereo, previo conseguimento delle necessarie autorizzazioni;

     c) informazione e assistenza ai propri clienti e accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;

     d) prenotazione di servizi di ristorazione, di soggiorno in strutture ricettive e vendita di buoni di credito per detti servizi;

     e) assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;

     f) prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;

     g) operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze di garanzia ai viaggiatori e per danni alle cose trasportate;

     h) prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere, musei e gallerie e manifestazioni;

     i) rilascio e pagamento di assegni turistici, assegni circolari e altri titoli di credito per viaggiatori e di lettere di credito.

     4. Le agenzie di viaggio e turismo possono svolgere attività di organizzazione e gestione di iniziative convegnistiche e congressuali, seminari, simposi, conferenze, fiere e mostre, purché nella loro struttura aziendale operino soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di organizzatore professionale di congressi.

     5. Le filiali delle agenzie di viaggio e turismo svolgono esclusivamente le seguenti attività:

     a) intermediazione nelle vendite dirette al pubblico di viaggi, soggiorni e crociere organizzati da altre agenzie;

     b) informazione e assistenza ai propri clienti e accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;

     c) prenotazione di servizi di ristorazione, di soggiorno in strutture ricettive e vendita di buoni di credito per detti servizi;

     d) assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;

     e) prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;

     f) operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze di garanzia ai viaggiatori e per danni alle cose trasportate;

     g) prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere, musei e gallerie, manifestazioni.

 

     Art. 2. (Autorizzazione all'apertura).

     1. L'attività di agenzia di viaggio e turismo è esercitata nella forma di impresa individuale o associata ai sensi degli artt. 2082 e 2083 del codice civile.

     2. L'apertura di un'agenzia di viaggio e turismo e l'esercizio delle relative attività sono soggetti ad autorizzazione rilasciata con decreto del Presidente della Giunta regionale previa conforme deliberazione della Giunta stessa.

     3. Per il rilascio dell'autorizzazione la Giunta regionale tiene conto della necessaria articolazione delle agenzie di viaggio e delle loro filiali sul territorio regionale, nonché della loro potenzialità a favorire lo sviluppo turistico. A tal fine la Giunta regionale adotta specifici criteri, previo parere della commissione consiliare competente.

     4. L'apertura di filiali di agenzie principali aventi sede nella regione Umbria è soggetta a preventiva comunicazione alla Giunta regionale, che rilascia la presa d'atto, previa verifica dei requisiti strutturali di cui all'art. 6.

     5. L’apertura nel territorio regionale di filiali di agenzie principali aventi sede in altra regione italiana o stato dell’Unione europea è soggetta alla preventiva comunicazione alla Regione dell’Umbria. Alla comunicazione devono essere allegati copia dell’autorizzazione dell’agenzia principale e della polizza assicurativa di cui all’art. 11 [2].

     5 bis. Dal giorno successivo all’invio della comunicazione alla Regione l’attività di filiale può essere avviata. La Regione entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione verifica il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6. Il Servizio competente della Giunta regionale dà comunicazione entro lo stesso termine dell’avvenuta presa d’atto dell’apertura della filiale all’agenzia interessata, all’ente che ha rilasciato l’autorizzazione dell’agenzia principale e al Ministero delle attività produttive - Dipartimento del turismo [3].

     5 ter. Nell’ipotesi in cui la verifica dia esito negativo, il diniego di presa d’atto è formalmente comunicato entro il termine di cui al comma 5bis alla agenzia interessata e comporta il divieto alla prosecuzione dell’attività di filiale [4].

     6. Qualsiasi mutamento della situazione originaria, sulla cui base è stata rilasciata l'autorizzazione all'apertura, è sottoposto a preventiva autorizzazione della Giunta regionale. Va effettuata comunicazione alla Giunta regionale in caso di:

     a) variazione della titolarità a seguito di modifica del legale rappresentante;

     b) sostituzione del direttore tecnico, cui va allegata la documentazione di cui all'art. 5 comma 2, lett. d).

     6 bis. Qualsiasi mutamento della situazione originaria dell’agenzia principale avente sede in altra regione italiana o stato dell’Unione europea che ha aperto una filiale nella regione deve essere comunicato dal legale rappresentante, unitamente alla copia degli atti autorizzatori, al Servizio competente della Giunta regionale, ai fini della verifica di cui al presente articolo [5].

 

     Art. 3. (Requisiti del titolare).

     1. Chiunque intenda esercitare l'attività di agenzia di viaggio e turismo, a titolo di impresa individuale o in qualità di legale rappresentante di una società, deve fornire idonea certificazione del possesso dei necessari requisiti di onorabilità e capacità finanziaria, di cui ai successivi commi, nonché di conoscenze e attitudini generali all'esercizio dell'attività stessa.

     2. Il titolare o il legale rappresentante della società deve produrre idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, nonché la seguente documentazione:

     a) certificato di cittadinanza di un paese dell'Unione europea o altro documento di riconoscimento in corso di validità;

     b) atto costitutivo della società, statuto e certificato di iscrizione nel registro delle imprese della Camera di commercio;

     c) certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti estesi, in caso di società, anche agli amministratori della stessa;

     d) certificato del Tribunale attestante che, nei confronti degli amministratori della società, non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali;

     e) certificato di iscrizione al registro esercenti commercio - sezione speciale delle imprese turistiche.

     3. La gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo e delle sue filiali compete al titolare che dimostri di essere in possesso dei requisiti di conoscenza e attitudini professionali all'esercizio dell'attività di cui all'art. 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, attuativo della direttiva CEE n. 82/470, conseguiti presso un'agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea.

     4. Ai fini di cui al comma 3, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo n. 392/91, la competente Camera di commercio rilascia i certificati attestanti la natura e la durata delle attività svolte.

     5. Qualora il titolare non sia in possesso dei predetti requisiti o se, pur in possesso degli stessi, egli non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell'agenzia, la gestione tecnica va affidata ad un direttore tecnico abilitato, iscritto nell'elenco regionale ai sensi dell'art. 21 e seguenti.

 

     Art. 4. (Istanza di autorizzazione all'apertura).

     1. L'istanza diretta ad ottenere l'autorizzazione è presentata alla Giunta regionale e deve specificare:

     a) le complete generalità e la cittadinanza del titolare persona fisica ovvero, per le società, la denominazione e la ragione sociale, la sede della società nonché le complete generalità e la cittadinanza del legale rappresentante della stessa;

     b) l'ubicazione, le caratteristiche dei locali in cui si intende condurre l'impresa e la loro destinazione d'uso ad attività commerciale;

     c) la denominazione prescelta e altre in subordine, per la istituenda agenzia;

     d) le complete generalità della persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia.

     2. Le filiali di una agenzia di viaggio e turismo mantengono, per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia stessa, la loro destinazione e non possono essere trasformate in agenzie di viaggio e turismo autonome. Sono altresì soggette a tutti i provvedimenti adottati nei confronti dell'agenzia da cui dipendono.

 

     Art. 5. (Istruttoria delle istanze).

     1. La competente struttura della Giunta regionale svolge l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura delle agenzie di viaggio e turismo, verificando la regolarità dell'istanza, la completezza e congruità della documentazione allegata. Provvede inoltre a verificare che la denominazione prescelta nella istanza di autorizzazione non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti nel territorio nazionale o comunque tale da ingenerare confusione. Non può essere adottata la denominazione di località, di comuni e regioni italiane [6].

     2. La Giunta regionale delibera l'autorizzazione all'apertura subordinando l'emissione del decreto di cui al comma 4 alla produzione della seguente documentazione:

     [a) attestazione del versamento della tassa di concessione regionale] [7];

     b) copia della polizza assicurativa di cui all'art. 11;

     [c) costituzione del deposito cauzionale nella misura di lire 200.000.000] [8];

     d) copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, comunque di durata non inferiore ad un anno e documentazione attestante l'adempimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali o in alternativa, copia degli atti societari dai quali risultino la qualità di socio e la delega per l'assunzione del direttore tecnico dell'agenzia;

     e) per gli aderenti alle associazioni di categoria, la documentazione di cui alla lettera b) può essere sostituita dall'adesione a fondi di garanzia appositamente costituiti e facenti capo alle associazioni stesse [9].

     3. Trascorso inutilmente il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta della documentazione di cui al comma 2, l'autorizzazione si intende decaduta.

     4. Il Presidente della Giunta regionale emette il decreto di autorizzazione all'esercizio dell'attività, previa conforme deliberazione di cui al comma 2.

     5. Decorsi tre mesi dalla data di emissione del decreto del Presidente della Giunta regionale senza che il titolare abbia comunicato l'inizio dell'attività, l'autorizzazione all'apertura decade di diritto.

 

     Art. 6. (Requisiti strutturali).

     1. Le agenzie di viaggio e turismo devono esporre, in maniera visibile, il segno distintivo dell'agenzia, indicare l'esatta denominazione della stessa ed avere locali indipendenti e destinati esclusivamente alla specifica attività.

     2. I requisiti strutturali di cui al presente articolo, nonché quelli previsti all'art. 4, comma 1, lett. b) devono essere posseduti anche dalle filiali.

 

     Art. 7. (Chiusura temporanea).

     1. Il titolare dell'autorizzazione che intende procedere alla chiusura temporanea dell'agenzia, per un periodo non superiore a tre mesi, deve darne tempestiva comunicazione alla Giunta regionale indicando i motivi e la durata della chiusura.

 

     Art. 8. (Diniego dell'autorizzazione).

     1. L'autorizzazione è subordinata al nulla-osta della competente autorità di pubblica sicurezza per quanto attiene all'accertamento, in capo al titolare persona fisica, o in caso di società, al legale rappresentante e agli amministratori, del possesso dei requisiti di cui agli artt. 10 e 11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.

     2. L'istanza di autorizzazione non può essere accolta qualora il titolare persona fisica o, in caso di società, il legale rappresentante e gli amministratori siano stati assoggettati a sanzioni amministrative per lo svolgimento di attività abusiva di agenzia di viaggio e turismo. In tal caso il procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione rimane sospeso sino alla definitiva esecutività dell'ordinanza-ingiunzione o alla sua archiviazione.

 

     Art. 9. (Agenzie straniere).

     1. Il nulla osta per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio a persone fisiche o giuridiche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea è di competenza dello Stato, sentita la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 10. (Elenco regionale delle agenzie di viaggio e turismo).

     1. Le agenzie di viaggio e turismo e le rispettive filiali sono iscritte nell'elenco regionale istituito presso la Giunta regionale.

     2. L'elenco è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.

 

     Art. 11. (Garanzia assicurativa).

     1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare entro il termine fissato ai sensi dell'art. 5, comma 3, un'assicurazione per un massimale minimo di 4 miliardi a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi e per il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 111/95.

     1 bis. Nell’ipotesi di apertura nel territorio regionale di filiali di agenzie principali aventi sede in altra regione italiana o stato dell’Unione europea, l’importo assicurativo non può essere inferiore a quello di cui al comma 1 [10].

     2. Le agenzie di viaggio e turismo inviano annualmente alla Giunta regionale la documentazione comprovante la copertura assicurativa dell'attività autorizzata.

     2 bis. Le associazioni di categoria provvedono a notificare annualmente al Servizio competente della Giunta regionale il rinnovo dell’iscrizione annuale dei propri associati al fondo di cui all’articolo 5, comma 2, lettera e) della L.R. n. 5/1998 [11].

 

     Art. 12. (Deposito cauzionale). [12]

     [1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a costituire presso la Tesoreria regionale un deposito cauzionale nella misura di lire 200.000.000.

     2. Il deposito è costituito da polizza fidejussoria bancaria o assicurativa irrevocabile. Gli aderenti alle associazioni di categoria, in luogo del deposito di cui al comma 1, possono produrre attestazione dell'iscrizione e del versamento della propria quota ad un eventuale fondo di garanzia collettiva facente capo all'associazione stessa. L'iscrizione al fondo ricomprende anche le garanzie assicurative di responsabilità civile. Le associazioni di categoria provvedono a notificare annualmente alla Giunta regionale il rinnovo dell'iscrizione annuale dei propri associati al fondo.

     3. Il deposito può essere utilizzato, previa deliberazione della Giunta regionale:

     a) a garanzia del mancato pagamento della tassa sulle concessioni regionali;

     b) in caso di mancata corresponsione di sanzioni amministrative pecuniarie a seguito di ordinanze-ingiunzioni di pagamento esecutive.

     4. Il deposito cauzionale, qualora sia stato ridotto nella sua consistenza per i casi di utilizzazione di cui al comma 3, è reintegrato nel suo importo originario entro sessanta giorni pena la decadenza dell'autorizzazione.

     5. Il deposito cauzionale è vincolato per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia. Lo svincolo, su istanza dell'interessato o dell'istituto bancario o della compagnia assicuratrice a seguito di cessazione dell'attività, può essere disposto dalla Giunta regionale, previo accertamento dell'insussistenza delle fattispecie di cui al comma 3.]

 

     Art. 13. (Tassa sulla concessione regionale). [13]

     [1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute al versamento della tassa sulla concessione regionale nella misura annualmente prevista dalla normativa vigente al momento del rilascio dell'autorizzazione all'apertura e in ogni caso di variazione della titolarità originaria.

     2. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute, entro il 31 gennaio di ogni anno, al versamento della tassa di concessione annuale.]

 

     Art. 14. (Contratto di vendita dei pacchetti turistici).

     1. La vendita dei pacchetti turistici deve avvenire mediante contratti redatti in forma scritta, con le modalità e gli elementi di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 111/95 e gli estremi della garanzia assicurativa di responsabilità civile.

     2. Nei contratti di viaggio devono essere riportate le condizioni generali di cui agli artt. 10, 11, 12, 13 e 14 del D.Lgs. n. 111/95.

 

     Art. 15. (Programmi di viaggio).

     1. I programmi di viaggio venduti od offerti in vendita sul territorio regionale da parte delle agenzie di viaggio e turismo sono assoggettati alla disciplina di cui al D.Lgs. 111/95.

     2. Il programma è posto a disposizione dei consumatori e la Giunta regionale può richiedere copia dello stesso ai fini di vigilare sui corretti adempimenti prescritti.

 

     Art. 16. (Associazioni senza scopo di lucro).

     1. E' istituito presso la Giunta regionale l'elenco delle associazioni nazionali senza scopo di lucro con rappresentanza sul territorio regionale, costituite per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, che svolgono le attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni a favore dei propri associati o appartenenti.

     2. Possono chiedere l'iscrizione all'elenco le associazioni che posseggono i seguenti requisiti:

     a) numero dei soci non inferiore a diecimila;

     b) presenza organizzata in almeno due regioni;

     c) costituzione e continuità operativa dell'associazione da almeno tre anni;

     d) assenza di qualsiasi fine di lucro negli scopi sociali e statutari, nonché di ogni forma di dipendenza da soggetti ed organismi esercenti attività imprenditoriale;

     e) organizzazione e funzionamento dell'associazione secondo criteri di democraticità.

     3. Le associazioni che intendono essere iscritte nell'elenco devono presentare domanda alla Giunta regionale, indicando la sede legale dell'associazione e le generalità del legale rappresentante della stessa.

     4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

     a) certificato di cittadinanza e di residenza certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del rappresentante legale dell'associazione;

     b) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

     c) atto sostitutivo di notorietà a firma del legale rappresentante dell'associazione, nel quale sia espressamente indicato il possesso dei requisiti di cui al comma 2;

     d) polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività nell'osservanza delle disposizioni previste in materia per un massimale minimo di 4 miliardi. Annualmente va inviata la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio.

     5. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 1 sono autorizzate a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 111/95 e nella convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio approvata con legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

     6. Il legale rappresentante delle associazioni iscritte nell'elenco è tenuto a trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno alla Giunta regionale:

     a) una relazione contenente il programma di attività realizzato nell'anno trascorso e quello che si intende svolgere nell'anno successivo nonché ogni variazione intervenuta rispetto ai requisiti di cui al comma 2;

     b) l'elenco aggiornato degli associati.

     7. Le associazioni iscritte nell'elenco devono indicare, con apposita insegna posta all'ingresso degli uffici che le attività organizzate sono riservate ai soli soci dell'associazione.

     8. Gli opuscoli informativi concernenti i pacchetti turistici o i viaggi di qualsiasi natura devono essere redatti in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 del D.Lgs. 111/1995 e diffusi esclusivamente in ambito associativo.

     9. Le associazioni di cui al presente articolo possono operare anche tramite proprie articolazioni territoriali, fermo restando l'obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 4, lett. d).

     10. Con decreto del Presidente della Giunta regionale fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 20, si provvede a cancellare l'associazione dall'elenco in caso di reiterate irregolarità nello svolgimento delle attività. La reiscrizione all'elenco non può avvenire prima di un anno.

 

     Art. 17. (Organizzazione di viaggi in forma non professionale).

     1. Gli enti le associazioni, i sodalizi ed i comitati formalmente costituiti aventi finalità politiche, culturali religiose, sportive, sociali ed ambientali possono occasionalmente effettuare senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati o appartenenti, viaggi, purché la durata degli stessi non superi le 24 ore.

     2. I viaggi organizzati dai soggetti di cui al comma 1 devono essere preventivamente comunicati alla Giunta regionale e sono subordinati alla stipula da parte del soggetto organizzatore di polizze assicurative.

     3. Non sono soggette alle norme della presente legge:

     a) le attività istituzionali svolte dagli enti locali in favore di anziani, minori e disabili;

     b) i viaggi e soggiorni di durata non superiore alle 48 ore organizzati dagli istituti scolastici nell'ambito della programmazione annuale della rispettiva attività didattica.

 

     Art. 18. (Vigilanza).

     1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività disciplinata dalla presente legge sono delegate ai Comuni.

     2. L'attività di vigilanza viene espletata con l'ausilio degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, degli organi di polizia locale e degli agenti giurati all'uopo incaricati dalla Regione, con l'osservanza delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15.

     3. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti ai Comuni, quale corrispettivo dell'espletamento delle funzioni di cui al comma 1.

 

     Art. 19. (Sospensione e revoca dell'autorizzazione).

     1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 20, è disposta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a tre mesi nei seguenti casi:

     a) cambio della titolarità dell'agenzia e trasferimento della sede senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale;

     b) venir meno dei requisiti strutturali della sede;

     c) mancata sostituzione del titolare o del direttore tecnico per un periodo superiore a tre mesi;

     d) mancata comunicazione dell'apertura di una filiale, della chiusura temporanea per il periodo consentito o della sostituzione del direttore tecnico;

     [e) mancata integrazione del deposito cauzionale di cui al comma 4 dell'art. 12] [14];

     f) mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 2 dell'art. 11, previa diffida ad adempiere.

     2. Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione fissa il termine perentorio entro il quale i requisiti mancanti devono essere reintegrati e le irregolarità sanate, pena la revoca dell'autorizzazione.

     3. E' disposta l'immediata revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

     a) il venir meno dei requisiti soggettivi e professionali previsti per il rilascio dell'autorizzazione;

     b) chiusura temporanea dell'agenzia per un periodo superiore a 3 mesi.

 

     Art. 20. (Sanzioni).

     1. Chiunque intraprenda o svolga in forma continuativa od occasionale, eccettuati i casi previsti dall'art. 17, con ogni modalità o mezzo idoneo, anche senza scopo di lucro, le attività di cui all'art. 1 senza avere ottenuto le prescritte autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3.000.000 a lire 20.000.000.

     2. Le associazioni senza scopo di lucro che intraprendono o svolgono attività proprie dell'agenzia di viaggio senza il possesso dei requisiti o in violazione degli obblighi previsti dall'art. 16 sono soggette alla sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.

     3. L'agenzia di viaggio che usa una denominazione diversa da quella autorizzata è sottoposta alla sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.

     4. L'agenzia di viaggio che pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con la presente legge ovvero non rispetta il contenuto dei predetti programmi nell'esecuzione del contratto di viaggio è soggetta alla sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 6.000.000.

     4 bis. La mancata comunicazione di cui all’articolo 2, comma 5, nonché l’esercizio di attività di filiale di agenzia principale nell’ipotesi di diniego di presa d’atto di cui all’articolo 2, comma 5 ter, sono soggetti all’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa di cui al comma 1. Il Servizio competente della Giunta regionale con proprio provvedimento vieta la prosecuzione dell’attività di filiale nel caso di mancanza dei requisiti di cui all’art. 6, fatto salvo quanto previsto dall’art. 650 c.p. in caso di inosservanza del provvedimento [15].

 

TITOLO II

DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI DIRETTORE TECNICO

DI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO

 

     Art. 21. (Definizione).

     1. Il direttore tecnico cura la gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo, con assunzione delle relative responsabilità gestionali e operative a titolo esclusivo e continuativo. L'esclusività ricomprende anche il divieto di esercitare funzioni di gestore o dipendente di altre imprese turistiche.

 

     Art. 22. (Accertamento dell'idoneità professionale).

     1. L'esercizio della professione di direttore tecnico è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale, che si ottiene in alternativa:

     a) con il superamento di appositi esami abilitanti, da tenersi innanzi ad una commissione esaminatrice regionale, banditi dalla Giunta regionale;

     b) mediante l'attestazione del possesso dei requisiti di conoscenza e attitudini professionali all'esercizio dell'attività, di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 392/91 conseguiti presso un'agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea.

     2. Per il titolare dell'agenzia ed i dipendenti della stessa, il periodo di formazione professionale previsto dalle lett. b), c) e d) del comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. 392/91 può essere sostituito da un equivalente numero di anni di attività lavorativa presso un'agenzia di viaggi e turismo.

 

     Art. 23. (Requisiti di ammissione all'esame abilitante).

     1. Sono requisiti per l'ammissione all'esame abilitante:

     a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la propria posizione ai sensi del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39;

     b) godimento dei diritti civili e politici;

     c) età non inferiore agli anni diciotto;

     d) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o del diploma conseguito all'estero per il quale sia stata valutata l'equipollenza;

     e) idoneità fisica all'esercizio della professione;

     f) pagamento della somma di lire 150.000 prevista a titolo di concorso alle spese di effettuazione dell'esame, di cui alla legge regionale 1 aprile 1996, n. 8.

 

     Art. 24. (Prove d'esame).

     1. Le prove d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione consistono nell'effettuazione di una prova scritta e una prova orale, che vertono sulle seguenti materie:

     A) Prova scritta:

     1) tecnica di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;

     2) elementi di contabilità obbligatoria e facoltativa, bilancio e controllo gestionale;

     3) tecnica dei trasporti, biglietteria, documenti di viaggio e normativa valutaria;

     4) normativa e procedure per la predisposizione di viaggi individuali, di gruppo e di catalogo;

     5) tecniche di promozione e commercializzazione del prodotto turistico;

     B) Prova orale:

     1) materie oggetto della prova scritta;

     2) legislazione turistica e nozioni di diritto privato;

     3) elementi di legislazione del lavoro e di legislazione tributaria;

     4) geografia turistica;

     5) conversazione in lingua inglese;

     6) conversazione in una seconda lingua straniera compresa tra francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, arabo e giapponese.

 

     Art. 25. (Attestato di abilitazione all'esercizio della professione).

     1. La Giunta regionale, accertato l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati all'atto della presentazione della domanda, approva, con propria deliberazione, gli elenchi degli abilitati e rilascia i relativi attestati con l'indicazione delle lingue straniere per le quali è stato effettuato l'accertamento di idoneità.

     2. Ai fini del rilascio dell'attestato i candidati devono produrre la seguente documentazione:

     a) certificato di cittadinanza, italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea o altro documento di riconoscimento in corso di validità;

     b) certificato di residenza;

     c) certificato generale del casellario giudiziale;

     d) certificato di godimento dei diritti civili e politici;

     e) certificato di idoneità fisica all'esercizio della professione.

 

     Art. 26. (Elenco regionale).

     1. E' istituito presso la Giunta regionale l'elenco dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo residenti nella regione.

     2. Gli abilitati in altre regioni che intendono essere iscritti nell'elenco della Regione dell'Umbria presentano apposita istanza alla Giunta regionale, corredata dell'attestato di abilitazione, del certificato di residenza in un comune dell'Umbria e della documentazione attestante la non iscrizione o la cancellazione da altro elenco regionale.

     3. L'elenco regionale è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.

 

     Art. 27. (Commissione d'esame).

     1. La commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio della professione è così composta:

     a) il dirigente regionale preposto al turismo suo delegato, che la presiede;

     b) un esperto di legislazione turistica;

     c) due esperti delle materie di esame proprie della figura professionale;

     d) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni professionali o di categoria presenti a livello regionale; qualora la designazione non venga effettuata entro trenta giorni dalla richiesta, la Giunta regionale nomina un rappresentante dell'associazione maggiormente rappresentativa;

     e) membri aggiunti, esperti nelle lingue straniere oggetto d'esame.

     Funge da segretario della commissione un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla sesta.

     2. La commissione è nominata con deliberazione della Giunta regionale, rimane in carica tre anni, e i suoi membri possono essere confermati.

     3. Per le procedure d'esame si applicano le norme del regolamento regionale 12 luglio 1988, n. 21.

 

     Art. 28. (Norma transitoria).

     1. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali iscritte nell'elenco di cui alla L.R. 15 novembre 1985, n. 42, sono iscritte d'ufficio nell'elenco regionale delle agenzie di viaggio e turismo istituito dalla presente legge.

     2. I titolari delle agenzie di viaggio e turismo operanti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, che intendano assumere la gestione tecnica dell'agenzia rivolgono istanza alla Giunta regionale con l'attestazione del possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 3.

     3. Le agenzie di viaggio e turismo già operanti adeguano il deposito cauzionale di cui all'art. 11 della L.R. n. 42/85, all'importo di lire 200.000.000 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     4. Le agenzie di viaggio e turismo già operanti, aderenti ad una associazione di categoria, possono produrre l'attestazione dell'iscrizione al fondo di garanzia collettiva facente capo all'associazione stessa entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     5. I direttori tecnici già iscritti all'albo regionale di cui all'art. 7 della L.R. n. 42/85, sono iscritti d'ufficio nell'elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo.

 

     Art. 29. (Modificazioni della legge regionale 4 luglio 1988, n. 19). [16]

 

     Art. 30. (Abrogazioni).

     1. La L.R. 15 novembre 1985, n. 42 «Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo» è abrogata.


[1] Legge abrogata dall'art. 109 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 18.

[2] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 29 ottobre 2003, n. 19.

[3] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 29 ottobre 2003, n. 19.

[4] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 29 ottobre 2003, n. 19.

[5] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 29 ottobre 2003, n. 19.

[6] Comma così modificato dall'art. 38 della L.R. 2 marzo 1999, n. 3.

[7] Lettera abrogata dall’art. 2 della L.R. 29 ottobre 2003, n. 19.

[8] Lettera abrogata dall’art. 2 della L.R. 29 ottobre 2003, n. 19.

[9] Lettera così modificata dall’art. 2 della L.R. 29 ottobre 2003, n. 19.

[10] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 29 ottobre 2003, n. 19.

[11] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 29 ottobre 2003, n. 19.

[12] Articolo abrogato dall’art. 4 della L.R. 29 ottobre 2003, n. 19.

[13] Articolo abrogato dall’art. 5 della L.R. 29 ottobre 2003, n. 19.

[14] Lettera abrogata dall’art. 6 della L.R. 29 ottobre 2003, n. 19.

[15] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 29 ottobre 2003, n. 19.

[16] Il testo di modifica è riportato all'art. 5 della L.R. 4 luglio 1988, n. 19.