§ 3.5.81 - L.R. 29 ottobre 2003, n. 19.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 febbraio 1998, n. 5 - Norme per la disciplina dell’attività di agenzia di viaggio e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 turismo e industria alberghiera
Data:29/10/2003
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni ed integrazioni dell’art. 2)
Art. 2.  (Modificazione dell’art. 5)
Art. 3.  (Modificazioni e integrazioni dell’art. 11)
Art. 4.  (Abrogazione dell’art. 12)
Art. 5.  (Abrogazione dell’art. 13)
Art. 6.  (Modificazioni dell’art. 19)
Art. 7.  (Modificazioni e integrazioni dell’art. 20)
Art. 8.  (Norme transitorie)


§ 3.5.81 - L.R. 29 ottobre 2003, n. 19. [1]

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 febbraio 1998, n. 5 - Norme per la disciplina dell’attività di agenzia di viaggio e turismo.

(B.U. 12 novembre 2003, n. 47).

 

Art. 1. (Modificazioni ed integrazioni dell’art. 2)

     1. Il comma 5 dell’art. 2 della legge regionale 16 febbraio 1998, n. 5, è sostituito dal seguente:

     «5. L’apertura nel territorio regionale di filiali di agenzie principali aventi sede in altra regione italiana o stato dell’Unione europea è soggetta alla preventiva comunicazione alla Regione dell’Umbria. Alla comunicazione devono essere allegati copia dell’autorizzazione dell’agenzia principale e della polizza assicurativa di cui all’art. 11».

     2. Dopo il comma 5 dell’articolo 2 della L.R. n. 5/1998, sono aggiunti i seguenti:

     «5 bis. Dal giorno successivo all’invio della comunicazione alla Regione l’attività di filiale può essere avviata. La Regione entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione verifica il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6. Il Servizio competente della Giunta regionale dà comunicazione entro lo stesso termine dell’avvenuta presa d’atto dell’apertura della filiale all’agenzia interessata, all’ente che ha rilasciato l’autorizzazione dell’agenzia principale e al Ministero delle attività produttive - Dipartimento del turismo.

     5 ter. Nell’ipotesi in cui la verifica dia esito negativo, il diniego di presa d’atto è formalmente comunicato entro il termine di cui al comma 5bis alla agenzia interessata e comporta il divieto alla prosecuzione dell’attività di filiale».

     3. Dopo il comma 6 dell’articolo 2 della L.R. n. 5/1998 è aggiunto il seguente:

     «6 bis. Qualsiasi mutamento della situazione originaria dell’agenzia principale avente sede in altra regione italiana o stato dell’Unione europea che ha aperto una filiale nella regione deve essere comunicato dal legale rappresentante, unitamente alla copia degli atti autorizzatori, al Servizio competente della Giunta regionale, ai fini della verifica di cui al presente articolo.».

 

     Art. 2. (Modificazione dell’art. 5)

     1. Le lettere a), c) del comma 2 dell’articolo 5 della L.R. n. 5/1998 sono soppresse.

     2. All’articolo 5, comma 2, lettera e) della L.R. n. 5/1998, la locuzione «alle lett. b) e c)» è sostituita dalla «alla lettera b)».

 

     Art. 3. (Modificazioni e integrazioni dell’art. 11)

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della L.R. n. 5/1998 è aggiunto il seguente:

     «1 bis. Nell’ipotesi di apertura nel territorio regionale di filiali di agenzie principali aventi sede in altra regione italiana o stato dell’Unione europea, l’importo assicurativo non può essere inferiore a quello di cui al comma 1.».

     2. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della L.R. n. 5/1998 è aggiunto il seguente:

     «2 bis. Le associazioni di categoria provvedono a notificare annualmente al Servizio competente della Giunta regionale il rinnovo dell’iscrizione annuale dei propri associati al fondo di cui all’articolo 5, comma 2, lettera e) della L.R. n. 5/1998.».

 

     Art. 4. (Abrogazione dell’art. 12)

     1. L’articolo 12 della L.R. n. 5/1998 è abrogato.

 

     Art. 5. (Abrogazione dell’art. 13)

     1. L’articolo 13 della L.R. n. 5/1998 è abrogato.

 

     Art. 6. (Modificazioni dell’art. 19)

     1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 19 della L.R. n. 5/1998 è soppressa.

 

     Art. 7. (Modificazioni e integrazioni dell’art. 20)

     1. Dopo il comma 4 dell’articolo 20 della L.R. n. 5/1998 è aggiunto il seguente:

     «4 bis. La mancata comunicazione di cui all’articolo 2, comma 5, nonché l’esercizio di attività di filiale di agenzia principale nell’ipotesi di diniego di presa d’atto di cui all’articolo 2, comma 5 ter, sono soggetti all’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa di cui al comma 1. Il Servizio competente della Giunta regionale con proprio provvedimento vieta la prosecuzione dell’attività di filiale nel caso di mancanza dei requisiti di cui all’art. 6, fatto salvo quanto previsto dall’art. 650 c.p. in caso di inosservanza del provvedimento.».

 

     Art. 8. (Norme transitorie)

     1. La sanzione pecuniaria amministrativa relativa alla violazione dell’obbligo previsto dall’articolo 2, comma 5, della L.R. n. 5/1998 non si applica ai fatti già accertati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali, alla stessa data, non sono stati ancora emessi i provvedimenti finali.

     2. Le funzioni amministrative previste dalla L.R. n. 5/1998 devono intendersi trasferite alle province, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 29. Dette funzioni, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34, continuano ad essere esercitate dalla Regione sino all’effettivo trasferimento alle province delle risorse necessarie per l’esercizio delle stesse.


[1] Legge abrogata dall'art. 109 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 18.