§ 42.2.110 - Legge 25 marzo 1997, n. 68.
Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:25/03/1997
Numero:68


Sommario
Art. 1.  (Natura).
Art. 2.  (Funzioni).
Art. 3.  (Struttura organizzativa).
Art. 4.  (Organi).
Art. 5.  (Nomina, durata e compensi dei componenti degli organi).
Art. 6.  (Direttore generale).
Art. 7.  (Piano annuale).
Art. 8.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 9.  (Controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria).
Art. 10.  (Rapporto di lavoro).
Art. 11.  (Rappresentanza in Giudizio).
Art. 12.  (Norme transitorie e finali).


§ 42.2.110 - Legge 25 marzo 1997, n. 68. [1]

Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

(G.U. 27 marzo 1997, n. 72).

 

     Art. 1. (Natura).

     1. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) è un ente pubblico non economico ed è retto dalla presente legge, nonché da uno statuto deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il comitato consultivo, ed approvato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

     2. L'ICE ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del commercia con l'estero nella forma e nei limiti di cui alla presente legge.

 

          Art. 2. (Funzioni).

     1. L'ICE conforma la propria attività a principi di efficienza e di economicità ed ha il compito di promuovere e sviluppare il commercio con l'estero, nonché i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, segnatamente con riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese, singole o associate. Fornisce altresì servizi alle imprese estere volti a potenziare i rapporti con il mercato nazionale e concorre a promuovere gli investimenti esteri in Italia.

     2. Nello svolgimento delle sue funzioni l'ICE, operando in stretto raccordo con le regioni, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e i soggetti interessati, assicura i servizi di base di carattere istituzionale, nonché i servizi personalizzati e specializzati. A tale fine:

     a) cura lo studio sistematico delle caratteristiche e delle tendenze dei mercati esteri, nonché delle normative e degli standard qualitativi e di sicurezza vigenti, elaborandone i risultati e diffondendoli tra i soggetti pubblici e gli operatori interessati; coopera con le rappresentanze diplomatiche all'estero al fine di determinare le condizioni più favorevoli all'internazionalizzazione delle imprese italiane;

     b) sviluppa la promozione e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi italiani sui mercati internazionali, nonché l'immagine del prodotto italiano nel mondo, anche fornendo assistenza alle imprese italiane ed a quelle estere interessate agli scambi con l'Italia;

     c) offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale;

     d) promuove la formazione manageriale, professionale e tecnica dei quadri italiani e stranieri che operano per l'internazionalizzazione delle imprese. A questo fine può stipulare accordi o convenzioni con istituzioni scientifiche o professionali, pubbliche o private, italiane o estere;

     e) promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo, della distribuzione e del terziario al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali;

     f) fornisce servizi alle imprese estere che intendono operare in Italia, anche con investimenti diretti e accordi di collaborazione economica con imprese nazionali;

     g) effettua assistenza e consulenza alle aziende commerciali che operano nell'import e nell'export;

     h) promuove e assiste le aziende del settore agro-alimentare sui mercati esteri; [2]

     i) fornisce su richiesta, e d'intesa con le rappresentanze diplomatiche, il patrocinio alle iniziative promozionali all'estero che risultino coordinate con il piano annuale e con le altre iniziative non comprese nel piano;

     l) svolge ogni altra attività utile per il conseguimento delle sue finalità.

     3. I servizi personalizzati e specializzati sono prestati a pagamento secondo modalità determinate dal consiglio di amministrazione dell'ICE.

 

          Art. 3. (Struttura organizzativa).

     1. L'ICE ha la seguente articolazione:

     a) sede centrale;

     b) uffici periferici sul territorio nazionale, anche a carattere temporaneo, di norma con ambito non inferiore a quello regionale;

     c) unità operative all'estero, anche a carattere temporaneo, stabilite in base all'interesse dei mercati ed alle loro potenzialità per il sistema produttivo italiano.

     2. Per il miglior conseguimento dei fini istituzionali, anche in termini di razionalizzazione organizzativa, e per promuovere la collaborazione delle categorie e degli enti interessati, l'ICE può stipulare accordi o convenzioni, nonché costituire società con soggetti pubblici o privati e partecipare a società già esistenti. Con i medesimi accordi vengono definite: la dotazione di personale, compreso quello eventualmente confluito o distaccato dall'ICE, dopo aver definito i carichi di lavoro e la dotazione organica dell'ICE; le modalità organizzative, nonché quelle di acquisizione e gestione delle risorse.

     3. Nelle regioni dove esiste una pluralità di soggetti pubblici operanti nell'erogazione di servizi a supporto dell'internazionalizzazione, gli uffici periferici dell'ICE ed il relativo personale, a seguito di specifici accordi approvati dal Ministero vigilante, possono confluire in nuovi ambiti organizzativi regionali, promossi dalle regioni, anche in collaborazione con altri soggetti, destinati all'erogazione di servizi per i sistemi locali di impresa, secondo formule operative da definire nei singoli casi. In ogni caso, gli uffici periferici dell'ICE concorrono, nelle forme definite da specifiche convenzioni di durata quinquennale, all'attuazione dei programmi di internazionalizzazione delle imprese locali e di promozione degli scambi commerciali decisi dalle regioni.

     4. Le unità operative dell'ICE all'estero sono notificate nelle forme che gli Stati esteri richiedono per concedere lo status di Agenzia governativa e le conseguenti esenzioni fiscali anche per il personale che vi presta servizio. Ove necessario, il Ministero per gli affari esteri promuove a tal fine la stipula di specifici accordi o intese con gli Stati ospitanti le unità operative dell'ICE. In presenza di particolari situazioni il Ministero degli affari esteri può valutare l'opportunità di notificare come personale delle rappresentanze diplomatiche il personale di ruolo che presta servizio presso le unità operative dell'ICE all'estero senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. [3]

     4-bis. Le unità operative all'estero dipendono funzionalmente dalle rappresentanze diplomatiche italiane per quanto riguarda i rapporti intergovernativi e per le questioni aventi comunque rilevanza di politica estera [4] .

     5. Le unità operative all'estero operano in stretto collegamento con le rappresentanze diplomatiche italiane per il coordinamento delle attività promozionali svolte da altri enti pubblici o privati, nel quadro delle direttive di cui agli articoli 2 e 7.

 

          Art. 4. (Organi).

     1. Sono organi dell'ICE:

     a) il presidente;

     b) il consiglio di amministrazione;

     c) il collegio dei revisori;

     d) il comitato consultivo.

     2. Il presidente ha la rappresentanza dell'ICE, presiede e convoca il consiglio di amministrazione.

     3. Il consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da quattro membri:

     a) adotta il regolamento organico del personale ed il regolamento di contabilità;

     b) delibera lo statuto di cui all'articolo 1;

     c) approva i bilanci dell'ICE;

     d) delibera in merito al piano annuale di attività con proiezione triennale ed ai relativi adeguamenti;

     e) adonta direttive generali in ordine ai programmi esecutivi, all'espletamento delle funzioni ed alla contrattazione collettiva ed individuale di cui all'articolo 10;

     f) individua i servizi di base, da prestare gratuitamente, ed approva i corrispettivi dei servizi specializzati e personalizzati, nonché i criteri per la compartecipazione finanziaria dei terzi alle iniziative promozionali;

     g) delibera in ordine alla organizzazione dell'ICE' nonché alla istituzione e soppressione degli uffici in Italia e delle unità operative all'estero;

     h) delibera l'istituzione e verifica l'operato delle società di cui all'articolo 3, comma 2;

     i) adotta ogni altro provvedimento per l'attuazione dei fini previsti dalla presente legge.

     4. Nell'adottare il regolamento organico del personale e le delibere relative alla organizzazione il consiglio di amministrazione si adegua ai principi di cui al titolo I del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Le delibere di cui alle lettere a), c), g) e h) del comma 3 sono soggette all'approvazione del Ministro vigilante; per quelle di cui alla lettera g), limitatamente alle unità operative all'estero, occorre anche il concerto del Ministro degli affari esteri. Il Ministro vigilante approva le delibere di cui al presente comma o le restituisce con motivati rilievi per il riesame entro trenta giorni dalla data di ricezione; trascorso tale termine, le delibere non restituite si intendono approvate. Ove occorra il concerto di un altro Ministro, detto termine è elevato a quarantacinque giorni.

     5. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti all'albo dei revisori contabili. Il collegio dei revisori svolge i compiti previsti dal codice civile per i sindaci.

     6. Il comitato consultivo è composto da venti membri, di cui cinque rappresentanti delle regioni, quattro rispettivamente dei Ministeri del commercio con l'estero, degli affari esteri; dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, due del sistema camerale, due delle organizzazioni nazionali più significative dell'industria, uno dell'agricoltura, uno del commercio, uno dell'artigianato, uno del credito, uno delle cooperative, uno dei consorzi ed un rappresentante delle confederazioni sindacali dei lavoratori. Il comitato è presieduto dal Ministro del commercio con l'estero o da un suo delegato. Rende parere obbligatorio sul piano annuale. Esprime pareri e proposte sull'indirizzo generale delle attività dell'ICE, sulle direttive di cui all'articolo 7, comma 1, nonché sulle questioni allo stesso sottoposte dal consiglio di amministrazione. Verifica la attuazione del piano di cui all'articolo 7.

 

          Art. 5. (Nomina, durata e compensi dei componenti degli organi).

     1. Il presidente dell'ICE e i membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti di comprovata competenza nel campo dell'economia e del commercio internazionale.

     2. Il presidente dell'ICE è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro vigilante. I membri del consiglio di amministrazione, nonché due membri effettivi ed uno supplente del collegio dei revisori, sono nominati con decreto del Ministro vigilante, il presidente del collegio dei revisori ed un membro supplente sono nominati con decreto del Ministro del tesoro. I membri del comitato consultivo sono nominati con decreto del Ministro vigilante; essi sono designati, rispettivamente, dai Ministeri indicati all'articolo 4, comma 6, dalla Conferenza permanente di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e dalle organizzazioni nazionali di categoria più significative entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Ministero vigilante. L'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo.

     3. I componenti degli organi previsti dalla presente legge durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. 4. Al presidente dell'ICE spetta una indennità di carica stabilita con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 1 l della legge 24 gennaio 1978, n 14; gli emolumenti dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori sono fissati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

          Art. 6. (Direttore generale).

     1. Il direttore generale dell'ICE, scelto dal consiglio di amministrazione tra persone di comprovata competenza, è assunto con contratto dirigenziale di diritto privato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale è preposto ai servizi ed agli uffici dell'ICE, partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione, risponde a quest'ultimo della esecuzione delle deliberazioni, dell'attuazione delle direttive e della gestione complessiva dell'ICE. Svolge, inoltre, le funzioni ad esso delegate dal consiglio di amministrazione nei casi e nei limiti definiti dallo statuto.

     2. Il direttore generale, se scelto tra dipendenti pubblici, è collocato fuori dal ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

 

          Art. 7. (Piano annuale).

     1. Il Ministro del commercio con l'estero, sentito il comitato consultivo dell'ICE, emana annualmente, entro il mese di febbraio, le direttive di massima per la programmazione dell'attività dell'ICE dell'anno successivo, per la individuazione delle aree e dei settori di intervento prioritario per l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.

     2. Entro il mese di giugno l'ICE, in attuazione delle direttive di cui al comma 1, e sulla base delle proposte pervenute dalle associazioni di categoria, dalle regioni, dalle province autonome e dai soggetti costituiti a livello regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, comprensive delle proposte di attività degli altri soggetti pubblici e privati operanti nella regione, elabora la proposta di piano annuale con proiezione triennale dell'attività dell'ICE con il quale definisce gli obiettivi, le iniziative ed i relativi costi, nonché il fabbisogno finanziario a copertura del programma di attività. Ai fini dell'applicazione del presente comma le regioni e le province autonome stabiliscono le modalità per il coordinamento delle proposte di attività formulate dagli altri soggetti pubblici operanti nel territorio.

     3. Il Ministro vigilante approva entro il mese di settembre il piano di attività di cui al comma 2.

     4. Entro il mese di ottobre i privati, che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 1, con l'utilizzo di fondi pubblici comunicano al Ministero vigilante ed all'ICE i programmi e le iniziative promozionali già decise o adottate. Al fine di assicurare l'impiego ottimale delle risorse pubbliche, in conformità con gli indirizzi generali di politica del commercio estero, il Ministero vigilante autorizza, entro sessanta giorni, le iniziative che non risultino in contrasto o comunque incompatibili con quelle del piano di attività. Per le iniziative comunicate successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 3, 1'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta.

     5. Le regioni e le province autonome o i soggetti costituiti a livello regionale stipulano annualmente con l'ICE convenzioni operative per la realizzazione dell'attività programmata e per la regolazione degli apporti di compartecipazione finanziaria. Si applica la disciplina concernente le procedure di indirizzo e di coordinamento in materia di attività promozionale all'estero.

     6. Entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero vigilante, anche sulla base delle verifiche di cui all'articolo 4, comma 6, ultimo periodo, e dei controlli ispettivi effettuati ai sensi della legge 16 marzo 1976, n. 71, invia una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti dall'ICE.

 

          Art. 8. (Disposizioni finanziarie).

     1. Le entrate dell'ICE sono costituite da:

     a) il contributo annuale per le spese di funzionamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 18 marzo 1989, n. 106;

     b) il contributo annuale per il finanziamento del piano di attività di cui alla legge 16 marzo 1976, n. 71;

     c) eventuali assegnazioni a carico del bilancio dello Stato, a fronte di attività svolte su richiesta di altre amministrazioni per la realizzazione di specifici programmi;

     d) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea;

     e) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;

     f) gli utili delle società costituite o partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 2;

     g) altri proventi patrimoniali e di gestione.

     2. Le erogazioni annualmente destinate al finanziamento del piano di attività di cui al comma 1, lettera b), non possono essere utilizzate a copertura delle spese fisse per il personale dipendente utilizzato a tal fine.

     3. Le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria dell'ICE sono ispirate alle disposizioni del codice civile in materia di impresa nonché alle specifiche esigenze di operatività dell'ICE, in relazione anche all'attività da svolgersi all'estero. Le norme stesse prevedono l'obbligo di certificazione del bilancio.

 

          Art. 9. (Controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria).

     1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'ICE è esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa.

 

          Art. 10. (Rapporto di lavoro).

     1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti e del personale dell'ICE è disciplinato dai contratti collettivi del comparto degli enti pubblici non economici.

     2. Alle materie non disciplinate dai contratti di cui al comma 1 si applica il regolamento del personale di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a).

     3. Con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, è determinato il trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero per il personale dell'ICE. Tale trattamento non può essere inferiore al 75 per cento di quello previsto per i corrispondenti livelli del personale del Ministero degli affari esteri secondo la tabella di equiparazione vigente. L'indennità di servizio all'estero è esclusa dalla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, per la parte eccedente la misura dell'indennità integrativa speciale.

     4. Il rapporto di lavoro del personale di nazionalità estera assunto localmente per le esigenze delle unità operative all'estero è disciplinato dalle norme e dagli usi locali.

 

          Art. 11. (Rappresentanza in Giudizio).

     1. L'ICE si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni. Il patrocinio per le cause pendenti alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1994, n. 600, continua ad essere esercitato per il solo grado in corso e salva diversa determinazione dall'avvocato già incaricato.

 

          Art. 12. (Norme transitorie e finali).

     1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla costituzione degli organi dell'ICE. Fino a tale momento restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto- legge 29 agosto 1994, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 600.

     2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, delibera, sentito il comitato consultivo, lo statuto di cui all'articolo 1, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo statuto dell'ICE si applica, in quanto compatibile, il regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione provvede alla rideterminazione della dotazione organica dell'ICE, previa rilevazione dei carichi di lavoro nelle forme previste dalla legislazione vigente, tenendo conto delle effettive esigenze della sede centrale, della riduzione del numero delle sedi periferiche, nonché della riorganizzazione della rete estera. Nel caso in cui dalla rilevazione di cui al precedente periodo emergesse la necessità di ridimensionare l'organico esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione sottoporrà al Ministro del commercio con l'estero e al Ministro del tesoro un piano di mobilità, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

     3. Nel periodo tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'approvazione del piano di attività di cui all'articolo 7, l'attività dell'ICE prosegue in regime transitorio in base alle disposizioni vigenti ai sensi della legge 18 marzo 1989, n. 106. I programmi promozionali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge vengono completati secondo le disposizioni originariamente previste.

     4. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 14 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 21 della L. 5 marzo 2001, n. 57.

[3] Comma così sostituito dall'art. 21 della L. 5 marzo 2001, n. 57.

[4] Comma aggiunto dall'art. 13 della L. 7 agosto 1997, n. 266.