§ 22.6.54 - L. 16 marzo 1976, n. 71.
Modifica delle procedure amministrative e contabili in materia di attività promozionale delle esportazioni italiane.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.6 esportazioni e importazioni
Data:16/03/1976
Numero:71


Sommario
Art. 1.      Nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero è istituito, a decorrere dall'esercizio finanziario 1976, un apposito capitolo per il finanziamento dell'attività [...]
Art. 2.      Il Ministero redige annualmente, tenendo conto dei concreti obiettivi della politica degli scambi con l'estero, un programma contenente, tra l'altro:
Art. 3.      L'Istituto, nell'ambito dell'autonomia riconosciutagli dalle norme vigenti, stabilisce le modalità di attuazione delle singole iniziative, dando tempestiva comunicazione al Ministero delle [...]
Art. 4.      L'Istituto è soggetto, oltre che ai poteri spettanti al Ministero del commercio con l'estero in virtù dell'art. 5, primo comma, del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, agli ulteriori [...]
Art. 5.      Al personale che venga incaricato dello svolgimento dei compiti inerenti all'attuazione della presente legge, o, comunque, di seguire la realizzazione dell'attività promozionale sono rimborsate, [...]
Art. 6.      A decorrere dall'anno finanziario 1976, i fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per lo svolgimento di iniziative promozionali, non [...]
Art. 7.      Alla dotazione del capitolo di cui all'art. 1 della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 1976, mediante riduzioni delle somme inscritte sui capitoli 1552, 1553, 1602, 1604, 1605 e [...]


§ 22.6.54 - L. 16 marzo 1976, n. 71.

Modifica delle procedure amministrative e contabili in materia di attività promozionale delle esportazioni italiane.

(G.U. 2 aprile 1976, n. 87).

 

Art. 1.

     Nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero è istituito, a decorrere dall'esercizio finanziario 1976, un apposito capitolo per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero che l'Istituto nazionale per il commercio estero deve svolgere secondo il programma promozionale di cui all'articolo seguente.

     Con decreto ministeriale da emanarsi all'inizio di ciascun anno finanziario il fondo iscritto sul predetto capitolo viene trasferito all'Istituto in unica soluzione.

 

     Art. 2.

     Il Ministero redige annualmente, tenendo conto dei concreti obiettivi della politica degli scambi con l'estero, un programma contenente, tra l'altro:

     1) le linee direttrici promozionali;

     2) la ripartizione delle varie iniziative per settori economici e per aree geografiche;

     3) le previsioni di massima di spesa per singolo settore e per singola area;

     4) i tempi prevedibili di attuazione.

     Il Ministero emana, ove lo ritenga opportuno, ulteriori direttive anche a modifica del programma promozionale.

 

     Art. 3.

     L'Istituto, nell'ambito dell'autonomia riconosciutagli dalle norme vigenti, stabilisce le modalità di attuazione delle singole iniziative, dando tempestiva comunicazione al Ministero delle deliberazioni adottate.

     Alla fine di ciascun anno l'Istituto trasmette al Ministero una relazione dettagliata sull'attività svolta, con particolare riferimento ai risultati conseguiti.

 

     Art. 4.

     L'Istituto è soggetto, oltre che ai poteri spettanti al Ministero del commercio con l'estero in virtù dell'art. 5, primo comma, del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, agli ulteriori controlli, anche ispettivi, che lo stesso Ministero ritenga opportuno svolgere sulle singole iniziative promozionali.

 

     Art. 5.

     Al personale che venga incaricato dello svolgimento dei compiti inerenti all'attuazione della presente legge, o, comunque, di seguire la realizzazione dell'attività promozionale sono rimborsate, previa riduzione del 25 per cento della diaria di missione, le spese di alloggio, con onere a carico dell'importo destinato alla singola iniziativa promozionale.

 

     Art. 6.

     A decorrere dall'anno finanziario 1976, i fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per lo svolgimento di iniziative promozionali, non impegnati, o, comunque, non utilizzati nel corso dei singoli esercizi finanziari, sono utilizzabili negli esercizi successivi.

 

     Art. 7.

     Alla dotazione del capitolo di cui all'art. 1 della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 1976, mediante riduzioni delle somme inscritte sui capitoli 1552, 1553, 1602, 1604, 1605 e 1608 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero, sulla scorta delle proposte che, a tal fine, saranno formulate dal Ministro per il commercio con l'estero.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.