§ 98.1.26940 - Legge 28 ottobre 1994, n. 600.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:28/10/1994
Numero:600


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero, è convertito in [...]


§ 98.1.26940 - Legge 28 ottobre 1994, n. 600.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

(G.U. 29 ottobre 1994, n. 254)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° luglio 1994, n. 427.

 

 

     Allegato — Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522

     All'art. 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "5-bis. L'Istituto nazionale per il commercio estero si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni. Il patrocinio per le cause pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto potrà restare affidato, per il solo grado in corso, all'avvocato già incaricato".