§ 22.6.73 - D.L. 29 agosto 1994, n. 522.
Disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.6 esportazioni e importazioni
Data:29/08/1994
Numero:522


Sommario
Art. 1.      1. Gli organi di amministrazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero, di cui all'art. 2, comma 2, della legge 18 marzo 1989, n. 106, con esclusione del collegio dei revisori, cessano [...]
Art. 2.      1. L'amministratore straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, ha la rappresentanza dell'Istituto ed [...]
Art. 3.      1. L'amministratore straordinario, i direttori esecutivi e i membri del comitato durano in carica un anno, salvo ulteriore proroga di un anno, che può essere disposta con decreto del Presidente [...]
Art. 4.      1. Le delibere dell'amministratore sono sottoposte al Ministero del commercio con l'estero, che le approva secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della [...]
Art. 5.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 22.6.73 - D.L. 29 agosto 1994, n. 522. [1]

Disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

(G.U. 31 agosto 1994, n. 203).

 

Art. 1.

     1. Gli organi di amministrazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero, di cui all'art. 2, comma 2, della legge 18 marzo 1989, n. 106, con esclusione del collegio dei revisori, cessano dalle loro funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro sei mesi dalla medesima data, il Ministro per il commercio con l'estero presenta al Parlamento una relazione con le proposte sulla riorganizzazione dell'Istituto, riferite anche al complesso delle altre istituzioni preposte all'internazionalizzazione dell'economia.

     2. A decorrere dalla stessa data la gestione dell'Istituto è affidata ad un ufficio commissariale composto da un amministratore straordinario, che si avvale di due direttori esecutivi e di un comitato consultivo composto da undici membri, compreso il presidente.

 

     Art. 2.

     1. L'amministratore straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, ha la rappresentanza dell'Istituto ed esercita tutte le funzioni già di competenza del presidente, del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del direttore generale. L'amministratore esercita le sue funzioni sulla base delle direttive emanate dal Ministro e persegue gli obiettivi di razionalizzazione, di efficienza e di economicità nella gestione delle risorse umane e finanziarie e formula proposte al Ministro del commercio con l'estero in ordine alla definizione e all'articolazione delle funzioni pubbliche e dei servizi dell'Istituto, anche al fine della realizzazione di un diverso assetto organizzativo.

     2. I direttori esecutivi, nominati dal Ministro del commercio con l'estero, provvedono all'attuazione delle delibere e delle direttive emanate dall'amministratore straordinario e curano gli adempimenti relativi alla realizzazione dei programmi promozionali, alla struttura e organizzazione degli uffici dell'Istituto in Italia e all'estero e alla gestione amministrativo-contabile dello stesso.

     3. Il presidente e i membri del comitato consultivo sono nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero e sono scelti fra persone di riconosciuta competenza e comprovata esperienza nel settore della gestione imprenditoriale, dell'organizzazione aziendale, con particolare riferimento alle problematiche connesse alla competitività o penetrazione commerciale e cooperazione economica nei mercati esteri, ovvero in materia legale-amministrativa; uno dei membri del comitato è nominato su proposta del Ministro del tesoro.

     4. Il comitato consultivo rende pareri all'amministratore straordinario, obbligatori nelle ipotesi previste all'art. 10, comma 1, lettere a), b), c) ed e), ed all'art. 11, comma 3, dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49, nonché, ove richiesto, al Ministro del commercio con l'estero.

 

     Art. 3.

     1. L'amministratore straordinario, i direttori esecutivi e i membri del comitato durano in carica un anno, salvo ulteriore proroga di un anno, che può essere disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero.

     2. L'incarico di direttore esecutivo, se conferito ad un dirigente dei ruoli della pubblica amministrazione, comporta il collocamento fuori ruolo dall'amministrazione di appartenenza per la durata dell'incarico.

     3. I compensi e le indennità da corrispondere all'amministratore straordinario, ai direttori esecutivi ed ai componenti del comitato sono determinati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.

     4. L'amministratore straordinario e gli altri soggetti investiti delle funzioni di cui al presente decreto possono essere confermati anche in regime di amministrazione ordinaria, in relazione all'evoluzione organizzativa che assumerà l'Istituto.

 

     Art. 4.

     1. Le delibere dell'amministratore sono sottoposte al Ministero del commercio con l'estero, che le approva secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49.

     2. I termini di approvazione delle delibere sono ridotti a trenta giorni. Trascorso tale termine le delibere si intendono approvate.

     3. I comitati consultivi previsti dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49, siedono presso il Ministero del commercio con l'estero, formulano proposte in merito alle linee direttrici della politica promozionale ed esprimono valutazioni sulla realizzazione dei programmi dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

     4. Gli oneri derivanti dal presente decreto gravano sul bilancio dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

     5. Restano in vigore le norme di legge, regolamentari e statutarie non incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

     5 bis. L'Istituto nazionale per il commercio estero si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modificazioni. Il patrocinio per le cause pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto potrà restare affidato, per il solo grado in corso, all'avvocato già incaricato [2].

 

     Art. 5.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 28 ottobre 1994, n. 600. La gestione commissariale di cui al presente decreto è stata prorogata sino alla data di entrata in vigore della legge di riforma dell' Istituto nazionale per il commercio estero e, comunque, non oltre il 28 febbraio1997, dall'art. 1 del D.L. 29 luglio 1996, n. 397.

[2] Comma aggiunto dalla L. di conversione 28 ottobre 1994, n. 600.