§ 5.7.13 - R.R. 29 maggio 1998, n. 16.
Norme di attuazione delle disposizioni recate dal titolo IV (Tutela della salute dei cittadini e regolamentazione degli impianti sportivi e delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.7 sport
Data:29/05/1998
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Campo di applicazione).
Art. 3.  (Definizioni).
Art. 4.  (Ubicazione).
Art. 5.  (Capienza utenti).
Art. 6.  (Strutture, finiture ed arredi e segnaletica).
Art. 7.  (Requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature).
Art. 8.  (Coperture pressostatiche).
Art. 9.  (Gestione del C.A.M. ai fini della sicurezza e del benessere degli utenti).
Art. 10.  (Responsabili ed operatori del C.A.M.).
Art. 11.  (Modalità per il rilascio dell'autorizzazione).
Art. 12.  (Vigilanza e controllo).
Art. 13.  (Sospensione e revoca della autorizzazione).
Art. 14.  (Norme finali).


§ 5.7.13 - R.R. 29 maggio 1998, n. 16. [1]

Norme di attuazione delle disposizioni recate dal titolo IV (Tutela della salute dei cittadini e regolamentazione degli impianti sportivi e delle attività fisiche non disciplinate dal C.O.N.I.) della legge regionale 4 luglio 1997, n. 21.

(B.U. n. 38 dell'8 giugno 1998 - suppl. ord.).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. Il presente regolamento, come stabilito dal titolo IV della legge regionale 4 luglio 1997, n. 21:

     a) disciplina i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature utilizzati dai Centri di attività motoria, di seguito denominati C.A.M., per l'esercizio delle attività motorio-ricreative, ovvero ginniche, di muscolazione e di formazione fisica non disciplinate dalle federazioni sportive nazionali organi del C.O.N.I.;

     b) definisce le funzioni del direttore tecnico e del responsabile sanitario del C.A.M.;

     c) stabilisce le modalità per il rilascio da parte dei Comuni dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dei C.A.M., nonché i casi in cui l'autorizzazione è sospesa o revocata;

     d) stabilisce le modalità per la vigilanza sulle attività ed il controllo degli impianti e delle attrezzature dei C.A.M. da parte dei Comuni.

 

     Art. 2. (Campo di applicazione).

     1. Sono soggetti ad autorizzazione comunale ed al rispetto dei requisiti previsti dalla L.R. 4 luglio 1997, n. 21 e dal presente regolamento i C.A.M. di cui all'art. 3 e tutti gli altri centri privati o a gestione privata in cui sia presente anche un solo spazio appositamente attrezzato e deputato all'esercizio di attività ginniche, di muscolazione e di formazione fisica non disciplinate dalle federazioni sportive nazionali organi del CONI.

 

     Art. 3. (Definizioni).

     1. Il C.A.M. è un sistema composto da:

     a) complesso o impianto per attività motorie;

     b) gestione e manutenzione dell'impianto o del complesso;

     c) organizzazione e gestione di attività ginniche, di muscolazione e di formazione fisica non disciplinate dalle federazioni sportive nazionali organi del CONI e finalizzate al raggiungimento del benessere psico-fisico;

     d) utenti;

     e) utilizzazione di personale.

     2. L'impianto per attività motorie è l'insieme di uno o più sale di attività motorie che hanno in comune gli spazi ed i servizi di supporto ed accessori.

     3. Il complesso per attività motorie e sportive è l'insieme di più impianti per attività motorie e sportive aventi in comune infrastrutture (zona esterna, spazio di soccorso, sistema di vie di uscita, percorsi di smistamento) ed i servizi di supporto ed accessori.

     4. La sala di attività motoria è lo spazio destinato a consentire la pratica di attività motorie non disciplinate dalle federazioni sportive nazionali.

     5. Gli spazi e i nuclei-servizi di supporto sono spazi o servizi direttamente funzionali alle attività motorie e alla presenza degli utenti (spogliatoi, servizi igienici, pronto soccorso, etc.)

     6. Gli spazi o i servizi accessori sono spazi o servizi, non strettamente funzionali, accessibili agli utenti o dagli stessi fruibili (solarium, bar, sauna, etc.).

     7. La zona esterna è l'area pubblica o privata ad uso esclusivo o pubblico, circostante o prossima all'impianto o complesso per attività motorie.

     8. Lo spazio di soccorso è lo spazio raggiungibile dai mezzi di soccorso, riservato alla loro sosta e manovra.

     9. La via d'uscita è il percorso senza ostacoli che consente il deflusso degli utenti e del personale dagli spazi di attività motoria verso una zona esterna.

     10. Le strutture pressostatiche sono coperture di spazi di attività motorie sostenute unicamente da aria immessa a pressione.

     11. La capienza è il massimo affollamento ipotizzabile.

     12. Si definiscono attrezzature:

     a) i piccoli attrezzi o attrezzi mobili per attività a corpo libero e/o aerobica in genere;

     b) le macchine e/o attrezzature per l'allenamento dell'apparato cardiovascolare;

     c) le macchine e/o attrezzature fisse per l'allenamento dell'apparato muscolare.

 

     Art. 4. (Ubicazione).

     1. L'ubicazione del complesso o dell'impianto per attività motorie deve essere tale da garantire l'avvicinamento dei mezzi di soccorso e pertanto quest'ultimo deve essere dotato di idoneo spazio di soccorso.

     2. L'area su cui si realizza l'impianto deve avere caratteristiche tali da garantire il rapido sfollamento degli utenti; in particolare le uscite di sicurezza dei C.A.M. non devono sfociare direttamente sulla via carrabile e devono essere costantemente fruibili.

     3. Gli impianti possono essere ubicati nel volume di altri edifici ove si svolgono le attività di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982. Resta salvo l'obbligo di osservare le norme vigenti di prevenzione incendi per le specifiche attività. La separazione dalle specifiche attività di cui sopra è garantita con strutture REI 90. Qualora siano presenti comunicazioni sono ammesse solo tramite filtri a prova di fumo con stesse caratteristiche di resistenza al fuoco.

     4. L'impianto non può essere ubicato oltre il primo piano interrato o seminterrato rispetto al piano di campagna. Va prevista un'uscita di sicurezza dal piano interrato direttamente sulla zona esterna. Deve essere sempre garantito il facile intervento dei soccorsi (pubblica sicurezza, interventi sanitari, vigili del fuoco).

     5. L'impianto può essere ubicato ad un'altezza superiore a mt. 12, purché sia assicurata la possibilità dell'accostamento all'edificio dei mezzi di soccorso e delle autoscale dei vigili del fuoco e che queste possano arrivare ad una finestra o ad un balcone di ogni piano.

     6. L'ubicazione dell'impianto deve essere compatibile con quanto stabilito dalle norme di attuazione dei piani regolatori generali o dei programmi di fabbricazione e compatibile con le norme urbanistiche tenuto anche conto che tali impianti rientrano nella categoria dei servizi per l'utenza.

 

     Art. 5. (Capienza utenti).

     1. La superficie complessiva delle sale destinata alle attività non può essere inferiore a mq. 50, mentre l'impianto non può essere inferiore a mq. 100 di superficie utile agibile.

     2. In ogni caso il rapporto minimo superficie-sala/utente è il seguente:

     a) 3 mq/utente in caso di sale per attività aerobiche, a corpo libero, di allenamento dell'apparato cardiovascolare o simili, che utilizzino le attrezzature di cui all'art. 3, comma 12, lettere a) e b);

     b) 5 mq/utente in caso di sale per attività di allenamento dell'apparato muscolare con l'ausilio delle attrezzature di cui all'art. 3, comma 12, lettera c).

     3. Ai fini del dimensionamento dei nuclei servizi, si fa riferimento alla tabella "A", allegata al presente regolamento.

     4. I nuclei servizi per gli utenti devono essere almeno due divisi per sesso.

 

     Art. 6. (Strutture, finiture ed arredi e segnaletica).

     1. Le strutture degli impianti per attività motorie devono essere realizzate in modo da garantire buona resistenza meccanica ed al fuoco. Il dimensionamento degli spessori e delle eventuali protezioni da adottare per i vari tipi di materiali vanno determinati attraverso il calcolo del carico d'incendio, come da circolare del Ministero dell'interno 14 settembre 1961, n. 91 e decreto del Ministro dell'interno 6 marzo 1986.

     2. Per il calcolo delle strutture orizzontali (solai), se non collocate su vespaio, si dovrà tenere conto del sovraccarico accidentale delle macchine e delle attrezzature, a prescindere dalla destinazione dello spazio di attività motoria, ovvero ogni solaio sarà calcolato applicando il massimo sovraccarico ipotizzabile.

     3. Le finiture e gli arredi, quando collocati lungo le vie di uscita o presso le uscite, devono essere rispondenti, per i materiali combustibili non imbottiti, alla classe di reazione al fuoco non superiore a 2, mentre i mobili imbottiti (poltrone, divani, etc.) alla classe di reazione al fuoco non inferiore a 1 IM.

     4. Le pavimentazioni delle zone dove si praticano le attività motorie sono da considerarsi attrezzature per l'esercizio delle attività stesse e come tali possono non essere classificate ai fini della reazione al fuoco. In caso di materiale combustibile, oltre a valutarlo nel carico d'incendio, andrà evitata la posa in opera di cavi elettrici o canalizzazione all'interno di intercapedini realizzate al di sotto di tali pavimentazioni.

     5. L'impianto deve essere dotato di idonea segnaletica finalizzata principalmente alla indicazione dei percorsi e delle vie di uscita, ai presidii antincendio, al riconoscimento dei luoghi. La stessa deve essere conforme al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493.

     6. Ogni sala per attività motorie deve essere dotata di cartelli indicanti la portata totale per mq di solaio (Kg/mq), la capienza ed il "Divieto di fumare".

 

     Art. 7. (Requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature).

     1. Per gli impianti sono fissati i seguenti requisiti tecnici e igienico-sanitari e la seguente distribuzione interna:

     a) devono essere garantiti i ricambi d'aria per tutte le sale ed i servizi presenti nell'impianto in conformità alla norma UNI 10339/95;

     b) l'altezza minima netta dei vani è stabilita in m 2,70 per le sale, gli spogliatoi, primo soccorso e gli altri locali a servizio degli utenti; i depositi, i WC, le docce e gli altri locali non destinati agli utenti possono avere un'altezza minima di m 2,40;

     c) la distribuzione degli spazi di attività motoria e degli spazi e servizi di supporto ed accessori deve avvenire in modo da garantire sempre passaggi e corridoi che consentano il transito di due persone; la larghezza minima dei passaggi e dei corridoi deve essere di cm 120. I percorsi verso le uscite devono essere lasciati sempre liberi in modo da garantirne la percorribilità anche alle persone con limitata o impedita capacità motoria;

     d) l'impianto è dotato di:

     1) zona ufficio - segreteria e/o ricevimento;

     2) spazi di attività motoria;

     3) primo soccorso;

     4) nuclei servizi per gli utenti;

     5) nuclei servizi per il personale;

     6) deposito.

     L'impianto può essere dotato, inoltre, di altri spazi o servizi accessori (solarium, bar, sauna, etc.).

     2. Per le sale di attività sono fissati i seguenti requisiti:

     a) la pavimentazione deve essere adatta alle attività motorie praticate, tale comunque da garantire il rispetto delle norme di igiene;

     b) le pareti della sala devono essere prive di sporgenza per un'altezza non inferiore a 2,5 m dal pavimento. In caso di sporgenze non eliminabili le stesse devono essere ben segnalate e protette contro gli urti;

     c) le vetrate, gli specchi, le parti a vista degli impianti tecnici, gli elementi mobili, i controsoffitti e quant'altro presente, devono essere in grado di resistere, per loro caratteristiche intrinseche costruttive e di fissaggio, agli urti di persone o di oggetti. Si deve garantire in ogni caso la massima sicurezza dell'utente. In particolare le vetrate, in caso di rottura, non devono produrre frammenti pericolosi.

     3. I nuclei-servizi, divisi per sesso, comprendono:

     a) i locali spogliatoi, che devono essere protetti contro l'introspezione e dotati di arredi commisurati all'utenza;

     b) i locali WC, le docce e i lavandini.

     4. Almeno un nucleo servizi per sesso deve essere accessibile ai disabili. Per le dimensioni e le caratteristiche del WC, della doccia e del lavabo si rimanda alla specifica norma contenuta nel decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

     5. Le caratteristiche dei nuclei servizi sono le seguenti:

     a) le porte di accesso ai WC e le altre porte devono aprirsi verso l'esterno e la loro larghezza non può essere inferiore a cm. 80. L'apertura delle porte non deve costituire intralcio al passaggio delle persone;

     b) le pareti delle docce e dei WC, così come i pavimenti devono essere rivestite con materiale facilmente lavabile. Non è consentito l'uso di vernici, smalti o simili. Le restanti superfici devono essere trattate con vernice all'acqua o simile, altamente traspirante; i pavimenti devono essere antiscivolo;

     c) la superficie totale degli spogliatoi, il numero complessivo delle docce e dei lavabi per gli utenti necessari per l'impianto e il dimensionamento di ciascun nucleo-servizi sono determinati secondo i parametri fissati nella tabella "A" del presente regolamento.

     6. La presenza del nucleo-servizi per il personale è obbligatoria quando l'impianto prevede una capienza superiore a n. 120 utenti. Gli spogliatoi devono avere la dimensione minima di mq. 3,2 al netto dei servizi igienici. Nel nucleo-servizio è presente un servizio igienico composto almeno da un water, un lavabo ed una doccia. La presenza dei servizi igienici per il personale è comunque obbligatoria.

     7. Al locale WC si deve accedere da apposito disimpegno il quale può essere a servizio di più WC ed essere dotato di lavandino. In tale disimpegno, o locale filtro, dei servizi igienici per gli uomini possono essere collocati gli orinatoi. L'accesso ai WC ed alle docce deve avvenire per mezzo di uno spazio filtro rispetto al locale spogliatoio vero e proprio.

     8. I servizi igienici devono essere facilmente lavabili e pertanto possono essere dotati di sistemi automatici igienizzanti.

     9. Lo spazio per la doccia deve essere dimensionato in modo da consentire il facile movimento delle braccia e del corpo da parte del fruitore. Davanti ad ogni doccia deve essere previsto uno spazio di scorrimento. Lo spazio antistante può essere comune con gli altri posti doccia.

     10. Alle docce, sia singole che raggruppate in apposito locale, si accede tramite lo spazio filtro nel quale può essere collocato il lavabo.

     11. Il locale contenente il pronto soccorso può essere usato anche per altre attività con esso compatibili. Deve essere ubicato in modo che sia facilmente raggiungibile e accessibile. Deve essere garantita la movimentazione della barella. Le dimensioni del locale devono consentire lo svolgimento delle operazioni di pronto soccorso. Il locale deve avere la superficie netta minima non inferiore a mq. 4 per l'impianto minimo ed a mq. 6 per tutti gli altri impianti ed un'altezza netta del vano non inferiore a m. 2,70 con adeguato ricambio d'aria naturale o forzato. Il locale deve essere dotato di un lavabo ed avere la disponibilità, in locale separato, di WC.

     12. Ogni impianto dovrà essere dotato di un deposito correlato alla tipologia dell'attività svolta. Il deposito deve avere un carico d'incendio non superiore a 50 Kg./mq. Il locale contenente materiale infiammabile, qualora la superficie sia superiore a mq. 25, deve avere le strutture di separazione dal resto dei locali e dalle altre attività presenti, le cui caratteristiche siano almeno REI 60. La porta di accesso, con stesse caratteristiche, deve aprire verso l'esterno ed essere dotata di molla di richiamo in modo che venga garantita la costante chiusura della porta stessa. Qualora venga superato il carico d'incendio sopra indicato il locale di superficie superiore a mq 25 deve essere protetto con un impianto di rilevazione fumi ed incendio e dotato di impianto automatico di spegnimento.

     13. E' consentito collocare all'interno dell'impianto locali e spazi accessori alle attività motorie. I locali e gli spazi qualora arredati non devono comunque costituire pericolo per gli utenti, non devono essere d'intralcio per i percorsi e per le uscite. In particolare i locali "Solarium", "Sauna" o simile devono essere dotati di meccanismi che proteggano contro l'introspezione, di appendiabiti e di aerazione diretta con l'esterno o, in alternativa, di aerazione forzata. I locali devono essere dotati di pulsanti da usare in caso di emergenza, muniti della scritta: "Pulsante malore". La segnalazione deve essere sia acustica, sia ottica. Il segnalatore deve essere posto sopra la porta del locale e nella zona ricevimento. I locali "Sauna", qualora inseriti negli spogliatoi, possono avere accesso diretto dagli stessi. Per altri locali accessori si dovrà tenere conto della loro destinazione d'uso la quale, secondo le norme vigenti, dovrà essere compatibile con l'attività principale. Andrà in ogni caso garantita la sicurezza degli utenti e l'uso corretto dell'impianto. Nei casi in cui sia previsto l'angolo bar, questo spazio può essere arredato prevalentemente con materiali che abbiano un'adeguata reazione al fuoco e che non siano in alcun caso d'intralcio al normale transito degli utenti.

     14. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 1 marzo 1968, n. 186. L'impianto deve essere progettato da tecnico abilitato. La rispondenza di tale impianto deve essere attestata con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 e successivi regolamenti di attuazione. Ai fini della prevenzione incendi e della sicurezza degli utenti deve essere posta particolare attenzione alle seguenti regole:

     a) il quadro elettrico generale opportunamente segnalato deve essere ubicato in posizione facilmente raggiungibile e accessibile, anche in caso d'incendio o di altra emergenza, al fine di porre fuori tensione l'impianto stesso;

     b) i locali, comprese le vie di uscita, devono essere dotati di impianto di illuminazione di sicurezza che deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal pavimento, lungo le vie di uscita, per un tempo di almeno 60 minuti. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma che garantiscano comunque le prestazioni suddette [5 lux e 60 minuti]. L'illuminazione di sicurezza deve essere prevista anche all'esterno dei locali in corrispondenza delle porte;

     c) tutti gli apparecchi di manovra devono essere ubicati in posizioni protette e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono;

     d) deve essere istituito un registro per l'impianto elettrico, nel quale vanno annotati tutti gli interventi, le sostituzioni e le variazioni eseguite nel tempo. Il registro deve essere tenuto presso l'impianto per attività motorie e a disposizione degli organi di vigilanza;

     e) i corpi illuminanti, non opportunamente protetti, devono essere fuori dalla portata di mano degli utenti (altezza minima da terra cm. 220).

     15. Gli impianti di riscaldamento e condizionamento devono essere realizzati in conformità alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 e al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 in materia di contenimento energetico e progettati da tecnico abilitato. La produzione del calore deve avvenire in apposito volume tecnico; se di potenza superiore a 35 Kw gli impianti devono rispettare le norme emanate con decreto del Ministero dell'interno 12 aprile 1996. Non possono essere usati elementi mobili alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso, per la variazione termica degli ambienti.

     16. Eventuali impianti di rilevazione, segnalazione degli incendi e di allarme devono rispondere alle vigenti norme in materia antincendio emanate dal Ministero dell'interno.

     17. Tutti gli impianti per attività motorie devono essere dotati di un adeguato numero di estintori. Oltre a quello posto all'interno del deposito ne devono essere collocati altri in prossimità della porta d'ingresso e in vicinanza di aree o locali di maggiore pericolo.

     18. L'impianto per attività motoria deve essere provvisto di un sistema organizzato di vie di uscita, almeno due, dimensionato in base alla capienza ed in funzione della capacità di deflusso. Tutte le porte di uscita devono aprirsi verso l'esterno, essere realizzate con materiale non frangibile e dotate di maniglioni antipanico. Per quanto applicabile si richiama l'osservanza dell'art. 8 del decreto del Ministero dell'interno 18 marzo 1996.

 

     Art. 8. (Coperture pressostatiche).

     1. E' consentito l'uso di coperture pressostatiche quando il numero massimo delle persone contemporaneamente presenti nell'impianto non supera le 50 unità, tra utenti e personale. Le coperture devono essere realizzate con materiali aventi classe di reazione al fuoco non superiore a due ed omologati a norma di legge. L'uso è condizionato alla realizzazione dei seguenti accorgimenti:

     a) adeguati sostegni in grado di impedire il rischio del repentino abbattimento del telone in caso di caduta di pressione;

     b) il sistema di illuminazione, se sospeso alla copertura deve essere dotato di idonei dispositivi di protezione e di sicurezza contro la caduta accidentale;

     c) tutti i varchi devono essere opportunamente intelaiati in modo che ne sia sempre garantito l'uso, anche in caso di caduta di pressione del telone;

     d) i varchi devono essere dotati di porte apribili a semplice spinta, verso l'esterno. La loro larghezza non può essere inferiore a cm. 120 ed il numero non può essere inferiore a due.

 

     Art. 9. (Gestione del C.A.M. ai fini della sicurezza e del benessere degli utenti).

     1. Il titolare del C.A.M. è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza e di benessere degli utenti e del personale. A tale scopo può avvalersi di una o più persone appositamente delegate. Durante l'orario di apertura dell'esercizio deve essere assicurata la presenza del titolare o di persona delegata.

     2. Al fine di garantire la costante efficienza del C.A.M, sia in termini di sicurezza che di benessere, deve essere predisposto un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni ottimali, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio. In particolare deve essere garantita la sicurezza degli utenti e degli addetti in caso di emergenza. Il piano deve prevedere le seguenti azioni:

     a) controllare per prevenire gli incendi;

     b) informare gli utenti e il personale sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza;

     c) garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie d'uscita;

     d) garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti tecnologici;

     e) fornire assistenza e collaborazione ai vigili del fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;

     f) programmare le attività motorie, utilizzando, per la loro organizzazione, il personale specializzato, secondo le prescrizioni del presente regolamento.

     3. Apposito cartello da porre bene in vista deve indicare le prime misure di primo soccorso.

     4. All'ingresso dell'impianto devono essere esposte bene in vista le istruzioni relative al comportamento degli utenti in caso di sinistro. In particolare deve essere apposta una planimetria generale per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione:

     a) delle scale e delle vie di uscita;

     b) dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;

     c) del dispositivo di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;

     d) del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;

     e) del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;

     f) degli impianti e locali che presentano un rischio specifico.

     5. A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie d'uscita.

 

     Art. 10. (Responsabili ed operatori del C.A.M.).

     1. Il direttore tecnico del C.A.M. svolge le seguenti funzioni:

     a) organizza le attività motorie programmate dal titolare del C.A.M.;

     b) supervisiona lo svolgimento delle attività motorie, assicurando che gli operatori raggiungano, in modo omogeneo, lo standard di servizio prefissato dal titolare;

     c) promuove l'aggiornamento e la crescita professionale degli operatori;

     d) cura l'efficienza delle attrezzature e segnala al titolare del C.A.M. eventuali carenze dell'impianto;

     e) assicura il corretto flusso di informazioni tra il responsabile sanitario e gli operatori;

     f) imposta l'attività motoria personalizzata per ciascun utente, secondo le indicazioni del responsabile sanitario e risponde della corretta esecuzione da parte degli operatori;

     g) collabora con il responsabile sanitario nelle campagne di educazione, su argomenti correlati all'attività fisica ed al benessere, e di prevenzione dell'uso di sostanze ad azione dopante e/o comunque vietate dalla legge.

     2. Il direttore tecnico deve assicurare una presenza costante, con orario che può essere inferiore a quello di apertura del C.A.M., tale comunque da assicurare la corretta organizzazione e lo standard di qualità delle attività ginniche. L'orario di servizio del direttore tecnico deve essere indicato in apposita tabella ben visibile all'utenza.

     3. Il responsabile sanitario del C.A.M. svolge le seguenti funzioni:

     a) certifica, su apposita scheda, lo stato fisico e di salute di ciascun utente, evidenziando eventuali limiti rispetto alle attività svolte nel centro;

     b) dispone l'allestimento del locale di primo soccorso, curando la presenza e la disposizione delle suppellettili e degli strumenti da lui ritenuti necessari, nonché la presenza di eventuali farmaci e presidii, rendendo i primi inaccessibili ai non addetti;

     c) cura l'eventuale somministrazione dei suddetti farmaci, sì che avvenga sotto il proprio diretto controllo;

     d) predispone gli eventuali interventi di primo soccorso, avvalendosi degli operatori appositamente formati;

     e) organizza campagne di educazione su argomenti correlati all'attività fisica ed al benessere e di prevenzione dell'uso illegale di sostanze ad azione dopante e/o comunque vietate dalla legge;

     f) collabora con il direttore tecnico nella personalizzazione dell'attività ginnica di ciascun utente.

     4. All'interno del C.A.M. possono impartire lezioni e tenere corsi, individuali o collettivi, gli operatori che a giudizio del direttore tecnico abbiano formazione e capacità professionali adeguati all'insegnamento delle attività motorie che si svolgono nel C.A.M.

     5. Il direttore tecnico ed il responsabile sanitario devono essere in possesso dei requisiti di legge.

     6. I titoli di studio e professionali degli operatori devono essere esposti all'interno dell'impianto in modo evidente per l'utente.

 

     Art. 11. (Modalità per il rilascio dell'autorizzazione).

     1. L'autorizzazione all'apertura di un C.A.M. viene rilasciata dal Comune a seguito di accertamento della documentazione allegata alla domanda e dei requisiti previsti dalla legge regionale 4 luglio 1997, n. 21 e dal presente regolamento, su richiesta del titolare della gestione del C.A.M.

     2. La domanda di autorizzazione per l'esercizio di un C.A.M., indirizzata al sindaco e in regola con la legge sul bollo, contiene:

     a) generalità e dati fiscali del richiedente;

     b) denominazione ed indirizzo del C.A.M. che si intende attivare;

     c) indicazione del numero e della superficie delle sale per lo svolgimento dell'attività motoria;

     d) indicazione dell'orario di apertura che si intende applicare e delle attività che si intende svolgere;

     e) dichiarazione del richiedente relativa a:

     I) la propria cittadinanza;

     II) le generalità ed i titoli professionali del direttore tecnico;

     III) le generalità e i titoli professionali del responsabile sanitario.

     3. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la seguente documentazione:

     a) copia di polizza assicurativa di responsabilità civile e professionale verso terzi rapportata alla capienza dell'impianto con capitale minimo assicurato di lire un miliardo;

     b) planimetrie e sezioni dei locali approvate dal Comune con l'indicazione della destinazione di ciascun locale;

     c) documentazione tecnica di idoneità in base alle vigenti leggi degli impianti tecnologici ed in particolare dell'impianto elettrico, dell'impianto termico e dell'impianto del trattamento dell'aria;

     d) relazione tecnico-descrittiva del C.A.M., dalla quale risulti la conformità dell'immobile e delle attrezzature al presente regolamento, nonché il calcolo della capienza secondo quanto previsto all'art. 5;

     e) certificato di collaudo statico relativo alle strutture portanti, o di idoneità statica in caso di impianti realizzati precedentemente al 1971;

     f) certificato di agibilità dell'immobile, o, in sostituzione, per gli edifici ultimati prima del 1967, attestazione igienico-sanitaria rilasciata dalla USL, ove non ricorra la necessità di adeguamenti, per i quali sia obbligatoria la concessione edilizia;

     g) valutazione di impatto acustico, da cui risulti il rispetto della legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modificazioni;

     h) dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del direttore tecnico e del responsabile sanitario.

     4. L'autorizzazione comunale, oltre ai dati relativi

all'individuazione del titolare del C.A.M. e all'ubicazione di quest'ultimo, deve contenere un richiamo agli accertamenti effettuati, l'indicazione delle attività in esso svolte, delle attrezzature consentite, nonché la capienza dell'impianto e le generalità del direttore tecnico e del responsabile sanitario.

     5. Ogni modifica dei requisiti del C.A.M. deve essere tempestivamente comunicata al Comune con raccomandata con ricevuta di ritorno in carta semplice indirizzata al sindaco.

     6. L'autorizzazione deve essere affissa in maniera visibile nella zona di accesso al C.A.M.

 

     Art. 12. (Vigilanza e controllo).

     1. La vigilanza e il controllo sulla gestione dei C.A.M., di cui all'art. 11, comma 2, lettera b) della legge regionale 4 luglio 1997, n. 21, sono di competenza dei Comuni, che le esercitano avvalendosi della collaborazione tecnica delle strutture di prevenzione delle Unità sanitarie locali.

     2. La vigilanza sulla gestione delle attività dei C.A.M. si esplica con la verifica annuale del permanere dei requisiti, di cui all'art. 10, comma 3, lettere b), c) e d) della legge regionale 4 luglio 1997, n. 21 e del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 10.

     3. Il controllo degli impianti e delle attrezzature dei C.A.M. tende a verificare il permanere della loro conformità al presente regolamento per gli aspetti igienico-sanitari e tecnico-strutturali. Per l'aspetto igienico-sanitario il controllo è effettuato almeno con cadenza annuale, attraverso sopralluogo della competente struttura di prevenzione della Unità sanitaria locale, che ne redige apposita relazione al Comune. Per l'aspetto tecnico-strutturale il controllo è effettuato con cadenza quinquennale, attraverso l'acquisizione della dichiarazione del titolare del C.A.M. relativa al permanere della conformità dell'impianto e delle attrezzature al presente regolamento. Tale dichiarazione deve essere corredata della documentazione di eventuali modifiche strutturali e delle certificazioni relative alle revisioni degli impianti, di cui all'art. 11, comma 3, lettera c), da effettuare ogni cinque anni, salvo diverse disposizioni di legge.

     4. Al fine di consentire i controlli, di cui ai commi precedenti, il titolare del C.A.M. deve assicurare la disponibilità della relativa documentazione.

 

     Art. 13. (Sospensione e revoca della autorizzazione).

     1. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo sia accertato il venire meno di uno o più requisiti, in base ai quali è stata concessa l'autorizzazione, sono previste le seguenti modalità di sanzione:

     a) sospensione dell'autorizzazione e chiusura del C.A.M. dal momento della notifica della stessa, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, fino al termine perentorio fissato dal Comune per il ripristino delle condizioni violate, nei casi in cui venga accertata una delle seguenti violazioni:

     I. la non conformità dell'impianto per attività motorie e/o delle attrezzature ai requisiti di sicurezza e tecnico strutturali;

     II. il mancato utilizzo del responsabile sanitario e,

contemporaneamente, il mancato impiego del direttore tecnico;

     III. la violazione grave delle norme igienico-sanitarie, secondo quanto stabilito al comma 2;

     b) diffida del titolare del C.A.M., affinché entro quindici giorni dalla notifica della stessa, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ristabilisca le condizioni violate, a pena di sospensione dell'autorizzazione e chiusura del C.A.M., nei casi in cui sia accertata una delle seguenti violazioni:

     I. il mancato utilizzo del responsabile sanitario;

     II. il mancato impiego del direttore tecnico;

     III. assenza di polizza assicurativa, di cui all'art. 11, comma 3, lettera a).

     2. La gravità delle violazioni delle norme igienico-sanitarie è accertata dalla competente struttura di prevenzione dell'Unità sanitaria locale. In caso di violazione grave delle norme suddette, ivi comprese le prescrizioni del presente regolamento, è disposta l'immediata chiusura del C.A.M., fissando un termine perentorio per il ripristino delle condizioni violate. Il Comune prende atto della disposizione della USL, sospendendo di conseguenza l'autorizzazione.

     3. In tutti i casi previsti ai commi 1 e 2, la sospensione dell'autorizzazione cessa dopo la verifica da parte del Comune dell'avvenuto ripristino delle condizioni violate, in caso contrario l'autorizzazione è revocata entro sei mesi dalla decorrenza della sospensione.

 

     Art. 14. (Norme finali).

     1. I titolari dell'autorizzazione provvisoria, di cui all'art. 12, comma 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 21 ed in regola con i requisiti prescritti dal presente regolamento, presentano istanza per ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 11 con le modalità dallo stesso articolo fissate entro e non oltre, a pena di decadenza, quindici giorni dalla scadenza, di cui all'art. 12, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 21.

     2. Il presente regolamento entra in vigore 180 giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.

 

 

Tabella A

(Omissis)

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 29 della L.R. 23 settembre 2009, n. 19.