§ 1.6.O86 – Regolamento 28 ottobre 1996, n. 2201.
Regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:28/10/1996
Numero:2201


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 6 bis. 
Art. 6 ter. 
Art. 6 quater. 
Art. 7.      1. È accordato un aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di uve secche delle varietà uva sultanina e Moscatel e uve secche di Corinto.
Art. 8.      Secondo la procedura di cui all'articolo 29 possono essere stabilite norma comuni per prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e per prodotti di cui all'allegato I, destinati al consumo [...]
Art. 9.      1. Gli organismi autorizzati dagli Stati membri interessati, in appresso denominati "organismi d'ammasso", acquistano, negli ultimi due mesi della campagna di commercializzazione, i quantitativi [...]
Art. 10.      1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 che presentano una particolare importanza economica o ecologica, a livello locale o regionale, e che sono sottoposti in particolare a forte [...]
Art. 11.      1. Tutte le importazioni e le esportazioni nella e dalla Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 possono essere subordinate alla presentazione di un titolo di importazione o di [...]
Art. 12.      1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
Art. 13.      1. Per quanto riguarda i prodotti che figurano nell'allegato II, è stabilito un prezzo minimo all'importazione per le campagne 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000. Il prezzo minimo all'importazione [...]
Art. 14.      1. Per evitare o reprimere eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario imputabili a importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'importazione all'aliquota [...]
Art. 15.      1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, istituiti in base ad accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, sono [...]
Art. 16.      1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione di:
Art. 17.      1. Il presente articolo si applica alla restituzione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a).
Art. 18.      1. Il presente articolo si applica alla restituzione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b).
Art. 19.      1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, dello zucchero e degli ortofrutticoli, il Consiglio, deliberando su proposta [...]
Art. 20.      1. Qualora, a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1785/81, sia riscosso all'esportazione di zucchero bianco un prelievo superiore a 5 ecu per 100 chilogrammi, può essere decisa, [...]
Art. 21.      1. Per la classificazione dei prodotti soggetti al presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di [...]
Art. 22.      1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 subisca o rischi di subire gravi turbative, tali [...]
Art. 23.      Gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento.
Art. 24.      Le disposizioni del titolo VI, relativo ai controlli nazionali e comunitari, del regolamento (CE) n. 2200/96 si applicano al controllo dell'osservanza della normativa comunitaria relativa al [...]
Art. 25.      Secondo la procedura di cui all'articolo 29 sono determinate, in funzione delle necessità specifiche del settore, sanzioni amministrative, finanziarie o di altra natura.
Art. 26.      Qualora si richiedano misure per facilitare la transizione dal precedente regime a quello stabilito dal presente regolamento, esse sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29.
Art. 27.      1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. I dati oggetto di tale comunicazione sono determinati secondo la [...]
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30.      Il comitato può prendere in esame ogni altra questione sollevata dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta di un rappresentante di uno Stato membro.
Art. 31. 
Art. 32.      Nell'applicazione del presente regolamento si tiene conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato.
Art. 33.      1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 1.6.O86 – Regolamento 28 ottobre 1996, n. 2201.

Regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

(G.U.C.E. 21 novembre 1996, n. L 297).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     (1) considerando che sul settore ortofrutticolo in generale agiscono vari fattori di cambiamento, di cui la Comunità deve tener conto mediante una ridefinizione delle regole di base che disciplinano le organizzazioni di mercato del settore; che, per quanto riguarda taluni prodotti trasformati, è inoltre necessario tener conto della situazione dei mercati internazionali; che per effetto delle numerose modificazioni apportate all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli dopo la sua introduzione occorre, a fini di chiarezza, adottare un nuovo regolamento;

     (2) considerando che taluni prodotti trasformati rivestono particolare importanza nelle regioni mediterranee della Comunità, dove i prezzi alla produzione sono sensibilmente superiori a quelli dei paesi terzi; che il regime di aiuto alla produzione basato sulla stipulazione di contratti che garantiscano il regolare approvvigionamento dell'industria contro pagamento di un prezzo minimo al produttore, applicato ormai da tempo, ha dato buoni risultati ed è quindi opportuno mantenerlo; che tuttavia, in parallelo con gli ortofrutticoli freschi, occorre potenziare il ruolo delle organizzazioni di produttori onde favorire una maggiore concentrazione e una gestione più razionale dell'offerta ed agevolare il controllo del rispetto del prezzo minimo pagato ai produttori;

     (3) considerando che, dato il nesso esistente tra i prezzi dei prodotti da consumarsi freschi e quelli dei prodotti destinati alla trasformazione, è necessario che il prezzo minimo al produttore sia determinato in funzione dell'andamento dei prezzi di mercato nel settore degli ortofrutticoli freschi e con l'effetto di mantenere un adeguato equilibrio tra i vari sbocchi del prodotto fresco;

     (4) considerando che l'importo dell'aiuto deve compensare la differenza tra i prezzi corrisposti ai produttori nella Comunità e quelli praticati nei paesi terzi; che è quindi necessario impostare il calcolo in modo da tener conto di questa differenza e dell'incidenza dell'andamento del prezzo minimo, salva l'applicazione di alcuni elementi tecnici;

     (5) considerando che, a causa delle ingenti quantità di materie prime disponibili e dell'elasticità del potenziale di trasformazione, in certi casi la concessione dell'aiuto può comportare un aumento considerevole della produzione; che, per evitare le difficoltà di smercio che potrebbero conseguirne, si deve assoggettare la concessione dell'aiuto a limitazioni, le quali, a seconda dei prodotti, potranno assumere la forma di una soglia di garanzia o di un regime di quote;

     (6) considerando che l'esperienza acquisita nel comparto dei prodotti trasformati a base di pomodori milita a favore dell'adozione di un regime meno rigido, mirante a stimolare il dinamismo delle imprese e la competitività dell'industria comunitaria; che le quote per gruppo di prodotti e Stato membro devono essere fissate in modo forfettario per il primo biennio di applicazione del nuovo regime; che l'importo dell'aiuto per i concentrati e relativi derivati deve essere ridotto per compensare l'aumento delle spese risultante dall'aumento delle quote di concentrato di pomodoro e degli altri prodotti rispetto al vecchio regime;

     (7) considerando che le peculiarità che caratterizzano il settore delle uve secche hanno determinato l'applicazione di un sistema di aiuto legato alla superficie specializzata coltivata; che detto sistema, nonché il sistema della superficie massima garantita, mirante ad evitare un'estensione smisurata della coltura delle uve da essiccazione, devono essere entrambi mantenuti, come in passato, nell'ambito dello stesso regolamento;

     (8) considerando che proseguono le operazioni di reimpianto volte a combattere la fillossera; che, per evitare che tali operazioni cessino, lasciando vaste superfici ancora indifese, occorre mantenere il regime di aiuto ai produttori che procedono al reimpianto del vigneto a fini di lotta contro la fillossera;

     (9) considerando che, per facilitare lo smercio dei prodotti trasformati e il loro adattamento qualitativo alle esigenze del mercato, occorre prevedere la possibilità di stabilire apposite norme;

     (10) considerando che, nei settori delle uve secche e dei fichi secchi, il sistema di ammasso a fine campagna, limitato a un determinato quantitativo, deve essere mantenuto, salvo taluni aggiustamenti; che occorre stabilire il livello dei prezzi di acquisto per i due prodotti in funzione delle rispettive caratteristiche;

     (11) considerando che occorre prevedere la possibilità di attuare misure specifiche a favore di alcuni settori esposti alla concorrenza internazionale e la cui produzione è di grande importanza a livello regionale o locale; che tali misure devono recare miglioramenti strutturali diretti a stimolare la competitività e a promuovere la domanda dei prodotti in questione; che è opportuno prevedere, in via transitoria, un aiuto forfettario a favore delle superfici attuali di coltura degli asparagi destinati alla trasformazione, data la situazione del settore;

     (12) considerando che il regolamento (CE) n. 3290/94 ha introdotto gli adattamenti e le misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, in particolare il nuovo regime degli scambi con i paesi terzi nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; che le disposizioni dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 3290/94 sono riprese nel presente regolamento; che tuttavia, a fini di semplificazione, occorre attribuire alla Commissione la competenza di attuare talune disposizioni tecniche relative ad un'eventuale penuria di zucchero;

     (13) considerando che la concessione di determinati aiuti comprometterebbe il funzionamento del mercato interno; che quindi occorre rendere applicabili nel settore contemplato dal presente regolamento le disposizioni del trattato che consentono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di vietare quelli incompatibili con il mercato comune;

     (14) considerando che occorre applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione dei mercati nel settore degli ortofrutticoli al settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli al fine non duplicare le norme e gli organismi di controllo; che è necessario prevedere anche sanzioni al fine a garantire un'applicazione uniforme in tutta la Comunità del nuovo regime;

     (15) considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli deve tenere conto, in parallelo e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;

     (16) considerando che, per agevolare l'esecuzione delle disposizioni previste, occorre definire una procedura che attui una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. [1]

     1. Il presente regolamento istituisce un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

     2. L'organizzazione comune riguarda i prodotti seguenti:

 

Codice NC

Designazione delle merci

a) ex 0710

Ortaggi e legumi, non cotti o cotti, in acqua o al vapore, congelati, esclusi il granturco dolce della sottovoce 0710 40 00, le olive della sottovoce 0710 80 10 e i pianenti del genere Capsicum e del genere Pimenta della sottovoce 0710 80 59

ex 0711

Ortaggi e legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonei all'alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi le olive della sottovoce 0711 20, i pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta della sottovoce 0711 90 10 o il granturco dolce della sottovoce 07 11 90 30

ex 0712

Ortaggi o legumi secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le patate della sottovoce ex 0712 90 05, disidratati per essiccamento artificiale ed al calore, non atti all'alimentazione umana, il granturco dolce delle sottovoci 0712 90 11 e 0712 90 19 e le olive della sottovoce ex 0712 90 95

0804 20 90

Fichi secchi

0806 20

Uve secche

ex 0811

Frutta non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, escluse le banane congelate della sottovoce ex 0811 90 90

ex 0812

Frutta temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee all'alimentazione nello stato in cui sono presentate, escluse le banane temporaneamente conservate della sottovoce ex 0812 90 99

ex 0813

Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 inclusa; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio del presente capitolo, esclusi i miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 delle sottovoci 0813 50 31 e 0813 50 39

0814 00 00

Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri) fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione oppure secche

0904 20 10

Peperoni essiccati, non tritati né polverizzati

b) ex 0811

Frutta non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

ex 1302 20

Sostanze pectiche e pectinati

ex 2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, esclusi:

 

- frutti del genere Capsicum diverse dai peperoni della sottovoce 2001 90 20

 

- granturco dolce (Zea Mays Var. saccharata) della sottovoce 2001 90 30

 

- ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5%, della sottovoce 2001 90 40

 

- cuori di palma della sottovoce 2001 90 60

 

- olive della sottovoce 2001 90 65

 

- foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2001 90 99

2002

Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico

2003

Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico

ex 2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti del n. 2006, esclusi il granturco dolce (Zea mays Var. saccharata) della sottovoce ex 2004 90 10, le olive della sottovoce ex 2004 90 30 e le patate preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2004 10 91

ex 2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti del n. 2006, escluse le olive della sottovoce 2005 70, il granturco dolce (Zea mays Var. saccharata) della sottovoce 2005 80 00 e frutti del genere Capsicum diversi dai peperoni della sottovoce 2005 90 10 e le patate, preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2005 20 10

ex 2006 00

Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, candite nello zucchero (sgocciolate, diacciate o cristallizzate), escluse le banane candite delle sottovoci ex 2006 00 38 e ex 2006 00 99

ex 2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi:

 

- preparati omogeneizzati di banane della sottovoce ex 2007 10

 

- confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di banane delle sottovoci ex 2007 99 39, ex 2007 99 57 e ex 2007 99 98

ex 2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, esclusi:

 

- burro di arachidi della sottovoce 2008 11 10

 

- cuori di palma della sottovoce 2008 91 00

 

- granturco della sottovoce 2008 99 85

 

- ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5%, della sottovoce 2008 99 91

 

- foglie di vite, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2008 99 99

 

- miscugli di banane altrimenti preparati o conservati delle sottovoci ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 e ex 2008 92 98

 

- banane altrimenti preparate o conservate delle sottovoci ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 e ex 2008 99 99

ex 2009

Succhi di frutta o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i succhi e i mosti di uva delle sottovoci 2009 61 e 2009 69 e dei succhi di banana della sottovoce 2009 80

      [2]

     3. La durata delle campagne di commercializzazione per i prodotti di cui al paragrafo 2 è stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 29.

 

TITOLO I

Regime di aiuti

 

     Art. 2. [3]

     È istituito un regime comunitario di aiuto alle organizzazioni di produttori che conferiscono alla trasformazione pomodori, pere e pesche raccolti nella Comunità, ai fini della produzione dei prodotti trasformati elencati nell'allegato I.

     L'elenco dei prodotti trasformati di cui all'allegato I potrà essere rivisto in funzione dell'evoluzione del mercato, secondo la procedura di cui all'articolo 29.

 

     Art. 3. [4]

     1. L'aiuto di cui all'articolo 2 è versato in base a contratti stipulati tra le organizzazioni di produttori riconosciute o prericonosciute a norma del regolamento (CE) n. 2200/96, da un lato, e le imprese di trasformazione riconosciute dalle competenti autorità degli Stati membri, dall'altro.

     Tuttavia, per la campagna di commercializzazione 2001/02 possono essere stipulati contratti anche tra trasformatori e singoli produttori per un quantitativo non superiore al 25% del quantitativo per il quale il trasformatore ha stipulato contratti.

     2. I contratti sono conclusi entro una data da stabilirsi secondo la procedura di cui all'articolo 29. Nei contratti occorre indicare il quantitativo contrattuale, il calendario delle consegne all'impresa di trasformazione, il prezzo da versare alle organizzazioni di produttori e l'obbligo, per il trasformatore, di trasformare i prodotti oggetto dei contratti.

     I contratti vengono trasmessi alle competenti autorità degli Stati membri non appena conclusi.

     3. Le organizzazioni di produttori di cui al primo comma consentono di avvalersi delle disposizioni del presente articolo ai produttori che non aderiscono a nessuna delle strutture collettive previste dal regolamento (CE) n. 2200/96, che si impegnano a commercializzare per il loro tramite la totalità della loro produzione di pomodori, pesche e pere destinati alla trasformazione e che versano un contributo a titolo di partecipazione alle spese generali di gestione del regime da parte dell'organizzazione.

 

     Art. 4. [5]

     1. È concesso un aiuto alle organizzazioni di produttori per i quantitativi di materia prima conferita alla trasformazione nell'ambito dei contratti di cui all'articolo 3.

     2. L'aiuto è pari a:

     34,50 EUR/t per i pomodori,

     47,70 EUR/t per le pesche,

     161,70 EUR/t per le pere.

     3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, gli Stati membri versano l'aiuto alle organizzazioni di produttori, a loro richiesta, dopo che le autorità di controllo dello Stato membro nel quale viene effettuata la trasformazione hanno constatato che i prodotti oggetto dei contratti sono stati consegnati all'industria di trasformazione.

     L'organizzazione di produttori versa ai soci l'aiuto ricevuto e nei casi in cui si applica l'articolo 3, paragrafo 3, ai produttori interessati.

 

     Art. 5. [6]

     1. Per ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 2, sono fissati i limiti comunitari e nazionali di trasformazione figuranti nell'allegato II.

     2. In caso di superamento di un limite comunitario di trasformazione, l'aiuto fissato per il relativo prodotto a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, è ridotto negli Stati membri nei quali è stato superato il corrispondente limite di trasformazione.

     Ai fini dell'applicazione del primo comma, il superamento di un limite si calcola raffrontando tale limite con la media dei quantitativi trasformati col beneficio dell'aiuto previsto dal presente regolamento nel corso delle tre campagne precedenti quella per la quale deve essere fissato l'aiuto.

     Tuttavia, per il calcolo del superamento dei limiti fissati per ciascuno Stato membro, i quantitativi attribuiti ad uno Stato membro e non trasformati si aggiungono ai limiti fissati per gli altri Stati membri, in proporzione alla loro entità.

     La riduzione dell'aiuto è proporzionale al superamento constatato per un dato limite.

     3. Per quanto riguarda i pomodori ed in deroga al paragrafo 2, secondo comma, per le prime tre campagne di attuazione del presente regolamento si applicano le seguenti disposizioni:

     a) per la prima campagna:

     - il superamento del limite di trasformazione si calcola in base al quantitativo conferito all'industria di trasformazione con il beneficio dell'aiuto nel corso della stessa campagna e

     - l'aiuto fissato all'articolo 4, paragrafo 2, è portato a 31,36 EUR/t. Tuttavia, negli Stati membri in cui il limite non è stato superato o è stato superato in misura inferiore al 10%, oppure in tutti gli Stati membri qualora non vi sia stato superamento del limite comunitario, dopo il temine della campagna viene versato un importo supplementare. Tale importo supplementare è fissato in base al superamento effettivo del rispettivo limite;

     b) per la seconda campagna, il superamento del limite di trasformazione si calcola in base alla quantità conferita all'industria di trasformazione, col beneficio dell'aiuto, nel corso della prima campagna;

     c) per la terza campagna il superamento del limite di trasformazione si calcola in base alla media dei quantitativi conferiti all'industria di trasformazione, con il beneficio dell'aiuto, nel corso delle prime due campagne.

     4. Gli Stati membri possono suddividere il limite nazionale previsto per i pomodori in due sottogruppi, vale a dire: pomodori destinati alla trasformazione in pomodori pelati interi, da un lato, e in altri prodotti a base di pomodori, dall'altro. Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà, ne informano la Commissione.

     In caso di superamento del limite nazionale, la riduzione dell'aiuto prevista al paragrafo 2 è applicata all'aiuto per i due sottogruppi proporzionalmente al superamento constatato rispetto al limite parziale in questione.

 

     Art. 6. [7]

     1. Le modalità d'applicazione degli articoli da 2 a 5, in particolare quelle riguardanti il riconoscimento delle imprese di trasformazione, la conclusione dei contratti di trasformazione, il versamento dell'aiuto, le misure di controllo e le sanzioni, le campagne di commercializzazione, le caratteristiche minime della materia prima conferita alla trasformazione, i requisiti minimi di qualità dei prodotti finiti e le conseguenze finanziarie connesse al superamento dei limiti sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29.

     2. Secondo la stessa procedura vengono stabiliti i controlli qualitativi e quantitativi:

     - dei prodotti conferiti all'industria di trasformazione da parte delle organizzazioni di produttori e

     - dell'effettiva trasformazione, da parte dei trasformatori, dei prodotti conferiti nei prodotti elencati nell'allegato I.

 

     Art. 6 bis. [8]

     1. È istituito un regime di aiuto alla produzione per i seguenti prodotti:

     a) fichi secchi di cui al codice NC 0804 20 90 e

     b) prugne secche ottenute da susine da innesto, secche di cui al codice NC ex08132000,

     ottenuti da frutta raccolta nella Comunità.

     2. L'aiuto alla produzione è concesso all'impresa di trasformazione che ha pagato al produttore, per la materia prima, un prezzo almeno pari al prezzo minimo, in base a contratti stipulati tra le organizzazioni di produttori riconosciute o prericonosciute a norma del regolamento (CE) n. 2200/96, da un lato, e le imprese di trasformazione, dall'altro.

     Tuttavia, per la campagna di commercializzazione 2001/02, possono essere stipulati contratti tra trasformatori e singoli produttori, per un quantitativo non superiore al 25% del quantitativo che dà diritto all'aiuto alla produzione.

     Le organizzazioni di produttori consentono di avvalersi del disposto del presente articolo ai produttori che non aderiscono a nessuna delle strutture collettive previste dal regolamento (CE) n. 2200/96, i quali si impegnino a commercializzare per il loro tramite la totalità della produzione destinata alla fabbricazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e che versano un contributo a titolo di partecipazione alle spese generali di gestione del regime da parte dell'organizzazione.

     I contratti devono essere sottoscritti prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione.

 

     Art. 6 ter. [9]

     1. Il prezzo minimo da versare al produttore è stabilito in base:

     a) al prezzo minimo applicabile nel corso della campagna precedente;

     b) all'andamento dei prezzi di mercato nel settore degli ortofrutticoli;

     c) alla necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco di base verso le varie destinazioni, compreso l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione.

     2. Il prezzo minimo è stabilito prima dell'inizio di ogni campagna.

     3. Il prezzo minimo e le modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 29.

 

     Art. 6 quater. [10]

     1. L'aiuto alla produzione non può superare la differenza fra il prezzo minimo pagato al produttore della Comunità e il prezzo della materia prima dei principali paesi terzi produttori ed esportatori.

     2. L'importo dell'aiuto alla produzione è stabilito in modo da consentire lo smaltimento del prodotto comunitario nei limiti di quanto dispone il paragrafo 1.

     Nella fissazione di tale importo si tiene conto in particolare:

     a) della differenza fra il costo della materia prima nella Comunità e quello della materia prima nei principali paesi terzi concorrenti;

     b) dell'importo dell'aiuto fissato per la campagna di commercializzazione precedente e

     c) per i prodotti per i quali la produzione comunitaria rappresenta una quota sostanziale del mercato, dell'andamento degli scambi con l'estero e del relativo prezzo, quando quest'ultimo criterio comporta una riduzione dell'importo dell'aiuto.

     3. L'aiuto alla produzione è stabilito in base al peso netto del prodotto trasformato. I coefficienti che esprimono il rapporto tra il peso della materia prima impiegata e il peso netto del prodotto trasformato sono stabiliti forfettariamente. Essi sono regolarmente aggiornati alla luce dell'esperienza acquisita.

     4. L'aiuto alla produzione è versato alle imprese di trasformazione solo per i prodotti trasformati:

     a) ottenuti da materie prime raccolte nella Comunità, per le quali le imprese di trasformazione abbiano pagato almeno il prezzo minimo di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2;

     b) conformi ai requisiti minimi di qualità.

     5. Il prezzo della materia prima dei principali paesi terzi concorrenti è determinato principalmente in base ai prezzi realmente praticati nella fase 'uscita azienda agricola' per i prodotti freschi di qualità comparabile utilizzati per la trasformazione, ponderati in funzione dei quantitativi di prodotti finiti esportati da tali paesi terzi.

     6. Per quanto riguarda i prodotti la cui produzione comunitaria rappresenta almeno il 50% del mercato comunitario al consumo, l'andamento dei prezzi e del volume delle importazioni e delle esportazioni è valutato in base ai dati dell'anno civile che precede l'inizio della campagna rispetto ai dati dell'anno civile precedente.

     7. Prima dell'inizio di ogni campagna, la Commissione stabilisce l'importo dell'aiuto alla produzione secondo la procedura di cui all'articolo 29. Secondo la stessa procedura, essa stabilisce i coefficienti di cui al paragrafo 3, i requisiti minimi di qualità e le altre modalità di applicazione del presente articolo.

 

     Art. 7.

     1. È accordato un aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di uve secche delle varietà uva sultanina e Moscatel e uve secche di Corinto.

     L'importo dell'aiuto è stabilito per ettaro di superficie specializzata coltivata, in base alla resa media per ettaro di tale superficie. Esso è stabilito inoltre tenendo conto:

     a) della necessità di garantire il mantenimento delle superfici tradizionalmente adibite alle colture precitate;

     b) delle possibilità di smaltimento di tali uve secche.

     L'importo dell'aiuto può essere differenziato in funzione delle varietà di uve, nonché di altri fattori che possono influire sulle rese.

     2. È istituita, per ciascuna campagna di commercializzazione, una superficie massima garantita comunitaria, pari alla media delle superfici adibite alle colture di cui al paragrafo 1, durante le campagne 1987/1988, 1988/1989 e 1989/1990. Se le superfici specializzate adibite alla produzione di uve secche superano la superficie massima garantita, l'importo dell'aiuto è ridotto per la campagna di commercializzazione successiva in funzione del superamento accertato.

     Per Cipro, le campagne di riferimento per stabilire la superficie massima garantita comunitaria di cui al primo comma sono le campagne 1995/96, 1996/97 e 1999/2000. [11]

     3. L'aiuto è pagato dopo il raccolto e dopo che i prodotti sono stati essiccati ai fini della trasformazione.

     4. I produttori che reimpiantano i loro vigneti per combattere la fillossera e che non beneficiano degli aiuti previsti dalle azioni strutturali contro detta malattia assunte a carico del FEAOG, sezione orientamento, fruiscono, durante tre campagne, di un aiuto stabilito in funzione dell'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 e dell'importo dell'aiuto concesso in base alle suddette azioni strutturali. In tal caso, non si applica il paragrafo 3.

     5. Prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione, la Commissione stabilisce l'importo dell'aiuto secondo la procedura di cui all'articolo 26. Sempre secondo la stessa procedura, essa stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo, accerta l'eventuale superamento della superficie massima garantita e determina la conseguente riduzione dell'importo dell'aiuto.

 

     Art. 8.

     Secondo la procedura di cui all'articolo 29 possono essere stabilite norma comuni per prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e per prodotti di cui all'allegato I, destinati al consumo nella Comunità o esportati verso i paesi terzi.

 

     Art. 9.

     1. Gli organismi autorizzati dagli Stati membri interessati, in appresso denominati "organismi d'ammasso", acquistano, negli ultimi due mesi della campagna di commercializzazione, i quantitativi di uva sultanina, di uve secche di Corinto e di fichi secchi prodotti nella Comunità durante la campagna in corso, sempreché i prodotti rispondano a requisiti di qualità da determinare.

     I quantitativi di uva sultanina e di uve secche di Corinto acquistati a norma del paragrafo 2 non possono superare 27 930 tonnellate. [12]

     2. Il prezzo al quale gli organismi d'ammasso acquistano i prodotti di cui al paragrafo 1 è pari:

     a) per i fichi secchi, al prezzo minimo corrispondente alla categoria di qualità inferiore, ridotto del 5%;

     b) per l'uva sultanina e le uve secche di Corinto, al prezzo d'acquisto in vigore per la campagna 1994/1995, aggiornato ogni anno in funzione dell'andamento del prezzo minimo all'importazione di cui all'articolo 13 o, a partire dall'anno 2000, dei prezzi mondiali.

     3. L'esecuzione dello smaltimento dei prodotti acquistati dagli organismi d'ammasso non deve compromettere l'equilibrio del mercato e deve garantire la parità di accesso ai prodotti in vendita e la parità di trattamento degli acquirenti.

     Per i prodotti che non possono essere smaltiti in condizioni normali possono essere adottate misure particolari. In tal caso, può essere richiesta una cauzione speciale a garanzia del rispetto dell'esecuzione degli obblighi assunti, in particolare per quanto riguarda la destinazione del prodotto. La cauzione è incamerata, in tutto o in parte, se gli obblighi non sono rispettati o lo sono solo parzialmente.

     4. Un aiuto all'ammasso è concesso agli organismi d'ammasso per i quantitativi di prodotti che hanno acquistato e per l'effettiva durata del loro ammasso. Tuttavia l'aiuto cessa di essere versato oltre il periodo di diciotto mesi successivo alla fine della campagna nel corso della quale il prodotto è stato acquistato.

     5. All'organismo d'ammasso è concessa una compensazione finanziaria pari alla differenza fra il prezzo d'acquisto pagato dagli organismi d'ammasso e il prezzo di vendita. Da tale compensazione sono detratti gli eventuali utili risultanti dalla differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di vendita.

     6. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano gli organismi di ammasso che offrono adeguate garanzie sia di un magazzinaggio effettuato in buone condizioni tecniche, sia di una soddisfacente gestione dei prodotti acquistati.

     Detti organismi hanno l'obbligo, in particolare, di immagazzinare i prodotti acquistati in locali distinti e di tenere per questi prodotti una contabilità distinta.

     7. La messa in vendita dei prodotti acquistati a norma del paragrafo 1 avviene mediante gara o mediante vendite a prezzi stabiliti anticipatamente.

     Le offerte presentate sono prese in considerazione solo se viene costituita una cauzione.

     8. Il prezzo d'acquisto di cui al paragrafo 2 e le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda l'aiuto all'ammasso, la compensazione finanziaria, nonché l'acquisto e la vendita dei prodotti da parte degli organismi d'ammasso, sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 29.

 

     Art. 10.

     1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 che presentano una particolare importanza economica o ecologica, a livello locale o regionale, e che sono sottoposti in particolare a forte concorrenza internazionale, possono essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 29, misure specifiche volte al miglioramento della competitività e alla promozione di questi prodotti.

     Tali misure possono comprendere, in particolare:

     a) azioni volte a migliorare l'idoneità alla trasformazione dei prodotti raccolti e ad adeguarne le caratteristiche alle esigenze dell'industria di trasformazione;

     b) azioni finalizzate alla messa a punto scientifica e tecnica di nuovi metodi o procedimenti operativi atti a migliorare la qualità e/o ridurre i costi di produzione dei prodotti trasformati;

     c) azioni che vertono sullo sviluppo di nuovi prodotti e/o di nuovi impieghi dei prodotti trasformati;

     d) la realizzazione di studi economici e di mercato;

     e) azioni volte a promuovere il consumo e l'impiego dei prodotti in oggetto.

     2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono attuate da organizzazioni di produttori o dalle loro associazioni, riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 2200/96, d'intesa con le organizzazioni che rappresentano operatori che esercitano attività di trasformazione e/o di commercializzazione del prodotto o dei prodotti del settore interessato.

     3. Nel caso degli asparagi destinati alla trasformazione, per facilitare l'adozione di misure specifiche volte a migliorare la competitività, quali quelle di cui al paragrafo 1, è concesso, a norma del presente articolo, nei primi tre anni successivi all'introduzione di tali misure, un aiuto forfettario di 500 ecu/ha per un massimo di 9.000 ettari.

     4. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare quelle destinate a garantire la complementarità e la compatibilità delle misure previste con quelle determinate a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 2200/96, nonché con quelle determinate a norma degli articoli 2, 5 e 8 del regolamento (CEE) n. 4256/88, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 29.

 

TITOLO II

Scambi con i paesi terzi

 

     Art. 11.

     1. Tutte le importazioni e le esportazioni nella e dalla Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 possono essere subordinate alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.

     Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni d'applicazione degli articoli 15, 16, 17 e 18.

     I titoli sono validi in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'esecuzione all'importazione o dell'esportazione durante il periodo di validità del titolo; salvo casi di forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

     2. Il periodo di validità dei titoli di importazione e di esportazione e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 29.

 

     Art. 12.

     1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

     2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 29.

 

     Art. 13.

     1. Per quanto riguarda i prodotti che figurano nell'allegato II, è stabilito un prezzo minimo all'importazione per le campagne 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000. Il prezzo minimo all'importazione è stabilito tenendo conto in particolare:

     - del prezzo franco frontiera all'importazione nella Comunità,

     - dei prezzi praticati sui mercati mondiali,

     - della situazione sul mercato interno della Comunità,

     - dell'evoluzione degli scambi con i paesi terzi.

     Qualora il prezzo minimo all'importazione non sia rispettato, in aggiunta al dazio doganale si applica una tassa compensativa calcolata sulla base dei prezzi praticati dai principali paesi terzi fornitori.

     2. Il prezzo minimo all'importazione per le uve secche è stabilito prima dell'inizio della campagna.

     Tale prezzo deve essere stabilito per le uve secche di Corinto e per le altre uve secche. Per ciascuno dei due gruppi, esso può essere stabilito per i prodotti presentati in imballaggio immediato di peso netto da determinare e per i prodotti presentati in imballaggio immediato di peso netto superiore a tale peso.

     3. Il prezzo minimo all'importazione per le ciliegie trasformate è stabilito prima dell'inizio della campagna di commercializzazione. Esso può essere stabilito per i prodotti in imballaggi immediati aventi un peso netto determinato.

     4. Il prezzo minimo all'importazione per le uve secche è quello applicabile il giorno dell'importazione. L'eventuale tassa compensativa è quella applicabile lo stesso giorno.

     5. Il prezzo minimo all'importazione per le ciliegie trasformate è quello applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

     6. La tassa compensativa per le uve secche è stabilita tenendo conto di una scala di prezzi all'importazione. La differenza tra il prezzo minimo all'importazione e ciascuno scaglione è pari:

     - all'1% del prezzo minimo per il primo scaglione,

     - al 3%, 6% e 9%, rispettivamente, del prezzo minimo per il secondo, terzo e quarto scaglione.

     Il quinto scaglione copre tutti i casi in cui il prezzo all'importazione è inferiore a quello che si applica per il quarto scaglione.

     L'importo massimo della tassa compensativa per le uve secche non può essere superiore alla differenza tra il prezzo minimo ed un importo determinato sulla base dei prezzi più favorevoli praticati sul mercato mondiale, per quantitativi rilevanti, dai paesi terzi più rappresentativi.

     7. Se il prezzo all'importazione delle ciliegie trasformate è inferiore al prezzo minimo per tali prodotti, è riscossa una tassa compensativa di importo pari alla differenza tra i due prezzi.

     8. Il prezzo minimo all'importazione, l'importo della tassa compensativa e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 29.

 

     Art. 14.

     1. Per evitare o reprimere eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario imputabili a importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'importazione all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune di uno o più dei prodotti in oggetto è subordinata al pagamento di un dazio addizionale all'importazione, se sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne nel caso in cui le importazioni rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

     2. I prezzi limite al di sotto dei quali può essere imposto un dazio all'importazione sono quelli comunicati dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio in base alla sua offerta depositata nell'ambito dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round.

     I volumi che devono essere superati perché scatti l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati, in particolare, in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni precedenti l'anno in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti pregiudizievoli di cui al paragrafo 1.

     3. I prezzi all'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in base ai prezzi all'importazione cif della spedizione in oggetto.

     I prezzi all'importazione cif sono verificati a tal fine sulla base dei prezzi rappresentativi per il prodotto in oggetto sul mercato mondiale o sul mercato di importazione comunitaria per il prodotto.

     4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 29. Tali modalità riguardano in particolare:

     a) i prodotti ai quali si applicano dazi addizionali all'importazione a norma dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura,

     b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 a norma dell'articolo 5 di detto accordo.

 

     Art. 15.

     1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, istituiti in base ad accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, sono aperti e gestiti secondo modalità stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 29.

     2. La gestione dei contingenti può essere effettuata mediante l'applicazione di uno dei seguenti metodi oppure mediante una loro combinazione:

     a) metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito");

     b) metodo di ripartizione proporzionale delle quantità chieste al momento della presentazione delle domande (secondo il cosiddetto metodo "dell'esame simultaneo");

     c) metodo basato sulla considerazione delle correnti tradizionali degli scambi (secondo il cosiddetto metodo "produttori tradizionali/nuovi arrivati").

     Possono essere stabiliti altri metodi appropriati. Essi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

     3. Il metodo di gestione stabilito tiene conto, ove opportuno, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio, con la possibilità di ispirarsi a metodi eventualmente applicati in passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.

     4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale e secondo lo scaglionamento appropriato, determinano il metodo di gestione da applicare e comprendono, se del caso:

     a) disposizioni che garantiscano la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,

     b) disposizioni sul riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),

     c) le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.

 

     Art. 16.

     1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione di:

     a) quantitativi economicamente rilevanti dei prodotti senza aggiunta di zuccheri di cui all'articolo 1, paragrafo 2,

     b) zucchero bianco e zucchero greggio del codice NC 1701:

     - glucosio e sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90,

     - isoglucosio dei codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30 e

     - sciroppi di barbabietola e di canna da zucchero del codice NC ex 1702 90 99

     incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1 paragrafo 2, lettera b), sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, e nei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 228 del trattato, la differenza tra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

     3. Per quanto riguarda l'attribuzione dei quantitativi esportabili con una restituzione, è stabilito il metodo:

     a) più idoneo alla natura dei prodotti e alla situazione del mercato in questione, che consenta l'impiego più efficiente delle risorse disponibili e che tenga conto dell'efficienza e della struttura delle esportazioni della Comunità, senza tuttavia creare discriminazioni tra piccoli e grandi operatori,

     b) meno gravoso dal punto di vista amministrativo per gli operatori, tenuto conto delle esigenze di gestione,

     c) in grado di evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

     3. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità.

     Quando la situazione del commercio internazionale ovvero le specifiche esigenze di taluni mercati lo rendano necessario, la restituzione, per un determinato prodotto, può essere differenziata a seconda della destinazione di quest'ultimo.

     Le restituzioni sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 29. Tale determinazione ha luogo periodicamente.

     Le restituzioni stabilite periodicamente possono, in caso di necessità, essere modificate nell'intervallo dalla Commissione su domanda di uno Stato membro o di propria iniziativa.

     4. La restituzione è concessa soltanto su domanda e dietro presentazione del relativo titolo d'esportazione.

     5. L'importo della restituzione per i prodotti esportati è quello del giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile in tale data:

     a) alla destinazione indicata nel titolo, ovvero

     b) alla destinazione reale, qualora essa non coincida con la destinazione indicata nel titolo. In tal caso, l'importo non può superare quello applicabile alla destinazione indicata nel titolo.

     Allo scopo di evitare l'uso indebito della flessibilità prevista dal presente paragrafo possono essere adottate misure appropriate.

     6. Secondo la procedura di cui all'articolo 29, è possibile derogare alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5 per i prodotti che fruiscono delle restituzioni nell'ambito di azioni di aiuto alimentare.

     7. Il rispetto dei limiti di volume derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 228 del trattato è garantito in base ai titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento in esse previsti, applicabili per i prodotti interessati.

     Per quanto riguarda il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la fine di un periodo di riferimento non incide sulla validità dei titoli d'esportazione.

     8. Le modalità di applicazione del presente articolo, comprese le disposizioni concernenti la ridistribuzione dei quantitativi esportabili non attribuiti o inutilizzati, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 29.

 

     Art. 17.

     1. Il presente articolo si applica alla restituzione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a).

     2. Le restituzioni sono stabilite prendendo in considerazione i seguenti elementi:

     a) la situazione e le prospettive di evoluzione:

     - dei prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sul mercato della Comunità e delle disponibilità;

     - dei prezzi praticati nel commercio internazionale;

     b) i costi di commercializzazione e i costi minimi di trasporto a partire da mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione delle Comunità, nonché le spese commerciali e di inoltro fino ai paesi di destinazione;

     c) l'aspetto economico delle esportazioni previste;

     d) i limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 228 del trattato.

     3. I prezzi praticati sul mercato della Comunità per i prodotti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), sono stabiliti tenendo conto dei prezzi che risultino più favorevoli ai fini dell'esportazione.

     I prezzi praticati nel commercio internazionale vengono stabiliti tenendo conto:

     a) dei corsi rilevati sui mercati di paesi terzi,

     b) dei prezzi più favorevoli all'importazione proveniente dai paesi terzi praticati nei paesi terzi di destinazione,

     c) dei prezzi alla produzione rilevati nei paesi terzi esportatori,

     d) dei prezzi d'offerta alla frontiera della Comunità.

     4. La restituzione è pagata quando è fornita la prova che i prodotti:

     - sono stati esportati fuori della Comunità,

     - sono di origine comunitaria, e

     - per le restituzioni differenziate, hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per la quale è stata stabilita una restituzione, fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 5, lettera b). Possono tuttavia essere previste deroghe a tale norma, secondo la procedura di cui all'articolo 29, con riserva di condizioni da determinare che offrano garanzie equivalenti.

     5. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 29.

 

     Art. 18.

     1. Il presente articolo si applica alla restituzione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b).

     2. L'importo della restituzione è pari:

     - nel caso dello zucchero greggio, dello zucchero bianco e degli sciroppi di barbabietola e di canna da zucchero, all'importo della restituzione per l'esportazione di questi prodotti come tali, stabilito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, e delle relative disposizioni di applicazione;

     - nel caso dell'isoglucosio, all'importo della restituzione per l'esportazione di questo prodotto come tale a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e delle relative disposizioni di applicazione;

     - nel caso del glucosio e dello sciroppo di glucosio, all'importo delle restituzioni per l'esportazione di questi prodotti come tali, stabilito per ciascuno di tali prodotti a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali e delle relative disposizioni di applicazione.

     3. Per poter fruire della restituzione i prodotti trasformati devono essere accompagnati, al momento dell'esportazione, da una dichiarazione dell'interessato indicante i quantitativi di zucchero greggio, di zucchero bianco, di sciroppo di barbabietola e di canna da zucchero, di isoglucosio, di glucosio e di sciroppo di glucosio incorporati nei prodotti stessi.

     La veridicità della dichiarazione di cui al primo comma è sottoposta al controllo delle autorità competenti dello Stato membro interessato.

     4. Qualora la restituzione risulti insufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), a tali prodotti si applicano le disposizioni previste per la restituzione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) anziché quelle dello stesso paragrafo 1, lettera b).

     5. La restituzione è concessa all'esportazione dei prodotti:

     a) che sono di origine comunitaria,

     b) che sono stati importati dai paesi terzi e per i quali è stato riscosso, all'atto dell'importazione, il dazio all'importazione di cui all'articolo 12, purché l'esportatore esibisca la prova:

     - dell'identità tra il prodotto da esportare e il prodotto importato in precedenza, e

     - della riscossione dei dazi all'atto dell'importazione di tale prodotto.

     Nel caso di cui alla lettera b) la restituzione per ciascun prodotto è pari al dazio riscosso all'atto dell'importazione, se questo è inferiore alla restituzione applicabile; se il dazio riscosso all'atto dell'importazione è superiore alla restituzione, si applica quest'ultima.

     6. La restituzione è pagata allorché è esibita la prova che i prodotti:

     - rispondono ad una delle due situazioni di cui al paragrafo 5,

     - sono stati esportati fuori della Comunità, e

     - per le restituzioni differenziate, hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 5, lettera b).

     Tuttavia possono essere previste deroghe a tale norma, secondo la procedura di cui all'articolo 29, con riserva di condizioni da determinare che offrano garanzie equivalenti. [13]

     7. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 29.

 

     Art. 19.

     1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, dello zucchero e degli ortofrutticoli, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, può, in casi particolari, escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo:

     - per i prodotti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), e

     - per gli ortofrutticoli destinati alla fabbricazione dei prodotti indicati all'articolo 1, paragrafo 2.

     2. In deroga al paragrafo 1, se la situazione ivi prevista si presenta eccezionalmente urgente e il mercato comunitario è perturbato o rischia di esserlo dal regime di perfezionamento attivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle misure necessarie, immediatamente applicabili, che vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri, e la cui durata di validità non può superare sei mesi. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.

     3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione. Se il Consiglio non ha preso una decisione entro tre mesi, la decisione della Commissione è considerata abrogata.

 

     Art. 20.

     1. Qualora, a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1785/81, sia riscosso all'esportazione di zucchero bianco un prelievo superiore a 5 ecu per 100 chilogrammi, può essere decisa, secondo la procedura di cui all'articolo 29, la riscossione di una tassa sull'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento e contenenti come minimo il 35% di zucchero addizionato.

     2. L'importo della tassa all'esportazione è stabilito tenendo conto:

     - della natura del prodotto trasformato a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero,

     - del tenore di zucchero addizionato del prodotto in questione,

     - del prezzo dello zucchero bianco praticato nella Comunità e di quello praticato sul mercato mondiale,

     - del prelievo all'esportazione applicabile allo zucchero bianco,

     - delle implicazioni economiche dell'applicazione di tale tassa.

     3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 29.

 

     Art. 21.

     1. Per la classificazione dei prodotti soggetti al presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria derivante dall'applicazione del presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune.

     2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in base ad esso, nelle importazioni provenienti da paesi terzi sono vietate:

     - la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,

     - l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

 

     Art. 22.

     1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 subisca o rischi di subire gravi turbative, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fino alla cessazione di detta turbativa e del rischio di essa.

     Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, adotta le regole generali d'applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti in cui gli Stati membri possono prendere misure conservative.

     2. Qualora si verifichi la situazione di cui al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

     3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.

     4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi a norma dell'articolo 228, paragrafo 2 del trattato.

 

TITOLO III

Disposizioni generali

 

     Art. 23.

     Gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento.

 

     Art. 24.

     Le disposizioni del titolo VI, relativo ai controlli nazionali e comunitari, del regolamento (CE) n. 2200/96 si applicano al controllo dell'osservanza della normativa comunitaria relativa al mercato dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

 

     Art. 25.

     Secondo la procedura di cui all'articolo 29 sono determinate, in funzione delle necessità specifiche del settore, sanzioni amministrative, finanziarie o di altra natura.

 

     Art. 26.

     Qualora si richiedano misure per facilitare la transizione dal precedente regime a quello stabilito dal presente regolamento, esse sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29.

 

     Art. 27.

     1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. I dati oggetto di tale comunicazione sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 29. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la stessa procedura.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro un mese dalla loro emanazione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative emanate ai fini dell'applicazione del presente regolamento o in base ad esso, nonché le relative modifiche.

     3. Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per sanzionare le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento e per prevenire e reprimere le frodi.

 

     Art. 28. [14]

 

     Art. 29. [15]

     1. La Commissione è assistita da un comitato, il comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati, (in prosieguo: il comitato) composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

     2. Ove sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 30.

     Il comitato può prendere in esame ogni altra questione sollevata dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta di un rappresentante di uno Stato membro.

 

     Art. 31. [16]

     Le spese effettuate a norma degli articoli 2, 6 bis e 7 e dell'articolo 9, paragrafi 4 e 5, e dell'articolo 10, paragrafo 3, sono considerate interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune.

 

     Art. 32.

     Nell'applicazione del presente regolamento si tiene conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato.

 

     Art. 33.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica il 1° gennaio 1997. Tuttavia, per ciascuno dei prodotti interessati, il titolo I si applica solo a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1997/1998.

     2. Con effetto dalla data di applicazione delle disposizioni corrispondenti del presente regolamento sono abrogati i seguenti regolamenti:

     - regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

     - regolamento (CEE) n. 2245/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che istituisce dei sistemi di limiti di garanzia per le pesche e le pere allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta,

     - regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che stabilisce le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati,

     - regolamento (CEE) n. 668/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, relativo all'introduzione di un limite per la concessione dell'aiuto alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodori.

     I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo le tavole di concordanza che figurano nell'allegato IV.

 

ALLEGATO I [17]

 

Codice NC

Designazione delle merci

ex 0710 80 70

Pomodori pelati interi o a pezzi, congelati

ex 0712 90 30

Fiocchi di pomodori

2002 10 10

Pomodori pelati interi o a pezzi

2202 10 90

Pomodori non pelati interi o a pezzi

ex 2002 90

Altri (polpa o salsa da pizza)

ex 2002 90 11

Succhi di pomodori (compresi i passati)

ex 2002 90 19

 

ex 2002 90 31

Concentrati di pomodoro

ex 2002 90 39

 

ex 2002 90 91

 

ex 2002 90 99

 

ex 2008 40 51

Pere Williams e Rocha allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta

ex 2008 40 59

 

ex 2008 40 71

 

ex 2008 40 79

 

ex 2008 40 90

 

ex 2008 40 90

 

ex 2008 70 61

Pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta

ex 2008 70 69

 

ex 2008 70 71

 

ex 2008 70 79

 

ex 2008 70 92

 

ex 2008 70 98

 

ex 2008 70 98

 

ex 2008 92

Miscugli di frutta intera o a pezzi, allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta, contenenti almeno il [60%] di pesche e pere

ex 2008 99

 

2009 50

Succhi di pomodoro

 

 

ALLEGATO II

 

Codice NC

Designazione delle merci

0806 20

Uve secche

ex 0811

Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

ex 0811 90

- altre:

 

- - con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

- - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13%:

ex 08 11 90 19

- - - - altre:

 

- - - - - Ciliegie acide (Prunus cerasus):

 

- - - - - - non snocciolate

 

- - - - - - altre

 

- - - - - altre ciliegie:

 

- - - - - - non snocciolate

 

- - - - - - altre

ex 0811 90 39

- - - - altre:

 

- - - - - Ciliegie acide (Prunus cerasus):

 

- - - - - - non snocciolate

 

- - - - - - altre

 

- - - - - altre ciliegie:

 

- - - - - - non snocciolate

 

- - - - - - altre

 

- - altre:

 

- - - Ciliegie:

0811 90 75

- - - - Ciliegie acide (Prunus cerasus):

 

- - - - - non snocciolate

 

- - - - - altre

0811 90 80

- - - - altre:

 

- - - - - non snocciolate

 

- - - - - altre

ex 0812

Frutta temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non idonee all'alimentazione nello stato in cui sono presentate:

0812 10 00

- Ciliegie:

ex 0812 10 00

- - Ciliegie acide (Prunus cerasus)

ex 0812 10 00

- - altre

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

2008 60

- Ciliegie:

 

- - senza aggiunta di alcole:

 

- - - con aggiunta di zucchero, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:

2008 60 51

- - - - Ciliegie acide (Prunus cerasus)

2008 60 59

- - - - altre

 

- - - con aggiunta di zucchero, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 1 kg:

2008 60 61

- - - - Ciliegie acide (Prunus cerasus)

2008 60 69

- - - - altre

 

- - - senza aggiunta di zucchero, in imballaggi immediati di contenuto netto:

 

- - - - uguale o superiore a 4,5 kg:

2008 60 71

- - - - - Ciliegie acide (Prunus cerasus)

2008 60 79

- - - - - altre

 

- - - - inferiore a 4,5 kg

2008 60 91

- - - - - Ciliegie acide (Prunus cerasus)

2008 60 99

- - - - - altre

 

 

ALLEGATO III [18]

Limiti di trasformazione di cui all'articolo 5

 

     Peso netto di materia prima fresca

 

 

 

(in tonnellate)

 

Pomodori

Pesche

Pere

Limiti comunitari

8 653 328

542 062

105 659

Limiti nazionali

 

 

 

Repubblica ceca

12 000

1 287

11

Grecia

1 211 241

300 000

5 155

Spagna

1 238 606

180 794

35 199

Francia

401 608

15 685

17 703

Italia

4 350 000

42 309

45 708

Cipro

7 944

6

n.a.

Lettonia

n.a.

n.a.

n.a.

Ungheria

130 790

1 616

1 031

Malta

27 000

n.a.

n.a.

Paesi Bassi

n.a.

n.a.

243

Austria

n.a.

n.a.

9

Polonia

194 639

n.a.

n.a.

Portogallo

1 050 000

218

600

Slovacchia

29 500

147

n.a.

     n.a.: non applicabile

 

 

ALLEGATO IV

 

Tavola di concordanza

 

Regolamenti (CEE) precedenti

Presente regolamento

426/86,

articolo 1,

paragrafo 1

articolo 1,

paragrafo 2

 

articolo 2,

paragrafo 2

articolo 1,

paragrafo 3

426/86,

articolo 2,

paragrafo 1

articolo 2,

paragrafo 1

 

articolo 2,

paragrafo 2

-

 

 

articolo 2,

paragrafo 3

-

 

426/86,

articolo 3,

paragrafo 1

articolo 2,

paragrafo 2

 

articolo 3,

paragrafo 1 bis

-

 

 

articolo 3,

paragrafo 2

-

 

 

articolo 3,

paragrafo 3

-

 

 

articolo 3,

paragrafo 4

articolo 4,

paragrafo 9

426/86,

articolo 4,

paragrafo 1

articolo 3,

paragrafo 1

 

articolo 4,

paragrafo 2

-

 

 

articolo 4,

paragrafo 3

articolo 3,

paragrafo 2

 

articolo 4,

paragrafo 4

articolo 3,

paragrafo 3

426/86

articolo 5,

paragrafo 1

articolo 4,

paragrafo 2

 

articolo 5,

paragrafo 2

articolo 4,

paragrafo 3

 

articolo 5,

paragrafo 3

articolo 4,

paragrafo 4

 

articolo 5,

paragrafo 4

-

 

 

articolo 5,

paragrafo 5

articolo 4,

paragrafo 9

426/86,

articolo 6,

paragrafo 1

articolo 7,

paragrafo 1

 

articolo 6,

paragrafo 2

articolo 7,

paragrafo 2

 

articolo 6,

paragrafo 3

articolo 7,

paragrafo 3

 

articolo 6,

paragrafo 4

articolo 7,

paragrafo 4

 

articolo 6,

paragrafo 5

-

 

 

articolo 6,

paragrafo 6

articolo 7,

paragrafo 5

 

articolo 6,

paragrafo 7

articolo 7,

paragrafo 5

426/86,

articolo 6 bis

 

-

 

426/86,

articolo 7,

paragrafo 1

articolo 8

 

 

articolo 7,

paragrafo 2

-

 

426/86,

articolo 8,

paragrafo 1

articolo 9,

paragrafo 1

 

articolo 8,

paragrafo 2

articolo 9,

paragrafo 2

 

articolo 8,

paragrafo 3

articolo 9,

paragrafo 3

 

articolo 8,

paragrafo 4

articolo 9,

paragrafo 4

 

articolo 8,

paragrafo 5

articolo 9,

paragrafo 5

 

articolo 8,

paragrafo 6

-

 

 

articolo 8,

paragrafo 7

articolo 9,

paragrafo 8

426/86,

articolo 9,

paragrafo 1

articolo 11,

paragrafo 1

 

articolo 9,

paragrafo 2

articolo 11,

paragrafo 2

 

articolo 9,

paragrafo 1

articolo 12,

paragrafo 1

 

articolo 9,

paragrafo 2

articolo 12,

paragrafo 2

     -

Regolamenti (CEE) precedenti

Presente regolamento

426/86,

articolo 10,

 

-

 

426/86,

articolo 10 bis,

paragrafo 1

articolo 13,

paragrafo 1

 

articolo 10 bis,

paragrafo 2

articolo 13,

paragrafo 2

 

articolo 10 bis,

paragrafo 3

articolo 13,

paragrafo 3

 

articolo 10 bis,

paragrafo 4

articolo 13,

paragrafo 4

 

articolo 10 bis,

paragrafo 5

articolo 13,

paragrafo 5

 

articolo 10 bis,

paragrafo 6

articolo 13,

paragrafo 6

 

articolo 10 bis,

paragrafo 7

articolo 13,

paragrafo 7

 

articolo 10 bis,

paragrafo 8

articolo 13,

paragrafo 8

426/86,

articolo 11,

paragrafo 1

articolo 14,

paragrafo 1

 

articolo 11,

paragrafo 2

articolo 14,

paragrafo 2

 

articolo 11,

paragrafo 3

articolo 14,

paragrafo 3

 

articolo 11,

paragrafo 4

articolo 14,

paragrafo 4

426/86,

articolo 12,

paragrafo 1

articolo 15,

paragrafo 1

 

articolo 12,

paragrafo 2

articolo 15,

paragrafo 2

 

articolo 12,

paragrafo 3

articolo 15,

paragrafo 3

 

articolo 12,

paragrafo 4

articolo 15,

paragrafo 4

426/86,

articolo 13,

paragrafo 1

articolo 16,

paragrafo 1

 

articolo 13,

paragrafo 2

articolo 16,

paragrafo 2

 

articolo 13,

paragrafo 3

articolo 16,

paragrafo 3

 

articolo 13,

paragrafo 4

articolo 16,

paragrafo 4

 

articolo 13,

paragrafo 5

articolo 16,

paragrafo 5

 

articolo 13,

paragrafo 6

articolo 16,

paragrafo 6

 

articolo 13,

paragrafo 7

articolo 16,

paragrafo 7

 

articolo 13,

paragrafo 8

articolo 16,

paragrafo 8

426/86,

articolo 14,

paragrafo 1

articolo 17,

paragrafo 1

 

articolo 14,

paragrafo 2

articolo 17,

paragrafo 2

 

articolo 14,

paragrafo 3

articolo 17,

paragrafo 3

 

articolo 14,

paragrafo 4

articolo 17,

paragrafo 4

 

articolo 14,

paragrafo 5

articolo 17,

paragrafo 5

426/86,

articolo 14 bis,

paragrafo 1

articolo 18,

paragrafo 1

 

articolo 14 bis,

paragrafo 2

articolo 18,

paragrafo 2

 

articolo 14 bis,

paragrafo 3

articolo 18,

paragrafo 3

 

articolo 14 bis,

paragrafo 4

articolo 18,

paragrafo 4

 

articolo 14 bis,

paragrafo 5

articolo 18,

paragrafo 5

 

articolo 14 bis,

paragrafo 6

articolo 18,

paragrafo 6

 

articolo 14 bis,

paragrafo 7

articolo 18,

paragrafo 7

426/86,

articolo 15,

paragrafo 1

articolo 19,

paragrafo 1

 

articolo 15,

paragrafo 2

articolo 19,

paragrafo 2

 

articolo 15,

paragrafo 3

articolo 19,

paragrafo 3

426/86,

articolo 16,

paragrafo 1

articolo 20,

paragrafo 1

 

articolo 16,

paragrafo 2

articolo 20,

paragrafo 2

 

articolo 16,

paragrafo 3

-

 

 

articolo 16,

paragrafo 4

-

 

 

articolo 16,

paragrafo 5

articolo 20,

paragrafo 3

     -

Regolamenti (CEE) precedenti

Presente regolamento

426/86,

articolo 17,

paragrafo 1

articolo 21,

paragrafo 1

 

articolo 17,

paragrafo 2

articolo 21,

paragrafo 2

426/86,

articolo 18,

paragrafo 1

articolo 22,

paragrafo 1

 

articolo 18,

paragrafo 2

articolo 22,

paragrafo 2

 

articolo 18,

paragrafo 3

articolo 22,

paragrafo 3

 

articolo 18,

paragrafo 4

articolo 22,

paragrafo 4

426/86,

articolo 19,

 

articolo 23

 

426/86,

articolo 20,

 

articolo 24,

paragrafo 1

426/86,

articolo 21,

paragrafo 1

articolo 25

 

 

articolo 21,

paragrafo 2

-

 

426/86,

articolo 22,

paragrafo 1

articolo 26,

paragrafo 1

 

articolo 22,

paragrafo 2

articolo 26,

paragrafo 2

 

articolo 22,

paragrafo 3

articolo 26,

paragrafo 3

426/86,

articolo 23,

 

articolo 27

 

 

articolo 24,

 

articolo 29

 

 

articolo 25,

 

articolo 30

 

 

articolo 26,

 

articolo 31

 

426/86,

allegato I A

 

allegato I

 

 

allegato I B

 

allegato II

 

 

allegato III

 

-

 

2245/88,

articolo 1,

paragrafo 1

articolo 5,

paragrafo 1

 

articolo 1,

paragrafo 2

articolo 5,

paragrafo 2

 

articolo 1,

paragrafo 3

articolo 5,

paragrafo 3

1206/90,

articolo 2,

paragrafo 1

articolo 4,

paragrafo 7

 

articolo 2,

paragrafo 2

articolo 4,

paragrafo 8

 

articolo 2,

paragrafo 3

articolo 4,

paragrafo 8

1206/90,

articolo 3,

paragrafo 2

articolo 4,

paragrafo 1

 

articolo 3,

paragrafo 3

articolo 4,

paragrafo 5

 

articolo 3,

paragrafo 4

articolo 4,

paragrafo 6

1206/90,

articolo 6,

paragrafo 1

articolo 9,

paragrafo 6

 

articolo 6,

paragrafo 2

articolo 9,

paragrafo 8

 

articolo 6,

paragrafo 4

articolo 9,

paragrafo 7

668/93,

articolo 1,

paragrafo 1

articolo 6,

paragrafo 1

 

articolo 1,

paragrafo 2

articolo 6,

paragrafo 4

 

articolo 1,

paragrafo 3

articolo 6,

paragrafo 5

668/93,

articolo 3,

 

articolo 6,

paragrafo 1

 


[1] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 8 luglio 1997, n. L 179.

[2] Tabella già modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 453/2002 e così ulteriormente modificata dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 386/2004.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 2699/2000.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 2699/2000.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 2699/2000.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 2699/2000.

[7] Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 2699/2000

[8] Articolo inserito dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 2699/2000.

[9] Articolo inserito dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 2699/2000.

[10] Articolo inserito dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 2699/2000.

[11] Paragrafo così modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[12] Paragrafo così modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[13] Par una deroga al presente paragrafo, vedi l’art. 1 del regolamento (CE) n. 389/2005.

[14] Articolo abrogato dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 2699/2000.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 2699/2000.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1239/2001.

[17] Allegato sostituito dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 2699/2000 e così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 386/2004.

[18] Allegato da ultimo così sostituito dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.