§ 1.1.392 - Regolamento 19 giugno 2001, n. 1239.
Regolamento (CE) n. 1239/2001 del Consiglio che rettifica il regolamento (CE) n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:19/06/2001
Numero:1239


Sommario
Art. 1.      L'articolo 31 del regolamento (CE) n. 2201/96 è sostituito dal testo seguente:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.392 - Regolamento 19 giugno 2001, n. 1239.

Regolamento (CE) n. 1239/2001 del Consiglio che rettifica il regolamento (CE) n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

(G.U.C.E. 26 giugno 2001, n. L 171)

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2699/2000 ha modificato, in particolare, il titolo I del regolamento (CE) n. 2201/96 e adattato in conformità, senza alterarne la sostanza, le disposizioni che disciplinano il regime di aiuto alla trasformazione delle prugne secche ottenute da susine d'innesto e dei fichi secchi. Questo regime, incluso finora negli articoli da 2 a 6 del regolamento (CE) n. 2201/96, si fonda d'ora in poi sull'articolo 6 bis dello stesso regolamento. Per tener conto di questa nuova presentazione, occorre rettificare il testo dell'articolo 31 del citato regolamento, che stabilisce le spese finanziate dalla sezione "garanzia" del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

     (2) Allo stesso articolo 31, è necessario sostituire il riferimento al regolamento (CEE) n. 729/70, abrogato, con il riferimento al regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'articolo 31 del regolamento (CE) n. 2201/96 è sostituito dal testo seguente:

     "Art. 31.

     Le spese effettuate a norma degli articoli 2, 6 bis e 7 e dell'articolo 9, paragrafi 4 e 5, e dell'articolo 10, paragrafo 3, sono considerate interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune."

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.