§ 1.6.O88 – Regolamento 1 marzo 2004, n. 386.
Regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:01/03/2004
Numero:386


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.6.O88 – Regolamento 1 marzo 2004, n. 386.

Regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1535/2003 per quanto concerne i codici della nomenclatura combinata di alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

(G.U.U.E. 2 marzo 2004, n. L 64).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/ 96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli stabilisce quali prodotti sono disciplinati dalla suddetta organizzazione comune.

     (2) L'allegato I al regolamento (CE) n. 2201/96 stabilisce i prodotti di cui all'articolo 2 del suddetto regolamento.

     (3) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, definisce i prodotti di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 1, e all'allegato I del regolamento (CE) n. 2201/96.

     (4) In seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 1789/ 2003 della Commissione, dell'11 settembre 2003, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, sono state previste alcune modifiche alla nomenclatura combinata per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

     (5) È quindi opportuno adeguare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'allegato I del regolamento (CE) n. 2201/96 e, di conseguenza, l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1535/2003.

     (6) È opportuno, altresì, che tali adeguamenti si applichino contemporaneamente al regolamento (CE) n. 1798/ 2003.

     (7) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2201/96 e il regolamento (CE) n. 1535/2003.

     (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2201/96 è modificato come segue.

     1) All'articolo 1, paragrafo 2, il testo della lettera b), è modificato come segue:

     a) al codice «ex 2001», sesto trattino, il codice «ex 2001 90 96» è sostituito dal codice «ex 2001 90 99»;

     b) al codice «ex 2007», secondo trattino, il codice «ex 2007 99 58» è sostituito dal codice «ex 2007 99 57»;

     c) al codice «ex 2008», settimo trattino, il codice «ex 2008 99 68» è sostituito dal codice «ex 2008 99 67».

     2) L'allegato I è modificato come segue:

     a) i codici «ex 2008 40 91» e «ex 2008 40 99» sono sostituiti dal codice «ex 2008 40 90»;

     b) i codici «ex 2008 70 94» e «ex 2008 70 99» sono sostituiti dal codice «ex 2008 70 98».

 

          Art. 2.

     L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1535/2003 è modificato come segue:

     1) al punto 1), i termini «ex 2008 70 94 ed ex 2008 70 99» sono sostituiti dai termini «ed ex 2008 70 98»;

     2) al punto 2), i termini «ex 2008 40 91 ed ex 2008 40 99» sono sostituiti dai termini «ed ex 2008 40 90»;

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.