§ 57.8.5 – L. 21 aprile 1965, n. 449.
Riconoscimento dei diplomi di qualifica degli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.8 riconoscimento dei titoli di studio
Data:21/04/1965
Numero:449


Sommario
Art. 1.      I diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e da quelli legalmente riconosciuti sono validi per l'accesso ai pubblici impieghi nei limiti e [...]
Art. 2.      I diplomi di cui all'art. 1 sono validi per l'ammissione ai concorsi per le carriere esecutive. Essi danno diritto a particolare valutazione nei concorsi per soli titoli [...]
Art. 3.      Entro il 31 dicembre 1965 specifici diplomi di qualifica professionale saranno riconosciuti validi, in rapporto alla durata e al contenuto dei singoli corsi di [...]


§ 57.8.5 – L. 21 aprile 1965, n. 449.

Riconoscimento dei diplomi di qualifica degli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

(G.U. 20 maggio 1965, n. 126).

 

     Art. 1.

     I diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e da quelli legalmente riconosciuti sono validi per l'accesso ai pubblici impieghi nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente legge.

 

          Art. 2.

     I diplomi di cui all'art. 1 sono validi per l'ammissione ai concorsi per le carriere esecutive. Essi danno diritto a particolare valutazione nei concorsi per soli titoli e per titoli ed esami per l'assunzione in ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola secondaria di 1° grado.

 

          Art. 3.

     Entro il 31 dicembre 1965 specifici diplomi di qualifica professionale saranno riconosciuti validi, in rapporto alla durata e al contenuto dei singoli corsi di qualifica, nonchè alla natura delle funzioni proprie di ciascuna carriera, ai fini della partecipazione a determinati concorsi per l'accesso a carriere di concetto.

     Il riconoscimento di cui al precedente comma è determinato per ciascuna Amministrazione, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro interessato, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

     I bandi di concorso indicano i diplomi di qualifica riconosciuti validi agli effetti di cui al primo comma.