| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Umbria | 
| Materia: | 2. amministrazione regionale | 
| Capitolo: | 2.2 enti regionali e a partecipazione regionale | 
| Data: | 28/12/1979 | 
| Numero: | 69 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. | 
| Art. 3. | 
| Art. 4. | 
| Art. 5. | 
| Art. 6. | 
§ 2.2.38 - L.R. 28 dicembre 1979, n. 69. [1]
Costituzione dell'Azienda di cura, soggiorno e turismo dell'Amerino ed ampliamento del territorio delle Aziende di Gubbio, di Spoleto e del Ternano.
(B.U. 2 gennaio 1980, n. 1).
E' istituita l'Azienda autonoma comprensoriale di cura, soggiorno e turismo dell'Amerino con sede in Amelia comprendente i territori dei comuni di Amelia, Guardea, Montecastrilli, Alviano, Lugnano in Teverina, Attigliano, Giove, Penna in Teverina e Avigliano, in conformità alle disposizioni di cui alle leggi regionali 17 gennaio 1974, n. 5 e 3 novembre 1978, n. 64.
     I soggetti cui compete la designazione dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, ai sensi degli artt. 4 e 9 della 
Il Consiglio di amministrazione si riunisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su convocazione del Presidente della Giunta regionale.
     L'Azienda autonoma comprensoriale di cura, soggiorno e turismo del Ternano, con sede in Terni, comprende oltre al territorio di cui alla lettera a) dell'art. 1 della 
     L'Azienda autonoma comprensoriale di cura, soggiorno e turismo di Gubbio, con sede in Gubbio, comprende, oltre al territorio dei comuni di cui al terzo comma dell'art. 1 della 
     L'Azienda autonoma comprensoriale di cura, soggiorno e turismo di Spoleto, con sede in Spoleto, comprende, oltre al territorio dei comuni di cui al quinto comma dell'art. 1 della 
     I Consigli di amministrazione delle Aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo del ternano, di Gubbio e di Spoleto, sono integrati, rispettivamente, con i rappresentanti dei Comuni di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 del numero fissato alle lett. a), b), dell'art. 4 della 
I Comuni provvedono alla designazione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
[1] Legge abrogata dall'art. 109 della