§ 3.5.45 - L.R. 22 giugno 1989, n. 19.
Norme per la disciplina dell'attività di organizzatore professionale di congressi.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 turismo e industria alberghiera
Data:22/06/1989
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizione.
Art. 3.  (Abilitazione professionale).
Art. 4.  (Requisiti di ammissione all'esame di abilitazione).
Art. 5.  Prove d'esame.
Art. 6.  Attestato di abilitazione.
Art. 7.  (Elenco regionale).
Art. 8.  Divieti e sanzioni.
Art. 9.  Sospensione, revoca e cancellazione dall'Albo. 1. L'iscrizione all'Albo, salvo quanto disposto da norme penali e di pubblica sicurezza, può essere sospesa dalla Giunta regionale, per un periodo da 6 [...]
Art. 10.  Norma transitoria.


§ 3.5.45 - L.R. 22 giugno 1989, n. 19. [1]

Norme per la disciplina dell'attività di organizzatore professionale di congressi.

(B.U. 28 giugno 1989, n. 26).

 

Art. 1. Finalità.

     1. In attuazione dell'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, «Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica», la Regione dell'Umbria identifica la figura di organizzatore professionale di congressi come fattore di sviluppo delle iniziative convegnistiche, e ne disciplina l'esercizio dell'attività con le norme della presente legge.

 

     Art. 2. Definizione.

     1. E' organizzatore di congressi colui il quale svolge professionalmente attività di organizzazione, produzione e gestione di manifestazioni congressuali, simposi, conferenze.

     2. Non rientra in tale categoria qualsiasi soggetto che, nell'espletamento di attività legate alla sua appartenenza ad associazioni, enti ed istituti, organizza, occasionalmente e senza scopo di lucro, congressi, manifestazioni convegnistiche o affini.

     3. La professione può esercitarsi anche nell'ambito di strutture aziendali - individuali o societarie - i cui titolari, legali rappresentanti o direttori tecnici siano abilitati ai sensi della presente legge e debitamente iscritti nell'Albo regionale di cui all'art. 7.

     4. Dette strutture aziendali, oltre all'attività di organizzazione, produzione e gestione di manifestazioni come definite al primo comma del presente articolo, possono - nelle dette circostanze - fornire servizi di prenotazione alberghiera, di assistenza, nonché di trasferimento da e per stazioni di partenza e arrivo di mezzi di trasporto, ad esclusivo favore dei convegnisti.

     5. Per l'esercizio dell'attività di organizzatore professionale di congressi i cittadini degli altri Paesi membri della C.E.E., ai sensi dell'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono equiparati ai cittadini italiani.

 

     Art. 3. (Abilitazione professionale). [2]

     1. L'attestato di abilitazione professionale di organizzatore di congressi viene rilasciato dalla Regione, previo superamento di apposito esame indetto ai sensi della legge regionale 4 luglio 1988, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento regionale 12 luglio 1988, n. 21.

     2. La Regione può organizzare, anche mediante convenzioni con istituti, enti ed associazioni, corsi di formazione e di preparazione all'esame di cui al comma 1.

 

     Art. 4. (Requisiti di ammissione all'esame di abilitazione). [3]

     1. Chi intende conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di organizzatore di congressi deve possedere i seguenti requisiti:

     a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la propria posizione ai sensi della legge 6 marzo 1998, n. 40;

     b) godimento dei diritti civili e politici;

     c) età non inferiore agli anni diciotto;

     d) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o del diploma conseguito all'estero per il quale sia stata valutata l'equipollenza.

 

     Art. 5. Prove d'esame.

     1. Le prove d'esame consistono in:

     una prova scritta:

     sulla tecnica di amministrazione e organizzazione delle imprese congressuali, su elementi di discipline relative alla comunicazione ed ai trasporti, su elementi di legislazione, organizzazione, tecnica e geografia turistiche;

     una prova orale:

     sulle materie della prova scritta, nonché su altre nozioni di diritto civile e di cultura generale. Tale prova comprende inoltre il colloquio in due lingue estere prescelte dal candidato tra quelle maggiormente diffuse di cui all'art. 4 del regolamento regionale 12 luglio 1988, n. 21, per l'abilitazione alle professioni turistiche.

     2. I candidati che non conseguono l'idoneità alla prova scritta non sono ammessi alla prova orale.

     3. L'abilitazione si consegue ottenendo l'idoneità in entrambe le prove.

 

     Art. 6. Attestato di abilitazione.

     1. La Giunta regionale, riconosciuta la regolarità del procedimento ed accertato l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione, approva con propria deliberazione l'elenco degli abilitati all'esercizio della professione di organizzatore di congressi. L'elenco viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.

     2. L'assessore regionale al turismo provvede al rilascio dell'attestato di abilitazione.

 

     Art. 7. (Elenco regionale). [4]

     1. L'esercizio della professione di organizzatore professionale di congressi è subordinato all'iscrizione nell'elenco regionale, istituito ai sensi del comma 2.

     2. E' istituito presso la Giunta regionale l'elenco degli organizzatori professionali di congressi operanti nella regione dell'Umbria.

     Nell'elenco sono iscritti a domanda:

     a) coloro che hanno conseguito l'abilitazione professionale ai sensi dell'art. 3;

     b) coloro che hanno conseguito analoga abilitazione presso altra Regione;

     c) i cittadini di Stati membri dell'Unione europea che documentino il possesso delle conoscenze e attitudini generali e professionali richieste per l'abilitazione all'esercizio della professione mediante certificazione dell'effettivo svolgimento in uno Stato membro, dell'attività di organizzatore professionale di congressi in analogia a quanto disposto dall'art. 4, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392.

     3. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità per la documentazione dei requisiti di cui al comma 2, lett. a) e b).

 

     Art. 8. Divieti e sanzioni.

     1. E' fatto divieto agli organizzatori professionali di congressi di esercitare, dietro compenso, altre attività turistiche per le quali non sia stata conseguita la prescritta abilitazione.

     2. Essi debbono astenersi da attività di carattere commerciale, di concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti a favore di imprese commerciali, artigiane e industriali.

     3. E' fatto divieto a chiunque di esercitare l'attività di organizzatore professionale di congressi senza possedere l'abilitazione di cui all'art. 3 della presente legge.

     4. Per la violazione del disposto del primo e secondo comma del presente articolo, è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

     5. Per la violazione del disposto del terzo comma è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 12.000.000.

     6. In caso di recidiva, le sanzioni da applicarsi in sede di ordinanza di ingiunzione sono comminate nella misura massima edittale.

     7. La vigilanza ed il controllo sull'attività professionale di cui alla presente legge è delegata ai Comuni, e l'accertamento delle infrazioni, nonché l'irrogazione delle sanzioni si effettuano con le modalità e le procedure previste dalle vigenti norme.

     8. I Comuni entro il 31 marzo di ogni anno debbono trasmettere all'Ufficio turismo-industria alberghiera della Regione dettagliata relazione sull'attività di vigilanza effettuata.

     9. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti ai Comuni quale corrispettivo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo.

 

     Art. 9. Sospensione, revoca e cancellazione dall'Albo. 1. L'iscrizione all'Albo, salvo quanto disposto da norme penali e di pubblica sicurezza, può essere sospesa dalla Giunta regionale, per un periodo da 6 a 12 mesi ovvero revocata nei seguenti casi:

     a) reiterato inadempimento degli obblighi professionali;

     b) comportamento particolarmente scorretto nell'esercizio dell'attività professionale, e comunque contrario agli scopi del turismo;

     c) reiterate violazioni ai divieti previsti all'articolo precedente.

     2. E' altresì disposta la cancellazione dall'Albo qualora il titolare perda taluno dei requisiti di cui all'art. 4 e al primo comma dell'art. 7.

 

     Art. 10. Norma transitoria.

     1. Coloro i quali dimostrino di aver svolto attività di organizzatore professionale di congressi per almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono iscritti, a domanda, nell'Albo regionale di cui all'art. 7.

     2. A tal fine, gli interessati debbono produrre, a pena di decadenza, apposita domanda indirizzata all'Ufficio turismo-industria alberghiera della Regione dell'Umbria, entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, allegando idonea documentazione.


[1] Legge abrogata dall'art. 109 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 18.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 marzo 1999, n. 6.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 marzo 1999, n. 6.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 5 marzo 1999, n. 6. Vedi inoltre quanto previsto dall'art. 4 della stessa L.R. 6/99.