§ 3.5.71 - L.R. 5 marzo 1999, n. 6.
Modificazioni della L.R. 22 giugno 1989, n. 19 - Norme per la disciplina dell'attività di organizzatore professionale di congressi.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 turismo e industria alberghiera
Data:05/03/1999
Numero:6


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.  (Norma transitoria).


§ 3.5.71 - L.R. 5 marzo 1999, n. 6. [1]

Modificazioni della L.R. 22 giugno 1989, n. 19 - Norme per la disciplina dell'attività di organizzatore professionale di congressi.

(B.U. 17 marzo 1999, n. 16).

 

     Art. 1. [2]

 

     Art. 2. [3]

 

     Art. 3. [4]

 

     Art. 4. (Norma transitoria).

     1. All'elenco di cui all'art. 3 sono iscritti:

     a) d'ufficio, gli organizzatori professionali di congressi già iscritti all'albo istituito ai sensi dell'abrogato art. 7 della legge regionale 22 giugno 1989, n. 19;

     b) a domanda, i cittadini italiani che alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto, in qualità di titolari di imprese congressuali regolarmente operanti o di dirigenti o dipendenti delle stesse con regolare rapporto di lavoro, attività debitamente documentata di organizzatore congressuale, con espletamento di mansioni organizzative e gestionali a tempo pieno, per un periodo di almeno cinque anni.


[1] Legge abrogata dall'art. 109 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 18.

[2] Sostituisce l'art. 3 della L.R. 22 giugno 1989, n. 19.

[3] Sostituisce l'art. 4 della L.R. 22 giugno 1989, n. 19.

[4] Sostituisce l'art. 7 della L.R. 22 giugno 1989, n. 19.