| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Umbria | 
| Materia: | 3. sviluppo economico | 
| Capitolo: | 3.5 turismo e industria alberghiera | 
| Data: | 05/03/1999 | 
| Numero: | 6 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. | 
| Art. 3. | 
| Art. 4. (Norma transitoria). | 
§ 3.5.71 - L.R. 5 marzo 1999, n. 6. [1]
Modificazioni della L.R. 22 giugno 1989, n. 19 - Norme per la disciplina dell'attività di organizzatore professionale di congressi.
(B.U. 17 marzo 1999, n. 16).
Art. 4. (Norma transitoria).
1. All'elenco di cui all'art. 3 sono iscritti:
     a) d'ufficio, gli organizzatori professionali di congressi già iscritti all'albo istituito ai sensi dell'abrogato art. 7 della 
b) a domanda, i cittadini italiani che alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto, in qualità di titolari di imprese congressuali regolarmente operanti o di dirigenti o dipendenti delle stesse con regolare rapporto di lavoro, attività debitamente documentata di organizzatore congressuale, con espletamento di mansioni organizzative e gestionali a tempo pieno, per un periodo di almeno cinque anni.
[1] Legge abrogata dall'art. 109 della 
[2] Sostituisce l'art. 3 della 
[3] Sostituisce l'art. 4 della 
[4] Sostituisce l'art. 7 della