§ 3.5.3 - L.R. 23 gennaio 1973, n. 10.
Attrezzature ricettive alberghiere e turistiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 turismo e industria alberghiera
Data:23/01/1973
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Scopo della legge. La Regione dell'Umbria favorisce lo sviluppo delle attrezzature ricettive, pararicettive e complementari dell'attività turistica, mediante provvidenze di carattere finanziario e [...]
Art. 2.  Le provvidenze finanziarie riguardano la realizzazione di:
Art. 3.  Destinatari delle provvidenze. Destinatari delle provvidenze sono:
Art. 4.  Tipi di provvidenze. Le provvidenze finanziarie di cui all'art. 1 sono così determinate:
Art. 5.  Mutui a tasso agevolato. Ai fini della concessione delle provvidenze la Giunta regionale stipula apposite convenzioni con istituti abilitati all'esercizio del credito turistico e alberghiero [...]
Art. 6.  Contenuto della delega. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate alle Province, ai sensi dell'articolo 71 dello Statuto nei limiti e con i criteri seguenti:
Art. 7.  Iniziative dei soggetti diversi dalle Province. Quando si tratta di iniziative di soggetti diversi dalle Province, i medesimi, ai fini dell'ottenimento delle provvidenze, rivolgono domanda al [...]
Art. 8.  Domande per l'ammissione al finanziamento. Le domande di ammissione al finanziamento, indirizzate al Presidente della Giunta provinciale della provincia nel cui territorio deve attuarsi [...]
Art. 9.  Accertamento dell'esecuzione delle opere e liquidazione del contributo. Successivamente alla notifica del contratto definitivo di mutuo all'Amministrazione provinciale, il Presidente della [...]
Art. 10.  Vincolo di destinazione. Gli immobili per i quali sono stati concessi i contributi previsti dalla presente legge, sono vincolati per tutta la durata del mutuo alla destinazione indicata nel [...]
Art. 11.  Ripartizione delle disponibilità finanziarie. I fondi stanziati per l'attuazione delle provvidenze di cui alla presente legge sono ripartiti tra le due province della regione nella misura del 70 per [...]
Art. 12.  Accreditamento dei fondi alle Province. All'inizio di ciascun esercizio finanziario il Presidente della Giunta regionale accredita a favore delle Amministrazioni provinciali in appositi conti [...]
Art. 13.  Rendiconto. Le Amministrazioni provinciali sono tenute a presentare semestralmente alla Regione il rendiconto finanziario relativo alle operazioni effettuate, allegando copia degli estratti dei [...]
Art. 14.  Autorizzazione di spese. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:
Art. 15.  Entità dell'impegno finanziario. Le provvidenze di cui alla presente legge comportano per la Regione un impegno finanziario totale di lire 4.200.000.000; a tale onere si provvederà per l'anno 1972 [...]
Art. 16.  Disposizione transitoria. Coloro che hanno prodotto istanza di ammissione ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 326,
Art. 17.  Durata delle provvidenze. Le provvidenze previste dalla presente legge hanno carattere straordinario e durata quadriennale con oneri riflessi fino al 1994.


§ 3.5.3 - L.R. 23 gennaio 1973, n. 10.

Attrezzature ricettive alberghiere e turistiche. [1]

(B.U. 30 gennaio 1973, n. 3).

 

TITOLO I

Gli interventi finanziari

 

Art. 1. Scopo della legge. La Regione dell'Umbria favorisce lo sviluppo delle attrezzature ricettive, pararicettive e complementari dell'attività turistica, mediante provvidenze di carattere finanziario e secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

 

     Art. 2. Le provvidenze finanziarie riguardano la realizzazione di:

     a) opere di costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento e adattamento di alberghi, locande, ostelli e villaggi turistici, rifugi e campeggi;

     b) opere di ammodernamento, rinnovo arredamenti e miglioramento di tutti gli esercizi di cui alla precedente lettera a);

     c) opere di costruzione, ricostruzione, adattamento, ampliamento e miglioramento, di aziende della ristorazione e di attrezzature sportive e ricreative, che concorrano allo sviluppo turistico o siano complementari all'industria alberghiera.

 

     Art. 3. Destinatari delle provvidenze. Destinatari delle provvidenze sono:

     a) gli Enti locali territoriali singoli o riuniti in consorzio, i circondari, le Comunità montane;

     b) le piccole aziende, in particolare quelle a base familiare;

     c) gli enti di emanazione sindacale e gli enti o associazioni per il turismo sociale, che esplichino istituzionalmente attività per soddisfare le esigenze turistiche dei lavoratori e dei giovani;

     d) le altre aziende private.

     Ai destinatari di cui alle lettere a), b) e c) è riservato non meno del 75 per cento delle provvidenze di cui al comma a) del successivo art. 4. Le Province potranno utilizzare per la realizzazione di opere di loro iniziativa sino ad un massimo del 10 per cento di tale quota.

 

     Art. 4. Tipi di provvidenze. Le provvidenze finanziarie di cui all'art. 1 sono così determinate:

     a) contributo annuo, per un periodo non superiore ad anni 20, pari al 3 per cento del capitale concesso a mutuo dagli istituti bancari autorizzati;

     b) concessione di garanzie sussidiarie per consentire l'erogazione del mutuo fino all'importo complessivo della spesa ritenuta ammissibile.

     Le provvidenze di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili.

 

     Art. 5. Mutui a tasso agevolato. Ai fini della concessione delle provvidenze la Giunta regionale stipula apposite convenzioni con istituti abilitati all'esercizio del credito turistico e alberghiero relative all'accensione di mutui a favore dei soggetti destinatari delle provvidenze.

     Nelle convenzioni dovranno essere previsti tra l'altro:

     a) il tasso di interesse che non potrà comunque superare quello stabilito annualmente dal Ministero del tesoro;

     b) l'entità, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, del capitale da concedersi a titolo di mutuo e la possibilità di aumentare tale entità fino al cento per cento della spesa stessa;

     c) le garanzie, sussidiarie che dovrà prestare la Regione in caso di aumento del capitale da concedere a mutuo oltre l'importo accordato;

     d) le modalità di concessione e di liquidazione dei contributi accordati.

 

TITOLO II

Delega di funzioni alle provincie

 

     Art. 6. Contenuto della delega. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate alle Province, ai sensi dell'articolo 71 dello Statuto nei limiti e con i criteri seguenti:

     a) la prestazione di garanzie sussidiarie per consentire l'aumento del capitale da concedere a mutuo fino all'intero importo della spesa ritenuta ammissibile, è condizionata alla presenza di comprovate necessità finanziarie ed al particolare interesse dell'iniziativa ai fini del potenziamento turistico, e può essere disposta soltanto a favore dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 3;

     b) le provvidenze dovranno essere disposte con preferenza per la ristrutturazione di edifici esistenti nei centri storici, per le iniziative relative allo sviluppo turistico dei territori montani, delle sorgenti di acque minerali e termali, dei laghi di Piediluco e del Trasimeno.

 

     Art. 7. Iniziative dei soggetti diversi dalle Province. Quando si tratta di iniziative di soggetti diversi dalle Province, i medesimi, ai fini dell'ottenimento delle provvidenze, rivolgono domanda al Presidente dell'Amministrazione provinciale della provincia nella quale deve attuarsi l'iniziativa.

     Il Consiglio provinciale, con il concorso istituzionalizzato delle forze sociali operanti nel settore turistico e alberghiero degli enti locali - comunque associati - per le iniziative territorialmente di competenza, valuta la iniziativa nei suoi aspetti sociali, economici, tecnici e finanziari e delibera circa la sua ammissione al finanziamento.

 

     Art. 8. Domande per l'ammissione al finanziamento. Le domande di ammissione al finanziamento, indirizzate al Presidente della Giunta provinciale della provincia nel cui territorio deve attuarsi l'iniziativa, debbono essere corredate dei seguenti documenti:

     a) progetto di massima contenente la descrizione delle caratteristiche dell'opera e della sua ubicazione;

     b) preventivo di spesa;

     c) piano finanziario;

     d) indicazione dell'istituto finanziario prescelto per l'operazione tra quelli convenzionati a norma dell'art. 5.

     Le domande debbono essere presentate entro il 30 marzo e il 30 settembre di ogni anno.

 

     Art. 9. Accertamento dell'esecuzione delle opere e liquidazione del contributo. Successivamente alla notifica del contratto definitivo di mutuo all'Amministrazione provinciale, il Presidente della Provincia, previo accertamento delle opere eseguite, dispone la liquidazione del contributo in rate semestrali da corrispondere direttamente all'istituto mutuante, a partire dalla prima rata di ammortamento del mutuo stesso.

 

     Art. 10. Vincolo di destinazione. Gli immobili per i quali sono stati concessi i contributi previsti dalla presente legge, sono vincolati per tutta la durata del mutuo alla destinazione indicata nel provvedimento di concessione del contributo; tale obbligo costituisce oggetto di apposita clausola inserita nel contratto di mutuo e deve essere trascritto a cura dell'istituto mutuante, presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari.

     Il Consiglio provinciale può autorizzare la cancellazione del vincolo quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza della destinazione; la cancellazione è subordinata all'estinzione totale e anticipata del mutuo; in tal caso il Consiglio provinciale dispone la revoca del contributo a decorrere dalla semestralità di ammortamento successiva all'autorizzazione della cancellazione.

 

     Art. 11. Ripartizione delle disponibilità finanziarie. I fondi stanziati per l'attuazione delle provvidenze di cui alla presente legge sono ripartiti tra le due province della regione nella misura del 70 per cento per la provincia di Perugia e del 30 per cento per la provincia di Terni.

 

     Art. 12. Accreditamento dei fondi alle Province. All'inizio di ciascun esercizio finanziario il Presidente della Giunta regionale accredita a favore delle Amministrazioni provinciali in appositi conti correnti da aprire presso l'Istituto di tesoreria della Regione, sottoposti alle stesse condizioni del conto di tesoreria, i fondi stanziati dalla presente legge per l'esercizio relativo.

 

     Art. 13. Rendiconto. Le Amministrazioni provinciali sono tenute a presentare semestralmente alla Regione il rendiconto finanziario relativo alle operazioni effettuate, allegando copia degli estratti dei conti correnti di cui all'articolo precedente e, alla fine di ogni esercizio, una relazione illustrativa dell'attività svolta.

 

TITOLO III

Mezzi finanziari

 

     Art. 14. Autorizzazione di spese. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

 

esercizio 1972                         L. 25.000.000

esercizio 1973                         L. 50.000.000

esercizio 1974                         L. 50.000.000

esercizio 1975                         L. 50.000.000

     Per le garanzie da assumere ai sensi del precedente art. 6 sono

autorizzati i seguenti limiti di impegno:

esercizio 1972                         L.  5.000.000

esercizio 1973                         L. 10.000.000

esercizio 1974                         L. 10.000.000

esercizio 1975                         L. 10.000.000

     Le annualità da iscrivere in bilancio in dipendenza dei suindicati

limiti di impegno sono così determinate:

     a) per il limite di impegno di cui al primo comma:

  L.  25.000.000                per l'esercizio 1972

  L.  75.000.000                per l'esercizio 1973

  L. 125.000.000                per l'esercizio 1974

  L. 175.000.000                per l'esercizio 1975

  L. 175.000.000  per ciascun eser. dal 1976 al 1991

  L. 150.000.000                per l'esercizio 1992

  L. 100.000.000                per l'esercizio 1993

  L.  50.000.000                per l'esercizio 1994

     b) per il limite di impegno di cui al secondo comma:

  L.   5.000.000                per l'esercizio 1972

  L.  15.000.000                per l'esercizio 1973

  L.  25.000.000                per l'esercizio 1974

  L.  35.000.000                per l'esercizio 1975

  L.  35.000.000 per ciascun eserc. dal 1976 al 1991

  L.  30.000.000                per l'esercizio 1992

  L.  20.000.000                per l'esercizio 1993

  L.  10.000.000                per l'esercizio 1994

 

     Le somme stanziate in ciascun esercizio e non utilizzate nell'esercizio medesimo, nonché quelle che si rendano disponibili per effetto di revoca dei contributi o di rinuncia ai medesimi, sono trasferite negli esercizi successivi a quelli previsti nella presente legge.

 

     Art. 15. Entità dell'impegno finanziario. Le provvidenze di cui alla presente legge comportano per la Regione un impegno finanziario totale di lire 4.200.000.000; a tale onere si provvederà per l'anno 1972 mediante prelievo della somma di lire 30.000.000 dal capitolo 460 intitolato: «Fondo per i provvedimenti legislativi in corso», con imputazione della somma di lire 25.000.000 al capitolo 455 intitolato: «Contributo della Regione sul credito turistico alberghiero», di nuova istituzione, e della somma di lire 5.000.000 al capitolo 456 intitolato: «Fondo per garanzie sussidiarie della Regione sul credito turistico ed alberghiero», di nuova istituzione.

     All'onere relativo agli esercizi dal 1973 al 1994 si farà fronte con le entrate tributarie di cui all'art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

TITOLO IV

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 16. Disposizione transitoria. Coloro che hanno prodotto istanza di ammissione ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 326,

e non hanno ottenuto le agevolazioni richieste, possono riproporre, entro e non oltre 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, domanda alle Amministrazioni provinciali utilizzando la documentazione già prodotta ai sensi della legge suddetta.

 

     Art. 17. Durata delle provvidenze. Le provvidenze previste dalla presente legge hanno carattere straordinario e durata quadriennale con oneri riflessi fino al 1994.


[1] Legge abrogata dall'art. 109 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 18.