§ 3.5.68 - R.R. 1 marzo 1999, n. 2.
Disciplina delle Associazioni turistiche pro-loco.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 turismo e industria alberghiera
Data:01/03/1999
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Albo regionale).
Art. 2.  (Modalità di iscrizione all'Albo regionale).
Art. 3.  (Cancellazione dall'Albo).
Art. 4.  (Denominazione IAT).
Art. 5.  (Programmi di attività, bilanci preventivi e rendiconti).
Art. 6.  (Contributi regionali all'Azienda di promozione turistica per l'attività delle pro-loco).
Art. 7.  (Procedimenti amministrativi).
Art. 8.  (Norma finale).
Art. 9.  (Norma transitoria).


§ 3.5.68 - R.R. 1 marzo 1999, n. 2. [1]

Disciplina delle Associazioni turistiche pro-loco.

(B.U. 10 marzo 1999, n. 14).

 

     Art. 1. (Albo regionale).

     1. L'Albo regionale delle Associazioni turistiche "pro-loco" è istituito presso la Giunta regionale dell'Umbria - Assessorato regionale al turismo.

     2. L'iscrizione all'Albo è condizione indispensabile per partecipare al finanziamento regionale per la realizzazione del programma di attività.

     3. Per l'iscrizione all'Albo devono concorrere le seguenti condizioni:

     a) che la località dove viene istituita la pro-loco sia in possesso di caratteristiche storiche, ambientali e di tradizioni nel settore dell'artigianato e della produzione tipica locale atte a promuovere la valorizzazione turistica;

     b) che nella stessa località non esista già altra pro-loco riconosciuta ed iscritta all'Albo ai sensi di legge;

     c) che la costituzione della pro-loco sia avvenuta con atto pubblico da almeno due anni e che sia documentata l'effettiva operatività per tutto tale periodo;

     d) che negli organismi direttivi sia prevista la presenza di uno o più rappresentanti del Comune o dei Comuni in cui essa ha sede o esplica la propria attività.

 

     Art. 2. (Modalità di iscrizione all'Albo regionale).

     1. La pro-loco interessata all'iscrizione all'Albo regionale presenta apposita domanda all'Azienda regionale di promozione turistica, corredata della copia dell'atto costitutivo, dello statuto e di una relazione dalla quale risulti che l'attività svolta sia rispondente a quanto espressamente previsto dall'art. 17 della l.r. 8 agosto 1996, n. 20 e ricorrano i requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 1 del presente regolamento.

     2. L'Azienda regionale di promozione turistica richiede il parere all'Amministrazione comunale competente per territorio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale il parere si intende favorevole. L'Azienda stessa si avvale del parere consultivo degli organismi associativi regionali delle pro-loco.

     3. L'Azienda regionale di promozione turistica, acquisito il parere dell'Amministrazione comunale, trasmette la proposta di iscrizione all'Albo all'Assessorato al turismo della Giunta regionale. La Giunta regionale adotta le determinazioni di competenza in ordine all'iscrizione all'Albo.

     4. Al Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale di promozione turistica compete deliberare:

     a) sulla proposta alla Giunta regionale di iscrizione e cancellazione dall'Albo regionale di cui all'art. 1;

     b) sull'erogazione di eventuali contributi alle pro-loco e sulle determinazioni in ordine alle relative rendicontazioni delle attività annuali.

     5. Avverso il rifiuto di iscrizione all'Albo, le pro-loco possono presentare ricorso al Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento.

 

     Art. 3. (Cancellazione dall'Albo).

     1. La Giunta regionale, su proposta dell'Azienda regionale di promozione turistica, formulata a seguito dell'acquisizione delle valutazioni in merito espresse dall'Amministrazione comunale competente per territorio e sentito il parere consultivo degli organismi associativi regionali delle pro-loco, può disporre la cancellazione della pro-loco dall'Albo regionale per:

     a) attività non conforme alle finalità di cui all'art. 17 della l.r. 8 agosto 1996, n. 20 e dell'art. 1 del presente regolamento;

     b) non aver svolto alcuna attività nei due anni precedenti.

     2. Avverso il provvedimento di cancellazione le pro-loco possono presentare ricorso al Presidente della Giunta regionale con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 2.

 

     Art. 4. (Denominazione IAT).

     1. Le pro-loco o Associazioni di pro-loco possono promuovere l'apertura di punti di informazione e accoglienza ai turisti, ai sensi del comma 5 dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e del comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 20. Le pro-loco possono chiedere alla Giunta regionale l'uso della denominazione IAT.

     2. La domanda va inoltrata, a cura del Presidente dell'Associazione turistica pro-loco o dal Presidente delegato dall'Associazione di pro-loco, alla Giunta regionale che la trasmette ai fini istruttori, per l'acquisizione di valutazioni in merito, all'Azienda regionale di promozione turistica, che si esprime una volta acquisito il parere della competente Amministrazione comunale, da esprimersi entro il termine di sessanta giorni, decorso inutilmente il quale, il parere si intende favorevole.

     3. La Giunta regionale può concedere il nullaosta all'uso della denominazione IAT alla pro-loco interessata, a condizione che concorrano i seguenti requisiti:

     a) che nella località interessata non esista altro punto di informazione e accoglienza turistica denominato IAT;

     b) che esistano locali idonei, per ubicazione e struttura, allo svolgimento dell'attività di informazioni e accoglienza turistiche;

     c) che sia dimostrata una adeguata preparazione degli addetti al punto di informazione ed accoglienza ai turisti, e conoscenza di almeno una lingua straniera tra quelle maggiormente diffuse (inglese, francese, tedesco, spagnolo);

     d) che si effettui un orario giornaliero di apertura del punto di informazione tale da garantire la continuità del servizio offerto ai turisti, nei periodi di maggior flusso turistico nella località.

     4. Avverso la mancata concessione del provvedimento di nullaosta le pro-loco possono presentare ricorso al Presidente della Giunta regionale con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 2.

     5. Il nullaosta può essere revocato dalla Giunta regionale quando sia stato accertato il venire meno di requisiti di cui al comma 3, con la stessa procedura prevista per la concessione.

 

     Art. 5. (Programmi di attività, bilanci preventivi e rendiconti).

     1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, in armonia con gli indirizzi programmatici del piano regionale di promozione turistica, di cui alla l.r. 8 agosto 1996, n. 20, le Associazioni turistiche pro-loco iscritte all'Albo regionale fanno pervenire all'Azienda regionale di promozione turistica il programma di attività, il relativo bilancio preventivo ed il rendiconto dell'attività svolta nel precedente esercizio, ai fini della valutazione delle iniziative programmate per l'assegnazione dell'eventuale contributo di attività.

 

     Art. 6. (Contributi regionali all'Azienda di promozione turistica per l'attività delle pro-loco).

     1. La Giunta regionale, annualmente, nell'ambito del finanziamento del programma di attività, assegna all'Azienda di promozione turistica risorse finanziarie per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione dei programmi predisposti dalle pro-loco, con particolare riferimento ai programmi di attività di pro-loco che gestiscono IAT regolarmente autorizzati.

 

     Art. 7. (Procedimenti amministrativi).

     1. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le modalità dei procedimenti amministrativi della presente legge, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e norme regionali attuative.

     2. Per i contributi di cui all'art. 6, l'atto con cui sono definite le modalità del procedimento amministrativo è predisposto dall'Azienda regionale di promozione turistica.

 

          Art. 8. (Norma finale).

     1. L'Azienda regionale di promozione turistica, nell'esercizio delle attività previste dal presente regolamento, può utilizzare il Servizio turistico territoriale competente.

 

     Art. 9. (Norma transitoria).

     1. Le associazioni turistiche pro-loco che, alla data di entrata in vigore della l.r. 8 agosto 1996, n. 20, sono già iscritte all'Albo regionale di cui alla l.r. 10 maggio 1994, n. 13, conservano l'iscrizione.


[1] Regolamento abrogato dall'art. 109 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 18.