§ 3.5.24 - L.R. 2 aprile 1982, n. 13.
Norme per il rilascio di licenza per l'esercizio della professione di guida turistica nella regione Umbria.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 turismo e industria alberghiera
Data:02/04/1982
Numero:13


Sommario
Art. unico. 


§ 3.5.24 - L.R. 2 aprile 1982, n. 13. [1]

Norme per il rilascio di licenza per l'esercizio della professione di guida turistica nella regione Umbria.

(B.U. 7 aprile 1982, n. 20).

 

Art. unico.

     La licenza per l'esercizio della professione di guida turistica di cui all'art. 19, primo comma, n. 2 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha validità per il territorio con riferimento al quale l'abilitazione è stata conseguita ed attestata con decreto del Presidente della Giunta regionale, secondo la disciplina di cui al R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni.

     La licenza è rilasciata:

     a) qualora l'abilitazione sia stata conseguita con riferimento al territorio di un singolo comune, dal comune stesso;

     b) qualora l'abilitazione sia stata conseguita con riferimento al territorio di più comuni di uno stesso Comprensorio turistico, dal comune con maggior numero di abitanti;

     c) dal comune capoluogo di regione, in tutti gli altri casi.


[1] Legge abrogata dall'art. 109 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 18.