§ 3.5.14 - L.R. 9 marzo 1979, n. 10.
Proroga efficacia classificazione alberghiera.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 turismo e industria alberghiera
Data:09/03/1979
Numero:10


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 3.5.14 - L.R. 9 marzo 1979, n. 10. [1]

Proroga efficacia classificazione alberghiera.

(B.U. 14 marzo 1979, n. 13).

 

Art. 1.

     La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande stabilita per le province della regione Umbria, di Perugia e Terni, con efficacia per il biennio 1977-78, ai sensi del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975; convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni, è prorogata a tutti gli effetti per l'anno 1979.

 

     Art. 2.

     Fino a quando non sia disposto diversamente sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nella materia oggetto della presente legge.


[1] Legge abrogata dall'art. 109 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 18.