§ 3.5.64 - L.R. 6 agosto 1997, n. 25.
Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle strutture turistico- ricettive e uso delle piscine natatorie annesse.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 turismo e industria alberghiera
Data:06/08/1997
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Superfici minime delle camere nelle strutture alberghiere).
Art. 2.  (Posti letto supplementari).
Art. 3.  (Superfici minime delle camere nelle strutture extralberghiere).
Art. 4.  (Altezze e volumi).


§ 3.5.64 - L.R. 6 agosto 1997, n. 25. [1]

Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle strutture turistico- ricettive e uso delle piscine natatorie annesse.

(B.U. 13 agosto 1997, n. 38).

 

Art. 1. (Superfici minime delle camere nelle strutture alberghiere).

     1. Negli alberghi, negli alberghi residenziali, nei motels, nei villaggi-albergo e nelle beauty-farms (residenze della salute) la superficie minima delle camere da letto è fissata in mq. 8 per le camere a un posto letto e in mq. 14 per le camere a due posti letto.

     2. Per le camere delle strutture alberghiere in attività alla data di entrata in vigore della presente legge è consentito il mantenimento delle superfici esistenti, purché non inferiori a:

     a) mq. 7 per le camere singole e mq. 11 per le camere doppie nelle strutture alberghiere classificate 1, 2 e 3 stelle;

     b) mq. 8 per le camere singole e mq. 13 per le camere doppie nelle strutture alberghiere classificate 4 stelle;

     c) restano fissate rispettivamente in 8 e 14 metri quadri le superfici minime per le camere singole e doppie negli alberghi classificati 5 stelle e 5 stelle lusso.

     3. Le superfici delle camere possono essere ridotte nella misura di cui alle lett. a) e b) del comma 2 nel caso di ristrutturazioni di esercizi alberghieri in attività che prevedano l'installazione di bagni privati in camere che ne siano sprovviste.

     4. Le superfici delle camere di cui ai commi 1 e 2 sono calcolate, tenendo conto degli spazi aperti sulla stessa, al netto della superficie dei bagni e degli angoli cottura. La frazione di superficie pari o superiore a mq. 0,50 è arrotondata all'unità.

 

     Art. 2. (Posti letto supplementari).

     1. Nelle strutture alberghiere le camere sono ad uno e a due letti. E' consentito il terzo letto permanente quando la superficie minima delle camere è pari alla misura stabilita per le camere a due letti, aumentata di un numero di metri quadrati corrispondente alla differenza di superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti.

     2. Nelle camere a due letti può essere aggiunto, in via temporanea ed esclusivamente su richiesta del cliente, un terzo letto, qualora la superficie delle camere ne consenta un'agevole fruibilità. Il letto aggiunto deve essere rimosso al momento della partenza del cliente.

 

     Art. 3. (Superfici minime delle camere nelle strutture extralberghiere).

     1. Nelle country-houses (residenze di campagna), nelle case e appartamenti per vacanze, nei centri soggiorno studi, e nei bungalows dei campeggi e dei villaggi turistici, la superficie dei locali di pernottamento è fissata nella misura minima di mq. 7 per un posto letto e di mq. 12 per due posti letto. Per ciascun posto letto in più la superficie minima è determinata in mq. 5.

     2. Nelle country-houses, nelle case ed appartamenti per vacanze e nei bungalows dei campeggi e villaggi turistici può essere consentita, nei locali di soggiorno, la presenza di divani letto fino ad un massimo di due posti.

     3. La superficie totale degli appartamenti nelle tipologie country- house e case e appartamenti per vacanze deve avere una misura minima di mq. 20.

     4. Per le case per ferie e le case religiose di ospitalità la misura minima delle superfici è pari a quella fissata per le camere ad un letto ed a due letti, alla lett. a) del comma 2 dell'art. 1 per gli alberghi ad una e due stelle, nonché di mq. 15 per le camere a tre letti e di mq. 18 per le camere a quattro letti. Per gli ostelli per la gioventù, i kinderheimer (centri di vacanza per ragazzi), i rifugi escursionistici e gli affittacamere rimane ferma la regolamentazione stabilita agli artt. 12, 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8.

 

     Art. 4. (Altezze e volumi).

     1. L'altezza minima interna utile dei locali posti nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere di cui agli artt. 1 e 3, è quella prevista dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali, con un minimo di m. 2,70 per le camere da letto e i locali di soggiorno e di m. 2,40 per i locali bagno, le cucine e gli altri vani accessori.

     2. Nelle località classificate montane, tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia locale, può essere consentita dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizia comunali una riduzione a m. 2,55 dell'altezza minima interna delle camere da letto e dei vani di soggiorno, ulteriormente riducibile m. 2,40 per le strutture già esistenti.

     3. Nel caso di ambienti con altezze non uniformi, sono consentibili valori inferiori ai minimi, purché non al di sotto di m. 2,00, a condizione che l'altezza media ponderale del locale non risulti inferiore ai limiti stabiliti ai precedenti commi 1 e 2.

     4. Il volume minimo delle camere da letto e dei locali di soggiorno è determinato dal prodotto tra le superfici e le altezze minime di cui alla presente legge.

     [5. Le piscine natatorie annesse alle strutture ricettive di cui alla presente legge, nonché ai campeggi ed ai villaggi turistici e che costituiscono parte integrante del complesso ricettivo, utilizzate dai soli ospiti della struttura, sono considerate di uso privato.] [2]

 

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Legge abrogata dall'art. 109 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 18, a eccezione del comma 5 dell'art. 4 e abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4.

[2] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 13 febbraio 2007, n. 4, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.