§ 3.5.89 - L.R. 23 marzo 2012, n. 4.
Ulteriore integrazione della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale).


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 turismo e industria alberghiera
Data:23/03/2012
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Integrazione dell’articolo 2)


§ 3.5.89 - L.R. 23 marzo 2012, n. 4. [1]

Ulteriore integrazione della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale).

(B.U. 28 marzo 2012, n. 13)

 

Art. 1. (Integrazione dell’articolo 2)

1. Dopo il comma 4-bis dell’articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) è aggiunto il seguente:

“4-ter. È istituito presso la Giunta regionale l’elenco regionale delle località turistiche o città d'arte di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). La Giunta regionale disciplina, con proprio regolamento, i criteri e le modalità per la costituzione e l’aggiornamento dell’elenco regionale. Per l’adozione del regolamento la Giunta regionale considera quali requisiti necessari, ai fini dell’iscrizione nell’elenco, la presenza nel Comune richiedente di beni culturali, ambientali e paesaggistici e la presenza altresì di strutture ricettive.”.


[1] Abrogata dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.