§ 3.5.1 - L.R. 19 luglio 1972, n. 7.
Esercizio delle funzioni in materia di turismo e industria alberghiera.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 turismo e industria alberghiera
Data:19/07/1972
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Attribuzioni del Consiglio.
Art. 3.  Attribuzioni della Giunta.
Art. 4.  Attribuzioni del Presidente della Giunta.
Art. 5.      La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 3.5.1 - L.R. 19 luglio 1972, n. 7. [1]

Esercizio delle funzioni in materia di turismo e industria alberghiera.

(B.U. 20 luglio 1972, n. 20).

 

Art. 1. Finalità.

     Fino all'entrata in vigore della normativa di delega agli Enti locali prevista dall'art. 71 dello Statuto, le funzioni in materia di turismo ed industria alberghiera elencate dall'art. 11 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni destinate dalla presente legge.

 

     Art. 2. Attribuzioni del Consiglio.

     Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

     1) formula i programmi per lo sviluppo e l'incentivazione del turismo regionale;

     2) designa il Presidente degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

     3) designa, con voto limitato, i componenti dei Consiglio di amministrazione e dei collegi sindacali degli Enti provinciali del turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

     4) revoca gli amministratori degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

     5) riconosce e revoca le stazioni di cura, soggiorno e turismo; delimita i rispettivi territori; classifica le stazioni stesse nonché determina le località di interesse turistico;

     6) determina i criteri sulla classificazione degli alberghi, pensioni, locande, affittacamere e complessi ricettivi extra alberghieri anche ai fini dell'imposta di soggiorno.

 

     Art. 3. Attribuzioni della Giunta.

     Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall'art. 39 dello Statuto o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla Giunta regionale.

 

     Art. 4. Attribuzioni del Presidente della Giunta.

     Il Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme statutarie.

 

     Art. 5.

     La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall'art. 109 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 18.