§ 3.5.8 - L.R. 7 gennaio 1975, n. 2.
Proroga della efficacia della classificazione alberghiera 1973-1974 per il biennio 1975-1976.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 turismo e industria alberghiera
Data:07/01/1975
Numero:2


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 3.5.8 - L.R. 7 gennaio 1975, n. 2. [1]

Proroga della efficacia della classificazione alberghiera 1973-1974 per il biennio 1975-1976.

(B.U. 8 gennaio 1975, n. 2).

 

Art. 1.

     La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande stabilita per le province della regione Umbria, di Perugia e di Terni, con efficacia per il biennio 1973-74, ai sensi del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito in legge 30 dicembre 1937, numero 2651, e successive modificazioni, è prorogata, a tutti gli effetti, per il biennio 1975-76.

 

     Art. 2.

     Fino a quando non sia disposto diversamente, sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nella materia oggetto della presente legge.


[1] Legge abrogata dall'art. 109 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 18.