§ 2.2.18 - L.R. 26 maggio 1975, n. 35.
Ristrutturazione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo di Foligno e di Cascia in Aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:26/05/1975
Numero:35


Sommario
Art. 1.      Le Aziende autonome di soggiorno e turismo di Foligno e di Cascia sono ristrutturate, rispettivamente, come «Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo del Folignate-Nocera Umbra» e come [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 2.2.18 - L.R. 26 maggio 1975, n. 35. [1]

Ristrutturazione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo di Foligno e di Cascia in Aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo.

(B.U. 4 giugno 1975, n. 24).

 

Art. 1.

     Le Aziende autonome di soggiorno e turismo di Foligno e di Cascia sono ristrutturate, rispettivamente, come «Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo del Folignate-Nocera Umbra» e come «Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo della Valnerina-Cascia», in conformità alle disposizioni contenute nella legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5.

 

     Art. 2.

     Dall'entrata in vigore della presente legge, è soppressa l'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Nocera Umbra; l'Azienda autonoma comprensoriale di cura, soggiorno e turismo del Folignate-Nocera Umbra, succede in tutti i suoi rapporti attivi e passivi.

 

     Art. 3.

     L'ambito di competenza dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo del Folignate-Nocera Umbra, con sede in Foligno, comprende i territori dei comuni di Bevagna, Foligno, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Nocera Umbra, Sellano, Spello, Trevi e Valtopina.

     L'ambito di competenza dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo della Valnerina-Cascia con sede in Cascia, comprende i territori dei comuni di Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Preci, Poggiodomo, S. Anatolia di Narco, Scheggino e Vallo di Nera.

 

     Art. 4.

     I soggetti cui compete la designazione dei membri dei Consigli di amministrazione e dei Collegi dei revisori, ai sensi degli artt. 4 e 9 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ne comunicano i nominativi al Presidente della Giunta regionale.

     I Consigli di amministrazione si riuniranno entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su convocazione del Presidente della Giunta regionale.

     Gli attuali organi delle Aziende autonome di soggiorno e turismo di Foligno e Cascia decadono con l'insediamento dei nuovi Consigli di amministrazione.


[1] Legge abrogata dall'art. 109 della L. 27 dicembre 2006, n. 18.