§ 3.5.41 - L.R. 18 gennaio 1989, n. 4.
Norme per la disciplina dell'attività professionale di animatore turistico.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 turismo e industria alberghiera
Data:18/01/1989
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizione.
Art. 3.  Licenza per l'esercizio della professione di animatore turistico.
Art. 4.  Esenzione dall'obbligo della licenza.
Art. 5.  Abilitazione tecnico-professionale.
Art. 6.  Corsi di formazione professionale.
Art. 7.  Requisiti di ammissione all'esame.
Art. 8.  Domanda d'esame e oggetto delle prove.
Art. 9.  Attestato di abilitazione.
Art. 10.  Elenco regionale.
Art. 11.  Compensi professionali. 1. I compensi professionali da applicare per prestazioni di lavoro non subordinato degli animatori turistici sono fissati annualmente con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 12.  Divieti e sanzioni.
Art. 13.  Vigilanza e controllo. 1. La vigilanza e il controllo sull'applicazione delle norme della presente legge sono delegati ai Comuni.
Art. 14.  Sospensione e revoca della licenza.
Art. 15.  Norma transitoria.


§ 3.5.41 - L.R. 18 gennaio 1989, n. 4. [1]

Norme per la disciplina dell'attività professionale di animatore turistico.

(B.U. 25 gennaio 1989, n. 4).

 

Art. 1. Finalità.

1.     La presente legge regionale disciplina l'esercizio della professione di animatore turistico, in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, «Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica».

 

     Art. 2. Definizione.

     1. E' animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive e culturali.

 

     Art. 3. Licenza per l'esercizio della professione di animatore turistico.

     1. L'esercizio della professione di animatore turistico nel territorio della regione dell'Umbria è subordinata al possesso di licenza rilasciata dal Comune di residenza dell'interessato, ai sensi del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.

     2. Condizione indispensabile per il rilascio della licenza è l'aver conseguito l'attestato di abilitazione professionale di cui all'art. 5.

     3. La licenza, rilasciata dal Comune, deve contenere:

     a) cognome, nome, luogo e data di nascita e comune di residenza dell'interessato;

     b) estremi dell'attestato con cui e stata riconosciuta l'abilitazione all'esercizio della professione;

     c) lingue estere per le quali è stata riconosciuta l'abilitazione.

     4. La licenza si intende rinnovata di anno in anno dietro domanda dell'interessato da presentare prima della data di scadenza.

     5. Il rilascio di ciascuna licenza, nonché le eventuali variazioni, sospensioni e revoche, debbono essere immediatamente comunicate alla Regione, ufficio turismo industria alberghiera, a cura del Comune.

 

     Art. 4. Esenzione dall'obbligo della licenza.

     1. Non sono soggetti all'obbligo della licenza:

     a) chi svolge senza compenso le attività di cui alla presente legge esclusivamente a favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismi di carattere associativo operanti nel settore del turismo e del tempo libero, in conformità al disposto dell'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 previa comunicazione all'ufficio turismo - industria alberghiera della Regione dell'Umbria;

     b) gli animatori turistici stranieri eventualmente al seguito di gruppi provenienti dall'estero.

     2. Per i soggetti di cui alla lettera b) del primo comma valgono le vigenti disposizioni normative in materia di pubblica sicurezza.

 

     Art. 5. Abilitazione tecnico-professionale.

     1. L'attestato di abilitazione si consegue previo accertamento della capacità tecnico- professionale dell'aspirante ed è rilasciato dalla Regione.

     2. L'accertamento avviene, a norma del regolamento regionale 12 luglio 1988, n. 21, mediante l'effettuazione di apposita sessione di esame indetta periodicamente dalla Regione.

 

     Art. 6. Corsi di formazione professionale.

     1. Nel quadro delle attività formative regionali di cui alla legge regionale 21 ottobre 1981 n. 69 e successive modificazioni, la Regione può organizzare corsi di formazione professionale finalizzati al sostenimento dell'esame di abilitazione di cui all'art. 5.

     2. Per l'effettuazione di tali corsi, la Giunta regionale stipula apposite convenzioni con istituzioni turistiche e culturali a tal fine ritenute idonee.

 

     Art. 7. Requisiti di ammissione all'esame.

     1. Ai fini dell'ammissione all'esame, gli aspiranti all'esercizio della professione di animatore turistico debbono possedere i seguenti requisiti:

     a) maggiore età;

     b) cittadinanza italiana o di altro paese della C.E.E.;

     c) godimento dei diritti civili e politici;

     d) diploma di scuola media superiore o titolo di studio equipollente;

     e) idoneità fisica all'attività professionale.

 

     Art. 8. Domanda d'esame e oggetto delle prove.

     1. La domanda di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di animatore turistico deve essere presentata alla Giunta regionale, ufficio turismo - industria alberghiera, nei tempi e nei modi previsti dal regolamento regionale 12 luglio 1988, n. 21. Nella domanda gli aspiranti animatori turistici debbono specificare la lingua o le lingue per le quali intendano conseguire l'abilitazione.

     2. Oggetto delle prove d'esame sono le seguenti materie:

     Prova scritta:

     cultura generale, legislazione e organizzazione turistica, nozioni elementari di diritto pubblico e privato.

     Prova pratica:

     elaborazione e realizzazione di un programma di animazione.

     Colloquio:

     a) gli argomenti oggetto della prova scritta, nonché nozioni di igiene e medicina dello sport e deontologia professionale;

     b) conversazione e traduzione nella lingua o nelle lingue prescelte dal candidato.

     3. La valutazione delle prove è espressa con la manifestazione di un giudizio di «idoneità», ovvero di «non idoneità».

     4. I candidati che non abbiano conseguito il giudizio di «idoneità» in una prova non possono sostenere quella successiva.

     5. L'idoneità finale si ottiene con il conseguimento dell'«idoneità» in tutte e tre le prove.

     6. Gli animatori turistici in possesso di abilitazione possono successivamente, in altra sessione, sostenere il solo colloquio in lingue estere di propria scelta, allo scopo di ottenere l'abilitazione all'uso professionale di ulteriori lingue.

 

     Art. 9. Attestato di abilitazione.

     1. Sono abilitati all'esercizio della professione di animatore turistico i candidati che abbiano conseguito l'«idoneità» ai sensi dell'art. 8.

     2. La Giunta regionale, accertata la regolarità del procedimento e verificato l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati all'atto della presentazione della domanda, approva con deliberazione, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, gli elenchi degli abilitati all'esercizio della professione di animatore turistico.

     3. L'assessore al turismo della Regione rilascia all'interessato l'attestato di abilitazione, valido ai fini della concessione della licenza d'esercizio della professione da parte del Comune, con l'indicazione della lingua o delle lingue estere per cui è stato effettuato l'accertamento di idoneità.

 

     Art. 10. Elenco regionale.

     1. Ai fini della redazione e della tenuta dell'elenco regionale professionale di cui all'art. 4 della legge regionale 4 luglio 1988, n. 19, i Comuni dell'Umbria sono tenuti a trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno all'ufficio turismo - industria alberghiera della Regione l'elenco nominativo delle licenze rilasciate e/o rinnovate.

     2. All'atto dell'iscrizione nell'elenco la Giunta regionale rilascia all'interessato apposita tessera di riconoscimento che deve essere mantenuta in vista dallo stesso sulla propria persona durante l'espletamento della propria attività.

     3. Gli animatori turistici abilitati all'esercizio della professione in altre regioni i quali intendano essere iscritti nell'elenco della Regione dell'Umbria devono produrre domanda alla Regione, ufficio turismo- industria alberghiera per la ricognizione della loro qualità.

     4. La domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante il possesso della necessaria licenza per l'esercizio della professione e dall'attestato concernente la non iscrizione in altro elenco regionale.

     5. L'elenco regionale degli animatori turistici è annualmente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.

 

     Art. 11. Compensi professionali. 1. I compensi professionali da applicare per prestazioni di lavoro non subordinato degli animatori turistici sono fissati annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 12. Divieti e sanzioni.

     1. E' fatto divieto:

     a) agli animatori turistici di esercitare abusando della propria professione, attività proprie di altre professioni turistiche;

     b) ai committenti di praticare, nei confronti di animatori turistici, compensi difformi da quelli di cui all'art. 11;

     c) agli animatori turistici di praticare tariffe difformi da quelle di cui all'art. 11;

     d) a chiunque di praticare abusivamente l'attività di animatore turistico, sprovvisto della licenza di cui all'art. 3;

     e) a chiunque di avvalersi di prestazioni professionali rientranti fra quelle di animatore turistico utilizzando soggetti non in possesso della regolare licenza di cui all'art. 3.

     2. Per le violazioni di cui al primo comma, si fa luogo all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del seguente ammontare:

     - da lire 500.000 a lire 3.000.000 per le infrazioni di cui alle lettere a), b) e c);

     - da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 per le infrazioni di cui alle lettere d) ed e).

     3. In caso di recidiva, le sanzioni da applicarsi in sede di ordinanza di ingiunzione sono comminate nella misura massima edittale. Può essere altresì sospesa ai titolari la licenza per l'esercizio della professione, ai sensi del secondo comma, lett. c), dell'art. 14.

     4. E' comunque fatta salva l'applicazione delle norme penali.

 

     Art. 13. Vigilanza e controllo. 1. La vigilanza e il controllo sull'applicazione delle norme della presente legge sono delegati ai Comuni.

     2. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge si effettuano con le modalità e le procedure previste dalle norme vigenti.

     3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti ai Comuni quale corrispettivo delle funzioni di vigilanza e controllo.

 

     Art. 14. Sospensione e revoca della licenza.

     1. Il mancato rinnovo della licenza di cui al quarto comma dell'art. 3 comporta la sospensione della licenza stessa fino alla presentazione della domanda.

     2. La licenza, salvo quanto disposto dalle norme penali e di pubblica sicurezza, può essere sospesa dal Comune che l'ha rilasciata per un periodo da 6 a 12 mesi o, nei casi più gravi, revocata a seguito di:

     a) reiterato inadempimento degli obblighi professionali;

     b) comportamento gravemente scorretto nell'esercizio dell'attività professionale e comunque contrario agli scopi del turismo;

     c) reiterate violazioni ai divieti previsti dall'art. 12.

     3. La licenza è altresì revocata allorquando il titolare della medesima venga a perdere uno o più dei requisiti necessari per il rilascio.

 

     Art. 15. Norma transitoria.

     1. Coloro che abbiano svolto documentata attività di animazione turistica e che risiedano ed operino in Umbria alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché coloro i quali - alla data medesima abbiano frequentato corsi di formazione specifici riconosciuti dalla Regione, per ottenere il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio della professione debbono inoltrare domanda all'ufficio turismo - industria alberghiera, a norma del regolamento regionale 12 luglio 1988, n. 21, al fine di sostenere una prova integrativa orale in almeno una lingua estera.

     2. A detti fini, la Giunta regionale, provvede, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a indire la sessione dell'esame integrativo.


[1] Legge abrogata dall'art. 109 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 18.