§ 3.5.18 - L.R. 26 febbraio 1981, n. 13.
Proroga della efficacia della classificazione alberghiera.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 turismo e industria alberghiera
Data:26/02/1981
Numero:13


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 3.5.18 - L.R. 26 febbraio 1981, n. 13. [1]

Proroga della efficacia della classificazione alberghiera.

(B.U. 27 febbraio 1981, n. 11).

 

Art. 1.

     La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande stabilita per le province della regione umbra, di Perugia e Terni, con efficacia per l'anno 1980 ai sensi dei R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni, è prorogata a tutti gli effetti sino al 31 dicembre 1985.

 

     Art. 2.

     Fino a quando non sia disposto diversamente sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nella materia oggetto della presente legge.


[1] Legge abrogata dall'art. 109 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 18.