§ 3.5.53 - L.R. 22 febbraio 1994, n. 3.
Proroga del termine di cui all'art. 14 della L.R. 27 gennaio 1993, n. 4. Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi alberghieri.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 turismo e industria alberghiera
Data:22/02/1994
Numero:3


Sommario
Art. 1.      1. Il termine per la classificazione quinquennale degli esercizi ricettivi alberghieri e all'aria aperta è fissato al 31 dicembre 1994


§ 3.5.53 - L.R. 22 febbraio 1994, n. 3. [1]

Proroga del termine di cui all'art. 14 della L.R. 27 gennaio 1993, n. 4. Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi alberghieri.

(B.U. 2 marzo 1994, n. 9).

 

Art. 1.

     1. Il termine per la classificazione quinquennale degli esercizi ricettivi alberghieri e all'aria aperta è fissato al 31 dicembre 1994.

     2. La proposta tecnica di classificazione della competente Azienda di promozione turistica alla Giunta regionale di cui al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 4, è presentata entro il 31 ottobre 1994.

     3. La legge regionale 23 novembre 1992, n. 18, è abrogata.

     4. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 4, è abrogato.

 

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Legge abrogata dall'art. 109 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 18.