§ 6.1.311 - L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.
Legge finanziaria per l’anno 2012.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:27/12/2011
Numero:66


Sommario
Art. 1.  Aumento dell’aliquota addizionale regionale IRPEF
Art. 2.  Riorganizzazione della spesa regionale
Art. 3.  Limitazioni delle assunzioni per l’anno 2012
Art. 4.  Istituzione del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana
Art. 5.  Modifiche all’articolo 2 della l.r. 65/2010
Art. 6.  Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 65/2010
Art. 7.  Modifiche all’articolo 5 della l.r. 65/2010
Art. 8.  Modifiche all’articolo 6 della l.r. 65/2010
Art. 9.  Modifiche all’articolo 7 della l.r. 65/2010
Art. 10.  Modifiche all’articolo 9 della l.r. 65/2010
Art. 11.  Inserimento dell’articolo 11 bis nella l.r. 65/2010
Art. 12.  Modifiche all’articolo 19 della l.r. 59/1996
Art. 13.  Norma finanziaria
Art. 14.  Modifiche all’articolo 7 della l.r. 6/2000
Art. 15.  Modifiche all’articolo 31 della l.r. 30/2009
Art. 16.  Modifiche all’articolo 14 della l.r. 39/2009
Art. 17.  Inserimento del capo I nella l.r. 60/1999
Art. 18.  Modifiche all’articolo 1 della l.r. 60/1999
Art. 19.  Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 60/1999
Art. 20.  Inserimento del capo II nella l.r. 60/1999
Art. 21.  Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 60/1999
Art. 22.  Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 60/1999
Art. 23.  Modifiche all’articolo 5 della l.r. 60/1999
Art. 24.  Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 60/1999
Art. 25.  Inserimento del capo III nella l.r. 60/1999
Art. 26.  Modifiche all’articolo 7 della l.r. 60/1999
Art. 27.  Modifiche all’articolo 9 della l.r. 60/1999
Art. 28.  Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 60/1999
Art. 29.  Modifiche all’articolo 11 della l.r. 60/1999
Art. 30.  Abrogazione dell’articolo 12 della l.r. 60/1999
Art. 31.  Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 60/1999
Art. 32.  Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 60/1999
Art. 33.  Inserimento dell’articolo 14 bis nella l.r. 60/1999
Art. 34.  Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 60/1999
Art. 35.  Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 60/1999
Art. 36.  Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 60/1999
Art. 37.  Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 60/1999
Art. 38.  Disposizioni transitorie
Art. 39.  Modifiche all’articolo 3 della l.r. 24/1994
Art. 40.  Modifiche all’articolo 6 della l.r. 24/1994
Art. 41.  Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 24/1994
Art. 42.  Modifiche all’articolo 11 della l.r. 24/1994
Art. 43.  Modifiche all’articolo 22 della l.r. 24/1994
Art. 44.  Modifiche all’articolo 26 della l.r. 24/1994
Art. 45.  Inserimento dell’articolo 26 bis nella l.r. 24/1994
Art. 46.  Modifiche all’articolo 3 della l.r. 65/1997
Art. 47.  Modifiche all’articolo 6 della l.r. 65/1997
Art. 48.  Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 65/1997
Art. 49.  Modifiche all’articolo 10 della l.r. 65/1997
Art. 50.  Modifiche all’articolo 12 della l.r. 65/1997
Art. 51.  Modifiche all’articolo 23 della l.r. 65/1997
Art. 52.  Inserimento dell’articolo 23 ter nella l.r. 65/1997
Art. 53.  Disposizioni transitorie
Art. 54.  Modifiche all’articolo 4 della l.r. 28/2008
Art. 55.  Modifiche all’articolo 1 della l.r. 47/2010
Art. 56.  Modifiche all’articolo 2 della l.r. 47/2010
Art. 57.  Modifiche all’articolo 4 della l.r. 47/2010
Art. 58.  Modifiche all’articolo 2 della l.r. 55/2010
Art. 59.  Modifiche all’articolo 8 della l.r. 59/1985
Art. 60.  Modifiche all’articolo 12 della l.r. 59/1985
Art. 61.  Norme transitorie
Art. 62.  Modifiche all’articolo 2 della l.r. 67/1993
Art. 63.  Modifiche all’articolo 6 della l.r. 67/1993
Art. 64.  Modifiche all’articolo 3 della l.r. 49/1995
Art. 65.  Modifiche all’articolo 3 della l.r. 83/1995
Art. 66.  Modifiche all’articolo 5 della l.r. 83/1995
Art. 67.  Modifiche all’articolo 9 della l.r. 83/1995
Art. 68.  Modifiche all’articolo 10 della l.r. 83/1995
Art. 69.  Modifiche all’articolo 11 della l.r. 83/1995
Art. 70.  Abrogazione degli articoli 12 e 12 bis della l.r. 83/1995
Art. 71.  Modifiche all’articolo 4 della l.r. 21/2004
Art. 72.  Modifiche all’articolo 5 della l.r. 26/2006
Art. 73.  Abrogazione dell’articolo 6 della l.r. 26/2006
Art. 74.  Sostituzione del titolo della l.r. 53/2008
Art. 75.  Modifiche all’articolo 3 della l.r. 53/2008
Art. 76.  Modifiche all’articolo 7 della l.r. 53/2008
Art. 77.  Modifiche all’articolo 8 della l.r. 53/2008
Art. 78.  Modifiche all’articolo 12 della l.r. 53/2008
Art. 79.  Sostituzione della rubrica del capo IV della l.r. 53/2008
Art. 80.  Modifiche all’articolo 13 della l.r. 53/2008
Art. 81.  Modifiche all’articolo 14 della l.r. 53/2008
Art. 82.  Modifiche all’articolo 15 della l.r. 53/2008
Art. 83.  Abrogazione dell’articolo 16 della l.r. 53/2008
Art. 84.  Modifiche all’articolo 17 della l.r. 53/2008
Art. 85.  Modifiche all’articolo 26 della l.r. 53/2008
Art. 86.  Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 53/2008
Art. 87.  Norme transitorie. Efficacia differita
Art. 88.  Sostituzione dell’articolo 80 della l.r. 28/2005
Art. 89.  Modifiche all’articolo 81 della l.r 28/2005
Art. 90.  Modifiche all’articolo 8 della l.r. 35/2011
Art. 91.  Modifiche all’articolo 10 della l.r. 35/2011
Art. 92.  Modifiche all’articolo 11 della l.r. 35/2011
Art. 93.  Modifiche all’articolo 13 della l.r. 35/2011
Art. 94.  Inserimento dell’articolo 15 bis nella l.r. 35/2011
Art. 95.  Azioni ed interventi relativi alle principali infrastrutture regionali per la mobilità
Art. 96.  Modifiche al preambolo della l.r. 40/2009
Art. 97.  Inserimento dell’articolo 2 bis nella l.r. 40/2009
Art. 98.  Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 40/2009
Art. 99.  Inserimento dell’articolo 4 ter nella l.r. 40/2009
Art. 100.  Modifiche all’articolo 5 della l.r. 40/2009
Art. 101.  Modifiche all’articolo 28 della l.r. 40/2009
Art. 102.  Inserimento dell’articolo 73 bis nella l.r. 10/2010
Art. 103.  Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili
Art. 104.  Azioni di promozione dell’utilizzo di energie rinnovabili
Art. 105.  Governance regionale sui siti inquinati
Art. 106.  Interventi in materia di edilizia sostenibile, rigenerazione urbana e portualità minore
Art. 107.  Azioni di promozione a favore del servizio idrico integrato
Art. 108.  Compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali. Accesso agevolato ai servizi pubblici locali
Art. 109.  Acquisizione dati ai fini del controllo sull’ISEE
Art. 110.  Azioni di semplificazione e miglioramento del sistema
Art. 111.  Fondo sociale regionale ed emergenza sociale
Art. 112.  Contributi regionali per l’eliminazione delle barriere architettoniche
Art. 113.  Contributo straordinario di solidarietà
Art. 114.  Riordino della disciplina dell’edilizia residenziale pubblica
Art. 115.  Interventi di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare non strumentale delle aziende sanitarie
Art. 116.  Informativa al Consiglio regionale
Art. 117.  Modifiche all’articolo 9 della l.r. 40/2005
Art. 118.  Modifiche all’articolo 100 della l.r. 40/2005
Art. 119.  Modifiche all’articolo 101 della l.r. 40/2005
Art. 120.  Ruolo degli ESTAV
Art. 121.  Misure di contenimento della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale
Art. 122.  Innovazione, riorganizzazione e semplificazioni dei servizi
Art. 123.  Indennità degli incarichi direzionali del servizio sanitario regionale
Art. 124.  Budget economici farmaceutica e dispositivi medici
Art. 125.  Governo della domanda e definizione dei budget aziendali inerenti le cure territoriali
Art. 126.  Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie
Art. 127.  Fondo per anticipazione alle aziende sanitarie di risorse provenienti da alienazioni
Art. 128.  Modifiche all’articolo 39 della l.r. 40/2005
Art. 129.  Modifiche all’articolo 40 della l.r. 40/2005
Art. 130.  Modifiche all’articolo 71 decies della l.r. 40/2005
Art. 131.  Modifiche all’articolo 82 septies decies della l.r. 40/2005
Art. 132.  Norma transitoria
Art. 133.  Proroga dei piani e programmi regionali
Art. 134.  Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi
Art. 135.  Modifiche all’articolo 22 della l.r. 36/2001
Art. 136.  Modifiche all’articolo 7 della l.r. 45/1997
Art. 137.  Aeroporto di Marina di Campo
Art. 138.  Cessazione degli effetti dell’articolo 150 della l.r. 51/1989
Art. 139.  Concessione di contributi al Comune di Pescia
Art. 140.  Abrogazione dell’articolo 137 bis della l.r. 65/2010
Art. 141.  Tutela dei corsi d’acqua
Art. 142.  Interventi nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata
Art. 143.  Modifiche all’articolo 25 della l.r. 34/1994
Art. 144.  Modifiche all’articolo 38 della l.r. 34/1994
Art. 144 bis.  Inserimento dell’articolo 38 bis nella l.r. 34/1994
Art. 145.  Inserimento dell’articolo 29 bis nella l.r. 1/2005
Art. 146.  Modifiche all’articolo 47 quater della l.r. 1/2005
Art. 147.  Disciplina paesaggistica
Art. 148.  Modifiche all’articolo 209 della l.r. 1/2005
Art. 149.  Modifiche all’articolo 3 della l.r. 58/2011
Art. 150.  Contributo straordinario a favore dell’Istituto degli Innocenti
Art. 150 bis.  Contributo straordinario di solidarietà a seguito dell’attentato del 13 dicembre 2011
Art. 150 ter.  Promozione e sviluppo del processo di riorganizzazione dei comuni
Art. 150 quater.  Contributo straordinario alla Provincia di Livorno
Art. 150 quinquies.  Anticipazione straordinaria al Comune di Pisa per il progetto People Mover
Art. 150 sexies.  Campionati mondiali di ciclismo 2013 e iniziative di accompagnamento
Art. 150 septies.  Contributo al Comitato organizzatore per l’organizzazione dei campionati mondiali di ciclismo del 2013
Art. 150 octies.  Contributo straordinario per la parziale copertura degli oneri di manutenzione dell’invaso di Bilancino
Art. 150 novies.  Contributo straordinario al soggetto consortile di cui all’articolo 8 della l.r. 73/2008
Art. 150 decies.  Contributo straordinario alla Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro
Art. 150 undecies.  Sostegno per l’avvio dell’attività della Scuola Superiore di Magistratura
Art. 150 duodecies.  Contributo straordinario di solidarietà a seguito dell’aggressione ai carabinieri durante controlli dopo un rave-party il 25 aprile 2011 a Pitigliano
Art. 150 terdecies.  Decorrenza attribuzione risorse all’Autorità portuale regionale
Art. 150 quaterdecies.  Contributo straordinario al Comune di Abetone
Art. 151.  Modifiche alla L.R. n. 25/2004.
Art. 152.  Modifiche all'articolo 3 della L.R. n. 3/2009.
Art. 153.  Modifiche all'articolo 5 della L.R. n. 3/2009.
Art. 154.  Soppressione dell'assegno vitalizio. Passaggio al sistema contributivo.
Art. 155.  Entrata in vigore.


§ 6.1.311 - L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

Legge finanziaria per l’anno 2012.

(B.U. 28 dicembre 2011, n. 61 - S.S.)

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), n) e z) dello Statuto;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici);

Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana) ed in particolare l’articolo 13, comma 1, lettera c), secondo cui contestualmente alla legge di bilancio la Giunta regionale può presentare all’approvazione del Consiglio regionale un progetto di legge finanziaria al fine di apportare qualsiasi modifica alla legislazione regionale che risulti necessaria all’adozione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale;

Vista la legge regionale 7 maggio 1985, n. 59 (Norme per il riassetto del Consorzio Zona Industriale Apuana ai sensi dell’art. 65 del d.p.r. 616/1977);

Vista la legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale);

Vista la legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio);

Vista la legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi);

Vista la legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica);

Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale);

Vista la legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell’Azienda Regionale Agricola di Alberese);

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET);

Vista la legge regionale 27 giugno 1997 n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche);

Vista la legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane".

Soppressione del relativo Consorzio);

Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);

Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura "ARTEA");

Vista la legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell’Agenzia di promozione economica della Toscana "APET.");

Vista la legge regionale 5 aprile 2004, n. 21 (Disciplina dei distretti rurali);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazioni di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 29 giugno 2006, n. 26 (Istituzione delle commissioni ai sensi dell’articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 e disciplina del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree di particolare pregio paesaggistico);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A);

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato);

Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT");

Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);

Vista la legge regionale 5 agosto 2010 n. 47 (Disposizioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica);

Vista la legge regionale 30 ottobre 2010, n. 55 (Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi di alcuni enti e organismi regionali);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);

Vista la legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private);

Vista la legge regionale 15 novembre 2011, n. 58 (Interventi urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali in Lunigiana. Istituzione dell’imposta regionale sulla benzina e determinazione dell’aliquota per l’anno 2012 ai sensi dell’articolo 5 comma 5 quater della legge 24 febbraio 1992 n.

225 “Istituzione del servizio nazionale di protezione civile”);

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale per le pari opportunità nella seduta del 6 dicembre 2011;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 7 dicembre 2011;

 

Considerato quanto segue:

 

Per quanto concerne il titolo I (Disposizioni in materia di entrata):

1. al fine di assicurare le risorse necessarie per la continuità dei servizi essenziali, l’aliquota base dell’addizionale regionale all’IRPEF è incrementata dello 0,5 per cento per i redditi superiori ad euro 75.000,00.

Per quanto concerne il titolo II (Misure per la riorganizzazione della spesa regionale), capo I (Riorganizzazione della spesa regionale):

2. per far fronte alla perdurante situazione di crisi e ai tagli al bilancio regionale imposti dal legislatore nazionale, è necessario sistematizzare e rafforzare le politiche di riorganizzazione della spesa regionale, attraverso l’adozione di specifiche metodologie di revisione della spesa;

3. per assolvere alle finalità di contenimento della spesa pubblica è opportuno prevedere il blocco delle assunzioni per la Regione e gli enti dipendenti per l’anno 2012, a integrazione di quanto già previsto dalla legge finanziaria regionale per l’anno 2011;

4. occorre prevedere quali eccezioni al blocco per il reclutamento a tempo indeterminato le assunzioni correlate alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), alle mobilità di personale tra la Regione, gli enti dipendenti e le aziende sanitarie e, con riferimento a questi ultimi, al reclutamento delle professionalità tecniche infungibili, purché autorizzate dalla Giunta regionale;

5. è necessario escludere dal blocco le assunzioni a tempo determinato cofinanziate dall’Unione europea, dallo Stato o da soggetti pubblici o privati a garantire l’autonomia organizzativa del Consiglio regionale;

6. è opportuno istituire il Collegio dei revisori dei conti presso la Regione al fine di rendere più incisiva l’attività di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente;

Per quanto concerne il titolo II, capo II (Disposizioni relative agli enti dipendenti e alle società in house della Regione):

7. è opportuno precisare che per la Regione Toscana il personale delle società in house da essa possedute è considerato ai fini del calcolo del rapporto consolidato fra spesa corrente e spesa per il personale ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 65/2010.

Per quanto concerne il titolo II, capo IV (Disposizioni di riordino e razionalizzazione organizzativa), sezione I (Riordino di ARTEA - Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 “Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura”):

8. al fine di razionalizzare l’azione regionale nel settore dell’erogazione delle agevolazioni e rendere più efficace la gestione delle attività da parte dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), si rende necessario ridefinire puntualmente le competenze dell’ARTEA;

9. l’esigenza di procedere ad una razionalizzazione delle risorse, rende inoltre opportuno ricondurre il personale dell’ARTEA nel ruolo unico regionale, consentendo così di garantire un miglior impiego, attraverso meccanismi di mobilità del personale regionale nel suo complesso, consentendo così di dotare l’ARTEA di una struttura adeguata alle funzioni attribuitegli;

10. al fine tener conto delle modifiche intervenute in questi anni nella normativa comunitaria in materia di organismi pagatori sono aggiornate le norme relative alla funzione di organismo pagatore in agricoltura dell’ARTEA.

Per quanto concerne il titolo II, capo IV, sezione II (Revisione dell’ordinamento contabile degli enti parco. Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 "Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi" e alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione dell’Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio"):

11. il sistema di contabilità degli enti-parco ha evidenziato alcune criticità, rispetto alle quali sono introdotte disposizioni correttive, funzionali ad assicurare fra l’altro l’allineamento con la tempistica prevista per gli altri enti dipendenti della Regione.

Per quanto concerne il titolo II, capo IV, sezione IV (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2010 n. 47 (Disposizioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica"):

12. nelle more dell’approvazione del testo unico di riordino generale della materia relativa alla difesa del suolo, nell’ambito del quale si provvederà anche alla rivisitazione della disciplina dei consorzi di bonifica, il regime transitorio introdotto dalla l.r. 47/2010 dev’essere prorogato al 31 dicembre 2012 al fine di garantire il funzionamento dei consorzi stessi e nel contempo favorire il risparmio e la razionalizzazione della spesa.

Per quanto concerne il titolo II, capo IV, sezione V (Proroga della gestione commissariale dell’Azienda agricola di Alberese. Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2010, n. 55 "Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi di alcuni enti e organismi regionali"):

13. il sistema gestionale delle aziende agricole regionali necessita di una revisione complessiva. Nelle more di questo riordino, che sarà attuato entro il 2012, è opportuno prorogare l’attuale gestione commissariale dell’Azienda regionale agricola di Alberese.

Per quanto concerne il titolo II, capo V (Riduzione della spesa relativa a organismi collegiali e monocratici nell’ambito del sistema regionale):

14. è necessario completare il processo di adeguamento delle retribuzioni e indennità previste per i componenti di organismi consultivi della Regione, intrapreso con la l.r. 65/2010 e proseguito dalla Giunta regionale anche in via amministrativa, adeguando le leggi istitutive di alcuni organismi contenenti le previsioni relative alle indennità in oggetto.

Per quanto concerne il titolo II, capo VI (Revisione delle procedure di iscrizione delle imprese artigiane al registro delle imprese. Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2008, n.

53 "(Norme in materia di artigianato"):

15. con le recenti disposizioni contenute nel decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che hanno aggiunto l’articolo 9 bis al decreto-

legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il legislatore statale ha definitivamente introdotto la procedura telematica "ComUnica" anche per l’iscrizione delle imprese artigiane al registro delle imprese, consentendo l’immediata iscrizione delle stesse secondo lo schema "impresa in un giorno", superando così le tradizionali procedure di iscrizione all’albo artigiani;

16. la Regione Toscana, in un’ottica di contenimento delle spese e di semplificazione delle procedure, ha inteso razionalizzare il sistema dell’iscrizione delle imprese artigiane, superando le attuali procedure di iscrizione all’albo così come disciplinate nella l.r. 53/2008;

17. l’intervento normativo mantiene in capo alle camere di commercio, che vi provvederanno secondo le modalità e le procedure già disciplinate dalla l.r. 53/2008 e dal relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre 2009, n. 55 (Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 “Norme in materia di artigianato”) e che sarà modificato per adeguarlo alle novità introdotte con la presente legge, ogni funzione istruttoria inerente l’accertamento dei requisiti artigiani delle imprese.

Per quanto concerne il titolo II, capo VII (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazioni di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti):

18. per disciplinare la materia degli orari e delle aperture domenicali e festive degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande si conferma l’impianto sostanziale della scelta operata dal legislatore regionale nel 2005, in base alla quale la competenza ad assumere decisioni che attengono al territorio è attribuita ai soggetti che meglio ne conoscono le esigenze, cioè ai comuni, garantendo anche alle parti sociali un ruolo importante attraverso la concertazione;

19. in particolare, al fine di garantire una maggiore semplificazione e liberalizzazione della materia, si elimina il vincolo costituito da un orario quotidiano da effettuare necessariamente tra le ore 7,00 e le ore 22,00; si consente a tutti gli esercenti di stare aperti nelle domeniche e festività del mese di dicembre, senza alcun bisogno di intervento comunale, demandando invece i restanti periodi alle decisioni comunali, previa concertazione; si elimina l’obbligo di motivare le deroghe alle chiusure domenicali e festive rinviando esclusivamente alle scelte comunali effettuate previa concertazione con le parti sociali;

infine, si semplificano le modalità di definizione degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

20. al fine di garantire il servizio all’utenza soprattutto nei piccoli comuni e nei periodi estivi, è necessario prevedere la facoltà per i comuni di stabilire programmi di apertura obbligatoria per turno degli esercizi di vendita al dettaglio.

Per quanto concerne il titolo III (Interventi per lo sviluppo), capo I (Accelerazione e monitoraggio opere pubbliche strategiche.

Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 “Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private"):

21. nella procedura di comunicazione della determinazione negativa dell’ente locale in materia di procedimenti autorizzatori relativi alle opere pubbliche di interesse strategico regionale, al fine di evitare l’incongruenza di imputare all’ente locale, attraverso l’attività commissariale, una determinazione difforme da quella che esso intende adottare, è opportuno sostituire la previsione dell’esercizio dei poteri sostitutivi regionali tramite la nomina di un commissario con quella della riassunzione del procedimento in capo alla Giunta regionale. In relazione alla durata del medesimo procedimento sono introdotte alcune precisazioni al fine di consentire lo svolgimento di un’istruttoria accurata e al contempo di non superare comunque una termine massimo di durata;

22. per garantire certezza nei rapporti giuridici è stabilito un termine entro il quale il privato, a pena di decadenza, può adire la Regione sollecitandone l’intervento di impulso e coordinamento nelle procedure relative alla realizzazione e messa in opera delle opere private;

23. è necessario estendere l’intervento regionale alle determinazioni difformi da qualunque atto procedimentale di natura tecnica;

Per quanto concerne il titolo III, capo II (Azioni ed interventi relativi alle principali infrastrutture regionali per la mobilità):

24. in considerazione della valenza strategica per lo sviluppo regionale e del nodo per l’alta velocità di Firenze, nonché della rete principale della viabilità toscana, è necessario che la Giunta regionale sviluppi azioni volte a favorire la celere approvazione e realizzazione dei relativi progetti di potenziamento e messa in sicurezza, assicurandone il costante monitoraggio.

Per quanto concerne il titolo III, capo III (Disposizioni in materia di semplificazione. Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 "Legge di semplificazione e riordino normativo 2009"):

25. la Regione Toscana si colloca in una posizione di preminenza a livello nazionale in materia di semplificazione, in virtù di quanto realizzato in particolare con riferimento al sistema toscano dei servizi per le imprese, cui hanno aderito tutti i comuni toscani, alla banca dati regionale dello sportello unico attività produttive (SUAP) in fase avanzata di implementazione, e all’attività di misurazione degli oneri amministrativi (MOA) su cui la Toscana può vantare l’esperienza nazionale più consolidata;

26. la forma di coordinamento tecnico già operante per gli SUAP sta svolgendo un ruolo fondamentale per uniformare sul territorio la modulistica e gli adempimenti dei procedimenti amministrativi;

27. è necessario proseguire e rafforzare tali azioni, in attuazione del programma regionale dello sviluppo (PRS) 2011 – 2015, e anche per adempiere agli obblighi di riduzione degli oneri amministrativi posti dal legislatore statale a carico di regioni e enti locali a partire dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 133, e da ultimo, con il d.l. 70/2011 convertito dalla l. 106/2011, valorizzando e rendendo uniforme sul territorio regionale il criterio di programmazione delle attività di misurazione e riduzione degli oneri;

28. la semplificazione amministrativa rappresenta un fattore fondamentale di competitività e di crescita economica e a tal fine è quindi importante, per conseguire l’obiettivo di uniformità sul territorio degli adempimenti richiesti alle imprese, costituire per lo svolgimento coordinato della programmazione un’apposita sede di coordinamento che veda la partecipazione degli enti territoriali e dei destinatari delle prescrizioni legislative e amministrative che si intendono semplificare;

29. è altresì necessario estendere l’attivazione della tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi (TS-CNS) sul territorio regionale, al fine di favorire l’utilizzo del fascicolo sanitario elettronico (FSE), nonché rafforzare e promuovere ulteriormente l’interoperabilità dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni operanti sul territorio toscano.

Per quanto concerne il titolo III, capo IV (Misure di promozione dello sviluppo sostenibile e dell’economia verde):

30. al fine di incentivare interventi di riqualificazione energetica e l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili, in coerenza con quanto previsto negli atti di programmazione in materia ambientale, è necessario costituire un apposito fondo di garanzia per la concessione di prestiti finalizzati alla realizzazione degli interventi medesimi, nonché alla previa rimozione di elementi in cemento amianto dalle coperture degli edifici;

31. in coerenza con quanto previsto negli atti di programmazione in materia ambientale, è necessario che la Giunta regionale ponga in essere azioni volte a favorire l’installazione di impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo sulle coperture degli immobili destinati a civile abitazione ovvero ad attività di piccole e medie imprese.

Per quanto concerne il titolo III, capo V (Azioni di promozione a favore del servizio idrico integrato):

32. la mancata ridefinizione da parte dello Stato, a seguito degli esiti referendari, del metodo normalizzato per il calcolo della tariffa, e la crisi dei mercati finanziari hanno determinato la situazione di difficoltà dei soggetti gestori del servizio idrico integrato (SII) nel far fronte agli investimenti programmati dai piani di ambito, a causa delle restrizioni sui finanziamenti ed altresì dei sensibili incrementi dei tassi di interesse praticati dalle banche;

33. si rende necessario un intervento diretto della Regione a sostegno della puntuale realizzazione degli investimenti suddetti, con priorità per quelli necessari al rispetto degli adempimenti comunitari in materia di qualità delle acque ed al soddisfacimento dei bisogni dell’utenza.

Per quanto concerne il titolo IV (Misure per l’equità e la tutela sociale), Capo I (Disposizioni in materia di ISEE):

34. è essenziale promuovere l’adozione di un metodo uniforme di valutazione della situazione economica degli utenti dei servizi, ovvero uno strumento unico di misurazione sul territorio regionale, in luogo dei molteplici criteri adottati attualmente dagli enti erogatori;

35. al fine di eliminare gli inconvenienti e gli aggravi per i cittadini derivanti dalla mancanza di uniformità applicativa dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), è necessario adottare misure volte alla progressiva, uniforme e generale applicazione dell’ISEE standard disciplinato dalla normativa nazionale, da parte della Regione e degli enti locali;

36. ai fini della riduzione degli oneri di comunicazione a carico dei cittadini e delle imprese, per rafforzare la lotta all’evasione fiscale e all’illegalità economica, nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito, si rende necessario prevedere la possibilità di autorizzare la Regione ad acquisire dalle altre amministrazioni pubbliche i dati dalle stesse detenute.

Per quanto concerne il titolo IV, capo III (Interventi a favore delle persone in situazioni di disabilità):

37. al fine rilanciare e potenziare gli interventi per favorire l’inclusione delle persone in situazioni di disabilità, nelle more della riforma della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche), è opportuno prevedere per l’anno 2012 uno stanziamento per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi di proprietà pubblica.

Per quanto concerne il titolo V (Disposizioni relative agli enti e alle aziende del servizio sanitario regionale):

38. è necessario sviluppare e implementare l’azione di riordino della spesa sanitaria, anche attraverso interventi di riduzione delle indennità degli incarichi direzionali del servizio sanitario regionale;

39. al fine del riordino ed alla riqualificazione della rete assistenziale è necessario rafforzare il ruolo delle aree vaste all’interno dei processi di programmazione strategica, favorendo l’ introduzione di modelli organizzativi integrati (a livello interaziendale) ed a ridefinire l’offerta complessiva dei percorsi assistenziali.

Per quanto concerne il titolo VI (Disposizioni in materia di programmazione regionale), capo I (Proroga dei piani e programmi regionali):

40. la proroga dei piani e programmi vigenti sino all’entrata in vigore dei piani e programmi attuativi delle strategie di intervento e degli indirizzi per le politiche regionali individuati dal PRS 2011 – 2015 consente alla Giunta regionale un tempo più congruo per raccordare i nuovi piani con le previsioni finanziarie 2012 – 2014 e quindi con le risorse finanziarie che abbiano una proiezione per l’intera legislatura 2010 – 2015;

Per quanto concerne il titolo VII (Disposizioni diverse), capo I (Disposizioni diverse), sezione II (Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1997 n. 45 "Norme in materia di risorse energetiche"):

41. è necessario specificare la destinazione del gettito dei canoni e dei contributi da assegnare alle aree geotermiche di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), al fine di assicurarne la coerenza con le politiche regionali, e prevedere altresì la delega agli enti locali delle aree geotermiche della riscossione delle risorse derivanti dai contributi di cui all’articolo 16, comma 4, lettera b) del medesimo decreto, al fine di garantire la semplificazione delle procedure.

Per quanto concerne il titolo VII, capo I, sezione III (Aeroporto di Marina di Campo):

42. in considerazione della valenza strategica dell’aeroporto di Marina di Campo al fine di garantire la continuità territoriale e favorire lo sviluppo economico dell’Isola d’Elba, occorre riconoscere che tale aeroporto costituisce servizio di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), prevedendo altresì la possibilità di coprire i costi sostenuti per le attività svolte dalla società di gestione dell’aeroporto medesimo relative alla sicurezza, all’antincendio, al controllo del traffico aereo, alla polizia, ed alle dogane nel rispetto di quanto previsto dalla comunicazione 2005/C312/01 della Commissione del 9 dicembre 2005 relativa agli orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali.

Per quanto concerne il titolo VII, capo I; sezione VI (Disposizioni in materia di governo del territorio e difesa dal rischio idraulico):

43. [in ragione delle caratteristiche degli eventi meteorologici che colpiscono con sempre maggiore frequenza il territorio regionale amplificandone le condizioni di fragilità, anche in relazione alle diverse dinamiche d’alveo, ivi compreso il trasporto solido, è indispensabile adeguare le vigenti disposizioni in materia di governo del territorio e di difesa del suolo al fine di individuare metodologie di analisi e valutazione relative alla sicurezza idrogeologica rispetto a tali fenomeni, nonché criteri per la verifica di efficacia degli interventi connessi] [1];

44. [nelle more dell’approvazione delle nuove disposizioni è necessario dettare norme che consentano di soddisfare le esigenze di massima sicurezza per le costruzioni e assicurare, nel contempo, il mantenimento, la gestione e la riqualificazione ambientale delle aree di pertinenza fluviale] [2];

45. è necessario prevedere procedure più rapide per l’erogazione di finanziamenti da destinare alla realizzazione di interventi urgenti per la funzionalità delle opere di bonifica a seguito del verificarsi di eventi imprevedibili.

Per quanto concerne il titolo VII, capo I, sezione VIII (Norme per il governo del territorio):

46. è necessario provvedere alla semplificazione amministrativa delle procedure di realizzazione delle opere dedicate alla nautica da diporto prevedendo che i relativi progetti siano conformi al piano strutturale ed al regolamento urbanistico e vengano attuati mediante il piano regolatore portuale. In tal modo viene assicurata la coerenza dei progetti delle opere con gli strumenti urbanistici generali.

Per quanto concerne il titolo VII, capo I; sezione IX (Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali):

47. ai fini di un corretto avvio di gestione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione si rende necessario istituire l’archivio dei soggetti passivi, necessario per effettuare i controlli sulla correttezza dei versamenti del tributo. Tali soggetti infatti sono tenuti ad inviare alla Regione una serie di dati relativi agli impianti di distribuzione ubicati sul territorio regionale. Inoltre, tenuto conto del meccanismo di pagamento del tributo effettuabile anche su delega da parte delle compagnie petrolifere, è stato previsto uno slittamento del pagamento delle prime due mensilità, in modo da concedere alle stesse compagnie i tempi tecnici necessari per il completamento delle procedure di delega con i concessionari degli impianti di distribuzione.

Per quanto concerne il titolo VII, capo I; sezione X (Interventi a favore dell’Istituto degli Innocenti):

48. al fine di fornire adeguati spazi per la sede del Centro per l’assistenza all’infanzia UNICEF - Innocenti Research Centre (IRC), la Regione Toscana contribuirà a realizzare i lavori di ristrutturazione di un immobile adeguato che l’Istituto degli Innocenti metterà a disposizione del centro stesso.

 

Approva la presente legge

TITOLO I

 

Disposizioni in materia di entrata

 

Art. 1. Aumento dell’aliquota addizionale regionale IRPEF [3]

[1. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, sono stabilite le seguenti aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF, per scaglioni di reddito:

a) 1,23 per cento, fino a 75.000 euro;

b) 1,73 per cento, oltre 75.000 euro.]

 

TITOLO II

Misure per la riorganizzazione della spesa regionale

 

CAPO I

Riorganizzazione della spesa regionale

 

     Art. 2. Riorganizzazione della spesa regionale

1. La Giunta regionale completa, entro il 30 giugno 2012, il primo ciclo di interventi per la riorganizzazione della spesa regionale attraverso attività di revisione della spesa, intese come metodologie sistematiche di analisi e valutazione della spesa pubblica, volte alla sua riqualificazione e all’incremento della sua efficacia ed efficienza.

2. La Giunta regionale con propri atti:

a) definisce i criteri metodologici e operativi per l’effettuazione delle attività di revisione della spesa;

b) individua i soggetti idonei a fornire alla Giunta regionale il supporto tecnico-scientifico necessario per l’elaborazione dei criteri di cui alla lettera a);

c) fornisce agli uffici gli indirizzi organizzativi necessari e i tempi per la realizzazione delle attività;

d) definisce i tempi e le modalità per l’estensione delle attività di revisione della spesa agli enti dipendenti e alle aziende sanitarie.

 

     Art. 3. Limitazioni delle assunzioni per l’anno 2012

1. Per l’anno 2012 è fatto divieto all’amministrazione regionale di procedere al reclutamento di personale a tempo indeterminato. E’ fatta eccezione per le assunzioni obbligatorie per legge e per le mobilità di personale tra il Consiglio regionale e la Giunta Regionale e tra la Regione, gli enti dipendenti e le aziende sanitarie della Toscana.

2. Nel rispetto dell’autonomia sancita dalla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale), è fatta altresì eccezione per le assunzioni derivanti dal completamento dell’attuazione del piano occupazionale dell’anno 2011 del Consiglio Regionale, fatte salve le ulteriori determinazioni in merito che potranno comunque essere assunte.

3. Per l’anno 2012 l’amministrazione regionale può effettuare esclusivamente le assunzioni a tempo determinato cofinanziate dall’Unione europea, dallo Stato o da soggetti pubblici o privati.

4. Oltre alle assunzioni di cui al comma 3, sono consentite per il Consiglio regionale le assunzioni a tempo determinato necessarie per lo svolgimento di nuove attività o funzioni derivanti da leggi statali o regionali e relativi atti applicativi, anche di natura convenzionale.

5. Fermi restando gli obiettivi di cui all’articolo 2, commi 5 e 5 bis, della l.r. 65/2010, le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 trovano applicazione anche nei confronti degli enti dipendenti della Regione, fatte salve le assunzioni volte alla sostituzione delle figure professionali tecniche infungibili, espressamente autorizzate dalla Giunta regionale.

6. All’estensione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, agli anni 2013 e 2014 si provvederà con apposito intervento normativo, sulla base degli esiti della relativa applicazione per l’anno 2012.

7. [I termini di validità delle graduatorie dei concorsi indetti dalla Regione Toscana e dagli enti dipendenti di cui all’articolo 50 dello Statuto, ancora in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi del periodo corrispondente alla durata della limitazione delle assunzioni di cui al comma 1. Le suddette graduatorie cessano di avere efficacia con il decorso del termine di validità triennale di ciascuna graduatoria, dedotto il periodo di limitazione delle assunzioni per l’anno 2012] [4].

 

     Art. 4. Istituzione del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana

1. E’ istituito il collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

2. Il collegio è disciplinato con legge regionale, da approvare entro il 30 aprile 2012, che prevede il parere obbligatorio del collegio stesso sulle proposte di legge di bilancio, di variazione di bilancio e di rendiconto e relativi allegati. La legge stabilisce le ulteriori funzioni del collegio e le disposizioni di nomina e di funzionamento.

 

CAPO II

 

Disposizioni relative agli enti dipendenti e alle società in house della Regione

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 65/2010

1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini degli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale può impartire con propria deliberazione specifici indirizzi.".

2. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 2 della l.r. 65/2010 è aggiunto il seguente:

"5 ter. Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 5 o 5 bis, l’organo di amministrazione, nell’ambito della relazione al bilancio di esercizio, ne illustra dettagliatamente le motivazioni ed indica le misure che intende adottare per recuperare tale scostamento nell’anno successivo a quello in cui si è manifestato.".

 

     Art. 6. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 65/2010

1. L’articolo 4 della l.r. 65/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

Disposizioni per la redazione dei bilanci

1. La Giunta regionale, al fine di giungere ad una tendenziale armonizzazione dei bilanci preventivi e di esercizio degli enti dipendenti, approva apposite direttive riguardanti i documenti obbligatori che devono costituire l’informativa di bilancio nonché le modalità uniformi di redazione e di valutazione. Ove necessario gli enti destinatari adeguano i propri regolamenti interni di contabilità a tali direttive.

2. Ai fini del comma 1, costituiscono requisiti minimi ai fini della redazione dei bilanci:

a) la predisposizione di un bilancio preventivo economico con proiezione triennale;

b) la predisposizione di un piano triennale degli investimenti, delle relative fonti di finanziamento e una rappresentazione a consuntivo del corrispondente stato di avanzamento;

c) la predisposizione da parte dell’organo di amministrazione di una relazione di accompagnamento al bilancio preventivo ed al bilancio di esercizio che illustri, tra l’altro:

1) i collegamenti tra le attività programmate nell’esercizio e le previsioni economiche contenute nel bilancio e, a consuntivo, tra le attività realizzate nell’esercizio ed i valori economici e patrimoniali contenuti nel bilancio di esercizio;

2) le scelte metodologiche adottate per la stima dei costi relativi alle attività da realizzare a favore della Regione ed a favore di altri soggetti pubblici e privati e la corrispondente rappresentazione dei costi sostenuti a consuntivo;

3) le misure individuate in attuazione dell’articolo 2, i risultati raggiunti in termini di contenimento dei costi di funzionamento e di miglioramento dell’efficienza nella gestione;

4) nel caso di risultato di esercizio negativo, le misure per il raggiungimento del pareggio di bilancio.

3. Con le direttive di cui al comma 1, sono inoltre individuati a carico degli enti dipendenti specifici obblighi informativi infrannuali, compresa la predisposizione nel corso dell’anno di almeno un bilancio pre-consuntivo.

4. Qualora nel corso dell’anno le attività degli enti dipendenti vengano integrate o modificate con nuove attività, l’assegnazione di ulteriori finanziamenti a carico del bilancio regionale è approvata dalla Giunta regionale sulla base di una relazione predisposta dall’organo di amministrazione contenente l’indicazione degli effetti che tali nuove attività producono sull’equilibrio economico e patrimoniale dell’ente rappresentato nel bilancio preventivo e nel piano degli investimenti.".

 

     Art. 7. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 65/2010

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 65/2010 è aggiunto il seguente:

"1 bis. La Giunta regionale, nell’ambito delle direttive di cui all’articolo 4, individua le informazioni derivanti dal sistema di contabilità analitica che gli enti dipendenti sono tenuti a comunicare ai fini dell’attività di indirizzo, coordinamento e controllo della Regione.".

 

     Art. 8. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 65/2010

1. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 65/2010 è abrogato.

 

     Art. 9. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 65/2010

1. Nella rubrica dell’articolo 7 della l.r. 65/2010 le parole: "Monitoraggio e valutazione." sono soppresse.

2. I commi 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 7 della l.r. 65/2010 sono abrogati.

 

     Art. 10. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 65/2010

1. Al comma 1 bis dell’articolo 9 della l.r. 65/2010 le parole: "della Regione e degli enti dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "della Regione, degli enti dipendenti e delle società in house".

 

     Art. 11. Inserimento dell’articolo 11 bis nella l.r. 65/2010

1. Dopo l’articolo 11 della l.r. 65/2010 è inserito il seguente:

"Art. 11 bis. Disposizioni per la redazione dei bilanci ed obblighi informativi delle società in house

1. Alle società in house della Regione si applicano le norme e le direttive stabilite per gli enti dipendenti dagli articoli 4 e 5.”.

 

CAPO III

Approvazione dei bilanci preventivi.

Adeguamento delle leggi istitutive di enti e agenzie regionali

 

SEZIONE I

Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59

(Ordinamento dell’IRPET)

 

     Art. 12. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 59/1996

1. Al comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET) le parole "2.631.894,34" sono sostituite dalle seguenti: "2.906.394,34".

2. Al comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 59/1996 le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre" e le parole: “31 dicembre” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio”.”.

 

     Art. 13. Norma finanziaria [5]

[1. Al finanziamento dell’articolo 12 si fa fronte senza oneri aggiuntivi con le risorse dell’unità previsionale di base (UPB) 142 "Attività di informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione – Spese correnti" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 – 2014.

2. Restano in ogni caso salvi gli obblighi di contenimento della spesa di cui all’articolo 2 della l.r. 65/2010.]

 

SEZIONE II

Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6

(Costituzione dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana "APET")

 

     Art. 14. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 6/2000

1. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana "APET"), le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre".

2. Al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 6/2000, le parole ", nonché la situazione economica dell’A.P.E.T." sono sostituite dalle seguenti: "ed evidenzia i rapporti tra le attività previste e le previsioni economiche rappresentate nel bilancio preventivo.".

 

SEZIONE III

Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30

(Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT")

 

     Art. 15. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 30/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT"), le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre".

 

SEZIONE IV

Modifiche alla legge regionale 17 luglio 2009, n. 39

(Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA)

 

     Art. 16. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 39/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA), le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre".

 

CAPO IV

Disposizioni di riordino e razionalizzazione organizzativa

 

SEZIONE I

 

Riordino di ARTEA - Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60

(Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura)

 

     Art. 17. Inserimento del capo I nella l.r. 60/1999

1. Prima dell’articolo 1 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura) è inserito il capo I - Oggetto e competenze.

 

     Art. 18. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 60/1999

1. Il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:

"2. L’ARTEA ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, patrimoniale.".

 

     Art. 19. Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 60/1999

1. L’articolo 2 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Competenze

1. L’ARTEA svolge per la Regione Toscana le funzioni di organismo pagatore ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune.

2. Sono inoltre affidate all’ARTEA le seguenti funzioni:

a) gestione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui all’articolo 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura) e dei procedimenti amministrativi ad essa strettamente connessi;

b) pagamento di programmi regionali e comunitari in agricoltura sulla base di quanto stabilito negli strumenti di programmazione di cui all’articolo 10 e nei documenti di attuazione di cui all’articolo 10 ter della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);

c) organismo intermedio di programmi regionali e comunitari diversi da quelli di cui al comma 1 e comma 2, lettera b), secondo quanto stabilito negli strumenti di programmazione di cui all’articolo 10 e nei documenti di attuazione di cui all’articolo 10 ter della l.r. 49/1999.".

 

     Art. 20. Inserimento del capo II nella l.r. 60/1999

1. Dopo l’articolo 2 della l.r. 60/1999 è inserito il capo II - Funzioni di organismo pagatore.

 

     Art. 21. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 60/1999

1. L’articolo 3 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

Funzioni di organismo pagatore

1. L’ARTEA svolge le funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, nel rispetto del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR e delle linee direttrici impartite dalla Commissione europea. In particolare l’ARTEA provvede:

a) all’autorizzazione e controllo dei pagamenti;

b) all’esecuzione dei pagamenti;

c) alla contabilizzazione dei pagamenti;

d) al raccordo operativo con l’organismo di coordinamento anche per la comunicazione alla Commissione europea relativamente alle informazioni istituzionali previste dai regolamenti comunitari;

e) all’attuazione di altri adempimenti previsti dalla normativa comunitaria in raccordo con le autorità nazionali competenti.

2. L’autorizzazione e controllo dei pagamenti è finalizzata a determinare l’importo che deve essere pagato al richiedente sulla base della relativa attività istruttoria e comprende i controlli amministrativi ed in loco.

3. L’esecuzione dei pagamenti è finalizzata ad erogare al richiedente l’importo autorizzato.

4. La contabilizzazione dei pagamenti è finalizzata alla registrazione, in formato elettronico, di tutti i pagamenti effettuati nei conti dell’ARTEA ed alla preparazione di sintesi periodiche di spesa, ivi incluse le dichiarazioni mensili, trimestrali e annuali destinate alla Commissione europea.

5. Il raccordo operativo con l’organismo di coordinamento consiste nel fornire allo stesso, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del d.lgs. 165/1999, tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea previste dalla normativa comunitaria in materia.

6. Il raccordo con le autorità nazionali competenti consiste nell’inoltro delle richieste di anticipazioni di spesa, nonché delle relative rendicontazioni periodiche e annuali e di quanto altro previsto dalla normativa comunitaria.".

 

     Art. 22. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 60/1999

1. L’articolo 4 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

Controlli nell’esercizio della funzione di organismo pagatore

1. L’ARTEA mette in atto le procedure idonee ad assicurare la verifica della conformità delle domande alle condizioni richieste per la concessione degli aiuti. Le procedure sono eseguite con metodi di controllo amministrativo e a campione nel rispetto delle normative comunitarie.

2. Il controllo amministrativo, che include anche controlli incrociati, prevede la verifica di tutti gli elementi che giustificano i pagamenti ai soggetti richiedenti. Il controllo si svolge anche attraverso un confronto con i dati del sistema informativo regionale avvalendosi dei servizi forniti dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dal sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15 della l. 27 dicembre 1997 n. 449).

3. I sistemi informativi sono adeguatamente protetti, anche garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

4. Nel caso di affidamento di compiti ad altro organismo ai sensi degli articoli 5 e 6 bis, l’ARTEA sottopone a verifica l’applicazione delle procedure utilizzate da tale soggetto e definite da atti regionali o da specifiche convenzioni.

5. L’ARTEA, in caso di accertamento di irregolarità, applica quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia e, qualora sia stato percepito indebitamente un aiuto, procede al recupero delle somme già corrisposte, secondo i criteri previsti dalla normativa comunitaria. L’ARTEA applica altresì tutte le sanzioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

6. L’ARTEA pone in essere attività di monitoraggio tese a verificare l’applicazione di regolamenti, orientamenti, procedure e l’attività svolta da soggetti esterni.".

 

     Art. 23. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 60/1999

1. Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:

"3. L’ARTEA può delegare la funzione di autorizzazione ai pagamenti di cui all’articolo 3 ed i relativi controlli di cui all’articolo 4, per le tipologie di spesa relative al programma di sviluppo rurale e per quelle che comportano investimenti, agli enti locali territoriali che la esercitano nel rispetto delle condizioni previste dal punto 1, lettera c) dell’allegato al reg. (CE) 885/2006. Per lo svolgimento delle funzioni suddette, previa stipula di apposite convenzioni, gli uffici degli enti locali sono collegati al sistema informatico-gestionale dell’ARTEA, al sistema informativo regionale e al SIAN di cui al d.lgs. 173/1998.".

 

     Art. 24. Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 60/1999

1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 60/1999 è inserito il seguente:

"Art. 6 bis. Rapporto con enti locali e altri soggetti

1. Nei casi in cui le funzioni procedimentali propedeutiche alla funzione di autorizzazione al pagamento siano svolte da soggetti diversi dall’ARTEA, la Giunta regionale, sentita l’ARTEA, adotta specifiche disposizioni per lo svolgimento delle suddette funzioni.

2. I soggetti che, ai sensi della normativa regionale vigente, svolgono le funzioni procedimentali propedeutiche alla funzione di autorizzazione al pagamento, sono tenuti a:

a) operare sulla base delle disposizioni regionali di cui al comma 1;

b) inserire gli esiti delle operazioni effettuate nel sistema informativo dell’ARTEA e contestualmente attestare il rispetto delle procedure.".

 

     Art. 25. Inserimento del capo III nella l.r. 60/1999

1. Prima dell’articolo 7 della l.r. 60/1999 è inserito il capo III - Disposizioni generali.

 

     Art. 26. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 60/1999

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 60/1999 le parole: “articolo 10” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 11”.

2. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 60/1999 le parole: “articolo 3, comma 7” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 15, comma 6”.

3. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 60/1999 è sostituita dalla seguente:

"e) individua, su proposta del Direttore, le risorse umane da destinare all’ARTEA nell’ambito della dotazione organica complessiva della Giunta regionale;".

4. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 60/1999 è abrogata.

 

     Art. 27. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 60/1999

1. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:

"1. Il Direttore dell’ARTEA è nominato dal Presidente della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private di rilevanti dimensioni."

2. Al comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 60/1999 la parola: "deliberazione" è sostituita dalle seguenti: "decreto del Presidente".

 

     Art. 28. Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 60/1999

1. L’articolo 10 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore:

a) rappresenta legalmente l’ARTEA e ne cura la gestione tecnica e amministrativa;

b) adotta gli atti organizzativi generali nel rispetto di quanto previsto nell’articolo 14 e propone alla Giunta regionale la quantificazione delle risorse umane da destinare ad ARTEA;

c) costituisce e modifica le strutture interne, nomina e revoca i responsabili nell’ambito di uno specifico stanziamento determinato e assegnato dalla Giunta regionale;

d) assegna ai settori gli obiettivi e le risorse umane necessarie;

e) adotta ogni altro provvedimento in materia di gestione del personale e di utilizzo delle risorse finanziarie, e propone ogni ulteriore iniziativa per la realizzazione dei compiti di cui all’articolo 2;

f) adotta il regolamento di amministrazione e contabilità;

g) adotta per ciascuna tipologia di erogazione finanziaria specifici manuali procedimentali in applicazione della normativa comunitaria;

h) adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell’ARTEA.".

 

     Art. 29. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 60/1999

1. Nel comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 60/1999 le parole "del FEOGA sezione garanzia" sono sostituite dalle seguenti: "dei fondi comunitari".

2. Nel comma 6 dell’articolo 11 della l.r. 60/1999 le parole "a carico del FEOGA sezione garanzia" sono soppresse.

 

     Art. 30. Abrogazione dell’articolo 12 della l.r. 60/1999

1. L’articolo 12 della l.r. 60/1999 è abrogato

 

     Art. 31. Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 60/1999

1. L’articolo 13 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

Personale

1. Il personale assegnato ad ARTEA appartiene al ruolo organico della Giunta regionale.

2. Per la gestione di programmi comunitari e nazionali, l’ARTEA può chiedere alla Giunta regionale l’assunzione di personale a tempo determinato, nell’ambito della gestione dei fondi pertinenti ai suddetti programmi.".

 

     Art. 32. Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 60/1999

1. L’articolo 14 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

Struttura dell’ARTEA

1. L’organizzazione interna dell’ARTEA è strutturata in modo da garantire che le funzioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), siano svolte in articolazioni e livelli di responsabilità opportunamente distinti.

2. L’ARTEA dispone di una unità organizzativa indipendente che riferisce direttamente al direttore per lo svolgimento di attività di controllo interno delle funzioni di organismo pagatore.

3. L’ARTEA assicura la gestione del sistema informativo attraverso unità organizzative distinte.".

 

     Art. 33. Inserimento dell’articolo 14 bis nella l.r. 60/1999

1. Dopo l’articolo 14 della l.r. 60/1999 è inserito il seguente:

"Art. 14 bis. Sistema informativo

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l’ARTEA si avvale di un proprio sistema informativo che fa parte del sistema informativo regionale (SIR) ed è conforme alle disposizioni e agli standard di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).".

 

     Art. 34. Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 60/1999

1. L’articolo 15 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

Bilancio, contabilità e certificazione

1. L’esercizio amministrativo dell’ARTEA inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.

2. Il direttore adotta:

a) il bilancio preventivo economico, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce;

b) il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce.

3. Gli atti di cui al comma 2 sono inviati, entro cinque giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale, che:

a) approva il bilancio preventivo economico entro sessanta giorni, acquisito il parere del Consiglio regionale;

b) trasmette il bilancio di esercizio al Consiglio regionale, che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento.

4. Il bilancio preventivo economico è adottato in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale e traduce in termini economici il programma delle attività e il piano triennale degli investimenti ad esso allegati.

5. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, per la cui redazione si applicano gli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. La struttura del bilancio di esercizio si conforma allo schema deliberato dalla Giunta regionale, che comprende allegati illustrativi della gestione finanziaria aggregati secondo le disposizioni sul consolidamento dei conti del settore pubblico allargato.

6. L’ARTEA, contestualmente al bilancio di esercizio, invia annualmente alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, sull’andamento della gestione e sulla situazione dei fondi ad essa assegnati in gestione, e provvede a fornire alla Regione le informative richieste.

7. L’ARTEA provvede all’acquisizione di forniture e servizi ed alla esecuzione dei lavori secondo la normativa vigente in materia.

8. I conti annuali riferiti all’attività di organismo pagatore per le spese a carico dei fondi comunitari sono certificati ai sensi dell’articolo 13 del d. lgs. 165/1999.".

 

     Art. 35. Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 60/1999

1. L’articolo 16 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 16

Gestione delle risorse finanziarie

1. Le entrate dell’ARTEA sono determinate:

a) dalle somme di provenienza dall’Unione europea (UE) per il finanziamento o il cofinanziamento del funzionamento degli organismi pagatori e dai rimborsi forfettari da parte dei fondi comunitari;

b) dalle risorse assegnate ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del d.lgs.

165/1999;

c) dal contributo ordinario assegnato dalla Regione per l’esercizio delle funzioni svolte ai sensi dell’articolo 2;

d) da ogni altro contributo o provento ricevuto, ivi compresi i proventi patrimoniali, i lasciti e le donazioni.

2. Non costituiscono entrate ai sensi del comma 1, lettera a), le assegnazioni a carico del bilancio regionale, dello Stato o della UE destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuto, relative a contributi previsti da regolamenti comunitari, nell’ambito delle funzioni previste dall’articolo 2, comma 1. Le somme per la gestione degli aiuti comunitari sono gestite su un conto infruttifero intestato all’ARTEA con la dizione "Aiuti comunitari" da tenersi presso la propria tesoreria. Tali somme, così identificate, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell’ARTEA.

3. I fondi attribuiti dalla Regione per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 2, destinati ad essere erogati a terzi a titolo di aiuto/contributo non costituiscono entrate dell’ARTEA e sono gestiti su conti fruttiferi da tenersi presso la tesoreria.

4. L’ARTEA individua, ai sensi del d.lgs. 163/2006, un istituto bancario per l’attività di tesoreria relativa al pagamento dei premi e contributi, nonché alla gestione delle spese di funzionamento.

5. L’ARTEA stipula con l’istituto bancario, individuato ai sensi del comma 4, la convenzione di cui all’articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).".

 

     Art. 36. Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 60/1999

1. L’articolo 17 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 17

Regolamento di amministrazione e contabilità

1. Il regolamento di amministrazione e contabilità dell’ARTEA è approvato dalla Giunta regionale e definisce i criteri e le modalità per il funzionamento dell’ARTEA.

2. Il regolamento prevede la separazione tra gestione dei fondi comunitari e gestione di fondi nazionali o regionali e si conforma alla normativa comunitaria prevista per gli organismi pagatori.

3. Il regolamento definisce i criteri per la determinazione dei costi delle funzioni e delle attività indicate nel programma annuale, ivi compresi i costi figurativi del personale utilizzato.".

 

     Art. 37. Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 60/1999

1. L’articolo 20 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 20

Disposizioni finanziarie

1. Il contributo annuale è determinato, a partire dall’anno 2012 in euro 1.276.000,00, ed è aggiornato annualmente con legge di bilancio.

2. All’onere di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 721 "Gestione corrente – Spese correnti" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014.

3. Le spese relative al personale che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012), è trasferito nel ruolo organico della Giunta regionale, ammontano a euro 3.784.000,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, e trovano copertura nell’ambito degli stanziamenti della UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014."

 

     Art. 38. Disposizioni transitorie

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 il personale a tempo indeterminato dell’ARTEA è trasferito nel ruolo organico della Giunta regionale. La dotazione organica della Giunta regionale è incrementata in via automatica dei posti corrispondenti alle relative qualifiche o categorie di personale.

2. Il personale di cui al comma 1, è assegnato all’ARTEA contestualmente al trasferimento nei ruoli regionali.

3. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce, su proposta del direttore, il fabbisogno di personale dell’ARTEA e assegna le ulteriori unità di personale che risultassero eventualmente necessarie rispetto al personale di cui al comma 1.

4. Al personale trasferito ai sensi del comma 1, è riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e l’anzianità di servizio maturata presso l’ARTEA. Qualora l’importo complessivo del trattamento fisso e continuativo in godimento presso l’ARTEA sia superiore a quello derivante dall’inquadramento presso la Regione Toscana la differenza viene attribuita a titolo di assegno ad personam riassorbibile.

 

SEZIONE II

 

Revisione dell’ordinamento contabile degli enti parco.

Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24

(Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi)

e alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio)

 

     Art. 39. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 24/1994 [6]

1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi), è sostituito dal seguente:

"1. Sono organi degli enti parco:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Collegio regionale unico dei revisori;

d) la Comunità del parco.".

 

     Art. 40. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 24/1994 [7]

1. Il comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 24/1994 è sostituito dal seguente:

"5. Il Consiglio direttivo adotta le modifiche dello Statuto, il piano per il Parco, il regolamento del Parco, il bilancio preventivo economico, il bilancio di esercizio, adotta ed approva i piani di gestione ed esercita le ulteriori funzioni attribuitegli dallo Statuto o da questo non attribuite ad altri organi.".

 

     Art. 41. Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 24/1994 [8]

1. L’articolo 8 della l.r. 24/1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

Collegio regionale unico dei revisori

1. Il controllo sugli atti e sulla gestione finanziaria dell’ente è esercitato da un unico collegio dei revisori dei conti, comune a tutti gli enti parco regionali e la cui spesa è ripartita in uguale misura tra gli stessi.

2. Il Collegio unico dei revisori è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva (CEE) n. 253/84, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), di cui uno designato dal Ministero dell’Economia e Finanze.

3. Il Collegio nomina, nella sua prima seduta, il Presidente scelto tra i propri membri.

4. Il Collegio esercita il riscontro contabile sugli atti dell’ente e ne controlla la gestione finanziaria, rimettendo ogni sei mesi alla Giunta regionale una relazione sull’andamento della gestione stessa ed avanzando, se necessario, osservazioni e rilievi al Presidente dell’ente e alla Giunta regionale.".

 

     Art. 42. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 24/1994 [9]

1. Il comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 24/1994 è sostituito dal seguente:

“4. Al Presidente ed ai membri del collegio regionale unico dei revisori spetta un’indennità annua pari rispettivamente al 3 per cento ed al 2 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale. Ai soggetti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 3.”.

 

     Art. 43. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 24/1994 [10]

1. Il comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 24/1994 è sostituito dal seguente:

"1. Il Consiglio regionale, oltre ad approvare gli atti già previsti dalla presente legge, esprime il proprio parere sul bilancio preventivo economico ed approva il bilancio di esercizio dell’ente.".

 

     Art. 44. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 24/1994

1. Nella rubrica dell’articolo 26 della l.r. 24/1994 la parola "contabilità" è soppressa.

2. Al comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 24/1994 le parole: "ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 16 maggio 1991, n. 20," sono soppresse.

3. Il comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 24/1994 è sostituito dal seguente:

"3. Gli enti gestiscono la propria attività secondo le norme in materia di contratti stabilite dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e, in quanto applicabili, secondo le norme in materia di patrimonio stabilite dalla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana"). In particolare l’Ente Parco Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli gestisce i beni della Tenuta di San Rossore, di proprietà della Regione Toscana, secondo le norme, della legge 8 aprile 1999, n. 87 ("Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza) e della l.r. 77/2004.".

 

     Art. 45. Inserimento dell’articolo 26 bis nella l.r. 24/1994 [11]

1. Dopo l’articolo 26 della l.r. 24/1994 è inserito il seguente:

"Art. 26 bis. Contabilità e bilancio

1. Gli enti parco adottano un sistema di contabilità economico-patrimoniale.

2. Il bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale, corredato dalla relazione previsionale e programmatica, dal piano triennale degli investimenti e dalla relazione illustrativa, è adottato dal Consiglio direttivo entro il 30 novembre di ogni anno.

3. Il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e accompagnato da una relazione sulla gestione, è adottato dal Consiglio direttivo entro il 30 aprile di ogni anno.

4. I bilanci, corredati dalla relazione del collegio regionale unico dei revisori, sono trasmessi dal Consiglio direttivo, immediatamente dopo la loro adozione, alla Comunità del parco per l’espressione del parere e alla Giunta regionale per l’esame istruttorio.

5. La Giunta regionale, acquisito il parere della Comunità del parco e successivamente all’espressione del parere da parte del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 11, comma 5, dello Statuto regionale, approva con propria deliberazione il bilancio preventivo economico.

6. La Giunta regionale, acquisito il parere della Comunità del parco, trasmette il bilancio di esercizio al Consiglio regionale per l’approvazione.

7. In caso di mancata espressione dei pareri di competenza della Comunità del parco entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei bilanci, la Giunta regionale provvede comunque all’adozione degli atti di sua competenza, ai sensi dei commi 5 e 6.

8. Qualora il bilancio preventivo economico dell’ente parco non sia approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, l’ente parco può sostenere costi nei limiti di un dodicesimo di quanto previsto in bilancio per ogni mese di pendenza del procedimento. Tale limite può essere superato per spese obbligatorie o indivisibili o comunque necessarie per non arrecare danno patrimoniale all’ente stesso.

9. L’ente parco adotta, in coerenza con le norme del codice civile, un proprio regolamento interno di contabilità.".

 

     Art. 46. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 65/1997 [12]

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio) è sostituita dalla seguente:

"c) il Collegio regionale unico dei revisori;".

 

     Art. 47. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 65/1997 [13]

1. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 65/1997 è sostituito dal seguente:

"4. Il Consiglio direttivo adotta il piano per il Parco, il regolamento del Parco, il bilancio preventivo economico, il bilancio di esercizio, adotta ed approva i piani di gestione ed esercita le ulteriori funzioni attribuitegli dallo Statuto o da questo non attribuite ad altri organi.".

 

     Art. 48. Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 65/1997 [14]

1. L’articolo 8 della l.r. 65/1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

Collegio regionale unico dei revisori

1. Il controllo sugli atti e sulla gestione finanziaria dell’ente è esercitato da un unico collegio dei revisori dei conti, comune a tutti gli enti parco regionali e la cui spesa è ripartita in uguale misura tra gli stessi.

2. Il Collegio unico dei revisori è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva (CEE) n. 253/84, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), di cui uno designato dal Ministero dell’Economia e Finanze.

3. Il Collegio unico nella prima seduta nomina, tra i propri membri, il Presidente.

4. Il Collegio unico dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell’ente e ne controlla la gestione finanziaria, rimettendo ogni sei mesi alla Giunta regionale una relazione sull’andamento della gestione stessa ed avanzando, se necessario, osservazioni e rilievi al Presidente dell’ente e alla Giunta regionale.".

 

     Art. 49. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 65/1997 [15]

1. Il comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 65/1997 è sostituito dal seguente:

"4. Al Presidente ed ai membri del collegio regionale unico dei revisori spetta un’indennità annua pari rispettivamente al 3 per cento ed al 2 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale. Ai soggetti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 3.".

 

     Art. 50. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 65/1997 [16]

1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 65/1997, le parole: ", al fine di assicurare il necessario raccordo con le disponibilità finanziarie del bilancio regionale; non sono sottoposte ad approvazione regionale le variazioni di bilancio che non incidono nei rapporti con il bilancio regionale" sono soppresse.

 

     Art. 51. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 65/1997 [17]

1. Nella rubrica dell’articolo 23 della l.r. 65/1997 la parola "contabilità" è soppressa.

2. Al comma 3 dell’articolo 23 della l.r. 65/1997 le parole: "ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 16 maggio 1991, n. 20," sono soppresse.

3. Il comma 5 dell’articolo 23 della l.r. 65/1997 è sostituito dal seguente:

"5. L’ente gestisce la propria attività secondo le norme in materia di contratti stabilite dalla Legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e, in quanto applicabili, secondo le norme in materia di patrimonio stabilite dalla Legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”).".

 

     Art. 52. Inserimento dell’articolo 23 ter nella l.r. 65/1997 [18]

1. Dopo l’articolo 23 bis della l.r. 65/1997 è inserito il seguente:

"Art. 23 ter. Contabilità e bilancio

1. Il bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale, corredato dalla relazione previsionale e programmatica, dal piano triennale degli investimenti e dalla relazione illustrativa, è adottato dal Consiglio direttivo entro il 30 novembre di ogni anno.

2. Il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e accompagnato da una relazione sulla gestione, è adottato dal Consiglio direttivo entro il 30 aprile di ogni anno.

3. I bilanci, corredati dalla relazione del collegio regionale unico dei revisori, sono trasmessi dal Consiglio direttivo, immediatamente dopo la loro adozione, alla Comunità del parco per l’espressione del parere e alla Giunta regionale per l’esame istruttorio.

4. La Giunta regionale, acquisito il parere della Comunità del parco e successivamente all’espressione del parere da parte del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 11, comma 5, dello Statuto regionale, approva con propria deliberazione il bilancio preventivo economico.

5. La Giunta regionale, acquisito il parere della Comunità del parco, trasmette il bilancio di esercizio al Consiglio regionale per l’approvazione.

6. In caso di mancata espressione dei pareri di competenza della Comunità del parco entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei bilanci, la Giunta regionale provvede comunque all’adozione degli atti di sua competenza, ai sensi dei precedenti commi 5 e 6.

7. Qualora il bilancio preventivo economico dell’ente parco non sia approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, l’ente parco può sostenere costi nei limiti di un dodicesimo di quanto previsto in bilancio per ogni mese di pendenza del procedimento. Tale limite può essere superato per spese obbligatorie o indivisibili o comunque necessarie per non arrecare danno patrimoniale all’ente stesso.

8. L’ente parco adotta, in coerenza con le norme del codice civile, un proprio regolamento interno di contabilità.".

 

     Art. 53. Disposizioni transitorie

1. Gli enti parco continuano ad adottare le norme in materia di contabilità previgenti all’entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2013, fermo restando il rispetto, anche nel periodo transitorio, dei termini e delle procedure stabilite per l’adozione e per l’approvazione dei bilanci di cui all’articolo 26 bis della l.r. 24/1994 e all’articolo 23 ter della l.r. 65/1997, inseriti dalla presente legge.

2. Nel periodo transitorio le informazioni di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c) della l.r. 65/2010, come modificato dalla presente legge, si intendono riferite per gli enti parco alle corrispondenti voci di spesa.

3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale procede alla nomina del Collegio unico regionale dei revisori, e dalla data di tale nomina i collegi dei revisori in carica presso gli enti-parco cessano dalle loro funzioni.

 

SEZIONE III

Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2008, n. 28

(Acquisizione della partecipazione azionaria nella societàSviluppo Italia Toscana S.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A.)

 

     Art. 54. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 28/2008

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A), dopo le parole "svolgimento delle attività" sono inserite le seguenti: ", e può prevedere eventuali proiezioni pluriennali in presenza di attività o servizi che eccedono l’annualità di riferimento".

 

SEZIONE IV

Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2010, n. 47

(Disposizioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica)

 

     Art. 55. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 47/2010

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 47 (Disposizioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica), le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012".

 

     Art. 56. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 47/2010

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 47/2010 le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012".

2. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 47/2010 le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012".

 

     Art. 57. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 47/2010

1. Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 47/2010 è sostituito dal seguente:

"2. Fermo restando quanto stabilito al comma 2 bis, i commissari straordinari adottano gli atti di straordinaria amministrazione solo se necessari e urgenti nel caso in cui la loro mancata adozione determini un pregiudizio per il consorzio.".

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 47/2010 è inserito il seguente:

"2 bis. La Giunta regionale, sentite le province, stabilisce con deliberazione indirizzi operativi volti alla individuazione degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e definisce altresì gli atti di straordinaria amministrazione che devono essere adottati dai commissari straordinari previa acquisizione della autorizzazione della stessa Giunta regionale, che provvede al rilascio sentita la provincia territorialmente interessata.".

 

SEZIONE V

 

Proroga della gestione commissariale dell'Azienda regionale agricola di Alberese.

Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2010, n. 55 (Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi di alcuni enti e organismi regionali)

 

     Art. 58. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 55/2010

1. Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 55 (Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi di alcuni enti e organismi regionali) la parola "2011" è sostituita dalla seguente: "2012".

 

CAPO V

Riduzione della spesa relativa a organismi collegiali e monocratici nell'ambito del sistema regionale

 

SEZIONE I

Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 59

(Norme per il riassetto del Consorzio Zona Industriale Apuana ai sensi dell'art. 65 del d.p.r. 616/1977)

 

     Art. 59. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 59/1985 [19]

1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 59 (Norme per il riassetto del Consorzio Zona Industriale Apuana ai sensi dell’art. 65 del d.p.r. 616/1977), è sostituita dalla seguente:

"a) le attribuzioni e le modalità di funzionamento e di definizione degli emolumenti degli organi;".

2. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 59/1985 è sostituita dalla seguente:

"d) le modalità per consentire ai soggetti di cui all’articolo 2, di aderire al Consorzio e di recedere dallo stesso.".

 

     Art. 60. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 59/1985 [20]

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 59/1985 è inserito il seguente:

"2 bis. Il programma di attività e il piano di ripartizione dei contributi sono sottoposti a revisione, con le modalità di cui all’articolo 9, in caso di recesso da parte di uno o più consorziati.".

 

     Art. 61. Norme transitorie [21]

1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge lo statuto del Consorzio Zona Industriale Apuana è adeguato alle disposizioni degli articoli 59 e 60.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, gli organi del Consorzio provvedono alle riduzioni delle indennità e degli emolumenti per essi stabiliti, in attuazione dell’articolo 6, commi 1 e 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

SEZIONE II

 

Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 67

(Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio)

 

     Art. 62. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 67/1993

1. Al comma 11 dell’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio), le parole: "euro 49,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 30,00".

 

     Art. 63. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 67/1993

1. Al comma 12 dell’articolo 6 della l.r. 67/1993 le parole: "euro 49,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 30,00".

 

SEZIONE III

Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995,

n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali

e le aree naturali protette di interesse locale)

 

     Art. 64. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 49/1995

1. Al comma 7 dell’articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), le parole: "euro 61,00 lordi" sono sostituite dalle seguenti: "euro 30,00".

 

SEZIONE IV

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83

(Istituzione dell'Azienda Regionale Agricola di Alberese)

 

     Art. 65. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 83/1995 [22]

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell’Azienda Regionale Agricola di Alberese), è abrogata.

 

     Art. 66. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 83/1995 [23]

1. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 83/1995, le parole: "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre".

 

     Art. 67. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 83/1995 [24]

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 83/1995 le parole "dell’amministratore, dei membri del collegio dei revisori e del comitato consultivo" sono sostituite dalle seguenti: "dell’amministratore e dei membri del collegio dei revisori".

 

     Art. 68. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 83/1995 [25]

1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 83/1995 le parole: "l’amministratore, i revisori e il comitato consultivo" sono sostituite dalle seguenti: "l’amministratore e i revisori".

2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 83/1995 è abrogata.

 

     Art. 69. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 83/1995 [26]

1. Al comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 83/1995 le parole: "e dei pareri del Comitato consultivo" sono soppresse.

2. Al comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 83/1995 le parole: "e dei pareri del Comitato consultivo" sono soppresse.

 

     Art. 70. Abrogazione degli articoli 12 e 12 bis della l.r. 83/1995 [27]

1. Gli articoli 12 e 12 bis della l.r. 83/1995 sono abrogati.

 

SEZIONE V

Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2004, n. 21 (Disciplina dei distretti rurali)

 

     Art. 71. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 21/2004 [28]

1. Il comma 2 dell’articolo 4 della regionale 5 aprile 2004, n. 21 (Disciplina dei distretti rurali), è sostituito dal seguente:

"2. La valutazione delle istanze di riconoscimento è effettuata dalla competente struttura della Giunta regionale.".

 

SEZIONE VI

Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2006, n. 26 (Istituzione delle commissioni ai sensi dell’articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 e disciplina del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree di particolare pregio paesaggistico)

 

     Art. 72. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 26/2006 [29]

[1. Dopo il comma 7 dell’articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2006, n. 26 (Istituzione delle commissioni ai sensi dell’articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 e disciplina del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree di particolare pregio paesaggistico), è aggiunto il seguente:

"7 bis. La partecipazione alle sedute della commissione è gratuita.".]

 

     Art. 73. Abrogazione dell’articolo 6 della l.r. 26/2006

1. L’articolo 6 della l.r. 26/2006 è abrogato.

 

CAPO VI

Revisione delle procedure di iscrizione delle imprese artigiane al registro delle imprese.

Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato)

 

     Art. 74. Sostituzione del titolo della l.r. 53/2008

1. Il titolo della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato), è sostituito dal seguente: "Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane".

 

     Art. 75. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 53/2008

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 53/2008 è sostituita dalla seguente:

"a) all’annotazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese secondo le modalità previste al capo IV della presente legge;".

2. Le lettere b) ed e) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 53/2008 sono abrogate.

 

     Art. 76. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 53/2008

1. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 53/2008 è sostituito dal seguente:

"3. Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all’artigianato se non è annotata come artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese. Lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese.".

2. Il comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 53/2008 è abrogato.

 

     Art. 77. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 53/2008

1. Ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 8 della l.r. 53/2008 le parole "iscritti in separata sezione dell’albo artigiani" sono sostituite dalle seguenti: "annotati come imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese".

2. Il comma 5 dell’articolo 8 della l.r. 53/2008 è abrogato.

 

     Art. 78. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 53/2008

1. 1. Dopo il comma 8 dell’articolo 12 della l.r. 53/2008 è aggiunto il seguente:

"8 bis. Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell’Avvocatura regionale), la rappresentanza processuale e la difesa in giudizio della Commissione regionale per l’artigianato spettano all’Avvocatura regionale, salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della stessa l.r. 63/2005.".

 

     Art. 79. Sostituzione della rubrica del capo IV della l.r. 53/2008

1. La rubrica del capo IV della l.r. 53/2008 è sostituita dalla seguente: "Annotazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese".

 

     Art. 80. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 53/2008

1. La rubrica dell’articolo 13 della l.r. 53/2008 è sostituita dalla seguente: "Annotazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese".

2. Il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 53/2008 è sostituito dal seguente:

"1. Le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10, sono tenute a dichiarare il possesso dei requisiti ai fini dell’annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Fanno eccezione le imprese di cui all’articolo 7, comma 2, lettera d), per le quali la dichiarazione è facoltativa."

3. Il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 53/2008 è abrogato.

4. All’alinea del comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 53/2008 le parole: "L’iscrizione all’albo artigiani" sono sostituite dalle seguenti: "L’annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese come artigiana".

5. Il comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 53/2008 è abrogato.

6. Il comma 5 dell’articolo 13 della l.r. 53/2008 è sostituito dal seguente:

"5. Il possesso dei requisiti artigiani è attestato dall’annotazione nella sezione speciale artigiani, nell’ambito della certificazione del registro delle imprese, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all’albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici "numeri 94-97-98 dell’allegato 1 della l. 15 marzo 1997, n. 59").".

7. Al comma 6 dell’articolo 13 della l.r. 53/2008 le parole: "l’iscrizione all’albo artigiani" sono sostituite dalle seguenti: "l’annotazione come artigiana".

8. Il comma 7 dell’articolo 13 della l.r. 53/2008 è abrogato.

9. Il comma 9 dell’articolo 13 della l.r. 53/2008 è sostituito dal seguente:

"9. Le CCIAA mettono a disposizione della Regione a titolo gratuito i dati relativi alle imprese artigiane contenuti nella sezione speciale del registro delle imprese.".

 

     Art. 81. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 53/2008

1. La rubrica dell’articolo 14 della l.r. 53/2008 è sostituita dalla seguente: "Comunicazione unica al registro delle imprese".

2. Il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 53/2008 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini dell’avvio dell’attività d’impresa artigiana, il titolare della stessa presenta alla CCIAA nel cui territorio è ubicata la sede operativa principale dell’impresa, una dichiarazione attestante il possesso dei relativi requisiti, mediante la comunicazione unica per la nascita dell’impresa di cui all’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico professionale e la rottamazione di autoveicoli). La dichiarazione determina l’annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese, con decorrenza dalla data di presentazione della comunicazione.".

3. I commi 2 e 3 dell’articolo 14 della l.r. 53/2008 sono abrogati.

4. Il comma 5 dell’articolo 14 della l.r. 53/2008 è sostituito dal seguente:

"5. La CCIAA adotta gli eventuali provvedimenti di cancellazione delle annotazioni entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della comunicazione. Tale termine è sospeso per trenta giorni al fine di garantire eventuali integrazioni della documentazione.".

5. Al comma 6 dell’articolo 14 della l.r. 53/2008 dopo le parole: "cancellazione" sono soppresse le seguenti: "e di variazione".

6. Al comma 7 dell’articolo 14 della l.r. 53/2008 dopo le parole: "cancellazione" sono soppresse le seguenti: "e di variazione".

7. Dopo il comma 7 dell’articolo 14 della l.r. 53/2008 è aggiunto il seguente:

"7 bis. Qualora, a seguito di accertamenti o verifiche ispettive emergano gli elementi per l’iscrizione alla gestione di cui all’articolo 9 bis, comma 4, del d.l. 7/2007 la CCIAA è tenuta ad iscrivere l’impresa nella sezione speciale del registro delle imprese con decorrenza immediata, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l’obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell’attività.".

 

     Art. 82. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 53/2008

1. Il comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 53/2008 è sostituito dal seguente:

"2. L’impresa è tenuta a dichiarare, entro trenta giorni, i fatti che determinano la perdita dei requisiti per l’annotazione artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese. Non è richiesta la dichiarazione nel caso in cui venga richiesta contestualmente la cancellazione dal registro delle imprese o denunciata la cessazione dell’attività al repertorio economico amministrativo, purché i requisiti dell’annotazione siano venuti meno in conseguenza dello stesso fatto o evento.".

 

     Art. 83. Abrogazione dell’articolo 16 della l.r. 53/2008

1. L’articolo 16 della l.r. 53/2008 è abrogato.

 

     Art. 84. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 53/2008

1. Al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 53/2008 le parole. "l’iscrizione all’albo artigiani" sono sostituite dalle seguenti: "l’annotazione artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese".

2. Il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 53/2008 è sostituito dal seguente:

"2. Chiunque ometta o ritardi la comunicazione dell’avvenuta perdita dei requisiti artigiani è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 2.500,00.".

3. Al comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 53/2008 dopo la parola: "ometta" sono aggiunte le seguenti: "o ritardi".

4. Al comma 4 dell’articolo 17 della l.r. 53/2008 la parola: "iscrizione" è sostituita dalla seguente: "annotazione".

5. Dopo il comma 4 dell’articolo 17 della l.r. 53/2008 è inserito il seguente:

"4 bis. Chiunque adotti, quale ditta o insegna o marchio, in violazione dell’articolo 7, comma 3, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all’artigianato laddove manchi l’annotazione artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 2.500,00.".

 

     Art. 85. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 53/2008

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 53/2008 è sostituita dalla seguente:

"a) le modalità di annotazione e cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del registro delle imprese;".

 

     Art. 86. Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 53/2008

1. L’articolo 27 della l.r. 53/2008 è sostituito dal seguente:

"Art. 27

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti per il funzionamento della segreteria della CRAT, di cui all’articolo 12, stimati in euro 45.000,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014, si fa fronte con le risorse iscritte nell’unità previsionale di base (UPB) 543 "Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle imprese artigiane – Spese correnti" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 – 2014.

2. Agli oneri derivanti dalla corresponsione dell’indennità ai componenti della CRAT di cui all’articolo 12, comma 7, stimati in euro 2.200,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014, si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 – 2014.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.".

 

     Art. 87. Norme transitorie. Efficacia differita

1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il regolamento di modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre 2009, n. 55/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008 n. 53), concernente quanto stabilito dall’articolo 26, comma 1, lettera a) della l.r. 53/2008, come modificato dalla presente legge.

2. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche al d.p.g.r. 55/R/2008 adottate ai sensi del comma 1.

3. Gli effetti economici delle convenzioni in essere per la tenuta dell’albo artigiani cessano in ogni caso a far data dal 1° gennaio 2012.

4. Al fine di garantire la piena funzionalità del sistema, la Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale il monitoraggio sull’attuazione delle disposizioni di cui al presente capo VI.

 

CAPO VII

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazioni di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)

 

     Art. 88. Sostituzione dell’articolo 80 della l.r. 28/2005 [30]

1. L’articolo 80 della l.r. 28/2005 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazioni di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), è sostituito dal seguente:

“Art. 80

Orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa

1. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico fino a un massimo di tredici ore giornaliere. Il comune può limitare l’esercizio dell’attività in orario notturno per ragioni di prevalente interesse pubblico.

2. Previa concertazione con le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate individuate dal comune, maggiormente rappresentative, il comune può consentire agli esercizi di derogare al limite di tredici ore giornaliere di cui al comma 1, tenendo conto di quanto previsto dalla legge regionale 22 luglio 1998, n. 38 (Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città).

3. Per garantire idonei livelli di servizio nei periodi di minore e in quelli di maggiore afflusso dell’utenza, il comune può stabilire programmi di apertura obbligatoria per turno.

4. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, salvo quanto previsto ai commi 5, 6, 8 e 9, osservano la chiusura domenicale e festiva.

5. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui al comma 4, nelle domeniche e festività del mese di dicembre.

6. Previa concertazione con le organizzazioni e associazioni di cui al comma 2, il comune può consentire l’apertura domenicale e festiva degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa in deroga a quanto previsto al comma 4, coordinandosi con i comuni vicini e nel rispetto della l.r. 38/1998.

7. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano la chiusura nelle festività del: 1° gennaio, Pasqua, lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre.

8. Previa concertazione con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 2, il comune, per comprovate necessità tecniche, per rilevanti esigenze di servizio alla collettività o per ragioni di pubblica utilità, può consentire l’apertura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa nelle festività di cui al comma 7.

9. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa del settore alimentare devono garantire una giornata di apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive.”.

 

     Art. 89. Modifiche all’articolo 81 della l.r 28/2005 [31]

1. Il comma 1 dell’articolo 81 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande determinano gli orari di apertura e chiusura al pubblico entro limiti che il comune stabilisce previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio e del turismo, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative”.

2. Il comma 2 dell’articolo 81 della l.r. 28/2005 è abrogato.

 

TITOLO III

Interventi per lo sviluppo

 

CAPO I

Accelerazione e monitoraggio opere pubbliche strategiche. Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 "Disciplina degli accordi di programma")

 

     Art. 90. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 35/2011

1. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 "Disciplina degli accordi di programma"), le parole: "procede in sua sostituzione e nomina un commissario, con le modalità di cui alla l.r. 53/2001" sono sostituite dalle seguenti: "assume la titolarità del procedimento in sostituzione dell’ente".

2. Il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 35/2011 è sostituito dal seguente:

"3. La comunicazione di cui al comma 1, sospende il termine per la conclusione del procedimento per un periodo massimo di venti giorni lavorativi, entro i quali la Regione procede alla diffida ai sensi del comma 2, oppure comunica all’ente l’esigenza di procedere a un’ulteriore istruttoria, e definisce il termine per la conclusione della stessa, comunque non superiore a novanta giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.".

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 35/2011 è inserito il seguente:

"3 bis. Ove la Regione non provveda ai sensi del comma 3, alla scadenza del termine di venti giorni lavorativi di cui al medesimo comma, l’ente locale procede alle determinazioni di competenza.".

 

     Art. 91. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 35/2011

1. Il comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 35/2011 è abrogato.

 

     Art. 92. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 35/2011

1. Al comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 35/2011 le parole: "presentata secondo le modalità operative stabilite con deliberazione della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "da presentarsi, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine al cui superamento si riferisce l’istanza medesima. Nei casi in cui il termine cui si riferisce l’istanza sia scaduto prima dell’entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012), l’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 aprile 2012".

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 35/2011 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissate le modalità operative per la presentazione dell’istanza di cui al comma 2."

 

     Art. 93. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 35/2011

1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 35/2011 le parole: "alle valutazioni tecniche espresse dai soggetti preposti al relativo rilascio," sono sostituite dalle seguenti: "agli atti endoprocedimentali a carattere tecnico rilasciati dai soggetti competenti,".

2. Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 35/2011 dopo le parole: "venti giorni" è inserita la seguente: "lavorativi".

 

     Art. 94. Inserimento dell’articolo 15 bis nella l.r. 35/2011

1. Dopo l’articolo 15 della l.r. 35/2011 è inserito il seguente:

"Art. 15 bis. Regolamento

1. Con regolamento regionale possono essere individuati, ai fini dell’applicazione della presente legge:

a) i limiti di costo e le tipologie delle opere di cui all’articolo 2, comma 1;

b) i limiti dimensionali minimi e le tipologie delle opere di cui all’articolo 10, comma 1.".

 

CAPO II

Azioni ed interventi relativi alle principali infrastrutture regionali per la mobilità

 

     Art. 95. Azioni ed interventi relativi alle principali infrastrutture regionali per la mobilità

1. La Giunta regionale assicura il costante monitoraggio delle procedure finalizzate alla realizzazione, sul territorio regionale, delle opere di potenziamento e messa in sicurezza della rete infrastrutturale relative a:

a) Autostrada del sole A1;

b) Autostrada Firenze-Mare A11;

c) Autostrada Tirrenica A12;

d) Itinerario europeo Grosseto-Fano E 78;

e) Raccordo Autostradale Siena-Firenze;

f) Il raddoppio della ferrovia Pistoia-Lucca sulla base di protocolli sottoscritti con Rete Ferroviaria Italiana - RFI.

2. Entro il 31 marzo 2013 la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale la proposta di aggiornamento del programma della viabilità di interesse regionale, definendo gli interventi di adeguamento della strada regionale Firenze-Pisa-Livorno e le forme di gestione e finanziamento della relativa infrastruttura [32].

3. La Giunta regionale assicura il monitoraggio delle procedure relative alla realizzazione del nodo per l’alta velocità ferroviaria di Firenze.

4. Relativamente agli interventi di cui ai commi 1 e 3, la Giunta regionale si attiva in particolare al fine di monitorare:

a) l’attuazione del protocollo di intesa sugli interventi di Autostrade per l’Italia nella Regione Toscana, sottoscritto il 4 agosto 2011 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ANAS, Regione Toscana, enti locali interessati ed Autostrade per l’Italia;

b) l’attuazione degli accordi sottoscritti con il Governo per la realizzazione del nodo di Firenze per l’alta velocità ferroviaria, nonché dell’accordo stipulato in data 3 agosto 2011 tra Rete Ferroviaria Italiana, Regione Toscana, Provincia di Firenze e Comune di Firenze;

c) il processo di approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del progetto definitivo dell’autostrada Tirrenica A 12, verificando in particolare il rispetto delle indicazioni espresse al riguardo dalla Giunta regionale.

5. Nel caso in cui l’attività di monitoraggio evidenzi ritardi, la Giunta regionale pone in essere tutte le iniziative di carattere propositivo e propulsivo atte a favorire la prosecuzione dei relativi procedimenti.

6. Sugli esiti del monitoraggio e sulle eventuali iniziative assunte, la Giunta regionale svolge una periodica comunicazione al Consiglio regionale.

 

CAPO III

Disposizioni in materia di semplificazione.

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40

(Legge di semplificazione e riordino normativo 2009)

 

     Art. 96. Modifiche al preambolo della l.r. 40/2009

1. Dopo il punto 2 del considerato della partizione relativa al titolo I, capo I (Disposizioni generali) del preambolo della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), è inserito il seguente:

"2 bis. Nell’ambito delle strategie di cui al punto 2 è necessario conseguire un’azione uniforme sul territorio di riduzione degli oneri nell’ambito delle competenze proprie di ciascun ente, e pertanto è opportuno prevedere un’apposita sede di coordinamento che veda la partecipazione degli enti territoriali e dei destinatari delle prescrizioni legislative e amministrative che si intendono semplificare;".

2. Al punto 3 del considerato della partizione relativa al titolo II, capo I, sezione I (Accesso ai documenti amministrativi) del preambolo della l.r. 40/2009, le parole: ", cui è assegnato un ragionevole termine per l’adeguamento normativo e organizzativo" sono soppresse.

 

     Art. 97. Inserimento dell’articolo 2 bis nella l.r. 40/2009

1. Dopo l’articolo 2 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:

"Art. 2 bis. Governance regionale per la riduzione degli oneri amministrativi

1. La Regione Toscana promuove, d’intesa con i comuni, le province e le parti sociali, la realizzazione di una sede stabile di coordinamento istituzionale e tecnico-operativo per predisporre e attuare in modo uniforme sul territorio regionale programmi di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, anche a seguito dell’attività di misurazione degli stessi.

2. I programmi di riduzione individuano le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione, da adottare nell’ambito delle rispettive competenze. La Regione adotta le misure normative di propria competenza mediante la legge di semplificazione di cui all’articolo 1, comma 2.

3. Le azioni di cui al comma 1, sono svolte in raccordo con le altre forme di coordinamento già istituite e operanti sul territorio con riferimento alla banca dati regionale SUAP di cui all’articolo 42.

4. La Regione effettua il monitoraggio sull’attuazione delle azioni di cui al presente articolo, con le modalità di cui all’articolo 1, commi 3 e 4 e, comunque, in un periodo non superiore a dodici mesi, impegnando la Giunta regionale a relazionare il Consiglio regionale con opportuna informativa semestrale.".

 

     Art. 98. Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 40/2009

1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:

"Art. 4 bis. Azioni per la promozione della TS-CNS

1. Al fine di favorire l’utilizzo del fascicolo sanitario elettronico (FSE) e degli ulteriori strumenti e servizi in rete da parte dei cittadini, la Regione Toscana promuove le azioni per estendere l’attivazione della tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi (TS-CNS) sul territorio regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, Regione Toscana individua e attiva forme di collaborazione con soggetti pubblici o privati operanti nel territorio regionale al fine di consentire ai cittadini la possibilità di attivazione della TS-CNS presso questi soggetti.".

 

     Art. 99. Inserimento dell’articolo 4 ter nella l.r. 40/2009

1. Dopo l’articolo 4 bis della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:

"Art. 4 ter. Interoperabilità dei sistemi informativi

1. Al fine di semplificare i rapporti fra amministrazioni pubbliche, ridurre i costi di funzionamento delle stesse ed ottenere economie gestionali, la Regione Toscana e gli enti e organismi dipendenti dalla Regione di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), nello sviluppo e mantenimento delle infrastrutture, dei sistemi e dei servizi attuano l’integrazione, l’interoperabilità e la cooperazione dei sistemi informativi e dei servizi in rete sul territorio regionale nell’ambito del sistema informativo regionale (SIR) di cui agli articoli 15 e seguenti della l.r. 54/2009.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, la Regione Toscana promuove azioni tese ad attuare, nello sviluppo e mantenimento delle infrastrutture, dei sistemi e dei servizi, l’integrazione, l’interoperabilità e la cooperazione dei sistemi informativi e dei servizi in rete sul territorio regionale nell’ambito del SIR da parte dei soggetti del territorio regionale di cui all’articolo 2, comma 2 della l.r. 54/2009.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, per garantire un livello uniforme di qualità e sicurezza delle soluzioni e dei servizi digitali offerti dalla pubblica amministrazione toscana, la Regione Toscana promuove il rispetto degli standard tecnologici di cui all’articolo 25 della l.r. 54/2009.

4. Le azioni previste nei commi 1 e 2, sono svolte dalla Regione Toscana nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

5. La realizzazione delle azioni di cui ai commi 1 e 2, costituisce svolgimento di funzioni istituzionali ai fini del trattamento dei dati personali da parte della Regione.".

 

     Art. 100. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 40/2009

1. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 40/2009 le parole "e in ogni caso non oltre due anni dall’entrata in vigore della presente legge" sono soppresse.

 

     Art. 101. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 40/2009

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:

"2 bis. Nelle conferenze di servizi promosse dalla Regione, qualora gli enti locali tenuti agli adempimenti conseguenti alla determinazione di cui al comma 2 non vi provvedano, la Regione può esercitare nei loro confronti i poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).".

 

CAPO IV

Disposizioni in materia di semplificazione.

Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10

(Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS",

di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza)

 

     Art. 102. Inserimento dell’articolo 73 bis nella l.r. 10/2010

1. Dopo l’articolo 73 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza), è inserito il seguente:

"Art. 73 bis. Raccordo tra VIA e AIA

1. Nel caso di impianti soggetti ad AIA, la procedura per il rilascio dell’AIA è coordinata nell’ambito del procedimento di VIA secondo le seguenti modalità:

a) se l’autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell’AIA, il provvedimento di VIA comprende anche l’AIA, nei casi in cui le procedure siano attivate contestualmente;

b) se l’autorità competente in materia di VIA non coincide con quella competente al rilascio dell’AIA, il coordinamento tra le due procedure è assicurato mediante la partecipazione del soggetto competente per il rilascio dell’AIA al procedimento di VIA.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali sono integrati con le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell’articolo 29-ter del d.lgs. 152/2006. e il provvedimento finale ha anche i contenuti di cui all’articolo 29-sexies.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il parere dell’amministrazione competente al rilascio dell’AIA è espresso in relazione alle esigenze di coordinamento istruttorio ed al livello di progettazione, fatte salve eventuali ulteriori considerazioni e valutazioni che possono emergere nel procedimento per il rilascio dell’AIA in rapporto al diverso livello di progettazione. E’ comunque assicurata l’unicità della consultazione del pubblico per le due procedure.

4. Ai sensi dell’articolo 29-ter, comma 3, del d.lgs 152/2006, il proponente ha la facoltà di utilizzare, per la presentazione della domanda di AIA, le analisi, i dati e le informazioni contenute nello studio di impatto ambientale elaborato in sede di VIA, ove questi abbiano uno o più dei requisiti richiesti dall’articolo 29-ter, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

5. In caso di progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 48, l’AIA è richiesta solo dopo che, ad esito della predetta verifica, l’autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA.".

 

CAPO V

Misure di promozione dello sviluppo sostenibile e dell’economia verde

 

     Art. 103. Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili

1. La Regione, tramite apposito fondo, fornisce alle persone fisiche, alle piccole e medie imprese, agli enti locali ed alle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché alle associazioni che svolgono attività assistenziali, culturali e ricreative senza fine di lucro, con o senza personalità giuridica, nonché alle associazioni e società sportive dilettantistiche costituite nelle forme stabilite dall’articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato "legge finanziaria 2003"), garanzia finanziaria per la concessione di prestiti finalizzati alla riqualificazione energetica ed all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili, da realizzare anche previa rimozione di elementi in cemento amianto dalle coperture degli edifici. Al fondo accedono i progetti riguardanti edifici pubblici e privati, capannoni industriali, aree a terra pubbliche o private situate nel territorio regionale [33].

2. Entro il 30 aprile 2012, in coerenza con gli atti della programmazione in materia ambientale, la Giunta regionale provvede a definire con apposito regolamento i criteri e le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1, individuando in particolare:

a) gli interventi per cui è ammessa la concessione della garanzia;

b) [i criteri da applicare nella concessione delle garanzie, al fine di privilegiare la realizzazione di interventi che assicurano la massima riduzione di consumi energetici] [34];

c) le modalità per l’individuazione del soggetto gestore del fondo, mediante procedura ad evidenza pubblica, nonché gli obblighi dello stesso gestore;

d) i casi e le condizioni per la riduzione e la revoca delle garanzie.

2 bis. Il regolamento prevede altresì i criteri da applicare nel caso in cui si proceda alla concessione delle garanzie finanziarie di cui al comma 1 tramite la formazione di apposita graduatoria. Tali criteri sono definiti in modo da privilegiare i progetti che assicurano la massima riduzione dei consumi energetici e, a parità di punteggio tra persone fisiche, quelle con nucleo familiare più numeroso [35].

3. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 3.000.000,00 per l’anno 2012, si fa fronte con le risorse iscritte all’UPB 413 "Energia – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2012.

3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro3.000.000,00 per l'anno 2014, si fa fronte, quanto a euro2.800.000,00 con le risorse iscritte nell’UPB 413 “Energia – Spese di investimento” e quanto a euro 200.000,00 con le risorse iscritte nell’UPB 414 “Energia – Spese correnti” del bilancio di previsione 2014 [36].

 

     Art. 104. Azioni di promozione dell’utilizzo di energie rinnovabili

1. La Giunta regionale promuove azioni volte a favorire l’installazione di impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo sulle coperture degli immobili di civile abitazione o ad attività di piccole e medie imprese.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro il 30 aprile 2012, individua con propria deliberazione le azioni volte a promuovere l’attivazione dell’accordo stipulato tra Regione e le società di servizi energetici (Energy Service Companies “ESCO”), favorendone in particolare la conoscenza e supportando il raccordo tra le società medesime ed i soggetti interessati all’installazione degli impianti.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2, non determinano oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 105. Governance regionale sui siti inquinati

1. La Giunta regionale si attiva presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’attribuzione alla Regione Toscana dell’esercizio delle funzioni amministrative relative alla bonifica dei siti ricadenti nel territorio regionale definiti di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. Ove necessario ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una apposita proposta di legge al Parlamento.

 

     Art. 106. Interventi in materia di edilizia sostenibile, rigenerazione urbana e portualità minore

1. La Giunta regionale promuove azioni e interventi volti:

a) per quanto concerne l’edilizia sostenibile, a incentivare, in coerenza con la tutela e valorizzazione del paesaggio, l’utilizzo di materiali eco-sostenibili, l’uso di tecniche di bioedilizia per la realizzazione di edifici e manufatti rurali, anche recuperando tecniche costruttive della tradizione locale, lo sviluppo di filiere produttive di materiali locali collegate all’edilizia, quale quella del legno, lo sviluppo di modalità di auto costruzione e l’efficienza energetica degli edifici e l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti di rinnovabili;

b) per quanto concerne la rigenerazione urbana, a favorire il recupero delle aree urbane, anche attraverso la realizzazione di spazi di lavoro condivisi per nuove imprese di servizi e del mondo delle professioni;

c) per quanto concerne la portualità minore, a favorire la realizzazione di interventi a basso impatto ambientale e paesaggistico, integrati con i caratteri dell’area di costa ed accessibili ad ampie fasce di popolazione.

1 bis. La Regione assegna contributi ai comuni per la realizzazione di progetti sperimentali concernenti l’attivazione, su edifici di loro proprietà, delle azioni e degli interventi di cui al comma 1 lettera a) [37].

1 ter. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 bis è autorizzata la spesa massima rispettivamente di euro 300.000,00 per l’anno 2013, euro 500.000,00 per l’anno 2014 ed euro 500.000,00 per l’anno 2015, cui si fa fronte con le risorse iscritte all’UPB n. 341 "Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013- 2015. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio [38].

 

CAPO VI

Azioni di promozione a favore del servizio idrico integrato

 

     Art. 107. Azioni di promozione a favore del servizio idrico integrato

1. La Giunta regionale promuove per l’anno 2012 azioni volte ad assicurare sostegno finanziario alle società di gestione del servizio idrico integrato operanti in Toscana per la realizzazione delle opere e degli interventi infrastrutturali contenuti nei piani d’ambito di cui all’articolo 149 del d.lgs. 152/2006, assicurando priorità a quelli necessari al rispetto degli adempimenti comunitari in materia di qualità delle acque ed al soddisfacimento dei bisogni dell’utenza.

2. La Giunta regionale, entro il 31 marzo 2012, individua con deliberazione le azioni da attivare ai fini di cui al comma 1.

3. Per l’attuazione delle azioni di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa massima di euro 20.000.000,00 per l’anno 2012, cui si fa fronte con le risorse iscritte all’UPB 411 "Approvvigionamento idrico – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2012.

 

TITOLO IV

Misure per l'equità e la tutela sociale

 

CAPO I

Disposizioni in materia di ISEE

 

     Art. 108. Compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali. Accesso agevolato ai servizi pubblici locali

1. Gli utenti dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali partecipano finanziariamente ai costi delle prestazioni richieste. Il Consiglio regionale procede con apposita legge alla ricognizione dei servizi soggetti a compartecipazione nel rispetto della normativa statale di riferimento.

2. La quota di compartecipazione al costo delle prestazioni è determinata in misura proporzionale alla situazione economica del richiedente, valutata esclusivamente sulla base dello strumento dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51 della l. 27 dicembre 1997, n. 449).

3. L’accesso alle agevolazioni previste dai sistemi tariffari dei servizi pubblici locali è subordinato, oltre che al possesso di specifici requisiti soggettivi, alla situazione economica del richiedente valutata con lo strumento dell’ISEE di cui al comma 2.

4. Il valore ISEE è determinato sulla base della relativa attestazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 109/1998. Agli utenti non provvisti di attestazione ISEE è applicata la quota di compartecipazione più elevata al costo dei servizi di cui al comma 1 e, nei casi di cui al comma 3, non sono riconosciute agevolazioni.

5. La Regione, per quanto attiene i servizi sanitari e socio-sanitari e gli enti locali, erogatori dei servizi, nell’ambito della loro autonomia e delle disponibilità dei rispettivi bilanci, determinano le fasce di reddito in relazione al valore ISEE e definiscono le corrispondenti misure di contribuzione o condizioni di agevolazione.

6. Ai fini del presente articolo, rimangono esentati dalla valutazione ISEE le persone facenti parte dei progetti di vita indipendente. La Regione garantisce la continuità dei progetti di vita indipendente, revocabili solo nel caso di cessazione della condizione prevista per l’accesso al progetto.

7. Le disposizioni del presente articolo sono attuate nel rispetto della normativa statale emanata in materia ai sensi dell’articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione.

 

     Art. 109. Acquisizione dati ai fini del controllo sull’ISEE

1. La Regione può stipulare apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche per acquisire, in via telematica, i dati e le informazioni personali, anche in forma disaggregata, che le stesse detengono per obblighi istituzionali, al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali e contributive, nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito.

 

     Art. 110. Azioni di semplificazione e miglioramento del sistema

1. La Regione promuove intese e accordi con le associazioni rappresentative degli enti locali, l’Istituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS), gli altri enti pubblici coinvolti, le organizzazioni sindacali, al fine di:

a) semplificare gli adempimenti dell’utenza e la gestione amministrativa dei servizi, attraverso un’uniforme applicazione dell’ISEE sul territorio regionale;

b) sviluppare strategie comuni volte a rendere più incisive ed efficaci le attività di controllo poste in essere dalle amministrazioni.

2. L’accordo di cui al comma 1, disciplina le modalità di acquisizione dei dati inerenti l’indicatore della situazione economica equivalente determinato dall’INPS, nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza di cui agli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Tali dati, tramite l’infrastruttura tecnica regionale del sistema tessera sanitaria-

carta nazionale dei servizi (TS-CNS), sono resi disponibili agli enti erogatori dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali per la definizione della quota di compartecipazione al costo delle prestazioni da parte del cittadino.

3. La Regione promuove inoltre un confronto con gli enti locali, gli altri soggetti istituzionali coinvolti e le parti sociali, volto ad elaborare alcuni correttivi al metodo ISEE che consentano di ottimizzarne l’efficacia e l’equità sociale, e favorisce le azioni volte al recepimento degli stessi in sede di revisione della normativa nazionale di disciplina della materia.

 

CAPO II

Emergenza sociale

 

     Art. 111. Fondo sociale regionale ed emergenza sociale

1. In relazione alla progressiva riduzione del fondo nazionale delle politiche sociali e agli effetti della crisi economica, la Regione Toscana si impegna a garantire al territorio, per il sostegno degli interventi e dei servizi sociali, anche per l’anno 2012 lo stesso ammontare delle risorse regionali stanziate nell’anno 2011 per un importo di euro 17.500.000,00, ed individua risorse aggiuntive pari a euro 3.800.000,00 per fare fronte a emergenze sociali e alla progressiva realizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali .

2. La Regione Toscana si impegna, inoltre, a mantenere il sostegno alla locazione abitativa attraverso la previsione di risorse regionali aggiuntive per l’anno 2012, pari a euro 6.000.000,00.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 21.300.000,00 per l’anno 2012, si fa fronte con le risorse iscritte alla UPB 231 "Azioni di base dei servizi sociali – Spese correnti” del bilancio di previsione 2012 e agli oneri di cui al comma 2, pari ad euro 6.000.000,00 per l’anno 2012, si fa fronte con le risorse iscritte alla UPB 213 “Sostegno alla locazione abitativa - Spese correnti” del bilancio di previsione 2012.

 

CAPO III

Interventi a favore delle persone in situazioni di disabilità

 

     Art. 112. Contributi regionali per l’eliminazione delle barriere architettoniche

1. Per l’anno 2012, nelle more della riforma della normativa regionale in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, è autorizzato un finanziamento di euro 3.000.000,00 per l’erogazione di contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi di proprietà pubblica.

2. I contributi sono assegnati tramite bando, secondo le modalità operative stabilite con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dei seguenti criteri ed ordine di priorità:

a) finanziamento da parte della Regione delle proposte di progetto approvate nei piani sanitari e sociali integrati regionali, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 bis, della legge regionale 9 settembre 1991 n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche);

b) adozione, da parte degli enti richiedenti, dei piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche o dei programmi di adeguamento di cui all’articolo 9 della l.r. 47/1991;

c) dati demografici e dati epidemiologici relativi alla disabilità in riferimento al territorio comunale.

3. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento del costo di ciascun intervento.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 3.000.000,00 per l’anno 2012, si fa fronte con le risorse iscritte all’UPB 222 "Investimenti in ambito sociale - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2012.

 

CAPO IV

Contributo straordinario di solidarietà

 

     Art. 113. Contributo straordinario di solidarietà

1. E’ assegnato un contributo straordinario una tantum pari ad euro 20.000,00, a titolo di manifestazione di solidarietà da parte della Regione Toscana, a ciascuna famiglia di militari residenti in Toscana e deceduti in missione militare all’estero durante l’anno 2011.

2. Possono presentare domanda il coniuge ed i figli ed, in mancanza di questi, gli ascendenti fino al primo grado ed, in mancanza di questi, i fratelli e le sorelle.

3. Ai fini della presente disposizione, è equiparato al coniuge, in assenza di questo, il convivente in rapporto di coppia non sancito da matrimonio, come individuato da dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

4. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a complessivi euro 60.000,00 si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 1111 "Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata – Spese correnti" del bilancio di previsione 2012.

 

CAPO V

Riordino della disciplina dell'edilizia residenziale pubblica

 

     Art. 114. Riordino della disciplina dell’edilizia residenziale pubblica

1. La Giunta regionale, ai fine di perseguire, nell’ambito delle politiche per la casa, la razionalizzazione dei costi per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, salvaguardando l’applicazione di criteri di equità sociale, presenta al Consiglio regionale, entro il 2012, una revisione della normativa in materia di edilizia residenziale pubblica, avente ad oggetto:

a) il riordino e la razionalizzazione del sistema organizzativo per la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

b) la ridefinizione della disciplina dell’assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

 

CAPO VI

Interventi di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare non strumentale delle aziende sanitarie

 

     Art. 115. Interventi di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare non strumentale delle aziende sanitarie

1. Gli interventi di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare non strumentale sono promossi dalle aziende sanitarie secondo criteri unitari, nel rispetto delle direttive emanate a tal fine dalla Giunta regionale.

2. Le direttive regionali sono finalizzate a garantire una migliore efficienza e redditività delle operazioni di dismissione. Per il perseguimento di finalità di interesse generale le direttive possono disporre la destinazione dei beni a finalità sociali o di pubblico servizio.

3. Tra le modalità di valorizzazione e dismissione, le direttive regionali possono prevedere il ricorso a fondi immobiliari chiusi, anche promossi dalla Regione con le procedure di cui alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 2 (Interventi della Regione in materia di fondi immobiliari chiusi), con finalità di valorizzazione o dismissione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo di iniziative di edilizia residenziale sociale, ai sensi della vigente normativa nazionale. In conformità a quanto previsto dalla l.r. 2/1999, a tali fondi possono essere conferiti beni anche da parte della Regione e degli enti locali, nonché capitali finalizzati ad assicurare la sostenibilità degli interventi di edilizia residenziale sociale. Possono inoltre essere conferiti, oltre che beni immobili del patrimonio disponibile e diritti reali sugli stessi, anche diritti di concessione o d’uso su beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile.

4. Ove la destinazione funzionale dei beni oggetto di conferimento nei fondi di cui al comma 3, promossi dalla Regione, sia conseguita tramite accordo di programma, si applicano le disposizioni di cui al capo II, sezione II, della l.r. 35/2011.

 

TITOLO V

Disposizioni relative agli enti e alle aziende del servizio sanitario regionale

 

CAPO I

Riordino e riqualificazione della rete assistenziale attraverso la programmazione di area vasta

 

     Art. 116. Informativa al Consiglio regionale

1. La Giunta regionale si impegna a presentare alla commissione consiliare competente, entro il mese di febbraio di ogni anno, gli indirizzi e le eventuali iniziative di razionalizzazione del servizio sanitario regionale diretti a garantire la qualità, la sicurezza e la sostenibilità economica del sistema sanitario.

 

     Art. 117. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 40/2005

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è inserito il seguente:

"1 bis. Al fine di perseguire l’appropriatezza degli interventi, l’integrazione dei servizi assistenziali in rete e l’ottimizzazione delle risorse, la Regione Toscana promuove:

a) l’attivazione, in via sperimentale, di dipartimenti interaziendali, a carattere gestionale, al fine di favorire l’interscambio dei professionisti sui percorsi assistenziali ed il condiviso ed ottimale utilizzo delle strutture e delle attrezzature;

b) la revisione delle strutture organizzative complesse delle aziende ospedaliero universitarie sulla base delle soglie minime di attività attualmente previste;

c) la revisione, nel rispetto delle necessarie relazioni sindacali, dell’offerta complessiva dei percorsi assistenziali, determinando soglie, volumi e parametri di qualità e sicurezza;

d) le iniziative di riorganizzazione a livello di area vasta, oltre che per gli obiettivi predetti, per consentire il raggiungimento della sostenibilità economica anche di area vasta;

e) la revisione del sistema di valutazione dei direttori generali anche in merito agli obiettivi di area vasta;

f) la valorizzazione della governance tra le istituzioni.

2. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 40/2005, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 1 bis".

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

"4 bis. Il coordinatore del comitato di area vasta effettua il coordinamento delle attività del comitato con particolare riferimento:

a) alla programmazione, a livello di area vasta, degli atti di competenza, con particolare riferimento alle scelte di sviluppo organizzativo compresi i modelli organizzativi che favoriscano la gestione interaziendale di funzioni, strutture ed attrezzature ed il rapporto con il privato accreditato, nonché l’implementazione di procedure innovative e l’utilizzo di tecnologie nuove o ad alto costo;

b) all’attuazione e al monitoraggio degli atti di cui alla lettera a);

c) al coordinamento dell’offerta complessiva dei percorsi assistenziali, con particolare riferimento all’applicazione di soglie, volumi e parametri di qualità e sicurezza;

d) al compito di garantire la valutazione economica integrata dei risultati aziendali e del connesso impiego di risorse, con obiettivi economici e di governo clinico, con particolare riferimento ai risultati di esito ed alla appropriatezza, anche attraverso la sperimentazione del consolidamento dei bilanci a livello di area vasta;

e) al compito di individuare e governare gli obiettivi formativi di area vasta, garantendo percorsi integrati sul territorio.".

 

     Art. 118. Modifiche all’articolo 100 della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell’articolo 100 della l.r. 40/2005, dopo le parole: "delle aziende sanitarie", sono inserite le seguenti: ", degli enti del servizio sanitario regionale e delle società della salute".

 

     Art. 119. Modifiche all’articolo 101 della l.r. 40/2005

1. Al comma 5 dell’articolo 101 della l.r. 40/2005, dopo le parole: "altri soggetti", sono inserite le seguenti: " pubblici del servizio sanitario nazionale".

 

     Art. 120. Ruolo degli ESTAV

1. Nell’ambito delle competenze ed attribuzioni, di cui agli articoli 101 e 101 bis della l.r. 40/2005, i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV) assolvono le funzioni di supporto alla programmazione di area vasta, realizzando un adeguato raccordo fra la programmazione regionale e la programmazione interaziendale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove:

a) l’implementazione delle funzioni demandate agli ESTAV, ai sensi degli articoli 101 e 101 bis della l.r. 40/2005, anche in merito alla integrazione socio-sanitaria;

b) il coordinamento dei diversi ESTAV, anche mediante l’istituzione della figura di un coordinatore, al fine di garantire l’interscambio e l’ottimizzazione delle risorse, nonché la realizzazione di gare regionali, che favoriscano la specializzazione dei diversi ESTAV in ragione delle diverse categorie merceologiche;

c) la definizione da parte di ciascun ESTAV dei piani di sviluppo annuali e dei relativi budget economici e degli investimenti in materia di Information and Communication Technology (ICT) per le aziende dell’area vasta di competenza, sulla base degli indirizzi e delle linee di programmazione regionali.

3. Il coordinatore di cui al comma 2, lettera b), individuato dal Presidente della Giunta regionale tra i direttori generali degli ESTAV, è tenuto a presentare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un piano di ottimizzazione dei processi e delle risorse di pertinenza degli ESTAV.

 

CAPO II

Misure per il contenimento della spesa tramite la razionalizzazione organizzativa

 

     Art. 121. Misure di contenimento della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale

1. Gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale adottano misure di riduzione delle spese, in linea con le previsioni già contenute nella l.r. 65/2010, ed in particolare procedono all’adozione di misure per il contenimento della spesa per il personale che, in conformità a quanto sancito dall’articolo 2, comma 71, della legge 3 dicembre 2009, n. 191. (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2010") e fermo restando quanto disposto dal comma 73 del medesimo articolo, siano idonee a garantire che la spesa stessa non superi il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento.

2. Al fine di cui al comma 1, si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.

3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, le spese per il personale sono considerate al netto:

a) per l’anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

b) per l’anno 2012, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all’anno 2004.

4. Sono comunque fatte salve, e devono essere escluse sia per l’anno 2004 sia l’anno 2012, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

5. Per le finalità di cui al presente articolo, ed anche a fini compensativi fra aziende, sono favoriti accordi per la mobilità interaziendale del personale, anche tra aziende di area vasta diversa da quella di appartenenza.

 

     Art. 122. Innovazione, riorganizzazione e semplificazioni dei servizi

1. La Regione favorisce, l’innovazione, la riorganizzazione, la semplificazione e l’appropriatezza dei servizi ospedalieri, sia inerenti le attività di ricovero, sia inerenti la specialistica, e dei servizi territoriali, in particolare della residenzialità e dell’assistenza domiciliare, nonché dei servizi di riabilitazione e completa la riorganizzazione dei trasporti sanitari e socio-sanitari.

2. Nell’ambito degli obiettivi di innovazione, riorganizzazione, semplificazione e appropriatezza organizzativa, di cui al comma 1, in merito ai dipartimenti di prevenzione, sono promosse azioni orientate alla rivisitazione del fabbisogno, alla riconversione dell’offerta e all’introduzione di attività sperimentali, anche finalizzate alla semplificazione su scala regionale dei sistemi di qualità.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le necessarie iniziative in sede contrattuale e negoziale sono assunte nei limiti delle risorse disponibili e, comunque, non oltre la spesa sostenuta nell’anno 2010 per le singole iniziative, ridotta del 4 per cento.

 

     Art. 123. Indennità degli incarichi direzionali del servizio sanitario regionale

1. In attuazione del generale principio di contenimento della spesa l’indennità corrisposta, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai direttori generali, ai direttori amministrativi ed ai direttori sanitari delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale è ridotta nella misura del 5 per cento per la parte eccedente i 90.000,00deuro lordi annui.

2. La riduzione della indennità di cui al comma 1, si applica automaticamente anche a tutti gli altri incarichi che assumono come parametro di riferimento le indennità del direttore generale, del direttore amministrativo o del direttore sanitario.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti in essere, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 124. Budget economici farmaceutica e dispositivi medici

1. Al fine di garantire il generale principio di contenimento della spesa e di appropriatezza prescrittiva, la Regione definisce nell’ambito della programmazione dei costi degli enti ed aziende del servizio sanitario regionale, specifici budget economici per la farmaceutica ospedaliera e territoriale, nonché per i dispositivi medici.

2. Il rispetto dei budget economici di cui al comma 1, è considerato obiettivo vincolante e imprescindibile nell’ambito del sistema di valutazione dei direttori generali delle aziende sanitarie.

3. Per i farmaci e i dispositivi medici l’obiettivo di contenimento della spesa per l’anno 2012, tenuto conto anche delle ottimizzazioni procedurali e prescrittive, di cui all’articolo 14 della l.r. 65/2010 è fissato in una percentuale pari al 7 per cento di riduzione della spesa relativa all’anno 2011.

4. I dispositivi medici che, nel corso di una gara espletata secondo la tipologia della procedura aperta, non sono stati offerti, pur possedendo i requisiti richiesti nel capitolato, non possono essere acquisiti dagli enti del servizio sanitario regionale con la modalità della procedura negoziata nei due anni successivi alla data di aggiudicazione della procedura stessa.

5. I dispositivi medici di nuova introduzione sul mercato, che non si configurano come affiancamenti o sostituzioni alle stesse condizioni economiche di quelli originariamente aggiudicati, possono essere acquisiti dalle aziende sanitarie soltanto previa formale approvazione da parte della direzione sanitaria e generale della azienda sentito il parere della commissione per dispositivi medici aziendale o di area vasta, ove esistenti.

6. Nel perseguimento degli obiettivi di appropriatezza prescrittiva e standardizzazione dell’offerta, a parità di risultato terapeutico ed omogeneizzazione dei prodotti di consumo, la Regione disciplina le modalità per garantire ricerca, innovazione e sperimentazione dei nuovi prodotti, disciplinando i requisiti e le condizioni in presenza dei quali esse possono essere svolte.

 

     Art. 125. Governo della domanda e definizione dei budget aziendali inerenti le cure territoriali

1. La Regione promuove l’appropriatezza prescrittiva e il contenimento della spesa anche attraverso il governo della domanda, attuato mediante specifici accordi integrativi regionali con la medicina convenzionata;

2. Attraverso gli accordi di cui al comma 1 sono definiti, nell’ambito della programmazione dei costi degli enti ed aziende del servizio sanitario regionale, specifici budget aziendali relativi ai consumi di prestazioni diagnostiche e specialistiche.

3. Le economie conseguenti al rispetto dei budget di cui al comma 2, sono impiegate anche per iniziative tese a favorire lo sviluppo delle cure territoriali

 

     Art. 126. Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie

1. Al fine di sostenere il rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie, fermo restando, per gli anni 2012 e 2013, quanto sancito dall’articolo 16 della l.r. 65/2010, è autorizzata la concessione di un contributo complessivo di euro 150.000.000,00 per l’anno 2014 [39].

2. La Giunta regionale individua con deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, che lo esprime entro trenta giorni dal ricevimento, le modalità di riparto tra le aziende sanitarie del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per euro 148.473.000,00 con gli stanziamenti dell’UPB 245 “Strutture e tecnologie sanitarie – Spese di investimento” e per euro 1.527.000,00 con gli stanziamenti dell’UPB 246 “Organizzazione del sistema sanitario – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2014 [40].

 

     Art. 127. Fondo per anticipazione alle aziende sanitarie di risorse provenienti da alienazioni

1. Allo scopo di accelerare la realizzazione e il completamento del patrimonio strutturale e strumentale nel settore sanitario, la Regione, fermo restando, per gli anni 2012 e 2013, quanto sancito dall’articolo 16 della l.r. 65/2010, istituisce per l’anno 2014 un fondo per l’erogazione di anticipazioni fino alla concorrenza di euro 4.740.593,27 [41].

2. Possono beneficiare degli interventi di cui al comma 1, le aziende sanitarie che hanno attivato procedure di alienazione di parte del proprio patrimonio disponibile finalizzate alla realizzazione dei nuovi interventi.

3. I soggetti di cui al comma 2, beneficiari degli interventi del fondo, sono tenuti alla restituzione delle somme concesse in anticipazione, senza alcun onere di interesse, entro il termine massimo di trentasei mesi dalla data di erogazione.

4. In caso di mancata restituzione delle somme ai sensi del comma 3, la Regione provvederà a trattenere gli stessi importi da erogazioni dovute ai soggetti beneficiari, anche relative a contributi concessi a qualunque titolo dall’Unione europea, dallo Stato o da altri enti.

5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con deliberazione, previa comunicazione alla commissione consiliare competente, determina:

a) i criteri, i termini e le modalità di attribuzione, erogazione e rimborso delle anticipazioni;

b) i casi, i termini e le modalità per la revoca ed il recupero delle anticipazioni concesse.

6. La Giunta regionale per l’anno 2014 presenta alla commissione consiliare competente una relazione che illustra gli interventi attuati tramite il fondo.

7. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte, con contestuale pari previsione di entrata e di spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata, nella UPB 461 "Riscossione di crediti" e per la spesa, nella UPB 245 "Strutture e tecnologie sanitarie – Spese di investimento" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014, annualità 2014.

 

     Art. 128. Modifiche all’articolo 39 della l.r. 40/2005

1. Alla lettera c) del comma 9 bis dell’articolo 39 della l.r. 40/2005 la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "dieci".

 

     Art. 129. Modifiche all’articolo 40 della l.r. 40/2005

1. Il comma 3 dell’articolo 40 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“3. Nelle aziende unità sanitarie locali, nel cui territorio sono presenti zone in cui non è costituita la società della salute, lo statuto aziendale di cui all’articolo 50, può prevedere che il direttore sia coadiuvato da un direttore dei servizi sociali con compiti di direzione e di coordinamento delle attività di cui all’articolo 3 septies del decreto delegato.”.

 

     Art. 130. Modifiche all’articolo 71 decies della l.r. 40/2005

1. Al comma 6 dell’articolo 71 decies della l.r. 40/2005 le parole: "pari al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al 10 per cento".

 

     Art. 131. Modifiche all’articolo 82 septies decies della l.r. 40/2005

1. Il comma 1 dell’articolo 82 septies decies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

"1. Il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio pluriennale sono adottati dal direttore dell’ARS entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento e trasmessi alla Giunta regionale, che li approva entro sessanta giorni, acquisito il parere del Consiglio regionale.".

 

     Art. 132. Norma transitoria

1. La disposizione di cui all’articolo 39, comma 9 bis, lettera c), della l.r. 40/2005, come modificata dall’articolo 128, si applica anche agli incarichi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

TITOLO VI

Disposizioni in materia di programmazione regionale

 

CAPO I

Proroga dei piani e programmi regionali

 

     Art. 133. Proroga dei piani e programmi regionali

1. I piani e programmi regionali attuativi del programma regionale di sviluppo (PRS) 2006 – 2010 sono prorogati sino all’entrata in vigore dei piani e programmi attuativi delle strategie di intervento e degli indirizzi per le politiche regionali individuati dal PRS 2011 – 2015.

2. Nel corso del periodo di proroga degli strumenti di programmazione, in coerenza con quanto previsto nel PRS 2011 – 2015 e in particolare per l’attuazione del progetto integrato di sviluppo (PIS) relativo ai distretti tecnologici regionali, il Consiglio regionale può disporre la partecipazione della Regione a società al fine di assicurare una governance regionale di centri di eccellenza, aventi sede in Toscana, nell’ambito delle tecnologie ferroviarie, per l’alta velocità e la sicurezza delle reti.

3. La partecipazione di cui al comma 2, può essere disposta con apposita deliberazione avente i contenuti previsti dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale).

 

     Art. 134. Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi

1. Ai fini dell’adozione da parte del Consiglio regionale del provvedimento di cui all’articolo 15, comma 3, lettera a), della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), l’allegato A alla presente legge riporta il prospetto dimostrativo contenente la rimodulazione delle previsioni finanziarie di piani e programmi vigenti.

 

TITOLO VII

Disposizioni diverse

 

CAPO I

Disposizioni diverse

 

SEZIONE I

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana)

 

     Art. 135. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 36/2001 [42]

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 22 della l.r. 36/2001 è aggiunto il seguente:

"5 bis. In conformità alle variazioni di bilancio di cui al presente articolo ed a quelle autorizzate ai sensi dell’articolo 23 sono rimodulate, nel corso dell’esercizio, le previsioni finanziarie dei piani e programmi regionali di cui all’articolo 10 della l.r. 49/1999.".

 

SEZIONE II

Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1997,

n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche)

 

     Art. 136. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 45/1997

1. Il comma 2 dell’articolo 7 della 27 giugno 1997 n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche) è sostituito dal seguente:

"2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), la riscossione delle risorse derivanti dai contributi geotermici di cui all’articolo 16, comma 4, lettera b), del medesimo decreto legislativo è delegata agli enti locali delle aree geotermiche, che la effettuano anche tramite gli organismi di diritto pubblico o privato dagli stessi partecipati ed incaricati della realizzazione dei progetti di investimento di cui al comma 2 bis.".

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 45/1997 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 2 ter, gli enti locali delle aree geotermiche, previa stipula di apposita intesa tra gli stessi, destinano le risorse di cui al comma 2 a progetti di investimenti finalizzati agli obiettivi indicati all’articolo 16, comma 9, del d.lgs. 22/2010 e volti in particolare a:

a) realizzare o innovare, al fine di una loro maggiore efficienza energetica, impianti di teleriscaldamento;

b) aumentare l’efficienza energetica degli immobili e degli impianti;

c) attrarre investimenti di operatori economici nei settori dell’ambiente o dell’energia, con particolare riferimento alle attività di recupero e bonifica, nonché a quelle di produzione di energia sostenibile ed efficienza energetica;

d) realizzare interventi, anche infrastrutturali, funzionali allo sviluppo sociale ed economico.".

3. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 7 della l.r. 45/1997 è aggiunto il seguente:

"2 ter. Entro il 31 marzo 2012, la Giunta regionale definisce con apposito regolamento i criteri e le modalità a cui gli enti locali delle aree geotermiche devono attenersi nella destinazione e riscossione delle risorse di cui al comma 2.".

4. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 45/1997 è sostituito dal seguente:

"3. La Giunta regionale destina le risorse derivanti dai canoni geotermici di cui all’articolo 16, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. 22/2010 ad attività di controllo e protezione ambientali nelle aree geotermiche."

 

SEZIONE III

Aeroporto di Marina di Campo

 

     Art. 137. Aeroporto di Marina di Campo

1. L’aeroporto di Marina di Campo costituisce per la collettività regionale servizio di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

2. Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, la Giunta regionale può coprire i costi sostenuti per lo svolgimento delle attività relative alla sicurezza, all’antincendio, al controllo del traffico aereo, alla polizia ed alle dogane, svolte dalla società di gestione di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dalla comunicazione 2005/C312/01 della Commissione del 9 dicembre 2005 relativa agli orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali.

3. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva lo schema di convenzione da stipulare con cadenza triennale con la società di gestione, al fine di definire le condizioni e l’entità della compensazione delle attività indicate al comma 2, attivabile a partire dalle risultanze dell’annualità 2011.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in euro 400.000,00 annui per ciascuna delle annualità 2012, 2013 e 2014, si fronte con gli stanziamenti dell’UPB 322 "Servizi di trasporto pubblico – Spese correnti" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale a legislazione vigente 2012-2014.

5. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

SEZIONE IV

Cessazione degli effetti dell'articolo 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51

(Testo unico delle leggi sul personale)

 

     Art. 138. Cessazione degli effetti dell’articolo 150 della l.r. 51/1989

1. A far data dal 1° gennaio 2012 cessano gli effetti della disposizione di cui all’articolo 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale).

 

SEZIONE V

Concessione di contributi al Comune di Pescia

 

     Art. 139. Concessione di contributi al Comune di Pescia

1. In relazione alle procedure di trasferimento dal patrimonio regionale al patrimonio comunale del Comune di Pescia del Centro di Commercializzazione dei fiori per l’Italia centrale, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 57 (Trasferimento dal patrimonio regionale al patrimonio comunale dei Comuni di Chiusi, Pescia, Radda in Chianti e Pisa di beni immobili), è autorizzata rispettivamente per gli anni 2012, 2013 e 2015 la spesa massima di euro 4.000.000,00, euro 3.500.000,00 ed euro 1.000.000,00 per la complessiva sistemazione e messa a norma del citato bene immobile [43].

2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse.

3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa:

a) di euro 4.000.000,00 per l'anno 2012 ed euro 3.500.000,00 per l'anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 522 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014, annualità 2013;

b) di euro 1.000.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 522 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015 [44].

 

     Art. 140. Abrogazione dell’articolo 137 bis della l.r. 65/2010

1. L’articolo 137 bis della l.r. 65/2010 è abrogato.

 

SEZIONE VI

Disposizioni in materia di governo del territorio e difesa dal rischio idraulico

 

     Art. 141. Tutela dei corsi d’acqua [45]

[1. Non sono consentite nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua di cui al quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale previsto dall’articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), come aggiornato dai piani di assetto idrogeologico (PAI).

2. Oltre a quelli di cui comma 1, sono vietati gli interventi che comportino la rimodellazione della sezione dell’alveo, le impermeabilizzazioni sostanzialmente continue del fondo degli alvei, nonché trasformazioni morfologiche degli alvei e delle golene che possono costituire ostacolo al deflusso delle acque.

3. Gli interventi che comportano la rimodellazione della sezione dell’alveo, nuove inalveazioni o rettificazioni dell’alveo dei corsi d’acqua devono essere autorizzati dall’autorità idraulica competente, che è tenuta a motivare il rilascio del provvedimento di autorizzazione le condizioni di miglioramento del regime delle acque e sulla riduzione del rischio derivante dalla realizzazione dell’intervento.

4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, il divieto di cui al comma 1 non si applica alle reti dei servizi essenziali non diversamente localizzabili, limitatamente alla fascia dei dieci metri, e alle opere sovrappassanti il corso d’acqua che soddisfino le seguenti condizioni:

a) non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, di ampliamento e di manutenzione del corso d’acqua;

b) non costituiscano ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione per tempi di ritorno duecentennali;

c) non siano in contrasto con le disposizioni di cui all’articolo 96 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche).

5. Il divieto di cui al comma 1, non si applica alle reti dei servizi essenziali non diversamente localizzabili, limitatamente alla fascia dei dieci metri, e alle opere sottopassanti il corso d’acqua, a condizione che sia valutata:

a) la compatibilità con la presenza delle opere idrauliche esistenti ed in particolare dei rilevati arginali;

b) la stabilità del fondo e delle sponde.

6. Sono vietati i tombamenti dei corsi d’acqua di cui al comma 1, consistenti in qualsiasi intervento di copertura del corso d’acqua diverso dalle opere di cui ai commi 3 e 4.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 4 e 5 è asseverato dai progettisti.]

 

     Art. 142. Interventi nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata [46]

[1. Nelle aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali (PRG) o dai PAI di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), come aree a pericolosità idraulica molto elevata è consentita esclusivamente la realizzazione di infrastrutture di tipo lineare non diversamente localizzabili, a condizione che sia garantita la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per tempo di ritorno duecentennale, senza aggravare la pericolosità idraulica a monte e a valle.

2. Sugli immobili ricadenti nelle aree di cui al comma 1, nelle more della messa in sicurezza delle aree interessate, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la demolizione senza ricostruzione di edifici e manufatti esistenti. Nel rispetto delle limitazioni e prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 sono altresì consentiti:

a) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 79, comma 2, lettera a), della l.r. 1/2005;

b) gli interventi di restauro e risanamento conservativo;

c) i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all’articolo 58 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del teritorio);

d) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 79, comma 2, lettera d) della l.r. 1/2005, se previsti dal PRG o dal regolamento urbanistico;

e) gli interventi di addizione volumetrica di cui all’articolo 78, comma 1, lettera g) della l.r. 1/2005, se previsti dal PRG o dal regolamento urbanistico.

3. Gli interventi di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) del comma 2 non possono determinare:

a) creazione di nuove unità immobiliari con destinazione d’uso residenziale o che comunque consenta il pernottamento o incremento del numero delle unità medesime;

b) aumento della superficie coperta dell’edificio oggetto di intervento.

4. Per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) del comma 2 il progettista assevera:

a) l’assenza o l’eliminazione di pericolo per le persone e i beni, anche tramite sistemi di autosicurezza;

b) che l’intervento non determina aumento dei rischi e delle pericolosità a monte e a valle.

5. Nelle aree di cui al comma 1 gli interventi comportanti modellazioni del terreno non rientranti nell’art. 80, comma 1, lettera d) della l.r. 1/2005, ovvero realizzazione di recinzioni o muri di cinta, sono consentiti solo laddove non si determini aumento del livello di pericolosità in altre aree. Al riguardo il progettista produce apposita asseverazione.

6. Il presente articolo non si applica:

a) agli interventi previsti dai piani attuativi di iniziativa pubblica, privata, o pubblico-privata, con i relativi interventi di messa in sicurezza idraulica, approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge;

b) ai progetti di opere pubbliche, previsti negli strumenti urbanistici vigenti, con i relativi interventi di messa in sicurezza idraulica, approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge;

c) agli interventi per i quali sia stato rilasciato il permesso di costruire o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), completa della documentazione necessaria, prima della data di entrata in vigore delle presenti disposizioni;

d) agli interventi in aree che al momento di entrata in vigore della presente legge sono classificate in pericolosità idraulica molto elevata nel caso in cui, a seguito di ulteriori indagini o di interventi di messa in sicurezza, risultino classificate dai piani di assetto idrogeologico, al momento della presentazione della pratica edilizia per il permesso di costruire o per la SCIA, in pericolosità idraulica inferiore.]

 

SEZIONE VII

Disposizioni in materia di consorzi di bonifica

 

     Art. 143. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 34/1994 [47]

1. Il comma 3 bis dell’articolo 25 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica) è sostituito dal seguente:

“3.bis A far data dal 31 dicembre 2012 al presidente è corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e documentate.”.

2. A partire dalla stessa data di cui al comma 1, il comma 3 ter dell’articolo 25 della l.r. 34/1994 è abrogato.

 

     Art. 144. Modifiche all’articolo 38 della l.r. 34/1994 [48]

1. Il comma 4 dell’articolo 38 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), è sostituito dal seguente:

“4. Ferma restando la procedura di cui all’articolo 41, le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono trasferite direttamente agli enti titolari delle funzioni di bonifica a seguito dell’approvazione dei progetti esecutivi e, comunque, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti dalle province nell’atto di concessione.”.

 

     Art. 144 bis. Inserimento dell’articolo 38 bis nella l.r. 34/1994 [49]

1. Dopo l’articolo 38 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), è inserito il seguente:

“Art. 38 bis. Attribuzione delle risorse per gli interventi di manutenzione straordinaria

1. Ferma restando la procedura di cui all’articolo 41, le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 8, comma 8, sono trasferite direttamente agli enti titolari delle funzioni di bonifica, a seguito dell’approvazione dei progetti esecutivi e comunque nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti dalle province nell’atto di concessione.”.

 

SEZIONE VIII

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

 

     Art. 145. Inserimento dell’articolo 29 bis nella l.r. 1/2005 [50]

1. Dopo l’articolo 29 della l.r. 1/2005, è inserito il seguente:

“Art. 29 bis. Assegnazione di contributi

1. La Regione assegna contributi:

a) ai comuni singoli o associati, con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, per la redazione del piano strutturale;

b) ai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, per la redazione del regolamento urbanistico;

c) ai comuni per la redazione dell’atto di ricognizione di cui all’articolo 74 quinquies;

d) agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro, per la valorizzazione dei paesaggi;

e) agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro, per l’attuazione dei progetti di territorio previsti dal piano di indirizzo territoriale.

2. I contributi regionali non possono superare il 60 per cento del costo complessivo a carico dei comuni, degli enti locali e delle associazioni.

L’assegnazione dei contributi è subordinata all’effettiva disponibilità di bilancio. I contributi di cui al comma 1, lettere d) ed e), destinati agli enti locali, possono essere utilizzati esclusivamente per il cofinanziamento di spese di investimento.".

 

     Art. 146. Modifiche all’articolo 47 quater della l.r. 1/2005 [51]

1. Il comma 2 dell’articolo 47 quater della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

"2. I progetti delle opere dedicate alla nautica da diporto di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di bene del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono realizzati in attuazione del piano regolatore portuale, in coerenza e conformità con il piano strutturale e in conformità con il regolamento urbanistico. Per i porti e approdi di esclusiva competenza regionale, ivi compresi quelli comunali, tali progetti possono essere realizzati altresì in diretta attuazione del regolamento urbanistico, ove questo abbia i contenuti dell’articolo 47 ter, comma 2, fermo restando il parere obbligatorio e vincolante delia struttura regionale competente sull’idoneità tecnica delle previsioni portuali.".

 

     Art. 147. Disciplina paesaggistica

1. Le misure di salvaguardia relative all’implementazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valore di piano paesaggistico sono prorogate sino alla data di decorrenza dell'efficacia del piano paesaggistico e, comunque, non oltre il 31 marzo 2014 [52].

 

     Art. 148. Modifiche all’articolo 209 della l.r. 1/2005 [53]

1. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 209 della l.r. 1/2005 è inserito il seguente:

“1 ter. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall’articolo 29 bis è autorizzata per l’anno 2012 la spesa massima di euro 1.900.000,00 cui si fa fronte per euro 300.000,00 con le risorse della UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese correnti” e per euro 1.600.000,00 con le risorse della UPB 341 “Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2012. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

SEZIONE IX

Disposizione in materia di trattamento dei dati personali

 

     Art. 149. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 58/2011

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 15 novembre 2011, n. 58 (Interventi urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali in Lunigiana. Istituzione dell’imposta regionale sulla benzina e determinazione dell’aliquota per l’anno 2012 ai sensi dell’articolo 5 comma 5 quater della legge 24 febbraio 1992 n. 225 (istituzione del servizio nazionale di protezione civile), è inserito il seguente:

“5 bis. In sede di prima applicazione dell’imposta e, comunque, non oltre il 31 marzo 2012, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti, al fine di consentire la costituzione della relativa banca dati, a presentare alla Regione Toscana una comunicazione, in unico esemplare, contenente i seguenti dati:

a) ragione sociale, partita iva o codice fiscale e sede del soggetto obbligato al pagamento;

b) qualità del soggetto (concessionario, titolare dell’autorizzazione o società petrolifera);

c) codice ditta;

d) estremi dell’eventuale atto negoziale tra il concessionario o il titolare dell’autorizzazione e la società petrolifera unica fornitrice.".

2. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 3 della l.r. 58/2011 è inserito il seguente:

"5 ter. La comunicazione di cui al comma 5 bis, deve essere presentata dal concessionario o dal titolare dell’autorizzazione qualora provvedano direttamente all’approvvigionamento e nel caso in cui gli impianti di distribuzione siano riforniti da più società. Se è convenuto con apposito atto negoziale che la fornitura sia effettuata da un’unica società petrolifera direttamente al gestore dell’impianto la comunicazione di cui sopra è presentata dalla società petrolifera. Per l’anno 2012 il versamento dell’imposta dovuta per le prime due mensilità è effettuato, unitamente alla terza mensilità, entro il 30 aprile 2012.".

 

SEZIONE X

Interventi a favore dell’Istituto degli Innocenti

 

     Art. 150. Contributo straordinario a favore dell’Istituto degli Innocenti [54]

1. Al fine di sostenere i lavori di ristrutturazione dell’immobile, di proprietà dell’Istituto degli Innocenti, destinato a sede del Centro per l’assistenza all’infanzia UNICEF – Innocenti Research Centre (IRC), è autorizzato un contributo straordinario annuo pari ad euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 1.000.000,00 per l’anno 2013 ed euro 1.000.000,00 per l’anno 2014, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 222 “Investimenti in ambito sociale – Spese di investimento” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014, annualità 2013 e 2014.

 

Sezione X bis [55]

Ulteriori disposizioni

 

     Art. 150 bis. Contributo straordinario di solidarietà a seguito dell’attentato del 13 dicembre 2011 [56]

1. È assegnato un contributo straordinario una tantum, a titolo di manifestazione di solidarietà da parte della Regione Toscana, a ciascuna delle famiglie dei cittadini senegalesi deceduti nell’attentato del 13 dicembre 2011 a Firenze, nonché al cittadino senegalese che, nella stessa circostanza, ha riportato lesioni personali gravissime.

2. Ai fini del comma 1 è istituito un fondo di euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

3. La Giunta regionale con deliberazione stabilisce le modalità per l’erogazione dei contributi a valere sul fondo del comma 2.

4. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, cui si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 1111 “Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata – Spese correnti” del bilancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012-2014, annualità 2013 e 2014.”.

 

     Art. 150 ter. Promozione e sviluppo del processo di riorganizzazione dei comuni [57]

1. Al fine di sostenere il processo di riorganizzazione dei comuni di cui alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), la Giunta regionale, con le modalità stabilite con propria deliberazione, può concedere contributi straordinari, nell’anno 2012, in misura complessivamente non superiore a 150.000,00 euro, finalizzati al sostegno di progetti promossi dalle associazioni rappresentative di comuni di cui all’articolo 4 della legge medesima.

2. I contributi sono concessi prioritariamente ai progetti volti a favorire l’esercizio in forma associata del maggior numero di funzioni.

3. All’attuazione del comma 1 si provvede nell’ambito delle risorse di cui all’UPB 111 “Azioni di sistema Regione-Enti locali – spese correnti” del bilancio di previsione 2012.

4. Agli oneri per l’esercizio 2013 si provvede con legge di bilancio, fermo restando il limite di cui al comma 1.”.

 

     Art. 150 quater. Contributo straordinario alla Provincia di Livorno [58]

1. In alternativa alla concessione di risorse di cui all’articolo 76, comma 1, terzo periodo, della l.r. 68/2011, è concesso per l’anno 2012 alla Provincia di Livorno, per le medesime finalità, un contributo straordinario di 700.000,00 euro.

2. All’attuazione del comma 1 si provvede nell’ambito delle risorse di cui all’ UPB 111 “Azioni di sistema Regione-Enti locali – Spese correnti” del bilancio di previsione 2012.

3. Agli oneri per gli esercizi 2013 e 2014 si provvede con legge di bilancio, fermo restando l’importo massimo di cui al comma 1.”.

 

     Art. 150 quinquies. Anticipazione straordinaria al Comune di Pisa per il progetto People Mover [59]

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare a favore del Comune di Pisa, per l’anno 2012, la cifra massima di euro 1.000.000,00, a valere su risorse regionali, quale anticipazione straordinaria delle risorse previste dal Por-Creo FERS 2007 – 2013, per la progettazione del collegamento People Mover tra l’aeroporto Galileo Galilei di Pisa e la stazione ferroviaria di Pisa Centrale, nonché delle opere connesse.

2. La Regione provvederà a recuperare l’anticipazione a valere sulle risorse comunitarie di cui al comma 1, o, in caso di mancata attribuzione o revoca delle stesse da parte della Commissione europea, a trattenere tale importo da erogazioni dovute al Comune di Pisa, anche relative ad altri contributi concessi a qualunque titolo.

3. L’erogazione di cui al comma 1, è subordinata alla stipula, tra la Regione Toscana ed il Comune di Pisa, di un accordo volto a stabilire le condizioni per l’attribuzione ed il recupero delle risorse anticipate.

4. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con contestuale pari previsione di entrata e di spesa , mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata nella UPB 461 “Riscossione di crediti” e per la spesa, nella UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2012.”.

 

     Art. 150 sexies. Campionati mondiali di ciclismo 2013 e iniziative di accompagnamento [60]

1. La Regione Toscana, in vista dello svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo a Firenze nell’anno 2013, promuove iniziative di accompagnamento nonché propedeutiche all’evento.

2. La Regione definisce, nella sede di coordinamento istituita per l’organizzazione dei mondiali del 2013, e in raccordo con gli altri soggetti coinvolti, i contenuti delle iniziative e il relativo calendario.

3. Sulla base delle determinazioni di cui al comma 2, la Giunta regionale approva il quadro degli interventi e delle iniziative proprie e di quelle alle quali concorre attraverso la concessione di propri contributi. La Giunta regionale definisce contestualmente i criteri di concessione dei contributi agli enti locali ed agli altri soggetti realizzatori eventualmente individuati [61].

4. La Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sull’andamento dell’evento e sugli interventi attuati.

5. Per l’attuazione di quanto previsto ai commi precedenti è autorizzata la spesa di euro 150.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2012.”.

 

     Art. 150 septies. Contributo al Comitato organizzatore per l’organizzazione dei campionati mondiali di ciclismo del 2013 [62]

1. È assegnato un contributo straordinario per l’anno 2012, pari ad euro 150.000,00, al Comitato organizzatore per i campionati mondiali di ciclismo “Toscana 2013”, per la compartecipazione alle spese per l’organizzazione dell’evento, nonché per l’utilizzo, previo accordo con il Comitato stesso, del logo dei campionati mondiali di ciclismo 2013 e della UCI (Unione Ciclistica Internazionale).

2. La Giunta, nell’ambito della relazione di cui all’articolo 150 sexies, comma 4, riferisce al Consiglio regionale sull’attuazione del presente articolo

3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per l’anno 2012 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 131 “Attività di carattere istituzionale - Spese correnti” del bilancio di previsione 2012.”.

 

     Art. 150 octies. Contributo straordinario per la parziale copertura degli oneri di manutenzione dell’invaso di Bilancino [63]

1. A seguito della cessazione della gestione commissariale di cui alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Realizzazione opere idrogeologiche per il completamento della diga di Bilancino / Gestione commissariale) la Giunta regionale è autorizzata ad erogare, per l’anno 2012, a favore di Publiacqua S.p.A., un contributo straordinario pari a euro 96.000,00 finalizzato alla copertura degli oneri di manutenzione dell’invaso di Bilancino relativi alla quota parte degli stessi funzionale alla laminazione delle piene.

2. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse iscritte sulla UPB 412 “ Approvvigionamento idrico - Spese correnti” del bilancio di previsione 2012.”.

 

     Art. 150 novies. Contributo straordinario al soggetto consortile di cui all’articolo 8 della l.r. 73/2008 [64]

1. La Regione destina per l’anno 2012 al soggetto consortile multidisciplinare di cui all’articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali) un contributo straordinario di euro 200.000,00, per promuovere l’avvio di specifiche iniziative finalizzate a favorire l’accesso dei professionisti, con particolare riferimento ai giovani, alle risorse regionali, nazionali e comunitarie.

2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 200.000,00 per l’anno 2012, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 513 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese correnti” del bilancio di previsione 2012.”.

 

     Art. 150 decies. Contributo straordinario alla Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro [65]

1. È assegnato un contributo straordinario una tantum pari ad euro 120.000,00 alla Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, per il concorso alle spese sostenute per gli allestimenti e gli interventi necessari a garantire la sicurezza, in occasione della visita ufficiale di Papa Benedetto XVI del 13 maggio 2012.

2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalità per l’assegnazione, l’erogazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 120.000,00 per l’anno 2012 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2012.”.

 

     Art. 150 undecies. Sostegno per l’avvio dell’attività della Scuola Superiore di Magistratura [66]

1. La Regione Toscana mette a disposizione del Ministero della Giustizia l’infrastruttura telematica necessaria per l’avvio della Scuola Superiore di Magistratura, con sede presso il Comune di Scandicci nel complesso monumentale di Villa Castelpulci, nonché, con contratto di comodato gratuito, i beni mobili e strumentali necessari per il funzionamento della stessa.

2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata per l’anno 2012 la spesa massima di euro 500.000,00 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 135 “Attività di carattere istituzionale – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2012.”.

 

     Art. 150 duodecies. Contributo straordinario di solidarietà a seguito dell’aggressione ai carabinieri durante controlli dopo un rave-party il 25 aprile 2011 a Pitigliano [67]

1. È assegnato un contributo straordinario una tantum, a titolo di manifestazione di solidarietà da parte della Regione Toscana, alla famiglia del carabiniere deceduto in seguito all’aggressione verificatasi durante i controlli eseguiti dopo un rave-party il 25 aprile 2011 a Pitigliano, nonché al collega che, nella stessa circostanza, ha riportato lesioni personali gravissime e permanenti.

2. Ai fini del comma 1 è istituito un fondo di euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

3. La Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce le modalità per l’erogazione dei contributi a valere sul fondo del comma 2.

4. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, cui si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 1.1.11 “Interventi a favore del terrorismo e della criminalità organizzata – Spese correnti” del bilancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012–2014, annualità 2013 e 2014.

 

     Art. 150 terdecies. Decorrenza attribuzione risorse all’Autorità portuale regionale [68]

1. Le risorse per l’esercizio delle funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e la gestione e manutenzione delle aree portuali di Viareggio, Giglio, Porto Santo Stefano e Marina di Campo sono attribuite ai comuni medesimi fino alla data di costituzione di tutti gli organi dell’Autorità portuale regionale di cui legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005). A partire da tale data le risorse sono attribuite all’Autorità portuale regionale.

 

     Art. 150 quaterdecies. Contributo straordinario al Comune di Abetone [69]

1. È assegnato per l’anno 2012 al Comune di Abetone un contributo straordinario una tantum, pari  ad euro 100.000,00, destinato a finanziare progetti d’investimento finalizzati a contrastare lo stato di difficoltà economica del sistema neve nella Montagna pistoiese.

2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalità per l’assegnazione, l’erogazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per l'anno 2012, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 516 "Sviluppo locale - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2012.

 

Sezione XI

Costi della politica

 

Capo I

Numero dei consiglieri regionali

 

     Art. 151. Modifiche alla L.R. n. 25/2004.

1. L'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), è sostituito dal seguente:

«Art. 2

Composizione del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale è composto da quaranta membri. Fa inoltre parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, decorrono a far data dalla prima elezione del Consiglio regionale successiva all'entrata in vigore di apposita legge di modifica dell'articolo 6 dello Statuto della Regione Toscana.».

 

Capo II

Trattamento indennitario dei consiglieri regionali

 

     Art. 152. Modifiche all'articolo 3 della L.R. n. 3/2009.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), dopo le parole: “Camera dei deputati”, sono inserite le seguenti: “alla data del 1° dicembre 2011”.

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della L.R. n. 3/2009 è sostituito dal seguente:

“2. Eventuali variazioni all'indennità di cui al presente articolo sono apportate con provvedimento dell'Ufficio di presidenza.”.

 

     Art. 153. Modifiche all'articolo 5 della L.R. n. 3/2009.

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della L.R. n. 3/2009, dopo le parole: “Camera dei deputati”, sono inserite le seguenti: “alla data del 1° dicembre 2011”.

2. Il comma 2 dell'articolo 5 della L.R. n. 3/2009 è sostituito dal seguente:

“2. Eventuali variazioni all'indennità di cui al presente articolo sono apportate con provvedimento dell'Ufficio di presidenza.”.

 

Capo III

Soppressione dell'assegno vitalizio. Passaggio al sistema contributivo

 

     Art. 154. Soppressione dell'assegno vitalizio. Passaggio al sistema contributivo. [70]

1. I consiglieri regionali e gli assessori regionali sono sottoposti a sistema contributivo per la determinazione di un trattamento economico mensile a carattere previdenziale.

2. Con uno o più provvedimenti successivi, anche aventi carattere normativo, sono disciplinate le modalità di determinazione ed erogazione di detto trattamento, delle relative trattenute, nonché gli aspetti sull'eventuale reversibilità.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, decorrono dalla X legislatura regionale o, comunque, dalla prima elezione del Consiglio regionale successiva all'entrata in vigore della modifica dell'articolo 9, comma 7, dello Statuto.

4. Alla data di entrata in vigore delle disposizioni del comma 1, sono abrogate o modificate le seguenti parti della L.R. n. 3/2009:

a) al comma 1 dell'articolo 1, le parole: “assegno vitalizio,” sono abrogate;

b) il numero 5) del comma 1 dell'articolo 2, è abrogato;

c) al comma 1 dell'articolo 4, le parole: “dell'assegno vitalizio” sono sostituite dalle seguenti: “del trattamento previdenziale”;

d) il comma 2 dell'articolo 4 è abrogato;

e) alla rubrica del capo III, le parole: “Assegno vitalizio” sono abrogate;

f) gli articoli da 11 a 23 sono abrogati.

5. Per i consiglieri e gli assessori regionali cessati dal mandato con la X legislatura regionale o, comunque, dalla prima elezione del Consiglio regionale successiva all'entrata in vigore della modifica dell'articolo 9, comma 7, dello Statuto, resta ferma la disciplina di cui alla L.R. n. 3/2009 nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 155. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 151, i cui effetti decorrono dalla prima legislatura successiva alla modifica dell'articolo 6 dello Statuto, e dall'articolo 154, i cui effetti decorrono dalla X legislatura regionale.

 

 

ALLEGATO 1 [71]

(Omissis)


[1] Punto abrogato dall'art. 6 della L.R. 21 maggio 2012, n. 21.

[2] Punto abrogato dall'art. 6 della L.R. 21 maggio 2012, n. 21.

[3] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 77.

[4] Comma abrogato dall'art. 60 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 90.

[5] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 14 luglio 2012, n. 35.

[6] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[7] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[8] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[9] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[10] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[11] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[12] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[13] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[14] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[15] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[16] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[17] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[18] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[19] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 17 luglio 2019, n. 44.

[20] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 17 luglio 2019, n. 44.

[21] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 17 luglio 2019, n. 44.

[22] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 80.

[23] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 80.

[24] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 80.

[25] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 80.

[26] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 80.

[27] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 80.

[28] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2017, n. 17, con la decorrenza ivi prevista.

[29] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 6 giugno 2012, n. 26.

[30] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[31] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[32] Comma così sostituito dall'art. 38 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 77.

[33] Comma così sostituito dall'art. 39 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 77.

[34] Lettera abrogata dall'art. 39 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 77.

[35] Comma inserito dall'art. 39 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 77.

[36] Comma inserito dall'art. 39 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 77, modificato dall'art. 3 della L.R. 2 maggio 2013, n. 19, dall'art. 29 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77 e così sostituito dall'art. 9 della L.R. 4 agosto 2014, n. 46.

[37] Comma inserito dall'art. 40 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 77.

[38] Comma inserito dall'art. 40 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 77.

[39] Comma così modificato dall'art. 39 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77.

[40] Comma così sostituito dall'art. 39 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77.

[41] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77.

[42] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 7 gennaio 2015, n. 1.

[43] Comma così modificato dall'art. 48 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 86.

[44] Comma così sostituito dall'art. 48 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 86.

[45] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 21 maggio 2012, n. 21.

[46] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 21 maggio 2012, n. 21.

[47]Articolo abrogato dall'art. 48 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 79.

[48]Articolo abrogato dall'art. 48 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 79.

[49] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 14 luglio 2012, n. 35 e abrogato dall'art. 48 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 79.

[50] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[51] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[52] Comma modificato dall'art. 41 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 77 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 14 ottobre 2013, n. 54.

[53] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[54] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 4 ottobre 2016, n. 68.

[55] Sezione inserita dall'art. 10 della L.R. 14 luglio 2012, n. 35.

[56] Articolo inserito dall'art. 11 della L.R. 14 luglio 2012, n. 35.

[57] Articolo inserito dall'art. 12 della L.R. 14 luglio 2012, n. 35.

[58] Articolo inserito dall'art. 13 della L.R. 14 luglio 2012, n. 35.

[59] Articolo inserito dall'art. 14 della L.R. 14 luglio 2012, n. 35.

[60] Articolo inserito dall'art. 15 della L.R. 14 luglio 2012, n. 35.

[61] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 24 novembre 2012, n. 64.

[62] Articolo inserito dall'art. 16 della L.R. 14 luglio 2012, n. 35 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 22 luglio 2013, n. 39.

[63] Articolo inserito dall'art. 17 della L.R. 14 luglio 2012, n. 35.

[64] Articolo inserito dall'art. 18 della L.R. 14 luglio 2012, n. 35.

[65] Articolo inserito dall'art. 19 della L.R. 14 luglio 2012, n. 35.

[66] Articolo inserito dall'art. 20 della L.R. 14 luglio 2012, n. 35.

[67] Articolo inserito dall'art. 21 della L.R. 14 luglio 2012, n. 35.

[68] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 24 novembre 2012, n. 64.

[69] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 24 novembre 2012, n. 64.

[70] Articolo abrogato dall'art. 39, come modificato dall'art. 20 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 85, della L.R. 9 gennaio 2009, n. 3 con la decorrenza ivi prevista.

[71] Allegato sostituito dall'art. 6 della L.R. 14 settembre 2012, n. 49, dall'art. 6 della L.R. 24 novembre 2012, n. 64 e modificato dall'art. 5 della L.R. 26 novembre 2012, n. 66.